Decreto cautelare 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Decreto presidenziale 28 marzo 2022
Sentenza 6 giugno 2022
Decreto presidenziale 13 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2025REG.PROV.COLL.
N. 09505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9505 del 2022, proposto da
Power Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Caporaso e Patrizio Gagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mediatech S.r.l., Crc Centro Radiodiffusione Campania S.r.l. (già Soc. Coop.), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7258/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Caporaso per sé e per delega di Patrizio Gagliotti e, dello Stato, Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter , n. 7258/2022 che ha respinto il ricorso proposto da Power Radio s.r.l per l’annullamento: (i) del provvedimento di esclusione Direzione Generale MISE prot. n. 131318 del 26.10.2021; (ii) del Decreto Direttoriale MISE – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali – Emittenza Radiotelevisiva n. 129918 del 21.10.2021 con gli allegati elenchi delle emittenti radiotelevisive locali (all. C) , che possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario 2021 “ Fondo per emergenze relative alle emittenti locali ”, con l’indicazione dei relativi importi spettanti; (iii) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2021, pubblicato in G.U. n. 249 del 18.10.2021 in parte qua nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui all’ allegato C del D.D. n. 129918/2021; (iv) e ove occorra ed anche in ragione della interposta questione di pregiudizialità ex art. 267 Trattato e di costituzionalità, del D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L. 77/2020 art. 195, co. I, come modificato ex art. 6 ter D.L. 22.03.2021 n. 41 conv. in L. 69/2021 (cd. Decreto Sostegni); (v) nonché per il risarcimento in via specifica; (vi) e in via gradata , per il risarcimento dei danni in via generica.
2. Queste in sintesi le premesse in fatto e il quadro normativo ai fini del decidere:
- in data 25.10.2021 Power Radio s.r.l. presentava al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (allora MISE) domanda di ammissione al contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da 19 relativo all’anno 2021 ai sensi dell’art. 195 D.L. 34/2020, per l’emittente radiofonica RADIO IBIZA con identificativo 901061, contenente l’impegno alla diffusione dei messaggi informativi per il periodo e con le modalità richieste per il 2021-2022;
- con l’impugnato provvedimento della Direzione Generale prot. n. 131318 del 26.10.2021 il MISE respingeva la domanda di Power Radio s.r.l. per l’annualità 2021 ritenendola non ammissibile in quanto “ …possono essere ammesse al contributo di cui sopra soltanto le società/emittenti presenti nella graduatoria dei contributi ex D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 relativa all’annualità 2019 alla quale codesta società non risulta essere stata ammessa ”;
- Power Radio S.r.l., infatti, non era presente nella graduatoria ordinaria del 2019 non avendo presentato per tale annualità domanda di contributo; per le annualità precedenti 2016, 2017 e 2018 aveva presentato domanda che era stata esclusa per mancanza del requisito del numero minimo di dipendenti/giornalisti applicati all’emittente radiofonica; l’emittente era invece presente nella successiva graduatoria dei contributi ordinari del 2020;
- il quadro normativo: il D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.77/2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 19”) all’art. 195 (rubricato “ Fondo per emergenze relative alle emittenti locali ”) prevede: “ Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da 19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. 2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265”;
- in data 10 settembre 2021, è stato adottato dal Ministero il decreto attuativo che all’art. 1 dispone: “ Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi è riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19. Al comma 2 si precisa che: “Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero pubblicherà su proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del dpr 23.8.2017 n.146, con l’elenco degli importi spettanti… ”.
- il predetto D.M. 10.09.2021 all’art. 2 (” Domanda di ammissione al contributo ”), poi, specifica: “ 1. I soggetti di cui all’art.1, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda… entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale… ”;
- con decreto direttoriale del 21 ottobre 2021, sono stati pubblicati gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali “ legittimate a presentare domanda di accesso al contributo straordinario con l’indicazione degli importi spettanti ”, ripartiti secondo il punteggio acquisito con le graduatorie approvate per il 2019 in applicazione dei criteri di riparto e di valutazione previsti dal DPR 146 del 2017, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 195 cit. e dal DM del 10 settembre 2021.
3. Ritenendo l’esclusione illegittima Power Radio S.r.l. interponeva ricorso al T.a.r. Lazio per dolersi della violazione della sopra richiamata normativa che, a suo giudizio, ammetterebbe quali i “beneficiari” del fondo straordinario “ tutte le emittenti locali che manifestino l’impegno alla diffusione dei messaggi istituzionali ” dovendosi assumere le graduatorie del 2019 solo come “base di lavoro” per l’individuazione dei criteri di riparto affidati al MISE; in subordine, sollevava questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE e di costituzionalità del D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L. 77/2020 art. 195, co. I, come modif. ex art. 6ter D.L. 22.03.2021 n. 41 conv. in L. 69/2021.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 7771/2021 il T.a.r. Lazio, in accoglimento dell’istanza cautelare, disponeva “ l’ammissione con riserva, con accantonamento delle relative somme ”, al fine di pervenire alla definizione del merito re adhuc integra , e di permettere la trasmissione di messaggi emergenziali nell’ottica del pubblico interesse alla maggiore diffusione, disponendo altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle emittenti elencate nella graduatoria di cui all’Allegato C del 13.11.2021 con l’autorizzazione di procedere alla notifica per pubblici proclami.
