CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 827/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 827/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI MORANDI ESTER ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA VALDINIEVOLE, 11 00141 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato CP_1
in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri 1402 del 5.10.21
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi il Tribunale di Velletri , proponeva azione di accertamento Parte_1 negativo dell'indebito di cui alla nota del 4.12.2019 deducendo che: già titolare della pensione CP_1
Cat INVCIV n. 07575948 gli era stata comunicata la sussistenza di un debito a suo carico pari ad euro 8758,80 in ragione dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa nel 2017 e superamento del limite reddituale, nonché per intervenuta revoca della prestazione per ragioni sanitarie dal 2018.
Deduceva che la richiesta di restituzione era illegittima perchè nell'anno 2016 egli aveva percepito redditi inferiori al tetto per complessivi euro 504 , per cui nel 2017 aveva diritto alla percezione dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 per euro 3767,40 e che la richiesta era comunque illegittima perché contraria alle regole in materia di indebito assistenziale.
Si costituiva l' resistendo alla domanda . CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso nella parte in cui si rivendicava il diritto a trattenere le somme erogate in costanza di svolgimento di attività lavorativa dipendente retribuita e accoglieva il ricorso in relazione all'anno 2018 poiché il tribunale con proprio decreto di omologa non opposto aveva confermato la sussistenza dele condizioni sanitarie per il beneficio nell'anno 2018, quando non erano rinvenibili profili critici dal punto di vista reddituale
Avverso tale sentenza propone appello affidandosi a due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante, in relazione alla nota del 04.12.2019 CP_1 reitera l'eccezione di irripetibilità ritualmente sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di dolo, considerato che i redditi percepiti erano ben conoscibili all' avendo CP_1
l'assicurato l'obbligo di comunicare solo i dati reddituali non presenti nella dichiarazione all'amministrazione finanziaria
Con il secondo motivo rileva che il tribunale aveva accolto la tesi della sussistenza del requisito sanitario , accertato in via giudiziale, nel 2018 e tuttavia riconosciuto l'assegno solo dal dicembre
2018 , benchè fosse incontroverso il possesso dei requisiti reddituali per detto anno . Rilevava infatti che per le prestazioni assistenziali rileva il reddito dell'anno di erogazione
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni CP_1 I motivi di appello sono strettamente connessi tra di loro e sono parzialmente fondati. Appare opportuno partire dall'analisi della fondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la parte della sentenza in cui riconosceva le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione nell'anno 2018 e tuttavia negava la prestazione per i primi 11 mesi. Invero la sentenza nella parte motiva statuisce espressamente che per l'anno 2018 era pacifica la sussistenza del requisito reddituale e che il tribunale aveva riconosciuto all'esito del procedimento ATP n.
3365/2019 la spettanza della prestazione sin dalla domanda amministrativa ( risalente al 2015) senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista sanitario
Tuttavia la statuizione del tribunale riguardava esclusivamente l'accertamento della validità della disposta revoca dell'assegno per carenza di requisiti sanitari nel dicembre 2018, con la conseguenza che il tribunale non aveva riconosciuto la prestazione per l'intero anno 2018 perché la revoca era intervenuta solo dal dicembre del 2018. Per il periodo precedente nulla statuisce il tribunale in relazione ai redditi posseduti e alla loro rilevanza per la revoca della prestazione lavorativa
Tanto premesso , dagli atti di causa risulta che l'indebito di cui alla suddetta nota del 4.4.2019 nasce dalla rideterminazione dell'ammontare dell'assegno ordinario di invalidità spettante alla ricorrente per il superamento del tetto reddituale nel 2017 e per l'espletamento di attività lavorativa dipendente non dichiarata .
In relazione al primo motivo di appello , l' accertava l'avvenuto superamento della soglia CP_1
reddituale avendo la parte conseguito un reddito per il 2017 superiore al limite di legge ( euro
9817,00) per l'espletamento di attività lavorativa dipendente non dichiarata.
