Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 50/2023
n. 50/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza di trattazione scritta del 17 Settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50/2023 R.G., promossa da
(p.i.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore, legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Ciccarese;
APPELLANTE - OPPONENTE
contro c.f.: ), in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._1
ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pedone
APPELLATO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza cartolare del 17 Settembre 2024, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce notificata il 29.07.2019 la
[...]
opponeva il decreto ingiuntivo del 24.06.2019 Controparte_2
1
per Euro 5.500,00, oltre interessi e spese, emesso in suo danno su ricorso di , in Controparte_1
proprio e quale titolare della omonima “ditta individuale Cardinale Giovanni”, in ragione del mancato pagamento di lavori edili, come da fattura n. 14 del 05.12.2016 per €. 3.700,00 e n. 16 del 19.12.2016 per €. 1.800,00. Eccepiva come, a fronte di precedenti e diversi lavori eseguiti, il Cardinale fosse stato regolarmente pagato a mezzo assegni e che, tuttavia, non aveva emesso le relative fatture.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto per insussistenza del credito azionato, oltre vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'opposto deducendo la non idoneità delle copie degli assegni Controparte_1
bancari, come prodotti dall'opposta, a provare il pagamento del debito. Per tali ragioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria per le spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali;
all'esito, precisate le conclusioni, passava in decisione all'udienza del 21.06.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 1923/2022 del 21.06.2022 il Tribunale di Lecce rigettava la spiegata opposizione, così confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio.
Ha proposto appello la affermando Controparte_2
aver il Tribunale errato nell'attribuzione dell'onere della prova, non adeguatamente fornita dal
. Ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza, con revoca del decreto opposto e CP_1
condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l'opposto che ha preliminarmente Controparte_1
eccepito la inammissibilità dell'appello sia per la ragionevole probabilità di non essere accolto, sia per la mancanza di specificità dei motivi. Nel merito, ha giudicato corretta la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale ed affermato come le acquisizioni testimoniali confermassero la tesi dei mancati pagamenti, per quanto nell'ambito di altri rapporti di collaborazione lavorativa tra i due soggetti giuridici in lite. Ha concluso per la inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese.
All'udienza cartolare del 17.09.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve pronunziarsi preliminarmente sulle eccezioni sollevate dall'appellato di
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inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di ragionevole probabilità di non essere l'appello accolto è infondata, richiedendo invece l'appello valutazioni di merito che la Corte si accinge a svolgere.
L'eccezione per mancanza di specificità dei motivi di appello è infondata, atteso che le Sezioni Unite,
confermando il previgente orientamento prevalente in merito alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c., hanno precisato che ciò che la norma esige “…è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199
del 16.11.2017, oggetto di applicazione confermativa da parte di Cass., Sez. VI – 2 , ord. n. 20023 del
24.09.2020).
1.2. Pertanto, può passarsi alla disamina delle questioni di merito.
2. Viene sottoposto alla Corte un unico motivo di appello con il quale ci si duole per aver il Tribunale errato nell'applicazione del principio dell'onere della prova. Si afferma come il creditore opposto non abbia adeguatamente provato il credito agito;
al contrario, il debitore opponente avrebbe provato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. Peraltro, a fronte di maggiori importi incassati dal , CP_1
come da fotocopie degli assegni prodotti dalla opposta, non avrebbe giustificato tali CP_1
maggiori incassi, neanche con emissione delle relative fatture, tantomeno avrebbe precisato a quali lavori si riferissero;
né dalle prove orali sarebbero emersi chiarimenti a riguardo.
3. La Corte rileva la fondatezza della doglianza.
3.1. Si osserva come parte opposta abbia prodotto – fin dalla fase monitoria – solo le due fatture, non accompagnandole dalla prova della loro registrazione nelle scritture contabili e senza aver mai integrato detta produzione, in alcun modo, nel successivo giudizio a cognizione piena.
Giova rammentare che laddove – come nella fattispecie in causa – si controverta di rapporti (di credito) inerenti all'esercizio di due diverse imprese, possano far piena prova tra imprenditori ai sensi degli artt. 2709 – 2710 c.c. i documenti contabili regolarmente tenuti (tra tante, Cass., I, 02/03/2022,
n. 6871; Cass., III, 20.12.2018, n. 32935; VI, 27.07.2017, n. 18682; II, 16.05.2016, n. 9968; I,
09.05.2013, n. 11017). Sicché l'apprezzamento probatorio delle fatture, non accompagnate dalle scritture, appare già di per sé limitato.
3.2. Peraltro le fatture rimangono pur sempre documenti unilaterali che, se idonei e titolati
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all'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione assumono mero valore indiziario,
che deve trovare conferma nelle successive risultanze istruttorie, non potendosi certo esonerare chi intende far valore il proprio diritto di credito dal fornirne prova adeguata, non certo rinvenibile nelle sole fatture (Cass., II, 04.10.2024, n. 26048; III, 12.07.2023, n. 19944; VI, 27.02.2023, n. 5827).