5. Con la appellata sentenza il T.a.r. ha invece poi respinto il ricorso, ritenendo che non vi fosse alcuno spazio per il Ministero per ammettere soggetti diversi da quelli individuati a monte dal legislatore; ha motivato anche le ragioni per le quali non ravvisa sussistere i profili di incompatibilità europea e incostituzionalità dedotti in via subordinata dal ricorrente.
6. Ne è seguito l’appello affidato ai seguenti motivi di censura, così rubricati:
I. “ Errores in iudicando et in procedendo - Violazione e/o erronea applicazione art. 195 co. I D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 come modificato ex art.6ter D.L. 41/2021 conv. in L.69/2021. Violazione ed erronea applicazione L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento e violazione della concorrenza e degli art. 101-107 TFUE. Violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità, ingiustizia ed irragionevolezza. Sviamento. Violazione art. 97 Cost .”
II. “ Questione pregiudiziale ex art. 267 trattato ”.
III. “ Questione di costituzionalità ”.
7. Si è costituito nel giudizio di appello in data 5.1.2023 il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria ex art. 73 c.p.a. l’amministrazione resistente ha articolato le difese.
8. Nel rispetto dei termini entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.
9. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prendendo le mosse dal primo motivo di impugnazione, si dà atto che l’appellante considera errata la pronuncia del primo giudice laddove afferma che non vi era alcuno spazio per il Ministero per ammettere soggetti diversi da quelli individuati a monte dal legislatore. A tale riguardo replica che, in realtà, il richiamo del legislatore alla graduatoria ordinaria del 2019 farebbe riferimento al distinto aspetto della “modalità di verifica” e del criterio di riparto del contributo nella fase successiva all’ammissione, che nella originaria fase di decretazione d’urgenza del 2020 (di certo insussistente nel 2021) si poneva come “base di lavoro” nella individuazione dei criteri affidati al MISE. Ne conseguirebbe, sempre a suo dire, che i “beneficiari” che potevano presentare la domanda per il contributo straordinario 2021 sarebbero tutte “ le emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria ”, perché così sarebbe previsto agli artt. 1 comma I e 2 comma I del D.M. 12.09.2021. Una lettura diversa si profilerebbe del tutto illogica e irragionevole per il fatto che la ratio della norma e del contributo straordinario sarebbe quella del perseguimento della maggiore diffusività possibile dei messaggi per fronteggiare l’emergenza sanitaria che non potrebbe essere raggiunto se fosse limitato alle graduatorie “ordinarie” del 2019, ormai non più attuali, contenente emittenti con indici di ascolto ampiamente inferiori a quelli dell’appellante. Ritiene la sentenza inoltre errata anche nel capo in cui si afferma che l’ammissione al contributo straordinario delle imprese già presenti in graduatoria sarebbe stato voluto in quanto le emittenti sarebbero state selezionate anche con riferimento ai dati auditel sugli indici di ascolto e quindi in grado di meglio garantire l’obiettivo della massima diffusione, laddove invece per le emittenti radiofoniche non vi è affatto alcun criterio che premi gli ascolti, a differenza di quanto accade solo per la televisione.
1.1. La censura nella sua complessa articolazione è infondata.
Il Collegio considera corretto il pronunciamento del primo giudice, posto che in presenza di un tenore letterale così chiaro della norma istitutiva del contributo straordinario di cui si discute (art. 195, comma I, come modificato ex art. 6 ter D.L. 22.03.2021 n. 41 conv. in L. 69/2021 (cd. Decreto Sostegni) non vi era spazio alcuno né per l’amministrazione né ora, in sede giudiziaria, per dare ingresso all’interpretazione propugnata dall’appellante.
L’art. 195 del D.L. n. 34/2020 individua chiaramente quali beneficiari del contributo straordinario le emittenti radiotelevisive locali che hanno presentato domanda e sono risultate ammesse al contributo ex D.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2019. Anche il D.M. del 10.09.2021 recante “ Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per l’anno 2021” è chiaro nel dare attuazione alla previsione legislativa sopra richiamata, laddove all’art. 1, comma 2 fa riferimento alle “ alle graduatorie per l’anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146”.
