Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 2
Il mancato ricorso da parte del giudice di merito a nozioni di comune esperienza non può dar luogo a sindacato di legittimità.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND LU, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio LLavvocato POTTINO GUIDO, che lo difende unitamente agli avvocati MANISCALCO BASILE LUIGI, MANISCALCO BASILE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso l'Avvocato VACCARELLA ROMANO che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 641/98 della Corte d'Appello di MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 4/2/1998, depositata il 06/03/98; RG. 527/97,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato GIOVANNI MANISCALCO BASILE;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1995, CE EV conveniva dinanzi al Tribunale di Milano CA DO CI, lamentando che questo aveva rilasciato al giornalista Francesco Merlo del "Corriere della Sera" un'intervista col titolo "DO: FE si dimetta, è ricattato o depistato" e col sottotitolo "La mafia opera ancora con vecchi e nuovi referenti. Chi ha sostituito DR EV, ET, TT e IC. Chiedeva, quindi, che accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni rilasciate all'intervistatore, il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno, nella misura di lire 2.000.000.000 o in quella diversa che sarebbe apparsa equa, nonché al pagamento della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948, con la pubblicazione della sentenza.
Il convenuto resisteva alla domanda, contestando anzitutto che il titolo LLarticolo rispecchiasse l'effettivo contenuto LLintervista ed eccependo comunque che questa esprimesse sostanzialmente l'esercizio del suo diritto di critica, con riferimento alle vicende politiche del Paese. Contestava, poi, di avere inteso fare qualsiasi collegamento tra l'attore e la mafia. Il Tribunale, con sentenza del 24 ottobre 1996, accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni, condannava il convenuto al risarcimento dei danni, che liquidava in lire 40.000.000 alla data della sentenza, nonché a pagare l'ulteriore somma di lire 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria, oltre agli interessi legali. ordinava poi la pubblicazione della sentenza SLI due quotidiani e su due periodici.
L'attore proponeva appello, reclamando maggiori importi sia per il risarcimento dei danni che per la riparazione pecuniaria. Il convenuto, a sua volta, proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della decisione impugnata quanto all'affermazione della responsabilità e, in subordine, relativamente al quantum. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 6 marzo 1998, rigettava l'appello incidentale e, in parziale accoglimento LLappello principale determinava le somme dovute rispettivamente in lire 60.000.000 e in lire 20.000.000, in moneta attuale, con gli interessi dalla sentenza al saldo e con condanna ai due terzi delle spese del grado.
Avverso questa sentenza, CA DO CI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria. CE EV resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 e 2059 C.C.. Violazione e mancata applicazione LLart. 51 c.p. Violazione degli artt. 596 e 596-bis c.p. Violazione e mancata applicazione LLart. 115 c.p.c. Violazione LLart. 360 c.p.c. anche per totale difetto di esame e di motivi su di un punto decisivo della controversia". Più specificamente, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nell'esercizio del diritto di cronaca, la divulgazione di fatti che possono ledere l'altrui reputazione, è lecita sempre che i fatti stessi abbiano un concreto fondamento di verità. Ha, quindi, osservato che dovevano considerarsi nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, e come tali da porre a base della decisione: la circostanza che l'on. EV era partecipe della direzione del movimento che faceva capo a ER;
che l'on. LLUT, anche lui persona assai vicina all'on. ER, era indagato a Palermo, in un procedimento penale nel quale era sospettato di avere intrattenuto rapporti con la mafia e di avere riciclato denaro mafioso;
che l'on. EV era imputato a Milano in un processo promosso a suo carico per fatti di corruzione. Il ricorrente ha, quindi, concluso nel senso che tali nozioni di fatto dovevano essere poste a base della decisione e che, dunque, "esaminando i fatti di cui sopra la Corte di Milano avrebbe potuto pervenire ad escludere la verità delle affermazioni fatte sull'on. EV, dall'on. DO, ma non poteva omettere di tenerli presenti e di motivare sugli stessi".
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha in più occasioni statuito che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 19 novembre 1998, n. 21701; 10 gennaio 1996, n. 169; 16 ottobre 1991, n. 10916). La Corte ha poi ulteriormente specificato che il mancato ricorso da parte del giudice di merito a nozioni di comune esperienza non può dar luogo a sindacato di legittimità (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; 23 luglio 1973, n. 2145). Prescindendo dal considerare se le circostanze in questione - neppure collocate temporalmente - siano decisive rispetto ai fatti di causa, avuto riguardo alla giurisprudenza indicata, il motivo di ricorso appare inammissibile, nella parte in cui censura la mancata utilizzazione da parte della Corte di merito di nozioni di fatto che si qualificano rientranti nella comune esperienza. Non si riscontra poi la violazione delle norme richiamate, tra cui l'art. 115 c.p.c. che affida, anche formalmente, al potere discrezionale del giudice di merito di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Con specifico riferimento, poi, al vizio di motivazione, si osserva che nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha ritenuto la natura diffamatoria delle dichiarazioni in questione con una valutazione di fatto, fondata su una motivazione esente da vizi logici e, dunque, sottratta al sindacato di legittimità. In altri termini, le doglianze appaiono rivolte non alla base del convincimento espresso dal giudice di merito e ai canoni metodologici usati, ma, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme già richiamate nel primo motivo nonché l'omesso esame e l'omessa motivazione su fatti decisivi. Si lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto di notevole gravità la lesione all'onore LLon. EV, senza però considerare che questo era sottoposto a Milano ad un procedimento penale nel quale gli venivano addebitati gravi reati per i quali era stata chiesta alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'arresto. Tali circostanze erano idonee a scalfire in modo grave l'onore e l'immagine LLon. EV e quindi la condanna "al pagamento di una grossa somma per asserita riparazione LLonore e LLimmagine LLon. EV risulta priva totalmente di giustificazione e meritevole di censura". Le circostanze di fatto indicate nel motivo sono state prospettate per la prima volta in questa sede e non hanno costituito oggetto di dibattito in appello. Oltre, dunque, alla novità del profilo prospettato, risulta evidente che non può neppure prospettarsi un vizio di motivazione da parte del giudice di merito su circostanze non portate al suo esame. Ove il motivo intenda, implicitamente, riferirsi, anche in questo caso, a fatti notori per essere apparsi sulla stampa, vale quanto già detto a proposito del primo motivo. Non si riscontra, poi, la lamentata violazione di legge, peraltro dedotta ma non ulteriormente specificata nel motivo. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono le condizioni per la richiesta condanna a norma LLart. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase che liquida in lire 128.100= per spese e in lire quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001