A fronte di tali incontestati dati reddituali parte appellante invoca l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale. Costituisce ius receptum (vedi tra tante Cass. 2056/2004) il principio secondo cui, premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033
c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni .Quanto sopra considerato non esaurisce tuttavia la discussione sulla ripetibilità dell'indebito assistenziale. Come è stato di recente chiarito dal Giudice di legittimità “se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1
indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 legge n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) “( Cass.
13223/2020). Invero "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" ( Cass. 11921/2015; Cass.1446/2008) . Anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale - con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993;
n. 431 del 1993). Quanto all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, giova rimarcare il principio espresso dalla S.C. (n. 26036 del 15/10/2019), che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( v. pure Cass.
28771/2018 secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"). In definitiva, secondo la Corte di legittimità il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431) ( Cass. 1446/2008). Traendo le fila del discorso può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza n. 31372/2019, cit., ha affermato che esso non sussista nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Ma la Cassazione ha pure precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. <> (tale ricostruzione si rinviene testuale in Cass. 13223/2020, cit.). Orbene, calati questi principi nel caso in esame, è in atti - e la circostanza non è neppure in contestazione -
l'emersione di un reddito che determinava il superamento dei limiti per usufruire della prestazione CP_ assistenziale in capo all'odierno appellante in misura piena, cosicché l' era stato certamente in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistito anno per anno onde provvedere al ricalcolo dell'assegno in misura di legge. Peraltro il differenziale reddituale derivava da redditi che il beneficiario non era tenuto a dichiarare separatamente all' (proprietà di terreni e fabbricati) CP_1 risultando regolarmente dichiarati all'agenzia delle entrate .
Nel caso concreto viene in effetti in rilievo la riforma del sistema di rilevamento dei redditi dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'istituzione, da parte dell'art. 13 D. L. 78/2010
(conv. con modif. in L.122/2010), del Casellario dell'assistenza. La norma prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma
10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa'. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (si veda al riguardo Cass. n. 13223/2020). CP_1
Nel caso di specie occorre quindi concordare con parte appellante in ordine all'insussistenza di un obbligo di comunicazione all' degli unici redditi percepiti, conosciuti dall' , CP_1 CP_1
CP_ conformemente a quanto previsto dalla stessa Circolare n. 195-2015 secondo cui “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all' ..”. CP_3
L'appellante aveva quindi pienamente assolto i propri obblighi di comunicazione con la presentazione della dichiarazione dei redditi mediante invio del modello 730, per l'anno 2017 .
Nell'inconfigurabilità del dolo dell'accipiens dovrebbero trovare piena applicazione i principi consacrati dalla sentenza della S.C. n. 13917/2021 a mente della quale le somme indebitamente percepite per mancanza del requisito reddituale devono essere restituite a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta. Tuttavia , nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso un adempimento obbligatorio ulteriore rispetto alla sola dichiarazione reddituale. Ha cioè omesso di comunicare il venir meno della condizione di inoccupazione. L'art. 13 della legge 118/71 statuisce infatti testualmente:”
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità CP_1
previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. (15)2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui CP_1
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all ” CP_1
La prestazione di attività lavorativa è in effetti incompatibile con la fruizione dell'assegno di invalidità e per questa ragione, e non per il superamento del tetto reddituale, la somma ricevuta indebitamente nell'anno 2017, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa , deve essere restituita, stante l'omessa dichiarazione della sopravvenuta incompatibilità.
Non è infatti il superamento del tetto reddituale che consente la ripetibilità dell'indebito ma la violazione dell'obbligo di comunicazione in relazione alla perdita della condizione di inoccupazione
Tuttavia dagli atti emerge che la prestazione lavorativa dipendente retribuita è stata resa solo nel 2017 mentre nel 2018 difetta qualsivoglia allegazione in relazione alla prestazione di attività di lavoro dipendente. Per altro verso è noto che i redditi di riferimenti o per verificare il superamento del tetto reddituale sono quelli dell'anno in corso e non quelli dell'anno precedente. Come noto, l'art 35 del DL n
207/2008 conv. in L. n 14/2009 prevedeva che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”. Il successivo comma disponeva che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Tale norma è stata modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, in base al quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”. La norma ha, inoltre, aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
Sull'interpretazione della normativa citata e della specifica questione che in questa sede rileva
(ovvero quale sia il reddito rilevante con riferimento a prestazioni anche di natura assistenziale) si registra un univoco orientamento di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. ordinanza n. 16592/2018, che richiama, tra le altre, Cass. sent. n. 5271/2017 e n. 19926/2016), da cui non sussistono ragioni per discostarsi.
Costituisce ius receptum che anche nella vigenza della disciplina di cui al nuovo testo dell'articolo
35, comma 8 D.L. 207/2008 - come modificato ed integrato dall'articolo 13, comma 6 D.L. 78/2010
- i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale debbono coesistere con la erogazione del trattamento sicché nella sede giudiziaria l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente.
Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto, infatti, ai fini della liquidazione amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo.
Ciò trova conferma nel testo del suddetto articolo 35, comma 8, D.L. 207/2008, che limita l'applicazione del criterio dell'anno anteriore «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni». In ogni caso valgono per il 2018 le considerazioni già espresse in relazione alla irripetibilità dell'indebito assistenziale riferito a somme erogate anteriormente alla richiesta di restituzione.
L'appello deve essere dunque solo parzialmente accolto con l'accertamento della irripetibilità dell'indebito per il periodo successivo al 1°.
1.2018 con la condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto illegittimamente trattenuto per il periodo successivo all'1.1.2018 e fino al 30.11.18, ferma la statuizione del giudice di primo grado in relazione ai periodi successivi L'esito del giudizio induce alla compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell' CP_1
al pagamento della residua parte, da distrarsi.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, accerta l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota datata 4.12.19 limitatamente al CP_1 periodo successivo all'1.1.2018 e condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto in relazione CP_1
a questo periodo;
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida - nella loro interezza - quanto al primo grado , in € 1865 e, quanto al presente grado , in € 1984 e condanna per la residua parte l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte appellante. CP_1
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 827/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI MORANDI ESTER ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA VALDINIEVOLE, 11 00141 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato CP_1
in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri 1402 del 5.10.21
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi il Tribunale di Velletri , proponeva azione di accertamento Parte_1 negativo dell'indebito di cui alla nota del 4.12.2019 deducendo che: già titolare della pensione CP_1
Cat INVCIV n. 07575948 gli era stata comunicata la sussistenza di un debito a suo carico pari ad euro 8758,80 in ragione dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa nel 2017 e superamento del limite reddituale, nonché per intervenuta revoca della prestazione per ragioni sanitarie dal 2018.
Deduceva che la richiesta di restituzione era illegittima perchè nell'anno 2016 egli aveva percepito redditi inferiori al tetto per complessivi euro 504 , per cui nel 2017 aveva diritto alla percezione dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 per euro 3767,40 e che la richiesta era comunque illegittima perché contraria alle regole in materia di indebito assistenziale.
Si costituiva l' resistendo alla domanda . CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso nella parte in cui si rivendicava il diritto a trattenere le somme erogate in costanza di svolgimento di attività lavorativa dipendente retribuita e accoglieva il ricorso in relazione all'anno 2018 poiché il tribunale con proprio decreto di omologa non opposto aveva confermato la sussistenza dele condizioni sanitarie per il beneficio nell'anno 2018, quando non erano rinvenibili profili critici dal punto di vista reddituale
Avverso tale sentenza propone appello affidandosi a due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante, in relazione alla nota del 04.12.2019 CP_1 reitera l'eccezione di irripetibilità ritualmente sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di dolo, considerato che i redditi percepiti erano ben conoscibili all' avendo CP_1
l'assicurato l'obbligo di comunicare solo i dati reddituali non presenti nella dichiarazione all'amministrazione finanziaria
Con il secondo motivo rileva che il tribunale aveva accolto la tesi della sussistenza del requisito sanitario , accertato in via giudiziale, nel 2018 e tuttavia riconosciuto l'assegno solo dal dicembre
2018 , benchè fosse incontroverso il possesso dei requisiti reddituali per detto anno . Rilevava infatti che per le prestazioni assistenziali rileva il reddito dell'anno di erogazione
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni CP_1 I motivi di appello sono strettamente connessi tra di loro e sono parzialmente fondati. Appare opportuno partire dall'analisi della fondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la parte della sentenza in cui riconosceva le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione nell'anno 2018 e tuttavia negava la prestazione per i primi 11 mesi. Invero la sentenza nella parte motiva statuisce espressamente che per l'anno 2018 era pacifica la sussistenza del requisito reddituale e che il tribunale aveva riconosciuto all'esito del procedimento ATP n.
