Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 29827/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo TAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 29827/2022 R.G.,
e vertente
tra
, nata a [...] il [...], C.f. , e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via M.R. Imbriani n. 123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta APREA, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti alle- C.F._2
gata in calce all'atto di citazione in opposizione;
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo Kruk TA C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. P.IVA_2
4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della CA d'TA del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiunta- mente, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO (C.F. ) ed Andrea C.F._3
ORNATI (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4
Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiunti- vo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
La Spezia (SP);
- Opposta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 7382/2022 emesso dal Tribunale di Na- poli in data 11.10.2022 e notificato in data 11.11.2022, su ricorso di CP_1
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto a di
[...] CP_1 Parte_1
pagare la somma di € 9.192,60, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, per spese ed € 540,00, per compenso oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dalla risoluzione di n. 2 contratti di finanziamento
(n. 20162291804801 e n. 20162291804811) stipulati con Findomestic CA
s.p.a. (nel prosieguo “Findomestic”) in data 22.6.12. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito il difetto di legittimazione atti- Pt_1 va dell'opposta ed ha disconosciuto la documentazione prodotta in copia, della quale ha sostenuto l'inutilizzabilità. Ha eccepito l'inefficacia del contratto, man- cando agli atti formale accettazione dei finanziamenti ad opera dell'istituto di credito. Infine, ha eccepito la prescrizione del credito relativamente agli interessi moratori, invocando il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (risalente al 7.7.15). Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Concetta Aprea.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha eccepito CP_1
l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di media- zione. Ha prodotto copia del contratto di cessione (doc. 4 fasc. opposta) con estratto dei crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta) relativamente alla cessione in blocco sottoscritta in data 27.9.17 con effetti dal 28.9.17 (G.U. n. 123 del
19.10.17 – doc. 5 fasc. monitorio) nonché comunicazione di avvenuta cessione inoltrata da in data 20.11.17 e Findomestic in data 28.9.17 (doc. 8 fasc. CP_1
monitorio) al fine di superare le contestazioni sulla sua legittimazione attiva e ti- tolarità. Ha prodotto la comunicazione indirizzata all'ingiunto da Findomestic del
12.1.15 (doc. 8 fasc. opposta) in cui è indicata la data di decadenza del beneficio del termine (7.1.15); l'ingiunto è stato successivamente diffidato da CP_2
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[...]
con comunicazione del 20.11.17 (doc. 6 fasc. opposta). L'opposta ha respinto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'applicazione del termine di pre- scrizione decennale (Cass. n. 28819/2017). Ha infine superato l'eccezione relati- va al mancato perfezionamento dell'accordo invocando l'esecuzione dei negozi, come desumibile dall'estratto conto, che è altresì prova dell'avvenuto trasferi- mento al mutuatario delle somme contestate. ha concluso per il rigetto CP_1
dell'opposizione con concessione della provvisoria esecutorietà, vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini per l'introduzione del giudizio di mediazione (verb. negati- vo depositato in data 24.10.23), istruita la causa con scambio di memorie, in data
27.6.24 veniva sottoposta alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali, in particolare “il contratto di finan- ziamento intercorso tra le parti per la somma di euro 1500,00 presenta la clau- sola per il pagamento degli interessi moratori pari al 14.60% e la penale per il ritardo pari al 10% sul capitale residuo, somma da aggiungersi alle rate dovute già comprensive degli interessi corrispettivi, e che il contratto per il finanzia- mento di euro 5145,00 presenta la clausola per il pagamento degli interessi mo- ratori pari al 14.60% e la penale per il ritardo pari al 10% sul capitale residuo, somma da aggiungersi alle rate dovute già comprensive degli interessi corrispet- tivi, oltre all'indennità del 10% sull'importo della singola rata impagata”, ed in- vitandole a dedurre sul punto. Con memoria, ha sostenuto la non vessa- CP_1
torietà, non sussistendo alcuno squilibrio ai danni del debitore-consumatore.
L'opponente ha fatto propria l'eccezione e chiesto pronunciarsi i provvedimenti conseguenti.
All'udienza del 2.1.25 la causa veniva trattenuta per la decisione con assegna- zione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. decorrenti dal 9.1.25.
