TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/12/2024, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente estensore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1828/2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Tina Di Parte_1 C.F._1
Girolamo, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Controparte_1 C.F._2
Campana, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 19 OGGETTO: separazione coniugale.
CONCLUSIONI
Le parti, nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno concluso come segue:
Il ricorrente: “[…] Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-dichiarare l'addebito della separazione in capo alla IG.ra per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali nascenti dall'art. 143 c.c.
2-affidare congiuntamente ai coniugi la figlia minore
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle PE
condizioni del diritto di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in OL ci si rimette al prudente appezzamento del
Tribunale.
3-assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica
n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti;
4- porre a carico del IG. , Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente in favore della figlia minore PE
dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla rivalutazione ISTAT;
5-porre a carico
[...]
del IG. il rimborso alla moglie del 50% delle spese mediche e specialistiche non Parte_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
6- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra ”. Controparte_1
La resistente: “[…] - addebitare la separazione personale dei coniugi al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore PE
alla madre, comunque concedere il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
in subordine attribuire il diritto di vista al padre in presenza della sig.ra
[...]
, la quale somministra l'insulina in caso di bisogno della bambina. Si chiede, inoltre di CP_1
tenere nella dovuta considerazione che in data 02.07.2024 è stato condannato Parte_1 per atti sessuali con minore e violenza sessuale (doc. 1), nonché dell'avanzata età e lo stato di salute precario dello stesso e del trasferimento a OL della minore;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Francavilla al mare, via
Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli arredi contenuti, venga Controparte_1
pagina 2 di 19 assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la corresponsione della Parte_1 somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché la contribuzione PE
nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche e spese straordinarie Parte_1
concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017; - porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari ad € 300,00, per il Parte_1
mantenimento di , da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore;
-porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede, inoltre, che venga modificata l'ordinanza del 17.10.2022 relativamente alla mancata ammissione delle prove testimoniali della parte resistente e reitera pertanto la propria richiesta dei mezzi istruttori non ammessi, in quanto ritenuti necessari ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza suddetta, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta a decisione e che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.1.12 e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
civile in Francavilla al Mare;
dalla unione coniugale è nata, nel 2014, la loro figlia PE
.
[...]
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.11.21, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale che: “1- sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, addebitabile alla moglie, tenuto conto del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2- sia affidata congiuntamente ai coniugi la figlia minore PE
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle condizioni del diritto
[...]
di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in località ignota, ci si rimette al prudente appezzamento del Tribunale.
3-sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti ovvero, ove la resistente l'avesse abbandonata, assegnarla al ricorrente;
4-
pagina 3 di 19 siano adottati i provvedimenti di legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti uffici;
5- sia posto a carico del IG. , l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_1
in favore della figlia minore dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla PE
rivalutazione ISTAT;
6- sia posto a carico del IG. il rimborso alla moglie del Parte_1
50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
7- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Controparte_1
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi per quanto d'interesse - che la irreversibile crisi coniugale era stata causata dalla , la quale: aveva intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale con un altro uomo, scoperta dall'esponente nell'ottobre 2018, in occasione di una festa di compleanno in un locale di Ripa Teatina;
si era successivamente disinteressata delle precarie condizioni di salute dell'esponente, colpito in data 22.6.21 da una ischemia cerebrale;
nell'estate del
2021, si era definitivamente allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con la figlia a OL, senza il previo consenso dell'esponente. Ha aggiunto di avere acquistato con denaro proprio ed intestato alla moglie, nel corso della vita matrimoniale, la casa coniugale sita in Francavilla al Mare
(per la cui ristrutturazione aveva sottoscritto un finanziamento di 47.000 euro), un immobile sito in
Rossano (CS) ed una vettura Mercedes al prezzo di €. 120.000,00.
3. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.12.21 - ha Controparte_1 contestato l'avversa domanda e ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per
l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, PE
comunque riconoscendo il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Francavilla al mare, via Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli Controparte_1
arredi contenuti, venga assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la Parte_1 corresponsione della somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, PE
nonché la contribuzione nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche Parte_1
pagina 4 di 19 e spese straordinarie concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017; - porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari Parte_1 ad € 300,00, per il mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat; - disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore - porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
A sostegno di tali pretese, la resistente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la crisi coniugale era stata determinata dai continui maltrattamenti perpetrati dal ai danni suoi, Pt_1 della loro figlia e delle altre due figlie che l'esponente aveva avuto da un PE
precedente matrimonio, oltre che dalla violenza sessuale che quello aveva consumato nel 2013 a danno di (una delle due figlie avute dall'esponente dal primo matrimonio), Persona_2
violenza che esse avevano denunciato soltanto nel 2021, per la paura delle minacce ricevute dal
, per estorcere loro il silenzio;
l'accusa di tradimento mossale dal marito era falsa;
ella non Pt_1
aveva abbandonato la casa coniugale, ove continuava a dimorare con la figlia, essendosi solo temporaneamente trasferita a OL per una opportunità di lavoro successivamente venuta meno, oltre che per le violenze del marito;
ella aveva acquistato la casa coniugale con i proventi ereditati dalla madre, mentre la vettura Mercedes era stata semplicemente intestata a lei (priva di patente di guida) dal marito, per sottrarla al fallimento che aveva colpito la sua attività imprenditoriale;
ella aveva lavorato come operatrice per assistenza anziani di una Cooperativa dal 2009 sino al 2017, quando aveva dovuto cessare ogni attività lavorativa, per dedicarsi alla assistenza della figlia , dopo che PE
alla stessa era stata diagnosticata una grave forma di diabete;
la considerazione dello stato di disoccupazione dell'esponente e della percezione, da parte del , di una pensione mensile di Pt_1
€. 2450,00 legittimava il riconoscimento degli assegni di mantenimento da ella richiesti per sé e per la figlia.