3365/2019 la spettanza della prestazione sin dalla domanda amministrativa ( risalente al 2015) senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista sanitario
Tuttavia la statuizione del tribunale riguardava esclusivamente l'accertamento della validità della disposta revoca dell'assegno per carenza di requisiti sanitari nel dicembre 2018, con la conseguenza che il tribunale non aveva riconosciuto la prestazione per l'intero anno 2018 perché la revoca era intervenuta solo dal dicembre del 2018. Per il periodo precedente nulla statuisce il tribunale in relazione ai redditi posseduti e alla loro rilevanza per la revoca della prestazione lavorativa
Tanto premesso , dagli atti di causa risulta che l'indebito di cui alla suddetta nota del 4.4.2019 nasce dalla rideterminazione dell'ammontare dell'assegno ordinario di invalidità spettante alla ricorrente per il superamento del tetto reddituale nel 2017 e per l'espletamento di attività lavorativa dipendente non dichiarata .
In relazione al primo motivo di appello , l' accertava l'avvenuto superamento della soglia CP_1
reddituale avendo la parte conseguito un reddito per il 2017 superiore al limite di legge ( euro
9817,00) per l'espletamento di attività lavorativa dipendente non dichiarata.
A fronte di tali incontestati dati reddituali parte appellante invoca l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale. Costituisce ius receptum (vedi tra tante Cass. 2056/2004) il principio secondo cui, premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033
c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni .Quanto sopra considerato non esaurisce tuttavia la discussione sulla ripetibilità dell'indebito assistenziale. Come è stato di recente chiarito dal Giudice di legittimità “se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1
indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 legge n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) “( Cass.
13223/2020). Invero "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" ( Cass. 11921/2015; Cass.1446/2008) . Anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale - con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993;
n. 431 del 1993). Quanto all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, giova rimarcare il principio espresso dalla S.C. (n. 26036 del 15/10/2019), che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( v. pure Cass.
28771/2018 secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"). In definitiva, secondo la Corte di legittimità il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431) ( Cass. 1446/2008). Traendo le fila del discorso può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza n. 31372/2019, cit., ha affermato che esso non sussista nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Ma la Cassazione ha pure precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. <> (tale ricostruzione si rinviene testuale in Cass. 13223/2020, cit.). Orbene, calati questi principi nel caso in esame, è in atti - e la circostanza non è neppure in contestazione -
l'emersione di un reddito che determinava il superamento dei limiti per usufruire della prestazione CP_ assistenziale in capo all'odierno appellante in misura piena, cosicché l' era stato certamente in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistito anno per anno onde provvedere al ricalcolo dell'assegno in misura di legge. Peraltro il differenziale reddituale derivava da redditi che il beneficiario non era tenuto a dichiarare separatamente all' (proprietà di terreni e fabbricati) CP_1 risultando regolarmente dichiarati all'agenzia delle entrate .
Nel caso concreto viene in effetti in rilievo la riforma del sistema di rilevamento dei redditi dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'istituzione, da parte dell'art. 13 D. L. 78/2010
(conv. con modif. in L.122/2010), del Casellario dell'assistenza. La norma prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma
10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa'. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (si veda al riguardo Cass. n. 13223/2020). CP_1
Nel caso di specie occorre quindi concordare con parte appellante in ordine all'insussistenza di un obbligo di comunicazione all' degli unici redditi percepiti, conosciuti dall' , CP_1 CP_1
CP_ conformemente a quanto previsto dalla stessa Circolare n. 195-2015 secondo cui “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all' ..”. CP_3
L'appellante aveva quindi pienamente assolto i propri obblighi di comunicazione con la presentazione della dichiarazione dei redditi mediante invio del modello 730, per l'anno 2017 .