Contrariamente a quanto affermato nell’appello, il D.M. del 10 settembre 2021 non prevede affatto, né avrebbe potuto farlo senza violare la norma primaria, l’erogazione del contributo straordinario a tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi, senza alcuna ulteriore restrizione. Gli atti in questa sede impugnati sono quindi coerenti con quanto previsto dalla norma primaria.
La scelta operata a monte dal legislatore è peraltro ragionevole e logica se si considera che vi erano ragioni di necessità e urgenza volte ad individuare celermente le emittenti locali deputate a svolgere tale servizio e che, al momento della novella dell’art. 6-ter, comma 1, d.l. n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, nella L. 69 del 2021, che ha previsto anche per il 2021 lo stanziamento di euro 20 milioni, finalizzato all’erogazione del contributo straordinario in questione, le graduatorie esistenti e pronte e più aggiornate erano quelle del 2019.
La graduatoria per il 2020, in cui l’appellante risulta utilmente collocato, è stata approvata solamente il 4 agosto 2021, ossia dopo l’entrata in vigore della citata legge di conversione. Era quindi ragionevole e logico l’uso dell’unica graduatoria pronta ed aggiornata in quel momento.
Correttamente il T.a.r. ha ritenuto non condivisibile l’asserzione del ricorrente secondo cui la previsione legata al distinto aspetto della disciplina della “modalità di verifica” e del criterio di riparto del contributo (nella fase successiva all’ammissione), che richiama le graduatorie 2019, costituisca una “ base di lavoro ” nella individuazione dei criteri affidati al MISE; ciò in quanto tale interpretazione collide con la lettera della norma che è chiara nel prevedere che “Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico….in base alle graduatorie per l'anno 2019 ….”. A tale perimetrazione dei beneficiari si è attenuto il Ministero.
Dalla norma si evince che il contributo straordinario non era stato previsto quale misura di sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della intera collettività, ai fini della veicolazione delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Quanto alla finalità della norma, che viene dall’appellante individuato nel perseguimento della maggior diffusività delle informazioni istituzionali legati all’emergenza, ad una attenta analisi di quanto disposto dall’articolo 195 del D.L. n. 34/2020 emerge, con evidenza, che il legislatore, nel prevedere che l’erogazione del contributo venisse eseguita in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del D.P.R. n. 146/2017, ha voluto che tale contributo venisse erogato a quelle emittenti che rispondessero ai requisiti e finalità previsti dal D.P.R. n. 146/2017, ovvero il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
2. Anche sulle questioni di pregiudizialità ex art. 267 del Trattato e di costituzionalità risollevate in appello non si può che ribadirne l’infondatezza.
2.1. Quanto al profilo della costituzionalità, il Collegio ritiene che nessuno dei parametri individuati dall’appellante risulti essere stato violato dall’art. 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. La norma è una norma di carattere emergenziale, dettata dall’esigenza di fronteggiare situazioni caratterizzate dalla necessità e dall’urgenza di provvedere. La disposizione ha quindi, il carattere della straordinarietà, prevedendo lo stanziamento, nello stato di previsione del MISE, dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni per l’anno 2021, per l'erogazione di un contributo “straordinario” per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da 19 , da erogare alle imprese presenti nelle graduatorie per l'anno 2019, ovvero il dato più prossimo all’emergenza sanitaria, da intendersi non irragionevolmente quale criterio automatico verosimilmente più semplice.
L’appellante non può lamentare nessuna violazione del diritto di eguaglianza, atteso che essa, risulta essere stata esclusa dalle graduatorie relative al contributo per le annualità 2016, 2017 e 2018 per mancanza del requisito del numero minimo di dipendenti/giornalisti applicati all’emittente radiofonica (2 con almeno un giornalista), mentre per l’anno 2019, non aveva presentato la domanda di ammissione, presumibilmente, per la permanente carenza dei predetti requisiti.
Neppure può lamentare la lesione della libertà di iniziativa economica, atteso che, come già in precedenza chiarito, il contributo straordinario non è stato “ istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria ”.
2.2. Per le medesime ragioni non è sorretta da solide argomentazioni giuridiche la questione di pregiudizialità dell’art. 267 del TFUE. La norma primaria, dal veduto carattere emergenziale, infatti, non comporta alcuna indebita limitazione alla libertà di prestazione dei servizi, né restringe il gioco della concorrenza tra le emittenti radiotelevisive e neppure si pone in contrasto con la tutela del consumatore.
3. Per le ragioni tutte esposte, non essendovi gli estremi per accertare l’illegittimità degli atti e delle condotte del MISE, ne consegue che la domanda risarcitoria va respinta perché difetta, in primo luogo, il presupposto di un danno ingiusto.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va quindi interamente respinto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese della fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite della presente fase di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO