Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 2
Il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto per l'ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa.
La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 cod. civ.). Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cosiddetto interesse negativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15172 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (n. 8882/00 R.G.) proposto da:
LM IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12, presso l'avv. Luigi Medugno, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Dante Tucci, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO LA IO, RI NO;
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 10585/00 R.G.) proposto da:
LO LA IO, FI NO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 51, presso l'avv. Vittorio Ghia, difesi dall'avv. IO Delitala e Vittorangelo Croce di Biella, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
LM IN;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 284/99 del 15 gennaio - 10 marzo 1999 (184/97 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. IO Delitala per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 29 novembre 1984 LM IN conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Biella LO LA IO e FI NO per sentirli condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di lire 628.375.000 (ai valori del 23 novembre 1984) reclamata dall'attore a titolo di danni conseguenti alla accertata responsabilità precontrattuale dei convenuti medesimi in ordine a uno stipulando, e poi non concluso, contratto di costituzione di società, giusta sentenza (limitata all'an debeatur) 24 - 31 ottobre 1980 della Corte di Appello di Torino confermata dalla sentenza 21 gennaio 1983 della Corte Suprema. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa, contestando i criteri da questi invocati per la valutazione del danno.
Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 7 novembre 1995 il tribunale adito, rilevato che l'attore aveva limitato la propria richiesta risarcitoria al solo interesso negativo (ovvero alle spese sostenute in previsione della conclusione del contratto) nonché alle perdite sofferte per non aveva usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (come tali, potenzialmente e ipoteticamente, anche più vantaggiose, quali appunto quelle relative a pretesi contratti di agenzie con imprese svedesi rispetto al contratto non concluso) e che, contemporaneamente, i convenuti avevano sottolineato la esosità della richiesta e la carenza di supporto probatorio della tesi avversaria, nonché il mancato riscontro documentale di tutte le asserzioni avversarie circa le asserite fonti di reddito alternativo, quantificava in 14 milioni, ai valori del dicembre 1972, il credito dell'attore.
Gravata tale pronunzia in via principale da LM IN e in via incidentale da LO LA IO nonché da FI NO, la corte di appello di Torino con sentenza 15 gennaio - 10 marzo 1999 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensate le spese del grado.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, LM IN, con atto 21 aprile 2000.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi LO LA IO nonché FI NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Come accennato in parte espositiva la corte di appello di Torino con sentenza 24 - 31 ottobre 1983, passata in cosa giudicata, in riforma della decisione 30 maggio - 22 giugno 1978 n. 178 del Tribunale di Biella, ha dichiarato LO LA IO e FI NO responsabili dei danni patiti da LM IN per non avere gli stessi osservato nelle trattative intercorse, per la costituzione di una società per la realizzazione di un complesso turistico (e, segnatamente, di un campeggio) in Calabria, in comune di Rossano (società nella quale l'LM avrebbe avuto la veste di socio d'opera con una partecipazione di 8/60) la buona fede prevista dall'art. 1337 c.c. e li ha condannati, pertanto, a risarcire i danni in questione in favore dell'LM, da liquidarsi in separato giudizio. Quantificati i danni, dal primo giudice, in complessive lire 14 milioni, ai valori del dicembre 1972, la corte di appello di Torino con la sentenza in questa sede gravata ha rigettato sia l'appello principale, avverso tale pronunzia, proposto dall'LM, sia quello incidentale, formulato da LO LA e dal FI. Hanno osservato, infatti, quei giudici: - esattamente i giudici del merito hanno quantificato in lire 4.500.000 (secondo i valori del 1997) il danno emergente patito dall'LM per le spese di trasloco dei suoi effetti personali da Milano a Rossano Calabro, attesa, da un lato, la genericità della censura (con la quale si denunzia esclusivamente un preteso criterio estremamente restrittivo impiegato per quantificare le spese di trasferimento), e tenuto presente, dall'altro, che dette spese non sono supportate da alcuna pezza giustificativa e non è indicato in alcun modo quali e quanti mobili o arredi fossero stati oggetto del trasferimento;
- le critiche mosse alla sentenza gravata, quanto alla misura del danno da lucro cessante, sono, parimenti, generiche e le prove raccolte non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un danno maggiore di quello liquidato dal primo giudice.