Nell'inconfigurabilità del dolo dell'accipiens dovrebbero trovare piena applicazione i principi consacrati dalla sentenza della S.C. n. 13917/2021 a mente della quale le somme indebitamente percepite per mancanza del requisito reddituale devono essere restituite a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta. Tuttavia , nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso un adempimento obbligatorio ulteriore rispetto alla sola dichiarazione reddituale. Ha cioè omesso di comunicare il venir meno della condizione di inoccupazione. L'art. 13 della legge 118/71 statuisce infatti testualmente:”
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità CP_1
previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. (15)2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui CP_1
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all ” CP_1
La prestazione di attività lavorativa è in effetti incompatibile con la fruizione dell'assegno di invalidità e per questa ragione, e non per il superamento del tetto reddituale, la somma ricevuta indebitamente nell'anno 2017, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa , deve essere restituita, stante l'omessa dichiarazione della sopravvenuta incompatibilità.
Non è infatti il superamento del tetto reddituale che consente la ripetibilità dell'indebito ma la violazione dell'obbligo di comunicazione in relazione alla perdita della condizione di inoccupazione
Tuttavia dagli atti emerge che la prestazione lavorativa dipendente retribuita è stata resa solo nel 2017 mentre nel 2018 difetta qualsivoglia allegazione in relazione alla prestazione di attività di lavoro dipendente. Per altro verso è noto che i redditi di riferimenti o per verificare il superamento del tetto reddituale sono quelli dell'anno in corso e non quelli dell'anno precedente. Come noto, l'art 35 del DL n
207/2008 conv. in L. n 14/2009 prevedeva che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”. Il successivo comma disponeva che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Tale norma è stata modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, in base al quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”. La norma ha, inoltre, aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
Sull'interpretazione della normativa citata e della specifica questione che in questa sede rileva
(ovvero quale sia il reddito rilevante con riferimento a prestazioni anche di natura assistenziale) si registra un univoco orientamento di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. ordinanza n. 16592/2018, che richiama, tra le altre, Cass. sent. n. 5271/2017 e n. 19926/2016), da cui non sussistono ragioni per discostarsi.
Costituisce ius receptum che anche nella vigenza della disciplina di cui al nuovo testo dell'articolo
35, comma 8 D.L. 207/2008 - come modificato ed integrato dall'articolo 13, comma 6 D.L. 78/2010
- i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale debbono coesistere con la erogazione del trattamento sicché nella sede giudiziaria l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente.
Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto, infatti, ai fini della liquidazione amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo.
Ciò trova conferma nel testo del suddetto articolo 35, comma 8, D.L. 207/2008, che limita l'applicazione del criterio dell'anno anteriore «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni». In ogni caso valgono per il 2018 le considerazioni già espresse in relazione alla irripetibilità dell'indebito assistenziale riferito a somme erogate anteriormente alla richiesta di restituzione.
L'appello deve essere dunque solo parzialmente accolto con l'accertamento della irripetibilità dell'indebito per il periodo successivo al 1°.
1.2018 con la condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto illegittimamente trattenuto per il periodo successivo all'1.1.2018 e fino al 30.11.18, ferma la statuizione del giudice di primo grado in relazione ai periodi successivi L'esito del giudizio induce alla compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell' CP_1
al pagamento della residua parte, da distrarsi.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, accerta l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota datata 4.12.19 limitatamente al CP_1 periodo successivo all'1.1.2018 e condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto in relazione CP_1
a questo periodo;
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida - nella loro interezza - quanto al primo grado , in € 1865 e, quanto al presente grado , in € 1984 e condanna per la residua parte l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte appellante. CP_1
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia