Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 3
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanza, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. di una società di investimenti mobiliari in relazione all'operato di un suo agente senza rappresentanza, appropriatosi di somme versate da un cliente per l'esecuzione di un'operazione di investimento azionario, neanche rientrante tra quelle autorizzate dalla mandante, valorizzando, sotto il profilo sia dell'affidamento del terzo che della responsabilità colposa della mandante, il contenuto di una lettera - depliant di quest'ultima di presentazione e raccomandazione dei suoi agenti e consulenti finanziari).
La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore; restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.
Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Nell'annullare sul punto la sentenza impugnata, la S.C. ha invitato il giudice di rinvio ad applicare il riportato principio tenendo anche conto dei principi dalla stessa Corte enunciati in tema di compatibilità di rivalutazione ed interessi nel risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale).
Commentari • 3
- 1. La mancata impugnativa di un provvedimento amministrativo può avere rilevanza, ex 1227 cc, sull’eventuale risarcimento del danno dal lesione di interessi legittimiLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2010
- 2. Invero è stata ammessa da tempo la responsabilità della p.a. per lesione dei legittimi affidamenti, anche a fronte dell’adozione di provvedimenti legittimi, quando…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2010
- 3. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 06/12/2006 n° 7194Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,, presso l'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO CARPIO, IU D'AMATO, giusta procura speciale per Notaio Silvia Zardi di Milano rep. n. 100015 del 7.9.1998;
- ricorrente -
contro
NN IU, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA 2622 SpA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 08684/97 proposto da:
NN IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 384, presso l'avvocato D. GAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO GALLUCCI, MAURO LEPORACE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOCIETÀ INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 447/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 17/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Gaudio, con delega, che ha chiesto il rigetto principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 novembre 1987, PE UC conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, l'Interbancaria Investimenti s.p.a., esponendo: a) che in data 29 gennaio 1986 aveva stipulato un contratto di acquisto di azioni con l'agente della società convenuta sig. ET, al quale aveva consegnato un assegno di lire 15.000.000, intestato ad esso UC e girato al portatore;
b) che, non avendo avuto conferma del suo investimento dopo alcuni mesi e chieste notizie, la società Interbancaria lo aveva informato che il ET, approfittando della sua qualità di agente e consulente finanziario, si era appropriato di ingenti somme versate dai clienti, tra cui quella corrisposta dallo stesso UC;
c) che inutili si erano rivelati i solleciti fatti all'Interbancaria per la restituzione della somma, al pari dei contatti con l'Assitalia, compagnia che assicurava la stessa Interbancaria per i danni cagionati dal comportamento infedele dei suoi agenti. Ciò premesso, lo UC chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di lire 15.000.000, con rivalutazione ed interessi.
Costituitasi, l'Interbancaria chiedeva il rigetto della domanda e, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assitalia:
quest'ultima, chiamata previa autorizzazione del giudice istruttore, si opponeva alla domanda, facendo presente che non v'era alcuna connessione tra il fatto contestato al ET ed il mandato agenziale conferitogli dall'Interbancaria.
Il Tribunale adito, con sentenza del 15 gennaio 1993, rigettava la domanda proposta dallo UC, dichiarando compensate le spese processuali tra questi e l'Interbancaria e condannando la società al pagamento delle spese in favore dell'Assitalia.