3. Denunziando il ricorrente principale tale statuizione essenzialmente, come meglio si vedrà in prosieguo, in sede di esame dei singoli motivi del ricorso, sotto il profilo che gli sono state attribuite, a titolo di risarcimento danni, somme inferiori a quelle dallo stesso reclamate, i controricorrenti eccepiscono, in limine l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione, formulando, altresì, eccezione di giudicato. Osservano, i controricorrenti, infatti, che dalla sentenza, 30 maggio - 22 giugno 1978, n. 138, del tribunale di Ivrea, inter partes, in atti nel loro fascicolo di causa (e in quello di controparte) già in sede di merito e pertanto direttamente esaminabile da parte di questa Corte regolatrice, deducendosi l'esistenza di un giudicato esterno, cfr. tra le tantissime, Cass., sez. un., 17 ottobre 2002, n. 14750;
Cass. 15 maggio 2002, n. 7032; Cass. 18 marzo 2002, n. 3925, risulta essere pacifico in causa che l'LMM nel 1974 aveva quantificato i danni patiti da esso istante a causa della violazione, da parte di essi concludenti, della regola di cui all'art. 1337 c.c., in lire 20 milioni.
Poiché, proseguono i controricorrenti, tale somma, tenuta presente la svalutazione monetaria verificatasi nelle more, è esattamente pari all'importo dei danni liquidati dalla sentenza in questa sede gravata (lire 14 milioni, secondo i valori della moneta nell'anno 1972), è palese che controparte ha ricevuto, dalla sentenza in questa sede impugnata, la somma inizialmente reclamata e null'altro può pretendere, per cui è carente di interesse a promuovere il presente giudizio di impugnazione.
4. L'assunto è infondato.
Lo stesso, infatti, non considera quelli che sono stati gli sviluppi del giudizio nell'ambito del quale è stata resa la pronunzia n. 138 del 1978 del tribunale di Biella.
Ancorché, infatti, in sede di atto introduttivo del giudizio l'attore LM avesse quantificato i danni patiti, a causa della rottura delle trattative che dovevano condurre alla costituzione di una società per fatto della controparte, in lire venti milioni (secondo i valori dell'anno 1974) lo stesso in corso di causa ha richiesto esclusivamente la condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni in questione e il rinvio della loro liquidazione in separato giudizio.
Sussistendo, al riguardo - come accertato nelle successive fasi del giudizio e, in particolare, in sede di legittimità (cfr. Cass. 2 maggio 1983, n. 3017, resa su ricorso proposto da LO LA IO, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino 31 ottobre 1980 n. 667, che, in riforma della sentenza del tribunale di Biella n. 178 del 1978, aveva condannato LO LA IO e FI NO "al risarcimento dei... danni, nella misura da liquidarsi in separata sede, in luogo del pagamento di quanto stabilito dal tribunale...") - il consenso tacito dei convenuti a tale modificazione della domanda originaria, non essendosi gli stessi opposti alla ricordata modificazione (cfr. p.
5-6 della sentenza n. 3017 del 1983, di questa Corte), è di palmare evidenza:
- da un lato, che non sussiste la denunziata violazione del giudicato (esterno), costituito dalla sentenza n. 178 del 1978 (atteso che questa, nella parte de qua non è passata in giudicato, essendo stata riformata, sul punto, in sede di appello);
- dall'altro, che l'LM non era in alcun modo vincolato, nel successivo giudizio sul quantum del danno patito, dalle richieste formulate nel giudizio poi limitato all'an debeatur;
- da ultimo, che la circostanza che l'LM nel 1974 - epoca nella quale i danni di cui si discute si erano già tutti manifestati - avesse quantificato in venti milioni quegli stessi danni che poi ha quantificato, ai valori del 23 novembre 1984, in oltre 628 milioni, lungi dal costituire motivo di improponibilità o di infondatezza di quest'ultima richiesta, ha costituito, per i giudici del merito (i quali hanno diffusamente affrontato il problema), argomento di prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, comma 2, c.p.c. (in generale, sulla possibilità, per il giudice, di trarre elementi, anche esclusivi, di giudizio, dal comportamento extraprocessuale della parte, cfr. Cass. 6 luglio 1998, n. 6568, nonché Cass. 10 giugno 1998, n. 4784, tra le tantissime).
