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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/02/2024, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16356 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Albeggiani, presso il C.F._1
cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/12/2022 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29/03/2014 e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (05/06/2015) e (25/03/2020), ha rappresentato che Persona_1 Per_2
l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa di alcune incompatibilità caratteriali sorte tra le parti;
di essere priva di redditi, a differenza del resistente il quale lavora alle dipendenze del e percepisce una retribuzione mensile di circa Organizzazione_1
€ 1.600,00; pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi
1 disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita del Per_2
padre; l'assegnazione della casa coniugale, l'onere a carico di di Controparte_1
corrisponderle un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, relative alla prole nonchè di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico per i figli.
Ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Con ordinanza presidenziale del 10/05/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori e Persona_1
, con domicilio presso la madre;
Per_2
- regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, in assenza di accordo tra le parti;
- onere a carico di di versare alla ricorrente, entro i primi 5 Controparte_1
giorni di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio);
- onere a carico di entrambi i genitori di farsi carico delle spese straordinarie relative alla prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo;
- diritto della ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico.
La causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Relativamente all'affidamento dei figli minori, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed
2 all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, nel corso dell'istruttoria non sono emerse ragioni di gravità tale per discostarsi dal modello legale di affidamento condiviso delineato dalla novella 54 del
2006.
Pertanto, l'espressa richiesta di parte ricorrente e l'assenza di ragioni ostative consente senz'altro di disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (05/06/2015) Persona_1
e (25/03/2020) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la Per_2
madre.
Quanto al diritto di visita del padre possono trovare conferma i provvedimenti adottati con ordinanza presidenziale del 10/05/2023; pertanto, il resistente potrà incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per tre giorni alla settimana (in caso di disaccordo, lunedì, mercoledì e venerdì) per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di recarli con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie: nelle stesse settimane, i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali (in caso di disaccordo, martedì e giovedì);
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
3 4. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (così, ex multis, Cass. 27.2.2009 n. 4816) sottese alle previsioni degli artt.
337 sexies c.c. e 6 L n. 898/1970, deve restare assegnata alla ricorrente Parte_1
affinché la abiti insieme ai figli minori.
[...]
5. In relazione alle richieste di natura economica con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del minore, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
La ricorrente (classe 1979) è disoccupata e negli anni 2020, 2021 e Parte_1
2022 non ha dichiarato alcun reddito (cfr. autocertificazione agli atti); è comproprietaria insieme al coniuge dell'immobile adibito a casa coniugale, sul quale grava un mutuo la cui rata mensile di € 600,00 è sostenuta per intero dal resistente, come dichiarato dalla stessa ricorrente (cfr. dichiarazione sottoscritta ed allegata alle note del 22/03/2023).
Il resistente (classe 1962) lavora a tempo indeterminato come Controparte_1 addetto ai servizi di custodia presso la e percepisce una Organizzazione_2
retribuzione mensile di circa € 1.459,00 (cfr. busta paga del mese di ottobre 2023).
In considerazione della documentazione prodotta ed avuto riguardo alle ordinarie esigenze dei due figli minori, il Tribunale ritiene di dover confermare le disposizioni adottate con
4 l'ordinanza presidenziale del 10/05/2023 ossia l'onere per di Controparte_1
versare a entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Persona_1 Per_2
200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il diritto di parte ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico per i due figli.
6. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia del resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Tunisi (Tunisia) il 25/01/1979 ( ) e C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio a Partinico (PA) in data 29/03/2014.
2) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori (05/06/2015) e Persona_1
(25/03/2020) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso Per_2
la madre e diritto di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale a affinché la abiti Parte_1
insieme ai figli minori.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00 a titolo di
[...]
contributo per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese Org_3
straordinarie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il
02/07/2019.
5) Dichiara il diritto di a percepire il 100% dell'assegno unico per Parte_1
i suddetti figli.
6) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
7) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Partinico (PA) al n. 12, p. II, serie C, dell'anno 2014).
5 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data
26/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16356 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Albeggiani, presso il C.F._1
cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/12/2022 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29/03/2014 e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (05/06/2015) e (25/03/2020), ha rappresentato che Persona_1 Per_2
l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa di alcune incompatibilità caratteriali sorte tra le parti;
di essere priva di redditi, a differenza del resistente il quale lavora alle dipendenze del e percepisce una retribuzione mensile di circa Organizzazione_1
€ 1.600,00; pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi
1 disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1
, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita del Per_2
padre; l'assegnazione della casa coniugale, l'onere a carico di di Controparte_1
corrisponderle un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, relative alla prole nonchè di essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico per i figli.
Ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Con ordinanza presidenziale del 10/05/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori e Persona_1
, con domicilio presso la madre;
Per_2
- regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, in assenza di accordo tra le parti;
- onere a carico di di versare alla ricorrente, entro i primi 5 Controparte_1
giorni di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio);
- onere a carico di entrambi i genitori di farsi carico delle spese straordinarie relative alla prole nella misura del 50% ciascuno come da protocollo spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo;
- diritto della ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico.
La causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Relativamente all'affidamento dei figli minori, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed
2 all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, nel corso dell'istruttoria non sono emerse ragioni di gravità tale per discostarsi dal modello legale di affidamento condiviso delineato dalla novella 54 del
2006.
Pertanto, l'espressa richiesta di parte ricorrente e l'assenza di ragioni ostative consente senz'altro di disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (05/06/2015) Persona_1
e (25/03/2020) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la Per_2
madre.
Quanto al diritto di visita del padre possono trovare conferma i provvedimenti adottati con ordinanza presidenziale del 10/05/2023; pertanto, il resistente potrà incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per tre giorni alla settimana (in caso di disaccordo, lunedì, mercoledì e venerdì) per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di recarli con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie: nelle stesse settimane, i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali (in caso di disaccordo, martedì e giovedì);
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
3 4. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (così, ex multis, Cass. 27.2.2009 n. 4816) sottese alle previsioni degli artt.
337 sexies c.c. e 6 L n. 898/1970, deve restare assegnata alla ricorrente Parte_1
affinché la abiti insieme ai figli minori.
[...]
5. In relazione alle richieste di natura economica con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del minore, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
La ricorrente (classe 1979) è disoccupata e negli anni 2020, 2021 e Parte_1
2022 non ha dichiarato alcun reddito (cfr. autocertificazione agli atti); è comproprietaria insieme al coniuge dell'immobile adibito a casa coniugale, sul quale grava un mutuo la cui rata mensile di € 600,00 è sostenuta per intero dal resistente, come dichiarato dalla stessa ricorrente (cfr. dichiarazione sottoscritta ed allegata alle note del 22/03/2023).
Il resistente (classe 1962) lavora a tempo indeterminato come Controparte_1 addetto ai servizi di custodia presso la e percepisce una Organizzazione_2
retribuzione mensile di circa € 1.459,00 (cfr. busta paga del mese di ottobre 2023).
In considerazione della documentazione prodotta ed avuto riguardo alle ordinarie esigenze dei due figli minori, il Tribunale ritiene di dover confermare le disposizioni adottate con
4 l'ordinanza presidenziale del 10/05/2023 ossia l'onere per di Controparte_1
versare a entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Persona_1 Per_2
200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il diritto di parte ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico per i due figli.
6. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia del resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Tunisi (Tunisia) il 25/01/1979 ( ) e C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio a Partinico (PA) in data 29/03/2014.
2) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori (05/06/2015) e Persona_1
(25/03/2020) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso Per_2
la madre e diritto di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale a affinché la abiti Parte_1
insieme ai figli minori.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00 a titolo di
[...]
contributo per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese Org_3
straordinarie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il
02/07/2019.
5) Dichiara il diritto di a percepire il 100% dell'assegno unico per Parte_1
i suddetti figli.
6) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
7) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Partinico (PA) al n. 12, p. II, serie C, dell'anno 2014).
5 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data
26/02/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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