Art. 6.
Sono ammessi al primo anno i giovinetti, che abbiano compiuto il 12° anno di eta' e non superato il 16° e sieno provvisti del diploma di maturita' o della licenza elementare superiore.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
Ai corsi serali sono ammessi gli alunni di eta' non inferiore ai 14 anni, che provino di avere istruzione sufficiente per frequentare con profitto detti corsi.
Sono ammessi al primo anno i giovinetti, che abbiano compiuto il 12° anno di eta' e non superato il 16° e sieno provvisti del diploma di maturita' o della licenza elementare superiore.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
Ai corsi serali sono ammessi gli alunni di eta' non inferiore ai 14 anni, che provino di avere istruzione sufficiente per frequentare con profitto detti corsi.