Le parti hanno concluso come da note depositate agli atti.
Per ON: “accogliere l'opposizione e revocare in toto il Decreto ingiuntivo n.
7382/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 11.10.2022, notificato in data
11/11/2022, non essendo il credito certo liquido ed esigibile per tutti i motivi suesposti;
II. Condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei
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compensi del presente giudizio con distrazione in favore della sottoscritta procu- ratrice ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistataria.”
Per “insiste per l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in CP_1
comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte”
L'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione ed il decreto ingiunti- vo revocato.
Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole catego- rie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione
(Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è suffi- ciente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta me- diante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indi- ziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la lettura dei documenti di causa ha consentito di accertare che con contratto di cessione in blocco stipulato in data 27.9.17 (con effetti de- correnti dal giorno successivo;
doc. 4, 5 fasc. opposta) il credito, originariamente in titolarità di Findomestic, è stato ceduto in favore di La cessionaria CP_1
ha assolto all'onere probatorio avendo prodotto, oltre al suddetto contratto: estratto della G.U. n. 123 del 19.10.2017 (doc. 5 fasc monitorio); estratto notarile contenete lista crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta); dichiarazione di cessione di
Findomestic e indirizzata all'ingiunto (doc. 8 fasc. monitorio); lettera CP_1
di messa in mora di Findomestic del 12.1.15 (doc. 8 fasc. opposta). La lettura dei
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requisiti dei crediti oggetto di cessione (pag. 5 doc. 4 fasc. opposta), unitamente all'ulteriore documentazione prodotta (lista crediti ceduti, comunicazioni di av- venuta cessione, estratto GU, estratti conto) consentono di superare le contesta- zioni mosse da riconoscendo incontrovertibilmente la legittimazione attiva Pt_1
e titolarità in capo ad CP_1
Venendo al merito, è noto che, nell'ambito del giudizio d'opposizione a decre- to ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat- to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015).
L'opposta, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha dato prova dell'esistenza ed ammontare del credito mediante produzione di copia dei con- tratti di finanziamento (doc. 3 fasc. monitorio contratto n. 20162291804801; doc.
4 fasc. monitorio contratto n. 20162291804811) con relativi estratti conto (doc. 6
e 7 fasc. monitorio). Le difese spiegate dall'opponente non sono in grado di para- lizzare la pretesa creditoria per come provata in giudizio, essendo infondata an- che l'ulteriore eccezione di prescrizione degli interessi moratori, trovando appli- cazione il termine decennale (Cass. n. 4232/2023), in ogni caso non ancora spira- to alla data di introduzione del giudizio monitorio.
È tuttavia fondata la questione rilevata d'ufficio, e sottoposta al contraddittorio delle parti in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovra- nazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja CP_3
Banco Sa, in causa C-725/19 e in causa C-869/19 L. c. Controparte_4 [...]
), relativa alla vessatorietà delle clausole determinative degli interessi CP_5 di mora e conseguenze dell'inadempimento, in quanto in grado di causare un “si- gnificativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore.
La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giu- stifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professio- nista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante
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l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre
2022, C-335/21, Vincente). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddit- torio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Non vi è dubbio, che rivesta la qualifica di consumatrice, da cui Pt_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti- lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragio- nevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre Persona_1 all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
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– nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla CA d'TA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze e contenute nel dm 26 marzo 2012 applicabile ratione temporis – possa es- sere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consuma- tore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della CA d'TA (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona-
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le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla CA d'TA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività delle condizioni negoziali sopra men- zionate.
È opportuno diversificare l'analisi quanto ai due contratti.