4. Il Presidente del Tribunale – all'esito della fase presidenziale – ha emesso ordinanza del 26.12.21, con cui ha così statuito: “[…] autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone che la casa familiare sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n.130 resti assegnata a Controparte_1 per fini abitativi suoi e della prole;
dispone l'affidamento della figlia minorenne PE
…congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre;
[...]
dispone che i genitori, possano frequentare liberamente la figlia, sempre compatibilmente con le
pagina 5 di 19 esigenze scolastiche, educative e ricreative del minore;
che, in ogni caso, il padre tenga con sé la figlia due pomeriggi a settimana non consecutivi – alternando il martedì-giovedì al mercoledì-venerdì – dalle ore 17.00 alle ore 20.00, oltre che un fine settimana ogni due, dalle ore 17.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che la figlio trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con
l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che la figlia minorenne trascorra con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
che ciascun genitore tenga con sé la figlio per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che, allo stato attuale, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi, versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese (bonifico su conto corrente postale o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di
€.400,00 (Euro quattrocento/00) quale contributo al mantenimento della figlia;
somma PE da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
che i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali […]”.
5. Il successivo giudizio di merito - nelle more assegnato al sottoscritto Presidente, quale nuovo
Giudice Istruttore - si è articolato nell'emissione di una immediata pronuncia sullo status (sent. n.
191/22), nelle fasi di trattazione e di istruttoria orale e documentale e nella fissazione della fase decisoria. All'esito, la causa giunge alle determinazioni del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'addebito della separazione al Pt_1
1. La domanda della di addebito al delle cause della separazione coniugale è CP_1 Pt_1
fondata. È stata infatti acquisita la prova del fatto che la rottura del legame coniugale è dipesa dalla scoperta da parte della moglie di un grave fatto di violenza sessuale consumato nel 2013 dal marito ai pagina 6 di 19 danni di , figlia (all'epoca minore) della , nata da un suo precedente Persona_2 CP_1
matrimonio.
2. Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che la , negli anni 2021 e 2022, aveva denunciato CP_1
alla Autorità Giudiziaria - con querele circostanziate – l'episodio di violenza sessuale di cui sopra (cfr. le querele in atti).
3. In secondo luogo, va osservato che - nelle more del presente giudizio - il , all'esito delle Pt_1
indagini svolte sulla base delle summenzionate denunzie querele della moglie, è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale collegiale di Chieti per rispondere del “delitto previsto e punito dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., per avere costretto , che all'epoca aveva tredici Persona_2
anni, a subire atti sessuali leccandole il seno, abusando del rapporto di convivenza con la minore e la madre della stessa cui, all'epoca dei fatti, era legato sentimentalmente”. In Francavilla al Mare, epoca anteriore e prossima al 30 giugno 2013” (cfr. la documentazione in atti)
4. In terzo luogo, va osservato che, all'esito del summenzionato giudizio, il Tribunale penale collegiale di Chieti – con sentenza n. 737 del 2.7.24 (sopravvenuta in corso di causa e, per l'effetto, ritualmente prodotta da parte resistente, nel dispositivo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – e con la motivazione, successivamente redatta – con la comparsa conclusionale) - ha accertato la responsabilità penale del per il reato Pt_1 contestatogli, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies, comma 1, nn. 2), 3) e 5) c.p. per la durata della pena, al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore della costituita parte civile , Persona_2
interdicendolo in perpetuo dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e disponendo l'applicazione, dopo l'esecuzione della pena, delle misure di sicurezza personali di cui all'art. 609 nonies, comma III, c.p.
(cfr. la sentenza in atti).
4.1 Dalla circostanziata motivazione della sentenza penale, si evince come la prova – oltre ogni ragionevole dubbio – della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli è stata acquisita attraverso un solido compendio probatorio, rappresentato dalla testimonianza della parte offesa
, ritenuta collimante con il contenuto delle testimonianze rese da Persona_2 [...]
, e . CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 7 di 19 In particolare, il Collegio penale ha considerato rilevanti:
- la testimonianza della parte offesa, perché resa in modo circostanziato e lineare: in ordine all'episodio di violenza sessuale subito all'interno della propria camera “dallo zio e al racconto poi reso Pt_1
dalla minore alla madre, al suo ritorno a casa;
in ordine alle ragioni per le quali ella si determinò con la madre a denunciare il soltanto nel 2021 (la paura di ritorsioni di quest'ultimo, con cui in Pt_1
quegli anni erano costretti a convivere, per mancanza di autonomia economica e di mezzi per trovarsi una altra abitazione;
lo stato interessante della madre, all'epoca in cui si consumò quella violenza); in ordine ai traumi della violenza manifestatisi anche negli anni successivi (non avere allattato i figli;
avere avuto problematiche di tipo sessuale con il marito);
- la collimante testimonianza della madre: su quanto raccontatole – al suo rientro a casa, nel giorno della violenza - dalla figlia e sulla conseguente, immediata, decisione di entrambe di trasferirsi in albergo per due giorni;
sulla denunzia dell'accaduto e sulla richiesta di aiuto da lei rivolta, in quella giornata, all'amico , Ispettore di Polizia, il quale trovò per loro una Persona_3 sistemazione per quella notte, prestandole anche i soldi per l'albergo; sul fatto di essersi rivolta anche a
, testimone di nozze dei due coniugi, per mediare con il per Testimone_2 Pt_1
farlo allontanare da casa, così consentendo loro, dopo due giorni, di farvi rientro;
- la testimonianza di , il quale ha confermato quanto sopra, precisando che Persona_3
era stato lui ad avere consigliato alla di allontanarsi dalla casa coniugale;
CP_1
- la testimonianza di , il quale: ha confermato di avere avuto un incontro con Testimone_2
la e con , nel corso del quale la prima gli raccontò della violenza CP_1 Persona_2
sessuale commessa dal ai danni della figlia;
ha confermato di avere fatto da mediatore tra Pt_1
i coniugi, dopo che il , in quei giorni, si era allontanato da casa (andando a vivere per una Pt_1
settimana in un capannone e poi in macchina), per farlo tornare a casa;
- la testimonianza di la quale: ha riferito che nell'estate del 2013 la sua amica Testimone_1
le raccontò della violenza sessuale subita dal;
ha riferito di Persona_2 Pt_1 frequentare all'epoca la abitazione ove viveva con sua madre e con il Persona_2
e che quest'ultimo, in una occasione in cui era rimasta sola con lui, le “aveva toccato il Pt_1 sedere mentre era girata di spalle” e che lei non lo aveva denunciato per paura;
ha riferito che all'epoca la parte offesa soffriva di attacchi di panico e che ella era anche andata a trovarla in ospedale.