5. Con il primo motivo il ricorrente principale LM IN censura la riassunta pronunzia denunziando "violazione e falsa applicazione art. 1337 c.c. anche con riferimento all'art. 1225 c.c.", atteso che i giudici del merito avrebbero fornito una interpretazione restrittiva della portata dell'articolo in questione (art. 1337 c.c.) o, meglio, degli effetti derivanti dalla violazione di esso.
Si assume, infatti, nell'ordine:
- che i danni conseguenti alla violazione del precetto di cui al ricordato art. 1337 c.c., devono essere liquidati facendo applicazione dell'intera disciplina dettata in tema di responsabilità extracontrattuale, come del resto, affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice;
- che i giudici del merito hanno ritenuto risarcibili solo i danni derivanti dall'avere lasciato cadere esso concludente la possibilità di stipulare contratti aventi il medesimo oggetto di quello poi non concluso per colpa precontrattuale e ciò con conseguenti aberranti e inique, atteso che nella specie il contratto non concluso non aveva ad oggetto un bene, ma la costituzione di una società;
- che il criterio liquidativo penalizzante fatto proprio dai giudici di merito nasconde un diverso ordine di ragionamenti, riferibili alla sfiducia delle prove raccolte in giudizio, come più ampiamente denunziato con il secondo motivo di censura;
- che essendo la responsabilità precontrattuale di origine extracontrattuale non potevano non essere liquidati anche i danni non prevedibili, conseguenti alla mancata stipulazione del contratto di società, a norma della puntuale previsione di cui all'art. 1225 c.c.. 6. La censura è manifestamente infondata.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
6.1. In alcun modo pertinente, in primis, al fine del decidere e di pervenire alla cassazione della sentenza in questa sede impugnata è l'insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645, richiamata nella memoria ex art. 378 c.p.c. e dalla quale il ricorrente principale pretende di desumere, in caso di responsabilità precontrattuale, la possibilità, per il contraente in buona fede, di conseguire il risarcimento di qualsiasi danno comunque connesso alla violazione ad opera della controparte dei doveri di cui all'art. 1337 c.c.. La ricordata pronunzia, infatti, lungi dall'innovare la precedente giurisprudenza di questa Corte sulla questione specifica si è limitata ad affermare (in parte motiva) che "oggetto della domanda proposta dalla società... (cui occorre riferirsi per la decisione sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 386 c.p.c.) è il risarcimento dei danni che la detta società assume di avere subito per l'interruzione (a dire dell'attuale ricorrente, ingiustificata) delle trattative e per la mancata stipulazione del contratto, nel quadro della vicenda esposta nella narrativa che precede". "Il titolo della pretesa azionata - prosegue la richiamata pronunzia - è la dedotta responsabilità precontrattuale dell'Ente Poste Italiane 'ai sensi dell'art. 1337 c.c. e - o ai sensi degli artt. 2043 c.c. ss. e - o di qualsiasi altra applicabile disposizione' (v.
la citazione introduttiva, pag. 9)".
"Come questa Corte ha già affermato - conclude sul punto Cass., sez. un., n. 9645 del 2001 - la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2055 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (Cass. 29 aprile 1999, n. 4299; Cass. 30 agosto 1995, n. 9157; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1163; Cass. 18 giugno 1987, n. 5371). Pacifico quanto sopra deve ribadirsi, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice:
- che in tema di responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., l'ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell'illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l'altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente (Cass. 30 agosto 1995, n. 9157);
- che, pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, mentre, essendosi verificata la lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibile (liquidabile anche in via equitativa) è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto "interesse negativo") (Cass. 30 agosto 1995, n. 9157, cit.);
- che nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale i danni sono quelli contenuti nei limiti del cosiddetto interesse negativo, comprendente le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché delle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632);
- che i caso di culpa in contrahendo (c.d. responsabilità precontrattuale) è risarcibile il solo "interesse contrattuale negativo", costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ugualmente o maggiormente vantaggiose, per cui non può utilmente chiedersi il risarcimento del c.d. danno biologico e alla vita di relazione (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10649);
- che nell'ambito della responsabilità precontrattuale il risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo comprende anche i casi in cui il pregiudizio economico che derivi all'altro contraente si concreti nella rinuncia a stipulare un contratto con contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, sempre che la mancata conclusione sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento contrario a buona fede di uno dei contraenti (Cass. 12 marzo 1993, n. 2973). Essendosi i giudici del merito puntualmente attenuti ai richiamati principi è di palmare evidenza, come anticipato, la manifesta infondatezza della censura in esame.
