Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2692 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mazza Paola, presso Parte_1 la quale è elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), via Circumvallazione n.20
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Lizzi Maria Sofia, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 6/11/2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.3908/23, resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 9/6/23, con la quale, in accoglimento della domanda di primo grado, era stato dichiarato il suo diritto all'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento di quanto maturato a tale titolo, oltre gli accessori e le spese di lite.
Parte appellante ha censurato la decisione nella sola parte relativa alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00, sostenendo che tale importo era inferiore ai minimi stabiliti nel D.M. 55/2014 (come integrato dal DM 147/22), dolendosi, altresì, che non era stata
Ha chiesto, pertanto, la liquidazione delle spese in misura almeno di € 2.424,50, oltre accessori, con la maggiorazione del 30% e la condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado. CP_1
L' , al quale è stato ritualmente notificato l'atto di appello, CP_1 si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va accolto per quanto di ragione.
Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso da € 5.200,00 a 26.000,00. Per la liquidazione occorre far riferimento al D.M. 55/2014, come integrato dal DM 147/22, ed ai parametri medi del valore predetto di cui alla tabella allegata, con una riduzione del 50 per cento in considerazione della semplicità della lite, come peraltro richiesto dallo stesso appellante.
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM, in quanto, senza fase istruttoria, il minimo di legge era quello indicato nell'atto di appello, ossia euro 1.865,00.
In tali limiti va, dunque, accolto l'appello proposto.
Con riferimento poi alla maggiorazione del 30% per il collegamento ipertestuale inserito nell'atto introduttivo, si evidenzia che il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, ha introdotto all'art. 4 il comma 1-bis, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Come osservato dalla Suprema Corte, la disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare più raffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e di documenti, nella specie la possibilità di "consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati": la tecnica di redazione a cui fa riferimento la norma consente di "navigare" all'interno dell'atto (e dei documenti allegati) con tecniche "ipertestuali" (indici ipertestuali e riferimenti incrociati), in modo da "saltare" direttamente (cliccando su specifiche parole) tra varie parti dell'atto oppure alla lettura dei documenti allegati oppure ad un sito web (avente contenuti rilevanti per la controversia).
Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (cfr Cass. 2023/22762 e Cass. 21365/23).
Come precisato dalla Suprema Corte, “La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022, Cass. n. 37692 del 2022 e 2023/21365).
Alla luce di tali condivisi principi, nel caso di specie, tenuto conto della semplicità della materia trattata, nonché dell'utilità ai fini della decisione dei pochi documenti allegati, si ritiene non sussistano i presupposti per l'aumento in esame.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' CP_1 resistente al pagamento della differenza spettante a tale titolo.
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell' e CP_1 si liquidano nella misura minima come da dispositivo, in base al limitato valore della controversia, che va ricondotto allo scaglione fino a euro 1.100,00 (cfr Cass. 2022/35195).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese di lite del primo grado in euro 1.860,00 in luogo di euro 1.500,00 e condanna l' al pagamento della differenza, oltre iva, CP_1 cpa e spese, con attribuzione all'avv. Paola Mazza.
Condanna L' al pagamento delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 250,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Paola Mazza.
Napoli 20.12.2024
Il Presidente rel. est.