Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 2
La domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 cod. proc. civ., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti di una università agraria, per l'occupazione di un fondo avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo - un'ordinanza di reintegra emanata dall'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici -, poi riconosciuto illegittimo in sede di impugnazione giurisdizionale dinanzi al Commissario).
Il giudicato esterno risultante da atti prodotti nel giudizio di merito è rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2002, n. 14750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14750 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente di sezione -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IC, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell'avvocato ALDO CRETA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ AGRARIA DI VASANELLO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 25590/00 proposto da:
UNIVERSITÀ AGRARIA DI VASANELLO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CIANCA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TI IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2750/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7 ed 8 marzo 1994 FE CH conveniva davanti al Tribunale di Viterbo l'Università agraria di Vasanello chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione di un proprio fondo sito in agro di Vasanello, disposta con ordinanza di reintegra emanata il 19 gennaio 1982 dall'assessore presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, richiesta ed eseguita il 3 maggio 1982 dalla menzionata Università agraria. Detta ordinanza di reintegra era stata dal CH impugnata davanti al detto Commissario per gli usi civici, che, con sentenza del 28/29 marzo 1989, aveva condannato l'Università agraria al rilascio immediato del fondo, ponendo le spese di lite a carico della Università agraria e della Regione Lazio intervenuta nel giudizio. La sentenza del Commissario era stata, poi, confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza depositata il 28 febbraio 1991. L'Università convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale perché la domanda risarcitoria doveva essere proposta dinanzi al medesimo giudice che aveva rilevato l'illegittimità dell'occupazione; eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto esercitato dall'attore.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 18 novembre 1996, rigettava la domanda per prescrizione del diritto, non pronunziandosi sulla eccezione di difetto di giurisdizione. n CH proponeva appello, a cui l'Università agraria resisteva, riproponendo in comparsa di risposta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 29 settembre 1999, accoglieva parzialmente l'appello dei CH, ritenendo che il diritto del medesimo al risarcimento del danno per occupazione illegittima si era prescritto soltanto in parte, e quindi condannava la Università convenuta al pagamento di L. 742.000, oltre gli interessi legali. Anche la Corte di appello non prendeva in esame la questione di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta. Avverso la sentenza della Corte di appello FE CH ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L'Università agraria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui deduce tre motivi, il primo dei quali relativo alla giurisdizione. Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Università agraria deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.", sostenendo la carenza di giurisdizione del giudice adito dal CH, dato che l'occupazione del fondo del medesimo "era stata legittimata da un provvedimento giurisdizionale, costituito dal decreto di immissione nel possesso proveniente dal Commissario regionale agli usi civici" onde "la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla occupazione avrebbe dovuto essere rivolta allo stesso giudice della opposizione al provvedimento in questione", ai sensi del citato art. 96, che attribuisce una competenza funzionale sull'an e sul quantum dei danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
3. - Il motivo di ricorso è infondato.
L'ordinanza di reintegra adottata il 19 gennaio 1982 (
contro
FE CH ed a favore della Università agraria di Vasanello) dall'assessore addetto al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici del Lazio (art. 28 della legge 16 giugno 1927 n. 1766) ha natura di atto (e non di provvedimento giurisdizionale, come ha sostenuto l'Università agraria). Siffatta qualificazione è stata espressamente data dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio del 28129 marzo 1989, che ha giudicato sul ricorso proposto dal CH avverso la menzionata ordinanza di reintegra, ritenendola illegittima e quindi disapplicandola ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E (v., sul punto, la pag.
8 della citata sentenza, esistente nel fascicolo del CH e, in generale, i p. 2 e 4 della stessa sentenza).
Tale parte della sentenza pronunziata dal Commissario regionale per gli usi civici non è stata impugnata, come ha rilevato la sentenza della Corte di appello di Roma (Sezione speciale per gli usi civici) depositata il 28 febbraio 2001 (v. il periodo iniziale della motivazione in diritto della detta sentenza, esistente anch'essa nel fascicolo del CH, ove si afferma che nessuna censura è stata formulata dalla appellante Università agraria avverso i punti da 1 a 4 della parte motiva della impugnata decisione" del Commissario regionale).
La qualificazione come atto amministrativo dell'ordinanza di reintegra (in esecuzione della quale è stato illegittimamente occupato il terreno del CH), essendo contenuta in una sentenza pronunziata tra le stesse parti del presente giudizio, ha qui effetto di giudicato. Tale giudicato esterno, risultando da atti prodotti nel giudizio di merito, è rilevabile anche di ufficio da questa Corte, secondo l'orientamento affermato di recente da queste Sezioni unite con la sentenza 25 maggio 2001 n. 226. Non pertinente al caso di specie è, di conseguenza, il richiamo che l'Università agraria fa alla sentenza di queste Sezioni unite 25 marzo 1991 n. 3193, che concerne provvedimenti dei Commissari per gli usi civici aventi natura giurisdizionale, mentre l'ordinanza la cui esecuzione ha dato causa alla pretesa risarcitoria del CH ha, al contrario, natura amministrativa, come, con accertamento passato in giudicato (ed ampiamente motivato), ha affermato il Commissario regionale per gli, usi civici nella causa proposta e vinta dal CH per fare accertare l'illegittimità della detta ordinanza ed ottenere la restituzione del terreno occupato dalla Università agraria in esecuzione della medesima ordinanza.
Consegue che del tutto estraneo è il disposto dell'art. 96 c.p.c. invocato nel motivo di ricorso in esame, sia nel primo comma
(non derivando la invocata responsabilità dell'Università dall'avere essa agito in giudizio, ma dalla esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo), sia nel secondo comma (non derivando il danno di cui si chiede il risarcimento da alcuno degli atti in esso indicati). Non sussiste pertanto la competenza funzionale prevista da questa disposizione normativa. Poiché la domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 c.p.c., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli usi civici (Sez. un. 22 ottobre 1979 n. 5469)e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che ha emanato la sentenza impugnata, tale giurisdizione va qui dichiarata.
4. - Poiché queste Sezioni unite sono chiamate a pronunziarsi sulla sola questione di giurisdizione (art. 142 disp. att. c.p.c.), la causa va rimessa al Primo Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione semplice che si pronunzierà sugli altri motivi del ricorso incidentale e sul ricorso principale, nonché sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002