6.2. I giudici del merito hanno puntualmente considerato e liquidato anche i danni patiti dall'LM sia per avere cessato qualsiasi rapporto di collaborazione con la SDN & BRADSTREET, sia per ulteriori attività instaurate con altre aziende scandinave, come da testimonianza dell'addetto all'ufficio commerciale del consolato svedese (liquidando, per tali voci, complessivamente, lire 13 milioni, secondo i valori del dicembre 1972).
È evidente, pertanto, che l'apodittico assunto di parte ricorrente, secondo il quale i giudici del merito avrebbero "ritenuto risarcibili solo i danni derivanti dall'avere lasciato cadere esso concludente la possibilità di stipulare contratti aventi il medesimo oggetto di quello poi non concluso" è contraddetto per tabulas dalle risultanze di causa e deve ritenersi, pertanto, manifestamente infondato.
6.3. I giudici del merito, non solo - come osservato sopra - si sono puntualmente adeguati alla interpretazione dell'art. 1337 c.c. data da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, ma hanno liquidato i danni nei limiti della prova data dall'attore, cui incombeva il relativo onere.
È evidente, pertanto, sotto tale profilo, la assoluta inconsistenza della censura, nella parte in cui adombra che "il criterio liquidativo (penalizzante) adottato dai giudici del merito nasconde un diverso ordine di ragionamenti riferibili alla sfiducia nelle prove raccolte in giudizio".
6.4. Inammissibile, per difetto di interesse, infine, di appalesa il motivo in esame allorché si denunzia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1225 c.c." in tema di risarcibilità, in caso di responsabilità precontrattuale.
A prescindere dal considerare che nella parte motiva della sentenza gravata, cioè dell'unica pronunzia oggetto di sindacato in questa sede e, in particolare, della sentenza 15 gennaio - 10 marzo 1999 della Corte di appello di Torino, non è affrontato il problema della compatibilità tra l'art. 1225 e l'art. 1337 c.c., si osserva che in ricorso non è precisato quali siano stati, in concreto i danni non prevedibili al momento dei fatti patiti dal ricorrente e non liquidati dai giudici del merito, perché non prevedibili, ancorché dimostrati nella loro esistenza.
È palese che la questione, nei termini come prospettati, non è pertinente al fine del decidere.
Deve ribadirsi, infatti, che per proporre qualsiasi impugnazione occorre avervi un interesse, consistente nella necessità di ottenere una decisione attinente il riconoscimento di un bene della vita proprio, od il disconoscimento di un bene della vita altrui, mentre invece è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione la quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale (Cass. 2 dicembre 1998, n. 12241), essendo al giudice inibito di risolvere questioni soltanto teoriche ai fini di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale (Cass. 25 maggio 1982, n. 3198).
7. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunziando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove (e) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto esistente una carenza di prova, quanto ai danni patiti da esso concludente a seguito della mancata conclusione del contratto di società con gli odierni controricorrenti. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ancora, "insufficiente e contraddittoria motivazione, circa i criteri di liquidazione del danno (e) violazione e falsa applicazione dell'art. 114 c.p.c.", per avere, da un lato, i giudici del merito, limitato a due anni il tempo di forzata inattività dell'LM a causa della condotta degli attuali controricorrenti, dall'altro omesso di indicare le ragioni in forza delle quali gli sia stato attribuito un risarcimento complessivo di 5 milioni, per non avere gestito, per il detto periodo, una serie di rapporti con aziende scandinave.
