Sentenza 4 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/09/2003, n. 12891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12891 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2003 |
Testo completo
ee 67811ее 1 2 8 9 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Notificazione presso procuratore costituito;
SEZIONE TERZA CIVILE contestazione del mandato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 1512/00 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 26773 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 3383 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 06/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI OS, TE US, nelle rispettive loro qualità di tutrice e protutore di TE ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAFILE 5, presso 10 studio dell'avvocato ENZO STELLA, difesi dall'avvocato FRANCESCO CAPURSO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA SANITA', in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA 2003 GENERALE DELLO STATO da cui è difeso per legge;
: 609 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 483/99 della Corte d'Appello di BARI, prima sezione civile emessa 1'11/5/1999, depositata il 18/05/99; RG.427/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 25.6.91 i coniugi TE US e IE RO, assumendo che in costanza di matrimonio era nato il figlio ME in data 23.12.70, il quale, sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, a seguito di quella antivaiolica avvenuta in data 15.3.72, aveva avuto gravi segni di meningoencefalite post vaccino con deficit psichico, tanto da essere dichiarato interdetto J dal tribunale di Trani con sentenza 115/89 con affida mento ai genitori quali tutore e tutrice;
cio, premesso convenivano in guidizio avanti il tribunale di Bari il Ministero della Sanità, perché, accertato lo stato di salute del minore e la relativa causa, fosse condannato al risarcimento dei danni о а corrispondere un'indennità in una somma а contenersi in £.2.000.000.000, in essa compresi i danni morali con 2 rivalutazione e interessi e salvezza delle spese di li- te. Il Ministero, costituitosi in giudizio per mezzo dell'avvocatura erariale, contestava l'avversa pretesa evidenziando la novità della causa paetendi. Espletata la consulenza medico-legale d'ufficio,il tribunale con sentenza 529 del 17.1.97 accoglieva la domanda attrice, affermando la responsabilità dello Sta- to nella determinazione dell'evento e liquidando in fa- vore del minore l'equo indennizzo ex legge 210/92 nella misura massima prevista dalla tabella B allegata alla legge 177/76,oltre interessi e svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e spese di lite. La Corte d'Appello di Bari, in parziale accoglimento gravame proposto dall'Avvocatura Generale dello del Stato, con sentenza n.483/99, depositata il 18.5.99, dichiarava che "l'equo indennizzo a riconoscersi a For- te ME per il periodo precedente l'entrata in vi- gore della legge n.210/92 va riconosciuto nella misura prevista dalla normativa successivanemte entrata in vi- gore, con esclusione degli interessi e della svalutazio- ne"; dichiarava compensate fra le parti, nella misura di un quarto le spese liquidare dal primo giudice e con- dannava il Ministero a corrispondere alla controparte i tre quarti residui di dette spese;
dichiarava intera- 3 mente compensate fra le parti le spese di secondo gra- do. Per la cassazione della decisione ricorrono NI ri RO e TE US, nelle rispettive qualità di tutrice e protutore del TE ME, esponendo un solo motivo, cui resiste con controricorso l'Avvocatura dello Stato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 330, co.1° cpc, si chiede la declaratoria di nullità della sentenza d'appello a sensi del terzo com- ma dell'art. 382 cpc, perché il relativo atto introdut- tivo del giudizio sarebbe stato notificato non al domi- cilio eletto ma al domicilio di un procuratore inesi- stente e cioè al domicilio dell'avv. Capurso, mentre gli appellati, odierni ricorrenti, erano difesi dall'avv. Pier Francesco Fasano, nominato dalla Commis- sione sul gratuito patrocinio di Bari. Il ricorso è infondato, risultando dall'esame della relata di notifica della citazione in appello che la medesima fu effettuata nelle mani del procuratore CO- stituito, esso avv. Pier Francesco Fasano, presso lo stu- dio dell'avv. Capurso, non a caso menzionato nella pro- cura ad litem rilasciata a margine dell'atto di cita- zione di primo grado. In giurisprudenza è consolidato il principio secon- do cui la qualità di destinatario della notificazione è assunta dal procuratore in virtù di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio (cfr. per tutte: Cass. Civ.12.1.95 n. 291). In esplicazione dello stesso prin- cipio è ritenuta valida ai sensi dell'art.138 cpc la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita a mani pro- prie del procuratore costituito, ancorché in luogo di- verso dal domicilio eletto ex art.82 r.d.37/34 (cfr. CASS. CIV. 10.6.98 n..5743; 17.7.99 n.7613). Orbene, nel caso di specie pacifico, oltre che documentato, che il procuratore costituito era l'avv. Pier Francesco Fasano, mentre risulta dalla relata di notifica dell'atto di citazione in appello che la mede- sima fu fatta in mani proprie dello stesso procuratore costituito (avv.P.F. Fasano). Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensa- zione fra le parti costituite delle spese del presente giudizio ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Così deciso in Roma addì 6.3.03. Il Presidente Il Consigliere relatore вбои Циба былоben DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 ×4 SET. 2003 Innocenzo Battista 5 Oggi IL CANCEL HERI Innocenze Battista