Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4299
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanza, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. di una società di investimenti mobiliari in relazione all'operato di un suo agente senza rappresentanza, appropriatosi di somme versate da un cliente per l'esecuzione di un'operazione di investimento azionario, neanche rientrante tra quelle autorizzate dalla mandante, valorizzando, sotto il profilo sia dell'affidamento del terzo che della responsabilità colposa della mandante, il contenuto di una lettera - depliant di quest'ultima di presentazione e raccomandazione dei suoi agenti e consulenti finanziari).

La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore; restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Nell'annullare sul punto la sentenza impugnata, la S.C. ha invitato il giudice di rinvio ad applicare il riportato principio tenendo anche conto dei principi dalla stessa Corte enunciati in tema di compatibilità di rivalutazione ed interessi nel risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale).

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  • 2Invero è stata ammessa da tempo la responsabilità della p.a. per lesione dei legittimi affidamenti, anche a fronte dell’adozione di provvedimenti legittimi, quando…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4299
Data del deposito : 29 aprile 1999

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