Il capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni è censurato, altresì, dai ricorrenti incidentali con il primo motivo con il quale si denunzia, in particolare, "art. 360 n. 5 c.p.c.:
insufficiente motivazione sopra un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte".
Si lamenta in particolare che sia stato liquidato, per l'occasionale attività collaterale svolta dall'LM, e testimoniata dal console di Svezia, l'importo di cinque milioni per due anni.
Tale reddito, si osserva, vale i due terzi del reddito principale dell'LM "e questo non appare ragionevole alla luce di quella esperienza della vita sociale commerciale che al giudice non manca mai: non si può davvero credere che un lavoratore, pur indipendente come si dichiara il ricorrente, impegnato stabilmente nell'attività di recupero crediti per DUN & BRADSTREET, potesse praticare una attività commerciale collaterale capace di incidere in quella misura sul suo reddito di base".
8. La riferite deduzioni, intimamente connesse e da esaminare, pertanto, congiuntamente, sono, sotto diversi profili, inammissibili, sotto altri, manifestamente infondate.
8.1. Quanto in primis, alla denunziata "violazione e falsa applicazione delle dell'art. 114 c.p.c.", stante "la immotivata scelta, non sorretta da alcun parametro logico giuridico" del criterio equitativo seguito per la quantificazione del danno, atteso che "la valutazione equitative non è certo ne' arbitrio ne' libertà assoluta" terzo motivo del ricorso principale, la deduzione è palesemente inammissibile.
Nella specie, infatti, i giudici del merito, non hanno affatto risolto la controversia al loro esame "secondo equità", a norma dell'art. 114 c.p.c., atteso che nessuna delle parti aveva fatto alcuna istanza in tale senso, come bene inteso, del resto in altre parti del ricorso dallo stesso ricorrente principale che ha prospettato una molteplicità di violazioni di legge asseritamente compiute dai giudici del merito sul presupposto, appunto, di trovarsi a fronte di sentenza resa secondo diritto, ex art. 113 c.p.c.. I giudici del merito, in realtà, si sono limitati a liquidare secondo criteri equitativi il danno reclamato dall'LM ed è di palmare evidenza, pertanto, la non riferibilità, alla fattispecie dell'art. 114 c.p.c.. Come assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice in particolare deve ribadirsi che il potere del giudice del merito di liquidare il danno secondo criteri equitativi, a norma dell'art. 2116 c.c. deve nettamente distinguersi dal potere del giudice stesso in presenza di concorde richiesta di tutte le parti di decidere la causa facendo applicazione di principi di equità anziché di diritto (tra le tantissime, cfr., ad esempio, Cass. 25 febbraio 2000, n. 2148;
Cass. 11 agosto 1997, n. 7459).
8.2. Quanto alla denunziata "violazione e falsa applicazione delle degli artt. 115 e 116 c.p.c.", sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., e di cui al secondo motivo del ricorso principale, la deduzione è manifestamente inammissibile perché non prospettata in conformità ai precetti di cui all'art. 366 c.p.c.. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per Cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 115 e 116 c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 8.3. In merito alla lamentata "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove" (in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.), denunziata sia con il secondo che con il terzo motivo del ricorso principale, la deduzione è inammissibile sotto due, concorrenti, profili.
8.3.1. In primo luogo, si osserva che nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 1 giugno 2001, n. 74349), evidenziando, in particolare, in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 13 settembre 2000, n. 12080;
Cass. 10 marzo 2000, n. 2802, Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). È palese, pertanto, che - salvo che per le deposizioni puntualmente trascritte in ricorso e su cui infra - la censura è inammissibile.
8.3.2. Contemporaneamente, si osserva che si ha carenza di motivazione rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, solo quando il giudice del merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza però una approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha, sempre agli indicati fini, motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 25 ottobre 2002, n. 15053, specie in motivazione). Perché, infine, si abbia motivazione contraddittoria, si osserva che questa presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa, da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476). Pacifico, in diritto, quanto precede, si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando che i giudici del merito sono incorsi in omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove, in realtà sollecita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità una nuova valutazione, da parte di questa Corte, delle risultanze di causa.
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente presuppone l'attuale ricorrente - non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 22 maggio 2001, n. 6975. Analogamente, Cass. 29 marzo 2001, n. 4667).
8.4. Ampio rilievo è dato, nel secondo come nel terzo motivo del ricorso principale, alla circostanza che i giudici del merito avrebbero ritenuto scarsamente attendibili le deposizioni raccolte. Si censura in particolare la sentenza gravata nella parte in cui questa ha evidenziato come l'attore, pur assumendo di svolgere, prima dei fatti di causa, una intensissima attività, con conseguenti, adeguati profitti, "non ha prodotto alcuna significativa pezza giustificativa" della propria attività.
Osserva il ricorrente che in realtà non sussisteva alcun obbligo per lo stesso di provare a mezzo documenti l'attività svolta, per cui la sentenza gravata è, sotto tale profilo, censurabile. L'assunto non coglie nel segno.
Sotto diversi concorrenti profili.
8.4.1. In primo luogo il ricorrente trascura totalmente dal considerare che i giudici del merito hanno ritenuto la scarsa attendibilità delle testimonianze raccolte non solo per l'assenza di qualsiasi "pezza giustificativa", che confermasse le (peraltro generiche) affermazioni rese dai testi, ma per il concorrere anche di altre circostanze, in alcun modo censurate dal ricorrente in sede di ricorso e, pertanto, ex se sufficienti a sorreggere il dietim dei giudici del merito.
I giudici del merito, in particolare, hanno, adeguatamente, valutato (ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c, come osservato sopra) in primo luogo il comportamento dell'attore che nel 1974 (allorché già i danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto si erano verificati), quantificava i danni patiti ai sensi dell'art. 1337 c.c. in soli 20 milioni dell'epoca (pari, tenuta presente la svalutazione monetaria riconosciuta dai giudici del merito, all'ammontare dei danni in concreto liquidati).
Contemporaneamente, e significativamente, i giudici del merito hanno sottolineato che l'attore, pur non essendo, per ipotesi, più in possesso dei documenti che confermavano tutta la lucrosa attività svolta in favore di molteplici aziende, ha omesso la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni relativi all'oggetto della controversia, che, una volta in atti, avrebbero potuto superare ogni incertezza, in ordine al quantum del pregiudizio patito dall'LM per fatto degli odierni controricorrenti.
8.4.2. I giudici del merito, ancora, contrariamente a quanto si denunzia in ricorso, non si sono limitati a sottolineare l'assenza di qualsiasi "pezza giustificativa" delle molteplici attività economiche e commerciali svolte dall'LM ma hanno evidenziato, altresì, che "l'interessato, che se pure non ne aveva l'obbligo, era certamente gravato dell'onere di conservare la documentazione relativa ai pretesi rapporti commerciali, ai fini della dimostrazione in un processo che egli stesso aveva già attivato".
8.4.3. Pacifici gli elementi, di fatto, sopra evidenziati è irrilevante, in questa sede, ogni questione sulla possibilità, per l'attuale ricorrente, di provare i propri assunti anche in assenza di qualsiasi prova documentale e pur nell'eventualità avesse svolto ogni attività in totale evasione delle imposte.
Deducendosi, infatti, una omessa, o insufficiente, o contraddittoria, motivazione da parte dei giudici di merito, nel ritenere scarsamente attendibili le risultanze delle prove orali raccolte, le circostanze sopra evidenziate dimostrano, da un lato, che i giudici del merito hanno motivato il proprio convincimento, dall'altro, che le ragioni addotte non sono affatto erronee in diritto ne' illogiche e le censure in esame, pertanto, devono disattendersi, essendo precluso, in questa sede di legittimità una nuova valutazione di quelle stesse circostanze.
8.5. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, infine, devono essere dichiarati manifestamente infondati allorché denunziano l'assenza di "un filo logico nell'argomentare della decisione... viziata da gravi incongruenze" per non avere liquidato i danni nella misura reclamata pur in presenza delle deposizioni KRUSE e GIAMBARDA.