Il contratto n. 20162291804801, relativo alla carta di credito cd. revolving, prevedeva una linea di credito pari a € 1.500,00, da restituire con pagamento ra- teale, TAN 15,36% TAEG 21,13% nonché per il caso di decadenza del beneficio del termine (clausola 22) il pagamento di interessi moratori nella misura massima del 14,60% sulla somma richiesta, oltre ad una penale pari al 10% del capitale re- siduo (doc. 3 fasc. monitorio). Sebbene la maggiorazione prevista per gli interes- si moratori non si discosti dalla media praticata, occorre tuttavia tener conto della penale pari al 10% del capitale residuo, che si aggiunge alle conseguenze prodot- te dall'inadempimento, determinando, al verificarsi della decadenza del beneficio del termine, uno “squilibrio significativo” nella posizione del debitore- consumatore. La somma che ne risulta è eccessivamente sproporzionata e gravo- sa, non potendosi ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspet- tarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una nego- ziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si Persona_1
aggiunga, inoltre, che il valore della penale è di per sé vessatorio, in quanto di importo manifestamente eccessivo considerate le condizioni generali di contratto
(importo finanziato pari ad € 1.500,00, da restituire in rate mensili dell'importo di € 75,00).
Il contratto di prestito personale n. 20162291804811 prevedeva il finanzia- mento dell'importo di euro 5.145,00, importo totale da restituire in n. 45 rate mensili del valore cadauna di € 143,90, pari ad € 6.475,50, TAN 8,98% e TEAG
9,36%, nonché per il caso di decadenza dal beneficio del termine (clausola 20) il
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pagamento di interessi moratori nella misura massima del 14,60% sulla somma dovuta, un'indennità per ritardato pagamento pari al 10% del capitale residuo ed un'ulteriore importo a titolo di penale per decadenza del beneficio del termine pari al 10% del capitale residuo (doc. 4 fasc. monitorio). Le rilevazioni statisti- che riportate nel dm 26 marzo 2012 applicabile ratione temporis indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori è pari a 2,1%; con la conseguenza che, la misura del 14,60% a fronte di TAEG pari a 9,36% è certamente vessatoria in quanto importa una maggiorazione ben superiore a quella media praticata. E ciò specie ove si consideri che agli interessi così calcolati devono aggiungersi non soltanto la penale fissata nella misura del 10% del capitale residuo bensì an- che l'ulteriore “indennità per ritardato pagamento”, pari anch'essa al 10% del capitale residuo.
Accertata l'abusività delle clausole n. 21 e 22 del contratto di carta di credito n. 20162291804801 e n. 19 e 20 del contratto di prestito personale n.
20162291804811, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminato l'importo dovuto da alla luce di quanto emergente dagli atti (doc. 6 e 7 fasc. monitorio), epurato Pt_1
quanto al contratto n. 20162291804811 degli interessi di mora nonché della pe- nale e spese collegate alla decadenza del beneficio del termine e quanto al con- tratto n. 20162291804801 unicamente degli importi dovuti a titolo di penale e spese legate all'inadempimento.
La somma così determinata è pari al solo capitale ed ammonta ad € 3.198,49, per il contratto n. 20162291804801 (capitale dovuto alla data di decadenza del beneficio del termine al netto dell'importo addebitato a titolo di indennità di con- tenzioso, pari ad € 198,20) ed € 2.629,58, per il contratto n. 20162291804811
(capitale dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine al netto degli importi addebitati a titolo di indennità di contenzioso e penale per ritardato pa- gamento); per un totale complessivamente dovuto di € 5.828,07. Su tale importo decorrono gli interessi legali ex art. 1284 comma quarto c.c. dalla data del depo- sito del ricorso (20.12.22) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva
CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giusti-
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zia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola
(sentenza del 25 novembre 2020, CA B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30
e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disappli- cazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere inte- grato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da ga- rantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A.,
C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata sulla scorta dell'abusività delle clausole rilevata d'ufficio; il decreto ingiuntivo deve essere revocato e ON condannata al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiun- tivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass.
24482/2022). Le spese di lite sono poste a carico di ed in favore di Pt_1 [...]
e si liquidano secondo i valori medi, tenuto conto della natura solo do- CP_6
cumentale della controversia, in € 2.540,00, per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7382/2022 emes- so dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2022, nei confronti di Parte_1
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- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 21 e 22 del con- tratto di carta di credito n. 20162291804801 e n. 19 e 20 del contratto di prestito personale n. 20162291804811;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 5.828,07, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso
(20.12.22) e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta che liquida nella misura di € 2.540,00, per compensi, oltre
IVA e CPA e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
Napoli 17/04/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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