Sulle impugnazioni principale dello UC ed incidentale della Interbancaria, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 17 settembre 1996, ed in riforma della decisione di primo grado, condannava la soc. Interbancaria al pagamento, in favore dello UC, della somma di lire 15.000.000, con interessi legali dal 18 novembre 1987 al soddisfo.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte osservava che, contrariamente all'assunto dello UC, non poteva trovare applicazione l'art. 2049 c.c., atteso che l'attività dell'agente o procacciatore d'affari si svolge in modo autonomo rispetto all'imprenditore, potendo essere fonte di responsabilità del mandante soltanto quando l'agente si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito: la doglianza dello UC era fondata, invece, sotto l'altro profilo prospettato, ossia in base al principio di apparenza del diritto. Premesso che, ai fini dell'applicabilità di tale principio in tema di rappresentanza negoziale, non solo è necessaria la buona fede di colui che abbia contrattato con il "falsus procurator", ma occorre anche che l'apparenza di poteri rappresentativi sia determinata da un comportamento imputabile al preteso mandante, la Corte territoriale precisava che, nel caso di specie, era indubbio che lo UC si fosse determinato a contrattare a seguito di assicurazioni fornite dall'Interbancaria circa le doti di affidabilità, professionalità ed esperienza dei suoi consulenti finanziari ed agenti, tra i quali il ET, come emergeva dalla lettera-depliant prodotta: d'altro canto, lo UC aveva confidato senza colpa nella situazione apparente, a nulla rilevando, in senso contrario, che fosse stato, usato un modulo fotocopiato, che la compravendita di azioni esulasse dall'oggetto sociale della soc. Interbancaria e che il pagamento fosse avvenuto con assegno girato al ET;
andava, quindi, affermata la responsabilità della soc. Interbancaria per violazione del generale dovere di buona fede, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Infine, la Corte osservava che sulla somma di lire 15.000.000, costituente debito di valuta, andavano riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda e non anche la rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova del maggior danno, a mente dell'art. 1224, comma 2, cod. civ.. Per la cassazione di tale sentenza la Interbancaria Investimenti S.I.M. s.p.a. ha proposto ricorso con due motivi. Resiste lo UC con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, nonché ricorso incidentale autonomo con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale e quelli incidentali (condizionato ed autonomo) vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale perché sottoscritto da difensore privo di procura speciale, rilevando che la procura rilasciata in calce al ricorso non contiene alcun specifico riferimento al giudizio di legittimità, ma soltanto l'attribuzione di poteri e facoltà normalmente riconducibili al giudizio di merito.
L'eccezione è infondata, atteso che, qualora la procura per il giudizio di cassazione sia rilasciata in calce od a margine del ricorso, essa, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, così garantendo il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (tra le altre, Cass. 6676/98 e 6550/98). Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1337 c.c., in relazione all'art. 1398 st. cod. ed al principio di apparenza, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, da un lato, che non sussisteva la responsabilità di essa società ai sensi dell'art. 2049 c.c., inapplicabile al rapporto di agenzia, e, dall'altro lato, che la responsabilità si fondava sul principio di apparenza del diritto, omettendo di considerare che il ET era un agente munito di mandato senza rappresentanza. Secondo la ricorrente, è contraddittorio affermare l'inesistenza di un rapporto di rappresentanza e, poi, ritenerlo esistente in virtù del principio di apparenza, stante la diversità tra agente e rappresentante, posta in rilievo da una sentenza della Corte d'Appello di Messina, resa in fattispecie analoga.
All'esame della doglianza va premesso che il controricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità, sotto il profilo che si limiterebbe ad indicare le norme di diritto, senza specificare le ragioni della loro asserita violazione o falsa applicazione. Anche tale eccezione è priva di fondamento, atteso che dalla complessiva formulazione del motivo è chiaramente individuabile la critica della ricorrente in punto di rispetto dei doveri di buona fede e correttezza, la cui violazione è stata affermata dalla Corte di merito per l'effetto dell'applicazione del principio di apparenza del diritto. La stessa censura, tuttavia, non può essere condivisa. Muovendo dall'esatta premessa che la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., presupponendo un vincolo di dipendenza e di subordinazione, non è configurabile in ordine all'attività dell'agente o procacciatore d'affari, che è un collaboratore autonomo (cfr. Cass. 1963/ 80 e la recente Cass. 1322/98), la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, dovesse comunque trovare applicazione il principio di apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole. In tema di rappresentanza negoziale, infatti, detto principio è invocabile quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ai sensi dell'art. 1393 c.c. (che, come è noto, costituisce mera facoltà e non onere del terzo), vi sia non solo la buona fede di colui che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del presunto mandante - rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (per tutte, da ultimo, Cass. 1720/98). Non esiste alcuna contraddizione, quindi, tra l'accertata inesistenza di un rapporto di mandato con rappresentanza, nonché dei relativi poteri in capo al "falsus procurator", e l'applicazione del principio di apparenza del diritto, invocabile proprio quando una situazione giuridica, in realtà inesistente, appare esistente ad un soggetto in virtù di un suo convincimento incolpevole e per effetto di condotta colposo dal preteso rappresentato. Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che, non sussistendo in capo al ET un effettivo potere di rappresentanza, il giudice di merito non era tenuto, per ciò solo, ad escludere l'applicabilità del principio dell'"apparentia iuris".
La sentenza impugnata, inoltre, fornisce congrua e logica motivazione circa le conseguenze prodotte dalla lettera- "depliant" della soc. Interbancaria, contenente l'invito ai clienti a rivolgersi con fiducia ai propri agenti e consulenti finanziari, tra i quali il ET, di cui la stessa società evidenziava le doti di discrezione, riservatezza, professionalità ed esperienza: in altri termini, di un comportamento quantomeno imprudente, tale da indurre lo UC a contrattare per il tramite del ET. Sostenendo l'insufficienza di questo elemento, perché non accompagnato dal conferimento al ET di poteri rappresentativi, la ricorrente mostra di non aver colto il significato del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che, ai fini dell'applicazione del principio di apparenza e proprio sul presupposto che l'agente e consulente finanziario non era munito di reale potere rappresentativo, si incentra nell'idoneità "ingannatrice" delle assicurazioni fornite dalla soc. Interbancaria ai clienti.
Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., nonché vizio di motivazione:
rilevando che il giudice di merito ha sommariamente valutato le circostanze di fatto escludenti la scusabilità dell'errore in cui era caduto lo UC sull'effettiva. esistenza di poteri rappresentativi in capo all'agente, la ricorrente lamenta che tali circostanze non siano state comunque ritenute idonee a diminuire la responsabilità di essa società, per concorso colposo del cliente nella causazione del danno.
La censura, pur non incontrando preclusioni derivanti dall'omessa deduzione della questione nel giudizio di merito (essendo noto che solo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio, mentre il giudice è tenuto d'ufficio all'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati i relativi elementi di fatto: cfr. Cass. 12267/92), tuttavia non merita accoglimento. La Corte catanzarese ha esaminato analiticamente le circostanze addotte dalla soc. Interbancaria a sostegno della presunta conoscibilità della reale situazione da parte dello UC, congruamente motivando in senso contrario: in particolare, ha negato qualsiasi rilievo all'uso di modulo fotocopiato per la stipula del contratto, al pagamento avvenuto con assegno girato al ET, al fatto che la compravendita di azioni non rientrasse nell'oggetto sociale della SIM, essendo ragionevole che il cliente ne fosse all'oscuro. Ne deriva che, sia pure implicitamente, ma in modo chiaro ed inequivoco, il giudice di merito ha radicalmente escluso la configurabilità di un contributo colposo dello UC nella produzione del danno, di talché la critica della ricorrente si risolve nell'inammissibile prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella data dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Il ricorso principale, pertanto, risulta totalmente infondato:
in conseguenza del suo rigetto, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il cui unico motivo si lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., che il ET era non soltanto agente, ma anche consulente finanziario dell'Interbancaria.
Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto in via autonoma dallo UC, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 c.c., nonché vizio di motivazione, deducendo che gli interessi legali sulla somma di lire 15.000.000 sono stati erroneamente ed apoditticamente attribuiti a decorrere dalla domanda, anziché dal 29 gennaio 1986, data in cui è avvenuto il versamento:
a diversa conclusione non si giunge, ove si ritenga che la responsabilità della soc. Interbancaria abbia natura extracontrattuale, dovendosi aver riguardo alla data di commissione dell'illecito.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, coma 2, cod. civ. e vizio di motivazione, si lamenta la mancata attribuzione della rivalutazione monetaria, senza tener conto della circostanza che la somma era destinata a produrre un reddito superiore a quello derivante da più tradizionali forme di investimento.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate nei limiti di seguito precisati. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la condanna della soc. Interbancaria è stata pronunciata con riferimento ai doveri sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c., la cui violazione dà luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale (tra le molte, cfr. Cass. 7997/97 e 9157/95): ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il debito è di valore e non di valuta, con l'ulteriore conseguenza che, per un verso, gli interessi legali non decorrono dalla domanda, ma dalla data del fatto illecito e, per altro verso, che il riconoscimento della rivalutazione monetaria si sottrae, in via di principio, alla regola posta dall'art. 1224, comma 2, cod. civ. Le doglianze vanno accolte, quindi, con esclusivo riferimento alla natura aquiliana dell'affermata responsabilità della soc. Interbancaria: entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della stessa Corte d'Appello di Catanzaro, che, attenendosi al principio di diritto indicato, procederà a nuova statuizione in ordine agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, tenendo anche conto dei principi più volte enunciati da questa Corte sulla compatibilità di rivalutazione ed interessi in tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
Al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
accoglie il ricorso incidentale autonomo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999