3.3. Deve aggiungersi come nel caso di specie le due fatture esibite presentano descrizioni alquanto generiche, limitandosi ad indicare l'avvenuta esecuzione di prestazioni d'opera (rivestimento bagni e pavimentazioni per un cantiere in via D'Angiò n. 38 a Gallipoli, la n. 14/2016; massettatura per un cantiere in C.da Le Mafurie in Sannicola, la n. 16/2016) senza migliori specificazioni temporali, né
di qualità né di quantità che in qualche modo ne favorirebbero l'apprezzamento ed il rilievo a fini probatori.
3.4. Orbene, ad avviso della Corte dalla istruttoria complessivamente espletata non risulta raggiunta adeguata prova del credito agito, come sotteso dal rapporto contrattuale, onere incombente all'opposto. L'opponente ha contestato il credito e contestato altresì che siano stati eseguiti quei lavori indicati (pur genericamente) nelle fatture agite.
Alla luce delle considerazioni che entrambe le parti in lite offrono nei loro scritti, non è superfluo rammentare come nel giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, sia regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
infatti, oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, sicché il creditore ricorrente, convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale e sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
3.4.1. A fronte del limitato valore probatorio delle fatture, le prove testimoniali acquisite e che,
secondo la pretesa del creditore, dovrebbero supportarle, non sono affatto univoche, risultando invece alquanto generiche circa i rapporti tra le parti. Proprio la particolare durata delle collaborazioni lavorative tra le due imprese in lite, senza che sia stato però prodotto un qualche contratto, o preventivo, o scambio di consensi per le lavorazioni, non agevola la ricostruzione dei rapporti.
Soprattutto, non è affatto chiaro se, come e quando siano stati concordati i lavori descritti nelle fatture azionate, la loro quantità e quantità. E si presta a ben altre considerazioni la circostanza che agli atti risultino pagamenti a mezzo assegni che costituiscono un titolo astratto non riconducibile ad uno
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specifico rapporto contrattuale.
3.4.2. Nessuno tra i testi ha potuto specificare con esattezza se sussistesse il credito portato dalle due fatture fondanti la pretesa creditoria, né a quali lavori si riferissero:
a) (figlio di creditore opposto, la cui testimonianza va valutata con Testimone_1 CP_1
prudenza in ragione della stretta parentela) riferisce di non saper nulla delle fatture, tuttavia precisando che “…quei lavori non sono mai stati pagati perché mio padre di lamentava dei mancati pagamenti…”, affermazione che da un canto si contraddice e che d'altro canto ha solo appreso, senza averne conoscenza diretta;
b) le stesse perplessità genera la deposizione di , a conoscenza di quanto di rilevanza Persona_1
(il credito dedotto in giudizio) solo “…perché se ne parlava con mio zio…”, cioè con , Persona_2
“…in quanto titolare della società…” (la creditrice);
c) ancora de relato la conoscenza della vicenda da parte del teste “Sono a Testimone_2
conoscenza che è stato pagato tutto in quanto nel redigere la contabilità l'impresa mi diceva che era stato tutto saldato…”;
d) nulla di specifico che valga a suffragare il credito agito emerge dalle dichiarazioni di
[...]
e di soci lavoratori della cooperativa opponente. Testimone_3 Parte_2
3.4.3. A fronte di tali dichiarazioni, proprio non si comprende quali siano le risultanze istruttorie che,
a supporto delle fatture, proverebbero in maniera adeguata la sussistenza del credito vantato da
. Controparte_1
4. La gestione complessiva dei rapporti negoziali tra le due imprese in lite va energicamente censurata, trattandosi di due imprenditori commerciali, come tali tenuti ad una diligenza qualificata che proprio non è data rinvenire in giudizio.
Tuttavia, la genericità della prova del credito pregiudica le ragioni del creditore che, chiamato per primo agli oneri probatori, secondo l'applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, non ha gestito il rapporto in modo adeguato e professionale.
4.1. Pertanto, nell'ambito della valutazione delle prove riservata al giudice di merito (Cass., VI,
12709/2016, n. 17926, Sez. Lav., 21/10/2003, n. 15737), la Corte non ritiene provato il credito azionato in sede monitoria.
5. Ogni altra considerazione appare del tutto superflua. Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
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o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 25.06.2020, n. 12652; Cass., II, 19.07.2017, n
17753), sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellato e sebbene qui non menzionate specificamente, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., III, 14.03.2022, n. 8108; S.U., 27.11.2019, n. 31022; Cass., III, 28.06.2018,
n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
6. Ne consegue la fondatezza dell'appello che, pertanto, va accolto, con riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6.1. All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'opposto – appellato al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante “pro tempore”, nei confronti di in proprio e quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 1923/2022 del 21.06.2022 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante,
spese liquidate quanto al primo grado in euro 3.000,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge,
mentre quanto al presente secondo grado in euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio in data 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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