Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
In materia di indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la durata della custodia cautelare è solo uno dei parametri da tenere presente per la liquidazione, a cui si affiancano quelli delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione; trattandosi di criteri generali ed astratti, la loro valutazione da parte del giudice non può che essere elastica, ciò che, unitamente alla natura equitativa della medesima valutazione e al fondamento solidaristico dell'istituto, restringe i margini del sindacato di legittimità ai soli casi di liquidazione di un indennizzo completamente ed immotivatamente disancorato dall'elemento temporale. (Fattispecie in cui il ministero del Tesoro aveva contestato che l'indennizzo di venticinque milioni riconosciuto ad un primario ospedaliero per una carcerazione di ventisei giorni non rispettava il principio di proporzionalità con la durata dell'ingiusta detenzione subita).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2000, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 13/06/2000
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LICARI CARLO " N. 3536
3. Dott. BRUSCO CARLO GI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 05022/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL GI n. il 29.11.1931
2) MINISTERO DEL TESORO C/
avverso ordinanza del 28.12.1999 CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GI lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Il Ministero del Tesoro. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 28 dicembre 1999, depositata il 29 dicembre 1999, con la quale la Corte d'Appello di Catania ha liquidato a favore di AL GI, a titolo d'indennità per ingiusta detenzione, la somma di lire 25.000.000. Secondo il Ministero ricorrente l'ordinanza impugnata non rispetterebbe il principio di proporzionalità tra la durata dell'ingiusta detenzione subita e la somma liquidata costituirebbe un vero e proprio risarcimento del danno vanificando la natura di indennizzo che il legislatore ha voluto attribuire all'istituto. il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Secondo il Ministero ricorrente la Corte d'Appello, nel liquidare l'indennità a favore del AL, avrebbe violato il principio di proporzionalità che deve sempre intercorrere tra il periodo di tempo nel quale si è verificata l'ingiusta privazione della libertà personale e l'entità dell'indennizzo liquidato attribuendo all'istante un vero e proprio risarcimento del danno subito. Nel caso in esame, avendo avuto la custodia cautelare (agli arresti domiciliari) una durata di giorni ventisei e non avendo la Corte di merito evidenziato circostanze eccezionali, che avrebbero consentito di pervenire ad un risultato largamente lontano da un criterio proporzionale, la somma di lire venticinque milioni sarebbe stata liquidata in violazione di legge e comunque con motivazione mancante o manifestamente illogica.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati. L'affermazione, contenuta nel ricorso, che individua nel periodo di tempo trascorso in custodia cautelare, poi ritenuta ingiustificata, il parametro prioritario cui far riferimento, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, è corretta. Il decorso del tempo nello stato di privazione della libertà costituisce certamente il primo criterio che il giudice deve prendere in considerazione trattandosi dell'unico elemento obiettivo atto a delimitare un potere discrezionale altrimenti privo di regole.
Troppo meccanicistico appare peraltro istituire un rapporto proporzionale diretto tra l'entità del risarcimento massimo previsto e la durata massima della custodia cautelare: operare con questi criteri condurrebbe a liquidare con poche centinaia di migliaia di lire brevi carcerazioni ingiustificate rendendo la riparazione meramente simbolica. E significherebbe, in definitiva, eliminare il carattere di valutazione equitativa che il legislatore ha voluto attribuire alla riparazione in questione.
In ogni caso il criterio della durata, come anche il ricorrente riconosce, non è certamente l'unico al quale deve farsi riferimento per determinare in concreto l'entità della riparazione. L'art. 643 comma 1^ c.p.p. in materia di riparazione dell'errore giudiziario
(istituto cui le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 u.c. c.p.p.) indica, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna". Sono criteri di carattere astratto e generale che non possono che rendere estremamente elastica la valutazione da parte del giudice. Ciò che, unitamente alla natura equitativa della valutazione e alla circostanza che la riparazione in questione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennizzo in base a principi di solidarietà per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, restringe i margini del sindacato di legittimità ai soli casi di liquidazione di un indennizzo completamente e immotivatamente disancorato da quello temporale.
Nel caso in esame il giudice di merito ha adempiuto all'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi in modo significativo dal criterio temporale, sia pure inteso in senso più elastico come accennato in precedenza. Ha infatti indicato, quali elementi di conferma della necessità di procedere ad una valutazione del genere indicato, le funzioni svolte dal AL (primario ospedaliero), il clamore sollevato dal suo arresto e la circostanza che l'istante fosse stato sospeso dal servizio. Trattasi di motivazione adeguata e priva di vizi logico giuridici che possano inficiarne la coerenza in quanto i criteri indicati, rientrando tra le conseguenze personali cui la legge fa riferimento, appaiono astrattamente idonei ad aggravare significativamente le conseguenze della carcerazione preventiva non prolungata per un periodo di tempo particolarmente consistente.
Va da ultimo rilevato - per quanto ininfluente nel presente giudizio - che l'art. 15 della recente legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha modificato l'art. 315 comma 20 c.p.p. elevando il limite massimo della riparazione a lire un miliardo.
Consegue a quanto precede il rigetto del ricorso. In mancanza di esplicita domanda non viene pronunziata condanna alle spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000