Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8721
CASS
Sentenza 18 agosto 1999

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In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa; la violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità, sempre che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8721
    Data del deposito : 18 agosto 1999

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