pagina 8 di 19 4.2 Peraltro, il fatto riferito concordemente dai testi , e e sopra Per_3 Tes_2 Tes_1
evidenziato, per cui il racconto loro reso dalla della violenza sessuale subita dalla figlia CP_1 avvenne nell'estate del 2013 (pochi giorni dopo il fatto), ossia qualche mese dopo dalla celebrazione del matrimonio tra lei ed il e – dunque – in un nu periodo in cui la loro vita matrimoniale Pt_1
era serena (come riconosciuto dallo stesso , il quale ha sostenuto che la crisi matrimoniale Pt_1 avvenne nell'ottobre 2018, al momento della asserita scoperta da parte dello stesso del tradimento della moglie: cfr. il ricorso) conferisce ulteriore credibilità alla denunzia della e di sua figlia: infatti, si CP_1
tratta di circostanza che esclude – già sul piano logico – che quella denuncia potesse avere trovato pretestuosa origine nelle vicende successive della coppia, connesse alla separazione e corrobora la prospettazione resa dalla e da sua figlia di essersi determinate a CP_1 Persona_2 sporgere formale denunzia querela dell'accaduto soltanto nel 2021 (a separazione di fatto avvenuta) per il timore di ritorsioni del e, in ragione della loro dipendenza economica da quello, per la Pt_1
impossibilità, negli anni addietro, di lasciare la casa coniugale.
5. Orbene, è noto che “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
6. Inoltre, l'episodio della violenza sessuale e gli accadimenti ad esso immediatamente successivi
(come ricostruiti in sede penale e come sopra illustrati) sono stati confermati da Per_2
anche nel presente giudizio, in occasione della sua deposizione testimoniale (cfr. il verbale
[...] della udienza del 12.1.23: “[…] 18. “Vero che la litigata verificatasi il 13 ottobre 2018 presso un ristorante di Torrevecchia Teatina è stata causata da , il quale si vantava con Parte_1
suocero di , della violenza sessuale attuata nei confronti di Persona_4 Persona_2
” “Preciso che l'episodio si verificò l'11 ottobre 2018, quando stavamo Persona_2 festeggiando il compleanno di mia figlia. È vero quanto indicato nel capitolo. ADR: “Vidi il Per_4
(che è mio suocero) e che durante la cena uscirono a fumare una sigaretta. Parte_1
pagina 9 di 19 Preciso che il aveva bevuto molto alcol in quanto è un alcolizzato. A un certo punto, Pt_1
entrambi rientrarono nel ristorante e il con tono allarmato, disse a mia mamma e agli altri Per_4
presenti che il , mentre fumavano la sigaretta, si era vantato con lui del fatto che aveva Pt_1 sempre avuto “pieni poteri” verso me e mia mamma e che in passato aveva in un'occasione consumato una violenza sessuale ai miei danni. ADR Preciso che quanto riferito dal purtroppo è vero, Pt_1
in quanto nel 2013 nel periodo in cui stavo preparando gli esami di terza media (dunque maggio/giugno), consumò una violenza sessuale ai miei danni, per la quale ho sporto denuncia. A domanda del Giudice di specificare e raccontare in che cosa è consistita la violenza sessuale, la teste inizia a piangere e dichiara che preferisce non raccontarlo. Il Giudice invita la teste a valutare la opportunità di riferire in modo più specifico quali condotte specifiche a sfondo sessuale abbia consumato ai suoi danni il , tenendo conto che, secondo quanto dalla stessa oggi dichiarato Pt_1
in udienza, ha già sporto denuncia per tali fatti e considerando che ella è stata citata come testimone da sua madre per riferire di tale vicenda. La teste, in evidente stato di angoscia e di pianto, ribadisce che preferisce non entrare nel dettaglio, avendo già riferito tutto nel procedimento penale. Continua nel racconto in risposta delle ulteriori domande del Giudice: “Il giorno stesso della violenza, la raccontai a mia madre quando ella fece ritorno a casa e immediatamente io e lei ce ne andammo da casa e passammo due/tre giorni in un albergo a Pescara;
durante tali giorni, mia madre invitò più volte il ad andarsene da casa e a farci rientrare lì. Egli per un po' di tempo se ne andò, Pt_1
anche se la sera parcheggiava la macchina sotto casa e dormiva in macchina, ma - in ogni cas- dopo qualche settimana dall'accaduto fece rientro a casa. ADR Preciso che quando eravamo in albergo mia madre riferì l'accaduto ai suoi due testimoni di nozze ( e sua moglie, di cui non Testimone_4
ricordo il nome), oltre che alla figlia di ( ), e a (il marito di Pt_1 CP_2 Tes_5
), oltre che a : ciò avvenne sia telefonicamente davanti a me, sia in presenza, CP_2 Persona_3
perché ci incontrammo con i predetti soggetti (tranne che con e ) per Tes_5 Controparte_3
raccontare quanto era accaduto. In ogni caso confermo che le modalità della violenza sessuale da me subita sono quelle per le quali il è oggi sottoposto a processo penale innanzi al Tribunale di Pt_1
Chieti con ultima udienza che si è svolta l'altro ieri e che è stata rinviata per asserito impedimento per motivi di salute del . Preciso che ho dovuto continuare a vivere in casa con il e con Pt_1 Pt_1
mia mamma fino al 2016, quando sono rimasta incinta. ADR Quando al ristorante il riferì Per_4
alle persone con cui eravamo a tavola e a mia mamma la confessione del , mia madre invitò Pt_1
pagina 10 di 19 quest'ultimo a non parlare di queste cose agli altri e lui si alterò e la iniziò a picchiare, subito dopo mi tirò uno schiaffo. Da tutto ciò nacque una sorta di rissa tra i presenti, poi arrivarono i Carabinieri e
l'ambulanza per mia madre […]”.
7. La circostanza per cui la accesa lite intercorsa tra il e il (suocero di Pt_1 Per_4
), in occasione del pranzo dell'11.10.18 ed in conseguenza del vanto che il primo Persona_2
aveva manifestato al secondo per la violenza sessuale perpetrata ai danni di è stata Persona_2
confermata nel presente giudizio anche da , EL di quella e Controparte_4 figlia della odierna resistente (cfr. il verbale della udienza del 13.4.23: “[…] sub 18. “Vero che la litigata verificatasi il 13 ottobre 2018 presso un ristorante di Torrevecchia Teatina è stata causata da
, il quale si vantava con suocero di , Parte_1 Persona_4 Persona_2
della violenza sessuale attuata nei confronti di ? Sì è vero, e ciò posso dire poiché Persona_2
ero presente, ero con loro in famiglia. Il suocero di mia EL , ossia il sig. Persona_2
si è arrabbiato in quanto si è vantato della violenza che aveva fatto a Persona_4 Pt_1 mia EL e ciò lo ha detto poichè aveva bevuto un po' troppo, veramente era sempre Pt_1
ubriaco. Mia madre ha detto al marito di non parlare di queste cose in pubblico e da lì è successo un putiferio, sono volati i tavoli, è arrivata l'ambulanza perché ha menato mia madre e di ciò ci Pt_1
sono i referti medici e ci sono i testimoni. Il fatto che la violenza subita da mia EL non viene creduto fa male perché secondo me è avvenuta. Ciò lo dico perché alzava le mani nei miei Pt_1
confronti e mi cacciava di casa quando avevo quindici-sedici anni se difendevo mia mamma […]”).
8. Inoltre, il non ha fornito, nel presente giudizio, alcuna allegazione né, tanto meno, Pt_1
alcuna prova della sussistenza di circostanze di sorta da cui inferire la erroneità ed ingiustizia prima del suo rinvio a giudizio, per rispondere del summenzionato reato sessuale, quindi della condanna inflittagli in sede penale, per il medesimo reato (per il principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili
d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003;
Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il connesso principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto
pagina 11 di 19 specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000); per il corollario per cui”, “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
7878/2000).
9. Orbene, la considerazione comparata delle superiori, convergenti, risultanze processuali fa ritenere acquisita – nel presente giudizio civile - la prova della veridicità dell'episodio di violenza sessuale consumato dal ricorrente ai danni della figlia (all'epoca minore) della resistente e per il quale il primo è stato condannato in sede penale, con sentenza di I grado.
Di conseguenza, deve ritenersi acquisita, simmetricamente, la prova del fatto che la crisi coniugale si consumò, in modo irreversibile, sin da giugno 2013, ossia quando la seppe dalla figlia della CP_1
violenza sessuale perpetrata dal ai danni di detta minore, trattandosi – con evidenza – di Pt_1
fatto talmente grave da sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez. 6
- 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Per l'effetto, tutti i fatti che il ha attribuito alla per fondare l'addebito a Pt_1 CP_1 quest'ultima della separazione (instaurazione di una relazione extraconiugale;
disinteresse alla malattia dell'esponente del 2021; frequenti viaggi fuori città dal 2018 in poi;
trasferimento a OL, etc.), in quanto asseritamente posti in essere (a dire dello stesso ricorrente) molti anni dopo rispetto all'epoca della scoperta – da parte della donna – della violenza sessuale in parola (2013) – quand'anche veritieri
– non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla affectio coniugalis, da tempo irrimediabilmente cessata, per colpa del marito (per il generale principio per cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021; per il corollario per cui “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con
pagina 12 di 19 conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”, cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
11032 del 24/04/2024).
B. La disciplina dei rapporti non patrimoniali della separazione
1. Deve essere confermata la collocazione della minore con la madre (già disposta con la ordinanza presidenziale) in quanto:
-) la minore vive stabilmente con la madre, quanto meno dal 2021, come emerge dalle deduzioni rese dalle parti nei rispettivi atti processuali;
da tempo esse si sono stabilite a vivere a OL;
-) il , sin dal ricorso e in tutti i successivi atti processuali, ha manifestato il consenso a Pt_1
che la minore resti collocata presso la madre, anche in ragione della sua età avanzata (quasi 80 anni) e delle sue precarie condizioni di salute;
-) è pacifico il forte legame affettivo tra la madre e la minore;
-) come sottolineato dalla Suprema Corte, “di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015; Cass. civile sez. I, 14/09/2016, n.18087): nella specie è pacifico (perché non avversato da alcuna allegazione o prova di segno contrario) che la collocazione stabile della minore con la madre sia funzionale alla salvaguardia degli interessi morali della prima.
2. Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre.
2.1 Com'è noto, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del
pagina 13 di 19 genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Pertanto, “la a scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023; Cass. n. 21425/2022).
Ne consegue che, “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023:
2.2 Nella specie, premesso che la decisione sull'affidamento della minore va preso “rebus sic stanitbus”, la considerazione comparata sia della gravità dell'episodio di violenza sessuale (commesso
“abusando del rapporto di convivenza con la vittima”: vd. la sentenza penale) per il quale il
è stato condannato dal Tribunale in I grado, sia delle risultanze processuali acquisite nel Pt_1
presente giudizio in ordine a tale fatto, sia della elevata conflittualità esistente tra i coniugi, sia della lontananza geografica tra la minore ed il padre, sia delle precarie condizioni di salute di quest'ultimo, sia della necessità che alla minore si somministri quotidianamente l'insulina (incombente a cui ha sempre provveduto la madre, come è pacifico), impone l'affidamento cd. “super esclusivo” della minore alla madre (ossia, a norma dell'art.337 quater ultimo comma, c.c., con il riconoscimento del diritto della madre di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la prole:
Cass. n. 29999/2020), quale regime più idoneo alla tutela dell'interesse della ragazza.