Il teste KRUSE, riferisce in ricorso l'LM ha dichiarato:
- "all'ufficio al quale ero addetto provenivano da ditte svedesi che volevano acquistare in Italia e da ditte italiane che volevano acquistare in Italia, richieste di contatti commerciali... passavamo l'incarico all'ing. LM;
- verso la metà del 1971 la collaborazione di cui sopra venne a cessare per l'ing. LM doveva trasferirsi in Calabria... La collaborazione con l'ing. OL non riprese più... ciò fino al 1975". Il teste GIAMBARDA, si assume ancora in ricorso, ha dichiarato "ricordo che dopo il ritorno dalla Calabria l'ing. HO mi chiese aiuto per trovare sia casa che altre attività lavorative. Quelle che intratteneva precedentemente non furono riprese. Per quel che so non trovò lavoro per oltre un anno".
La assoluta genericità delle deposizioni, nella parte de qua, conferma ad avviso di questa Corte, i giudizi espressi dai giudici del merito, sull'assenza di prove idonee a liquidare i danni patiti dal ricorrente principale in misura diversa, o maggiore, da quella liquidata e sulla impossibilità di ritenere che a causa della mancata realizzazione della società proposta dagli attuali controricorrenti l'LM sia rimasto inattivo per oltre due anni.
8.6. Deve escludersi, infine, possa trovare accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale.
Si evidenzia, infatti, che il giudice, senza bisogno di prova, può porre a fondamento della decisione le "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" (art. 115, comma 2, c.p.c.). Il ricorso a tali nozioni, comunque, attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sì che il mancato ricorso agli stessi non può dare luogo a sindacato in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 19 aprile 2001, n. 5826). Anche a prescindere da quanto precede, infine, non può tacersi - in termini opposti rispetto a quanto del tutto apoditticamente affermato dalla difesa di parte ricorrente - che deve escludersi, decisamente, che costituisca "fatto notorio", cioè cognizione comune e generale in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass. 21 dicembre 2001, n. 16165; Cass. 27 giugno 2000, n. 8744; Cass. 9 agosto 1999, n. 8481) che un lavoratore, sia dipendente sia, eventualmente, autonomo, non possa svolgere, accanto a una attività "principale" una seconda attività, collaterale, tale da garantirgli redditi pari ai due terzi di quelli provenienti da quella c.d. principale.
9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti denunziano, infine, la sentenza gravata nella parte in cui questa ha rigettato l'appello proposto da essi concludenti quanto alla misura liquidazione delle spese operata dai primi giudici. "Una liquidazione di 96 milioni di lire tra diritti ed onorari sopra un capitale che rivalutato ed accresciuto d'interessi misura 317 milioni di lire è cioè una liquidazione di spese uguale al 30% del capitale attribuito con la sentenza - si osserva - sembra fuori dei parametri generale accetti nei nostro palazzi di giustizia". 10. La deduzione è inammissibile.
Come assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, in tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa (Cass. 18 agosto 1999, n. 8721) e la violazione dei suddetti limiti salvo che non si sia in presenza di sentenze pronunciate dal giudice di pace in causa di valore sino a lire due milioni è cen-surabile in sede di legittimità. È onere, peraltro, dell'interessato specificare le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione (Cass. 17 febbraio 1998, n. 1696; Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). In particolare:
- è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale la parte lamenta la violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale (Cass. 23 maggio 2000, n. 6733), nonché il ricorso con il quale si denunzi l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa ove il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, senza specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 5 maggio 1998, n. 4522; Cass. 8 maggio 1998, n. 4656; Cass. 24 marzo 2000, n. 3536);
- la Cassazione può controllare se sono stati violati i minimi stabiliti dalla tariffa professionale purché il ricorso censuri analiticamente i conteggi liquidati (Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373, ove il rilievo che l'errore nella determinazione delle spese vive è rimediabile o con la correzione o con la revocazione del provvedimento che le ha liquidate);
- in materia è necessaria la analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. 25 maggio 2000, n. 6864). Pacifico quanto sopra e pacifico che i ricorrenti incidentali si limitano, genericamente, e senza alcun riferimento alla tariffa professionale vigente, a censurare la liquidazione delle spese come compiuta dal primo giudice, è di palmare evidenza, come anticipato, la inammissibilità del motivo in esame.
11. Risultati entrambi infondati, sia il ricorso principale che quello incidentale, in conclusione, devono rigettarsi. Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003