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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9749/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] nell'Emilia cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Montano (C.F. – pec: C.F._3 presso il cui studio in Milano, Viale Montello 6 hanno eletto Email_1 domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UB (anno 2010 atto n. 20 Reg. Vol.
Uff, 1 parte II serie A) in regime di separazione dei beni)
X separati consensualmente con verbale in data 9.4.2018 omologato con decreto del 2.5.2018
con i seguenti figli:
- (C.F. , nata a [...] nell'Emilia (RE) il 7.9.2009, Parte_3 C.F._4 residente a [...], cittadina italiana, minore di età;
- (C.F. ), nata a [...] nell'Emilia l'11.6.2012 (RE) Parte_4 C.F._5 residente a [...], cittadina italiana, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
− le figlie minori, e vengono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
− la casa familiare, sita in Milano, Via Francesco Cilea 84, è di proprietà della sig.ra Parte_1 con tutto quanto l'arreda. Si dà atto che il sig. ha già asportato dall'abitazione i propri effetti Pt_2 personali;
− i genitori concordano le seguenti modalità di visita con le figlie: a. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per due giorni ogni due settimane, nei fine settimana dal sabato alla domenica sera o, se impossibilitato per i turni di lavoro, durante la settimana scolastica dall'uscita di scuola alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra il calendario dei propri Pt_2 Pt_1 giorni di visita alle figlie non appena disponibili i suoi turni di lavoro;
b. durante le vacanze natalizie le figlie resteranno con la madre e concorderà con il padre gli incontri, compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
c. durante le vacanze di carnevale il padre potrà tenere con sé le figlie e portarle in visita presso la zia paterna a Bolzano;
d. durante le vacanze pasquali le figlie resteranno con la madre, fatta salva la possibilità del padre di tenerle con sé nei giorni in cui sarà libero dai propri turni di lavoro;
e. durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con le figlie le due settimane centrali del mese di agosto, mentre il padre potrà tenerle con sé due settimane consecutive scegliendo un periodo intercorrente tra fine luglio/inizio agosto o tra fine agosto/inizio settembre, con l'impegno a comunicare alla madre il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza in cui si recheranno con le figlie minori;
f. per i ponti e le festività, le parti concorderanno altre permanenze delle figlie presso il padre tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il tutto salvo migliore accordo tra i genitori, anche tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
− il sig. continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di Pt_2
€ 587,50 (€ 293,75 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla sig.ra Pt_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, prima rivalutazione gennaio 2025;
− il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- i genitori rilasciano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori;
- il sig. autorizza la sig.ra ad effettuare per entrambi ogni formalità richiesta dalla Pt_2 Pt_1 scuola o da altre istituzioni riguardanti le minori (gite scolastiche, delega al ritiro delle bambine, utilizzo Pin e altre forme di accesso al registro elettronico e/o alle scuole, iscrizione a corsi parascolastici, sportivi e ricreativi).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in UB il 4.9.2010 tra Parte_1
e ; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Pone a carico della sig.ra le spese di procedura;
Parte_1
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UB perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amtao
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG