Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Nr.381/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 26.05.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella M.A. Cusimano ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Malta n. 115
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che quale operaio della forestale con la qualifica di torrettista, in data 05.10.2021 alle ore 14.30, mentre si accingeva a scendere dalla torretta, scivolava rovinando a terra procurandosi un trauma al ginocchio SX e alla gamba SX, ed un trauma cranico con escoriazione.
In data 21.09.2022, l' comunicava al ricorrente che dall'infortunio subito il CP_1
05.10.2021, non era derivata alcuna menomazione all'integrità psico-fisica; pertanto, quest'ultimo avanzava opposizione a detto provvedimento contestando le conclusioni ivi riportate ed allegando apposito certificato da dove si evince chiaramente che il ricorrente è affetto da “Disturbo dell'adattamento con ansia ad umore depresso misti in terapia con AD e BDZ” e richiedendo la liquidazione della differenza per l'inabilità temporanea assoluta dal 27.10.2021 al 03.12.2021.
Richiesta la visita collegiale l'Ente comunicava di non aderire in quanto le motivazioni addotte nell'opposizione non erano tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso.
Tanto premesso, ritenuto il provvedimento illegittimo con il presente ricorso ha chiesto:
“-Ritenere e dichiarare che il Sig. il giorno 05.10.2021 subiva infortunio Parte_1
lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso, e che a seguito di detto infortunio ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 15% (come da relazione del consulente tecnico di parte Dott. e, pertanto ha diritto ad ottenere il Persona_1
riconoscimento del danno biologico patito e della liquidazione dell'indennità, e per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 15 % sia in conto capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
-Ritenere e dichiarare che il periodo di malattia compreso tra il 27.10.2021 e il 03.12.2021, così come attestato dai certificati medici trasmessi, è da valutare come inabilità temporanea assoluta, e conseguentemente condannare l' a versare l'ulteriore somma, ovvero il 50% di tale indennità CP_1 all'odierno ricorrente.
-Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1
ricorso.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 26.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti. Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative. Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto.
Venendo al caso che ci occupa, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare se dall'infortunio occorso al ricorrente sia derivata un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. , ha segnatamente Persona_2 argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale): “La diagnosi è di: “Esiti di pregresso trauma cranico non commotivo senza significativi reliquati”.
Non v'è alcun dubbio sul nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig. Parte_1
e l'evento traumatico subito per fortuna senza riportare evidenti deficit funzionali permanentiobiettivabili sia clinicamente che alle indagini strumentali eseguite. L'unica condizione riferita è la patologia psichica, peraltro di grado assai modesto, non obiettivabile clinicamente, che viene diagnostica dal Centro salute mentale di CL il 21/2/2022, peraltro non sicuramente correlabile all'infortunio subito;
infatti la TC encefalo evidenzia un
Cavum vergae, patologia congenita che può dare tale tipo di sintomatologia oltre a cefalea, sintomatologia vertiginosa e disturbi dell'equilibrio, oltre a multiple aree lacunari in sede nucleo- capsulare bilaterale da pregressi insulti ischemici verosimilmente correlati all'ateromasia dei sifoni carotidei, i quali potrebbero essere anch'essi correlati alla sintomatologia riferita ma che non riconoscono alcuna etiologia traumatica”.
Il nominato consulente medico è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Per rispondere ai quesiti rivoltimi dalla S.V. Ill.ma ritengo che il Sig. per effetto dell'infortunio Parte_1
lavorativo patito il 5/10/21 non abbia sviluppato postumi permanenti ad esso con certezza correlabili”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Dall'insussistenza di postumi permanenti tali da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste, segue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 17 giugno 2025
Il GOP
Maria Zammito