3. Quanto alla disciplina del diritto di visita tra padre e la figlia (la quale oggi ha quasi 11 anni), si osserva che – tenendo conto delle molteplici sopravvenienze verificatesi rispetto all'epoca (2021) della emissione della ordinanza presidenziale (aggravamento delle condizioni di salute del;
Pt_1
pagina 14 di 19 trasferimento stabile della madre e della minore a OL;
condanna penale del per Pt_1
violenza sessuale ai danni di;
età oggi avanzata del ) – la Persona_5 Pt_1
frequentazione tra padre e figlia potrà avvenire (con esclusione dei pernotti) alla costante presenza della madre (ovvero di una persona di fiducia da questa delegata) e – fino a quando quest'ultima e la minore resteranno a vivere a OL (la ha dichiarato nei propri scritti difensivi di avere intenzione in CP_1
futuro di tornare a vivere a Francavilla al Mare e di tornavi già spesso) - secondo la seguente disciplina:
- l'ultimo sabato pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore 20.00) e l'ultima domenica mattina di ogni mese
(dalle ore 10.00 alle ore 14.00) a Francavilla al Mare (dove il vive e dove la ha la Pt_1 CP_1
proprietà della ex casa coniugale e ha dichiarato di tornare spesse: cfr. le memorie ex art. 183 c.p.c.); nel caso di indisponibilità della minore in detto calendario (indisponibilità da comunicarsi almeno 7 giorni prima dalla resistente al ricorrente), la visita avverrà il penultimo sabato e la penultima domenica di ogni mese;
resta inteso che le parti potranno concordare previamente date diverse, in relazione alle contingenze;
- un pomeriggio a settimana a OL (dalle ore 15.00 alle ore 20.00), nella seconda settimana di ogni mese e che – in difetto di futuri accordi – si fissa nella giornata di mercoledì; nel caso di indisponibilità della minore in detto calendario (indisponibilità da comunicarsi al padre - a cura della madre - almeno 7 giorni prima al ricorrente), la visita avverrà un pomeriggio della seconda settimana del mese. Resta inteso che le parti potranno concordare previamente date e pomeriggi diverse, in relazione alle contingenze;
- i costi del viaggio della minore saranno sostenuti al 50% da ciascuno dei genitori.
C. La disciplina dei rapporti patrimoniali della separazione
1. La disciplina dei rapporti in oggetto passa dalla considerazione della situazione personale e reddituale dei coniugi, come di seguito sintetizzata.
2. Il : ha circa 80 anni ed è in precarie condizioni di salute (nel 2021 ha riportato un grave Pt_1 ictus ed è affetto, tra l'altro, da diabete mellito;
la stessa resistente, anche nella fase decisoria, ha dedotto un ulteriore, recente aggravamento delle condizioni di salute del marito); percepisce un reddito pensionistico lordo di circa 24.700 euro (cfr. come le più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte, degli anni fiscali 2020 e 2021, documentano un reddito complessivo imponibile, rispettivamente, di €.
pagina 15 di 19 24.748,00 e di €. 24.763,00); non ha documentato oneri di alloggio (cfr. come non abbia prodotto il contratto della locazione immobiliare asseritamente concluso nel 2021, né il versamento dei relativi canoni;
la moglie ha dedotto che egli vive nella abitazione di sua figlia, avuta da un precedente matrimonio;
in atti vi è solo documentazione relativa alla registrazione di un contratto di locazione di un immobile di Spoltore, al canone annuo di €. 7200,00, in cui conduttore e locatore – ivi indicati soltanto nei relativi codici fiscali - sono il e – a quanto è evincibile – sua figlia Pt_1
). Controparte_5
3. La : ha 46 anni;
ha lavorato dal 2009 al 2017 (come dalla stessa dedotto) quale operatrice per CP_1
assistenza anziani presso una cooperativa;
successivamente ha smesso di lavorare, per accudire la figlia minore, dopo che alla stessa era stato diagnosticato una forma di diabete insulina dipendente;
è proprietaria della ex casa coniugale sita in Francavilla al Mare;
ha prodotto un ISEE (relativo al 2022) attestante la mancanza di redditi;
non ha né dedotto né documentato dove vive a OL (ella ha indicato, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, di svolgere saltuariamente mansioni di pulizia;
il ha dedotto che la moglie a OL convive nella abitazione di Via Guelfa del Pt_1
suo nuovo compagno e ha prodotto una fotografia pubblicata nel 2022 dalla moglie su Facebook, che la ritrae con un uomo e con una bimba - quest'ultima, verosimilmente è - e con in calce la PE scritta “My love family”).
4. Va inoltre considerato che la vita matrimoniale ha avuto una durata limitata (9 anni circa: dal 2012 al
2021).
5. Orbene, alla luce della considerazione comparata delle superiori risultanze e tenendo conto sia dei bisogni notori quotidiani di una ragazzina di 11 anni, sia del notori costi elevati di vita a OL, sia della collocazione della stessa presso la madre per l'intero mese, senza soluzione di continuità (salvi i due giorni al mese ed il pomeriggio al mese che ella in parte trascorrerà con il padre, ora a Francavilla al Mare, ora a OL), sia dei redditi, delle capacità reddituali e della situazione personale di entrambi i genitori, si reputa equo fissare in €. 550,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal alla , per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale Istat da gennaio Pt_1 CP_1
2025. Il tutto, con decorso dal corrente mese, trattandosi di assegno fissato alla luce della attuale situazione familiare.
6. Inoltre, la – in quanto affidataria esclusiva della minore – percepirà per intero l'assegno CP_1
unico.
pagina 16 di 19 7. Va invece escluso il diritto della resistente di percepire dal marito un assegno per il suo mantenimento, in quanto: la vita matrimoniale ha avuto una durata assai limitata;
ella ha una età ancora giovane, ha capacità reddituale, in quanto ha lavorato anche nel corso della vita matrimoniale (sino al
2017) e a OL (ove ha sempre dichiarato di essersi trasferita per motivi di lavoro: cfr. gli atti processuali) lavora (evidentemente in nero) nel campo delle pulizie domestiche (cfr. le istanze istruttorie orali dalla stessa formulate per comprovare tale circostanza).
Inoltre, il silenzio serbato dalla in ordine al luogo ove la stessa stabilmente dimora a OL CP_1 conferisce credibilità all'assunto del ricorrente (corredato anche dal materiale fotografico prima menzionato) che ella abbia una nuova stabile convivenza con un altro uomo (per il principio per cui “in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”, cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 32871 del 19/12/2018).
Peraltro, la scelta della resistente di lavorare in nero si è tradotta - processualmente - nella impossibilità per il Tribunale di apprezzare le reali condizioni reddituali della stessa e – con esse – di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno invocato.
8. Va confermato (come richiesto dalle parti) il concorso paritario di entrambi i genitori (già fissato nella ordinanza presidenziale) nelle spese straordinarie afferenti la prole, come individuate dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.17.
9. Si dispone non luogo a provvedere sulla domanda della resistente di assegnazione a sé della casa coniugale, in quanto ella – collocataria della minore – ne è proprietaria.
10. Va dichiarata la inammissibilità nella presente sede della domanda (rientrante nella competenza del
Giudice Tutelare) della resistente relativa al consenso genitoriale per l'espatrio della minore.
D. La disciplina delle spese di lite
Le spese di lite si pongono a carico del ricorrente (responsabile della crisi coniugale e dell'addebito della separazione), previa compensazione per 1/3, in ragione della soccombenza della resistente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno per sé. I compensi si liquidano come da dispositivo, nei pagina 17 di 19 parametri tabellari medi delle cause di valore indeterminato di complessità media (scaglione fino ad €.
56.000,00).
*****
Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti i soggetti indicati in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. nr. 1828/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- Addebita la separazione al ricorrente.
- Dispone l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre (come meglio specificato in motivazione) e conferma la sua collocazione stabile presso la madre, nel domicilio di OL.
- Dispone il diritto di visita del padre verso la figlia secondo la disciplina indicata in motivazione.
- Fissa in €. 550,00 mensili – con decorso dal corrente mese – l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente, per il mantenimento della figlia, con rivalutazione monetaria annuale Istat, da gennaio 2025.
- Conferma il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti la prole, come individuate dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.17.
- Dispone che l'intero l'assegno unico per la minore venga percepito dalla resistente.
- Rigetta la domanda della resistente di un assegno per il suo mantenimento e a carico del ricorrente.
- Dispone non luogo a provvedere sulla domanda della resistente di assegnazione a sé della ex casa coniugale.
- Dichiara inammissibile la domanda della resistente relativa al consenso genitoriale per l'espatrio della minore.
pagina 18 di 19 - Rigetta le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
- Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla resistente che, previa compensazione di 1/3, liquida nel residuo e quindi in €. 5077,3 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
- Dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutte le persone indicate in sentenza.
Così deciso in Chieti, nella Camera di Consiglio del 3.12.24.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 4.12.24 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente estensore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1828/2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Tina Di Parte_1 C.F._1
Girolamo, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Controparte_1 C.F._2
Campana, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 19 OGGETTO: separazione coniugale.
CONCLUSIONI
Le parti, nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno concluso come segue:
Il ricorrente: “[…] Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-dichiarare l'addebito della separazione in capo alla IG.ra per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali nascenti dall'art. 143 c.c.
2-affidare congiuntamente ai coniugi la figlia minore
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle PE
condizioni del diritto di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in OL ci si rimette al prudente appezzamento del
Tribunale.
3-assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica
n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti;
4- porre a carico del IG. , Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente in favore della figlia minore PE
dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla rivalutazione ISTAT;
5-porre a carico
[...]
del IG. il rimborso alla moglie del 50% delle spese mediche e specialistiche non Parte_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
6- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra ”. Controparte_1
La resistente: “[…] - addebitare la separazione personale dei coniugi al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore PE
alla madre, comunque concedere il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
in subordine attribuire il diritto di vista al padre in presenza della sig.ra
[...]
, la quale somministra l'insulina in caso di bisogno della bambina. Si chiede, inoltre di CP_1
tenere nella dovuta considerazione che in data 02.07.2024 è stato condannato Parte_1 per atti sessuali con minore e violenza sessuale (doc. 1), nonché dell'avanzata età e lo stato di salute precario dello stesso e del trasferimento a OL della minore;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Francavilla al mare, via
Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli arredi contenuti, venga Controparte_1
pagina 2 di 19 assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la corresponsione della Parte_1 somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché la contribuzione PE
nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche e spese straordinarie Parte_1
concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017; - porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari ad € 300,00, per il Parte_1
mantenimento di , da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore;
-porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede, inoltre, che venga modificata l'ordinanza del 17.10.2022 relativamente alla mancata ammissione delle prove testimoniali della parte resistente e reitera pertanto la propria richiesta dei mezzi istruttori non ammessi, in quanto ritenuti necessari ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza suddetta, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta a decisione e che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.1.12 e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
civile in Francavilla al Mare;
dalla unione coniugale è nata, nel 2014, la loro figlia PE
.
[...]
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.11.21, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale che: “1- sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, addebitabile alla moglie, tenuto conto del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2- sia affidata congiuntamente ai coniugi la figlia minore PE
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle condizioni del diritto
[...]
di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in località ignota, ci si rimette al prudente appezzamento del Tribunale.
3-sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti ovvero, ove la resistente l'avesse abbandonata, assegnarla al ricorrente;
4-
pagina 3 di 19 siano adottati i provvedimenti di legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti uffici;
5- sia posto a carico del IG. , l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_1
in favore della figlia minore dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla PE
rivalutazione ISTAT;
6- sia posto a carico del IG. il rimborso alla moglie del Parte_1
50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
7- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Controparte_1
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi per quanto d'interesse - che la irreversibile crisi coniugale era stata causata dalla , la quale: aveva intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale con un altro uomo, scoperta dall'esponente nell'ottobre 2018, in occasione di una festa di compleanno in un locale di Ripa Teatina;
si era successivamente disinteressata delle precarie condizioni di salute dell'esponente, colpito in data 22.6.21 da una ischemia cerebrale;
nell'estate del
2021, si era definitivamente allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con la figlia a OL, senza il previo consenso dell'esponente. Ha aggiunto di avere acquistato con denaro proprio ed intestato alla moglie, nel corso della vita matrimoniale, la casa coniugale sita in Francavilla al Mare
(per la cui ristrutturazione aveva sottoscritto un finanziamento di 47.000 euro), un immobile sito in
Rossano (CS) ed una vettura Mercedes al prezzo di €. 120.000,00.
3. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.12.21 - ha Controparte_1 contestato l'avversa domanda e ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per
l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, PE
comunque riconoscendo il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Francavilla al mare, via Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli Controparte_1
arredi contenuti, venga assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la Parte_1 corresponsione della somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, PE
nonché la contribuzione nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche Parte_1
pagina 4 di 19 e spese straordinarie concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017; - porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari Parte_1 ad € 300,00, per il mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat; - disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore - porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
A sostegno di tali pretese, la resistente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la crisi coniugale era stata determinata dai continui maltrattamenti perpetrati dal ai danni suoi, Pt_1 della loro figlia e delle altre due figlie che l'esponente aveva avuto da un PE
precedente matrimonio, oltre che dalla violenza sessuale che quello aveva consumato nel 2013 a danno di (una delle due figlie avute dall'esponente dal primo matrimonio), Persona_2
violenza che esse avevano denunciato soltanto nel 2021, per la paura delle minacce ricevute dal
, per estorcere loro il silenzio;
l'accusa di tradimento mossale dal marito era falsa;
ella non Pt_1
aveva abbandonato la casa coniugale, ove continuava a dimorare con la figlia, essendosi solo temporaneamente trasferita a OL per una opportunità di lavoro successivamente venuta meno, oltre che per le violenze del marito;
ella aveva acquistato la casa coniugale con i proventi ereditati dalla madre, mentre la vettura Mercedes era stata semplicemente intestata a lei (priva di patente di guida) dal marito, per sottrarla al fallimento che aveva colpito la sua attività imprenditoriale;
ella aveva lavorato come operatrice per assistenza anziani di una Cooperativa dal 2009 sino al 2017, quando aveva dovuto cessare ogni attività lavorativa, per dedicarsi alla assistenza della figlia , dopo che PE
alla stessa era stata diagnosticata una grave forma di diabete;
la considerazione dello stato di disoccupazione dell'esponente e della percezione, da parte del , di una pensione mensile di Pt_1
€. 2450,00 legittimava il riconoscimento degli assegni di mantenimento da ella richiesti per sé e per la figlia.
4. Il Presidente del Tribunale – all'esito della fase presidenziale – ha emesso ordinanza del 26.12.21, con cui ha così statuito: “[…] autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone che la casa familiare sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n.130 resti assegnata a Controparte_1 per fini abitativi suoi e della prole;
dispone l'affidamento della figlia minorenne PE
…congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre;
[...]
dispone che i genitori, possano frequentare liberamente la figlia, sempre compatibilmente con le
pagina 5 di 19 esigenze scolastiche, educative e ricreative del minore;
che, in ogni caso, il padre tenga con sé la figlia due pomeriggi a settimana non consecutivi – alternando il martedì-giovedì al mercoledì-venerdì – dalle ore 17.00 alle ore 20.00, oltre che un fine settimana ogni due, dalle ore 17.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che la figlio trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con
l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che la figlia minorenne trascorra con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
che ciascun genitore tenga con sé la figlio per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che, allo stato attuale, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi, versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese (bonifico su conto corrente postale o altra modalità indicata dalla ricorrente) la somma di
€.400,00 (Euro quattrocento/00) quale contributo al mantenimento della figlia;
somma PE da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
che i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali […]”.
5. Il successivo giudizio di merito - nelle more assegnato al sottoscritto Presidente, quale nuovo
Giudice Istruttore - si è articolato nell'emissione di una immediata pronuncia sullo status (sent. n.
191/22), nelle fasi di trattazione e di istruttoria orale e documentale e nella fissazione della fase decisoria. All'esito, la causa giunge alle determinazioni del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'addebito della separazione al Pt_1
1. La domanda della di addebito al delle cause della separazione coniugale è CP_1 Pt_1
fondata. È stata infatti acquisita la prova del fatto che la rottura del legame coniugale è dipesa dalla scoperta da parte della moglie di un grave fatto di violenza sessuale consumato nel 2013 dal marito ai pagina 6 di 19 danni di , figlia (all'epoca minore) della , nata da un suo precedente Persona_2 CP_1
matrimonio.
2. Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che la , negli anni 2021 e 2022, aveva denunciato CP_1
alla Autorità Giudiziaria - con querele circostanziate – l'episodio di violenza sessuale di cui sopra (cfr. le querele in atti).
