Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6975
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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In tema di licenziamento di dirigente industriale, il cui rapporto di lavoro è caratterizzato da una accentuata fiducia, spetta al giudice del merito apprezzare - con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata - se l'atto di recesso sia determinato o meno dalla menomazione di detto elemento fiduciario, e sia, quindi, giustificato dalla presenza di una giusta causa.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360, n.5, cod. proc. civ., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

Commentario1

  • 1Il danno da fermo tecnico non è in re ipsaAccesso limitato
    Raffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6975
Data del deposito : 22 maggio 2001

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