Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 2
In tema di licenziamento di dirigente industriale, il cui rapporto di lavoro è caratterizzato da una accentuata fiducia, spetta al giudice del merito apprezzare - con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata - se l'atto di recesso sia determinato o meno dalla menomazione di detto elemento fiduciario, e sia, quindi, giustificato dalla presenza di una giusta causa.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360, n.5, cod. proc. civ., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Il danno da fermo tecnico non è in re ipsaAccesso limitatoRaffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INDUSTRIE NATUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate, in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE O.B.,NOCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2583/99 del Tribunale di BARI, depositata il 19/10/99 R.G.N. 1432/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega BIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Bari, sede distaccata di Acquaviva delle Fonti, VI TR, dirigente dell'area ricerche presso la Industrie ZZ S.p.A., esponeva che, con comunicazione del 26 luglio 1995, detta Società gli contestava di aver preteso e conseguito dalla ditta SA LA, fornitrice della Società, la esecuzione gratuita di lavori termoidraulici in immobili di proprietà di suoi familiari, e dal dipendente, IO NO, l'esecuzione gratuita di lavori di impiantistica, sempre in immobili di suoi familiari, nelle giornate di sabato e domenica.
Nell'occasione, per la ritenuta slealtà di tale comportamento, l'azienda sospendeva cautelativamente il dipendente, invitandolo a fornire giustificazioni in merito.
Con nota del giorno 1 agosto 1995, nonostante il pronto riscontro del TR, che in data 27 luglio 1995 aveva contestato gli addebiti, evidenziando di avere pagato il corrispettivo dei lavori eseguiti sia dal LA che dal NO, la S.p.A. Industrie ZZ gli intimava il licenziamento, che veniva stragiudizialmente impugnato dal lavoratore in data 2 agosto 1995.
Con successivo ricorso depositato in data 15 settembre 1995 l'ing. VI TR chiedeva dichiararsi la illegittimità del recesso e la condanna della società al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, della differenza a titolo di T.F.R. e dell'indennità supplementare.
Ribadiva la contestazione degli addebiti mossigli, specificando di aver pagato il corrispettivo dovuto alla ditta LA, nonché di aver rimesso con nota del 18 giugnio 1995 al NO la somma di lire 3.000.000, a titolo di compenso per i lavori da questi effettuati. Ritualmente costituitasi, la resistente, dopo aver precisato i compiti che erano stati svolti dal TR nella società, ribadiva il comportamento censurato tenuto dal proprio dipendente. Contestava, altresì, le quantificazioni, operate dal ricorrente, della indennità per mancato preavviso, del T.F.R. e della indennità suppletiva, spiegando domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna del lavoratore al pagamento di una somma pari a lire cinquanta milioni, poiché, a suo dire, dal comportamento del dirigente era derivato danno alla sua immagine.
Interrogate liberamente le parti, espletata la richiesta prova per testi ed assunte informative presso l'ufficio di collocamento di competenza sulla esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato del TR dopo il licenziamento, l'adito RE rigettava sia la domanda proposta in via principale che quella proposta in via riconvenzionale.
Avverso detta decisione, proponeva appello l'ing. TR, il quale denunciava il travisamento delle risultanze istruttorie, nonché il vizio di valutazione delle prove. Deduceva, in proposito, che il RE aveva erroneamente dato rilevanza alle deposizioni del teste NO, cugino del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società Industrie ZZ, nonché dipendente di questa, pur essendovi fondati sospetti di compiacenza, mentre aveva ritenuto inattendibile il LA, che, titolare di altra ditta ed estraneo alle parti, aveva confermato l'integrale percezione delle somme dovutegli relative ai lavori effettuati, smentendo tanto la gratuità degli stessi quanto l'attuazione, da parte del TR, di indebite pressioni volte ad attuare quelle prestazioni senza il pagamento del corrispettivo.
Rimarcava, l'appellante, l'insussistenza, comunque, della giusta causa e, quindi, il suo diritto a vedersi riconoscere la indennità di preavviso con le relative differenze del T.F.R. e l'indennità supplementare nella misura massima, e cioè lire 119.193.836 per indennità di preavviso, lire 10.500.001 per differenze T.F.R. e lire 249.793.444 per indennità supplementare, così come prevista dal C.C.N.L. applicabile al settore oltre alla regolarizzazione contributiva.
