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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Vitulano Valentina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 3077/2023 promossa da
, in persona del procuratore Parte_1
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Consiglia Fortunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 3;
APPELLANTE
contro
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, (C.F. ) in persona del legale rapp.te pt, con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Napoli, Via S. Lucia 81
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 1513 /2023 del giudice di pace di
NO ( procedimento n. 5034 /2021 R.G.) del 30/04/2022 e depositata in data
28/03/2023
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di NO, Controparte_1
l' e la impugnando l'estratto Parte_1 Controparte_2 di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella n. 07120150051608603 di € 126 ,75, relativa al mancato pagamento di una tassa automobilistica emessa dalla chiedendo dichiararsi prescritta la pretesa creditoria e di Controparte_2
ordinarne la cancellazione dal relativo ruolo esattoriale.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo: - il difetto Parte_1
di giurisdizione del giudice di Pace adito in favore della Giustizia Tributaria, - la riunione con altro giudizio incardinato dal contribuente, rubricato RGN 5035/2021, avente ad oggetto la medesima cartella, - la carenza di interesse ad agire ex art 100 all'impugnazione dell'estratto ruolo.
Rimaneva contumace la Controparte_2
Con sentenza n. 1513 depositata in data 28/03/2023 il Giudice di Pace di NO ritenuta la propria giurisdizione ed ammissibile l' impugnazione ad estratto di ruolo, dichiarava prescritto il credito contenuti nella cartella oggetto di impugnativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' , Parte_2
affidandolo ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento regolarmente notificata e dunque l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse ad agire dell'opponente in assenza di atti esecutivi;
(ii) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il
Parte credito portato dalla suindicata cartella ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice di pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e, comunque, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea.
Dichiarata la contumacia di e della ed Controparte_1 Controparte_2
acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio è stato rinviato alla udienza cartolare del 13.05.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
⁎⁎⁎⁎⁎
2 L'appello proposto da è fondato per le ragioni che seguono. Pt_4
Carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre
2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass.
SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N.
3 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica).
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e
Cass. S.U., n.1394/2022).
4 Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno di per il credito in oggetto. Parte_5
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice scrivente a favore della Giustizia Tributaria, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Valentina
Vitulano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di NO n.1513 /2023 emessa in data 30/04/2022 e depositata in data 28/03/2023 dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Torre Annunziata 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vitulano Valentina
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