Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 1
In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa; la violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità, sempre che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EU SA DI ZE PA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato M SCARDIGLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO PETROCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 204/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/5/96 r.g.n. 504/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/2/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 agosto / 2 settembre 1995 il pretore di Firenze annullava il licenziamento con preavviso intimato dalla s.a.s. PI di LZ LO & C., con lettera 2 dicembre 1994, a ER ST, e condannava la società a riassumere la lavoratrice entro tre giorni o, in difetto, a risarcirle il danno, quantificato in lire 3.894.435 oltre rivalutazione ed interessi;
condannava altresì la società al pagamento di lire 130.000 a titolo di accessori per retribuzioni versate in ritardo.
L'appello proposto dalla società veniva rigettato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 15/22 maggio 1996. Riteneva il Tribunale che non era stato provato il motivo addotto a giustificazione del recesso, indicato come "contrazione verificatasi nell'attività" della società, essendo insufficiente a tal fine la produzione effettuata ed irrilevante la riproposizione delle "prove testimoniali già richieste in primo grado", giacché non risultavano, in quella fase del giudizio, richieste prove testimoniali nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c. Il Tribunale condannava l'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate in lire 3.500.000 per onorario di avvocato e lire 900.000 per diritti di procuratore.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di annullamento, illustrati con successiva memoria, la s.a.s. PI di LZ LO & C.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c. in relazione all'art. 2119 c.c. e all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Assume che aveva prodotto in causa il libro matricola (da cui risultava una diminuzione del personale e l'assenza di assunzioni di impiegati amministrativi), un prospetto ricavi (da cui emergeva una forte diminuzione degli incassi), una lettera della ST, che preannunciava le proprie dimissioni da impiegata amministrativa, e il successivo contratto a tempo parziale con la stessa lavoratrice, e che si era dichiarata disponibile a produrre, su ordine del giudice, tutti i libri contabili, richiedendo, infine, prova testimoniale a conferma dei fatti esposti e della documentazione prodotta.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare attentamente tutta la documentazione prodotta e, soprattutto, avrebbe omesso di avvalersi dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., non motivando o, comunque, non motivando correttamente la propria decisione.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), la società ricorrente lamenta ancora che il Tribunale ha omesso di valutare la documentata riduzione dei ricavi della Pizzeria PI e le vicende che avevano portato la ST prima a dimettersi da impiegata amministrativa e poi ad essere assunta part-time come cassiera. Censura la decisione nella parte in cui si è limitata ad affermare che la società, "cui faceva carico l'onere della prova, nulla dedusse a livello istruttorio onde giustificare il proprio atto di recesso". Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha superato i massimi tabellari per gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore, liquidando rispettivamente lire 3.500.000 e lire 900.000 a fronte di massimi, rapportati ad un valore della controversia tra 5 e 10 milioni, di lire 810.000 e lire 540.000. I primi due motivi, che si trattano congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Il Tribunale, pur con sintetica motivazione, ha dato atto che la società convenuta, costituendosi in primo grado, aveva prodotto il libro matricola e una lettera di dimissioni della lavoratrice, in data 28 giugno 1994; si era dichiarata disponibile "alla esibizione dei libri contabili" e aveva indicato, "anche a controprova, la teste Anna Maria Formicola, indicata ex adverso a prova diretta". Tale produzione ed un siffatto modo generico di indicazione di una teste "anche a controprova", con violazione del disposto dell'art.416, comma 3, c.p.c., sono stati ritenuti inidonei a provare la dedotta causa del licenziamento ("contrazione verificatasi nell'attività di questa società"). Di conseguenza è stata ritenuta inammissibile la riproposizione delle "prove testimoniali già chieste in primo grado", attesa la irritualità di una tale formulazione della prova.
La motivazione appare corretta e rispettosa dei principi fissati dall'art. 416, comma 3, anche in relazione all'art. 244 c.p.c., nonché dagli artt. 115 e 116 dello stesso codice.
Quanto alla lamentata omessa valutazione della asserita documentata riduzione dei ricavi, dall'esame della memoria di costituzione in primo grado si rileva che la società si era limitata ad elencare (nella stessa memoria) gli incassi mensili di circa due anni, peraltro omettendo di indicare gli incassi relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio;
il che rendeva, ad avviso del primo giudice, tali dati insufficienti e comunque non idonei ad evidenziare cali consistenti o situazioni di effettiva difficoltà. Nè risulta che in appello vi sia stata una integrazione di tali dati (ferma restando, ad ogni modo, l'omessa indicazione di una prova testimoniale a conferma dei dati stessi).
Il dichiararsi disponibile "alla esibizione dei libri contabili e dei libri matricola, a richiesta del Pretore", non integra il rispetto degli oneri che il citato art. 416 c.p.c. impone al convenuto nel processo del lavoro. E lo stesso vale per la reiterazione, in appello, delle stesse richieste istruttorie avanzate in primo grado.
Venendo, infine, al lamentato omesso uso dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., assume carattere decisivo il rilievo che il potere del giudice del lavoro di disporre di ufficio i mezzi di prova necessari non è completamente sostitutivo dell'onere probatorio delle parti, ed involge un giudizio di mera opportunità, rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione sul punto (Cass., 10 marzo 1986 n. 1616; 13 giugno 1995 n. 6644). È fondato, invece, nei limiti appresso specificati, il terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta il superamento dei limiti massimi nella liquidazione operata dal Tribunale degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore in favore della parte vittoriosa. La violazione dei limiti del minimo e del massimo della tariffa è infatti denunciabile in sede di legittimità (Cass., 6 aprile 1995 n. 4025), sempre che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass., 19 ottobre 1993 n. 10350). Tale specificazione risulta compiuta per quanto concerne gli onorari di avvocato (esame e studio della posizione, consultazioni con il cliente, redazione comparsa di risposta, assistenza ad una udienza), con la sola omissione della voce relativa alla discussione in pubblica udienza, mentre non risultano indicate le singole voci della tariffa dei diritti di procuratore che si assumono superate, limitandosi la società, sul punto, a dedurre che per i diritti citati non si va al di là di 540.000 lire, contro le 900.000 lire liquidate. Per tale parte la censura è inammissibile. Per quanto concerne gli onorari, considerato il valore della causa - valore indeterminato modesto o da 10 a 50 milioni, tale dovendosi ritenere il valore della controversia, avente ad oggetto, come obbligazione principale, l'obbligazione di riassumere, e solo in via alternativa il pagamento della indennità risarcitoria - le voci esposte in ricorso, cui va aggiunto l'onorario per la discussione in pubblica udienza, comportano un onorario massimo di lire 2.295.000; esame e studio della controversia lire 650.000, consultazioni con il cliente lire 330.000, redazione comparsa di risposta lire 520.000, assistenza ad una udienza lire 130.000, discussione in pubblica udienza lire 665.000. Entro tali limiti la censura va accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con la riduzione della somma liquidata dal Tribunale a titolo di onorari di avvocato da lire 3.500.000 a lire 2.295.000, ferme restando tutte le altre statuizioni, ivi compresa la liquidazione dei diritti di procuratore.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso;
accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce gli onorari liquidati dal Tribunale di Firenze da lire 3.500.000 a lire 2.295.000, confermando per il resto le statuizioni della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 17 febbraio 1999.