Concludeva in conformità, invocando il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva al gravame l'appellata società, la quale, deducendone l'infondatezza, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 7/19 ottobre 1999, l'adito Tribunale di Bari, ritenuto che dalle risultanze istruttorie emergeva chiaramente la giusta causa di licenziamento del lavoratore, rigettava l'appello. Avverso tale decisione ricorre VI TR con due motivi. Resiste la S.p.A. Industrie ZZ con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. nonché degli artt.2727 e 2729 c.c., ed, ancora, insufficiente motivazione in ordine all'apprezzamento delle prove e contraddittorietà del procedimento logico di valutazione dei riscontri probatori e di deduzione delle conseguenze.
In particolare, il TR, nell'illustrare il motivo, si duole che il Tribunale di Bari sarebbe pervenuto alla statuizione di rigetto della proposta domanda, fondando l'intero impianto argomentativo della sentenza, piuttosto che sulla verifica dei fatti posti a base delle sue conclusioni, sull'apodittico presupposto, secondo cui il TR, attesa la sua posizione di dirigente della Società Industrie ZZ, mai avrebbe dovuto servirsi, nel proprio interesse, del materiale e dei lavori della ditta LA, fornitrice della ZZ, e dei servizi di un dipendente di questa, IO NO, se non avesse inteso ottenere dalle dette persone un vantaggio. Procede quindi all'analisì delle deposizioni dei testi escussi, al fine di dimostrare l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, del materiale probatorio e, per ciò stesso, il dedotto vizio di motivazione.
La censura non può essere condivisa.
Giova premettere che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Muovendo - nello specifico - dall'addebito contestato al TR, consistente nell'avere, egli, abusando del potere dirigenziale, preteso che un suo subordinato, IO NO, ed un fornitore abituale della società ZZ, SA LA eseguissero gratuitamente dei lavori di impiantistica presso immobili di suoi familiari, il controllo deve limitarsi a verificare se la conclusione circa la legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato dalla datrice di lavoro al profilo dipendente, sia ragionevolmente giustificata dagli argomenti addotti. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). La deduzione del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, pertanto, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 18 marzo 1995, n. 3205). D'altra parte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontri il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. 2 giugno 1995 n. 6189). In altre parole, questo vizio sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice del merito non consentono di ripercorrere l'iter seguito: non certo quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte (Cass. 8 novembre 1966 n. 9744). Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sè un vizio, di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 23 marzo 1995, n. 3386; Cass. 13 gennaio 1995 n. 381). Affinché il sindacato della Cassazione sul vizio di motivazione non trasmodi in una reiterazione surrettizia del giudizio di merito, non è deducibile la mancata, specifica confutazione di alcuno o di alcuni degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sè favorevole (Cass. 11 luglio 1995 n. 7568). Orbene, il Tribunale, pur muovendo dalla considerazione che il TR non avrebbe dovuto servirsi delle prestazioni del LA e del NO, se non avesse inteso ottenerne un vantaggio, ha poi proceduto ad analizzare le prove assunte in primo grado, sia singolarmente che nel loro complesso, giustificando il risultato della propria valutazione.
Ha, in particolare, dato conto della inattendibilità del teste LA, cui, tra l'altro, era stato promesso dal TR l'assunzione del futuro genero presso la ZZ, e, viceversa,
dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste NO, sfavorevole alla difensiva del ricorrente, perché supportata dalla circostanza che l'invio, per mezzo posta nel giugno del 1995, del compenso delle prestazioni lavorative effettuate, avvenne, con notevole ritardo, quando già erano in corso le indagini sulla vicenda.
Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle avanzate censure, ivi compresa quella concernente la pretesa violazione di legge, relativamente alla valutazione delle prove.
Analogamente è a dirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art.1375 c.c. in ordine alla ritenuta giustificazione del licenziamento, nonché violazione delle norme di legge in materia di interpretazione del c.c.n.l. di categoria dei dirigenti industriali e motivazione lacunosa e contraddittoria sul punto.
Invero, in tema di licenziamento di dirigente industriale, il cui rapporto di lavoro è caratterizzato da una accentuata fiducia, spetta al giudice del merito apprezzare (con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata), se l'atto di recesso sia determinato o meno dalla menomazione del detto elemento fiduciario, e se quindi sia giustificato dalla presenza di una giusta causa (ex plurimis, Cass.16 ottobre 1998 n. 9896). Tale valutazione risulta essere stata effettuata dal Tribunale, il quale, sulla base del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto la sussistenza della giusta causa del licenziamento - con esclusione, quindi, della indennità sostitutiva del preavviso alla stregua della contrattazione collettiva di categoria- attribuendo alla condotta approfittatrice del dirigente della società, congiuntamente alla sua idoneità a gettare discredito all'immagine di quest'ultima, ragione sufficiente del venir meno dell'elemento fiduciario. Trattandosi di un giudizio di fatto, che in quanto immune da vizi logici, non è censurabile in questa sede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 28.000 oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001