Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15736 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" 1 57 96 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4019/2002 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente 32059 Cron. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 25 giu- Dott. Camillo Filadoro Consigliere gno 2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno e Ministero del Tesoro, in persona dei ri- spettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Porto- ghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappre- senta e difende ex lege;
ricorrenti -
contro
NO TA AR intimata avversO la sentenza n. 32/2001, decisa il giorno 26 gennaio 2001 e 4033 pubblicata il giorno 8 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Calta- nissetta nel procedimento n. 1142/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spano;
in persona del Sostituto Procuratore Generale udito il P.M. che, Giovnni D'Angelo, ha concluso per l'accoglimento del ricor- Dott. SO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 settembre 1999 i Ministeri del Tesoro e dell'Interno proponevano appello avverso sentenza del Pretore di Nicosia che riconosceva il diritto di NO TA AR a percepire l'assegno mensile di assistenza. Il gravame veniva rigettato con sentenza n. 32/2001 emessa in da- ta 26 gennaio 8 febbraio 2001 dal Tribunale di Caltanissetta. Per quanto ancora rileva in questa sede, la decisione veniva cosi motivata: Osservava il Collegio di merito che dalla documentazione in atti risulta il possesso del requisito socio economico mentre l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non poteva aver luogo per superamento del limite di età. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per cassazione i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, con atto noti- ficato in data 1 febbraio 2002, sulla base di cinque motivi. NO TA AR è rimasta intimata. 2 л MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt, 12 e 13 legge 118/71. Si Osserva che la prova dei requisiti diversi da quello sanitario è del tutto mancante e non ha alcun significato il mero richiamo alla documentazione in atti. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione in ordine al punto sopra indicato. Le prime due censure, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, appaiono fondate. Invero il mero richiamo ad una non meglio precisata documentazione in atti non soddisfa in alcun modo all'obbligo di motivare la de- cisione, non essendo possibile individuare detta documentazione e valutarne l'idoneità probatoria. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame del materiale probatorio, ad altro giudice in gra- do di appello che si designa come in dispositivo. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità. Rimangono assorbiti: 3il terzo motivo col quale si denuncia, con riferimento al n. dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71 e si osserva che anche l'invalido che non abbia anco- della percentuale invalidante da ra ottenuto il riconoscimento Л 3 parte delle competenti commissioni sanitarie deve quanto meno pre- sentare una domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ob- bligatorio, salva la possibilita di ricorso ad altri mezzi di pro- va;
il quarto motivo col quale si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine al punto so- pra specificato;
il quinto motivo col quale si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione in ordine alla condanna alle spese disposta in solido a carico del Ministero del riconosciuto il difetto di Tesoro, del quale peraltro era stato legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Palermo. Roma, 25 giugno 2003 IL PRESIDENTE Calano Cicizeth Albers IL CONSIGLIERE ESTENSORE CANCELLIERE Depositato in Cancelleria agi 24. OTT 2003 CANCELLIERE 4