3. In secondo luogo, va osservato che - nelle more del presente giudizio - il , all'esito delle Pt_1
indagini svolte sulla base delle summenzionate denunzie querele della moglie, è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale collegiale di Chieti per rispondere del “delitto previsto e punito dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., per avere costretto , che all'epoca aveva tredici Persona_2
anni, a subire atti sessuali leccandole il seno, abusando del rapporto di convivenza con la minore e la madre della stessa cui, all'epoca dei fatti, era legato sentimentalmente”. In Francavilla al Mare, epoca anteriore e prossima al 30 giugno 2013” (cfr. la documentazione in atti)
4. In terzo luogo, va osservato che, all'esito del summenzionato giudizio, il Tribunale penale collegiale di Chieti – con sentenza n. 737 del 2.7.24 (sopravvenuta in corso di causa e, per l'effetto, ritualmente prodotta da parte resistente, nel dispositivo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – e con la motivazione, successivamente redatta – con la comparsa conclusionale) - ha accertato la responsabilità penale del per il reato Pt_1 contestatogli, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies, comma 1, nn. 2), 3) e 5) c.p. per la durata della pena, al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore della costituita parte civile , Persona_2
interdicendolo in perpetuo dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e disponendo l'applicazione, dopo l'esecuzione della pena, delle misure di sicurezza personali di cui all'art. 609 nonies, comma III, c.p.
(cfr. la sentenza in atti).
4.1 Dalla circostanziata motivazione della sentenza penale, si evince come la prova – oltre ogni ragionevole dubbio – della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli è stata acquisita attraverso un solido compendio probatorio, rappresentato dalla testimonianza della parte offesa
, ritenuta collimante con il contenuto delle testimonianze rese da Persona_2 [...]
, e . CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 7 di 19 In particolare, il Collegio penale ha considerato rilevanti:
- la testimonianza della parte offesa, perché resa in modo circostanziato e lineare: in ordine all'episodio di violenza sessuale subito all'interno della propria camera “dallo zio e al racconto poi reso Pt_1
dalla minore alla madre, al suo ritorno a casa;
in ordine alle ragioni per le quali ella si determinò con la madre a denunciare il soltanto nel 2021 (la paura di ritorsioni di quest'ultimo, con cui in Pt_1
quegli anni erano costretti a convivere, per mancanza di autonomia economica e di mezzi per trovarsi una altra abitazione;
lo stato interessante della madre, all'epoca in cui si consumò quella violenza); in ordine ai traumi della violenza manifestatisi anche negli anni successivi (non avere allattato i figli;
avere avuto problematiche di tipo sessuale con il marito);
- la collimante testimonianza della madre: su quanto raccontatole – al suo rientro a casa, nel giorno della violenza - dalla figlia e sulla conseguente, immediata, decisione di entrambe di trasferirsi in albergo per due giorni;
sulla denunzia dell'accaduto e sulla richiesta di aiuto da lei rivolta, in quella giornata, all'amico , Ispettore di Polizia, il quale trovò per loro una Persona_3 sistemazione per quella notte, prestandole anche i soldi per l'albergo; sul fatto di essersi rivolta anche a
, testimone di nozze dei due coniugi, per mediare con il per Testimone_2 Pt_1
farlo allontanare da casa, così consentendo loro, dopo due giorni, di farvi rientro;
- la testimonianza di , il quale ha confermato quanto sopra, precisando che Persona_3
era stato lui ad avere consigliato alla di allontanarsi dalla casa coniugale;
CP_1
- la testimonianza di , il quale: ha confermato di avere avuto un incontro con Testimone_2
la e con , nel corso del quale la prima gli raccontò della violenza CP_1 Persona_2
sessuale commessa dal ai danni della figlia;
ha confermato di avere fatto da mediatore tra Pt_1
i coniugi, dopo che il , in quei giorni, si era allontanato da casa (andando a vivere per una Pt_1
settimana in un capannone e poi in macchina), per farlo tornare a casa;
- la testimonianza di la quale: ha riferito che nell'estate del 2013 la sua amica Testimone_1
le raccontò della violenza sessuale subita dal;
ha riferito di Persona_2 Pt_1 frequentare all'epoca la abitazione ove viveva con sua madre e con il Persona_2
e che quest'ultimo, in una occasione in cui era rimasta sola con lui, le “aveva toccato il Pt_1 sedere mentre era girata di spalle” e che lei non lo aveva denunciato per paura;
ha riferito che all'epoca la parte offesa soffriva di attacchi di panico e che ella era anche andata a trovarla in ospedale.
pagina 8 di 19 4.2 Peraltro, il fatto riferito concordemente dai testi , e e sopra Per_3 Tes_2 Tes_1
evidenziato, per cui il racconto loro reso dalla della violenza sessuale subita dalla figlia CP_1 avvenne nell'estate del 2013 (pochi giorni dopo il fatto), ossia qualche mese dopo dalla celebrazione del matrimonio tra lei ed il e – dunque – in un nu periodo in cui la loro vita matrimoniale Pt_1
era serena (come riconosciuto dallo stesso , il quale ha sostenuto che la crisi matrimoniale Pt_1 avvenne nell'ottobre 2018, al momento della asserita scoperta da parte dello stesso del tradimento della moglie: cfr. il ricorso) conferisce ulteriore credibilità alla denunzia della e di sua figlia: infatti, si CP_1
tratta di circostanza che esclude – già sul piano logico – che quella denuncia potesse avere trovato pretestuosa origine nelle vicende successive della coppia, connesse alla separazione e corrobora la prospettazione resa dalla e da sua figlia di essersi determinate a CP_1 Persona_2 sporgere formale denunzia querela dell'accaduto soltanto nel 2021 (a separazione di fatto avvenuta) per il timore di ritorsioni del e, in ragione della loro dipendenza economica da quello, per la Pt_1
impossibilità, negli anni addietro, di lasciare la casa coniugale.
5. Orbene, è noto che “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
6. Inoltre, l'episodio della violenza sessuale e gli accadimenti ad esso immediatamente successivi
(come ricostruiti in sede penale e come sopra illustrati) sono stati confermati da Per_2
anche nel presente giudizio, in occasione della sua deposizione testimoniale (cfr. il verbale
[...] della udienza del 12.1.23: “[…] 18. “Vero che la litigata verificatasi il 13 ottobre 2018 presso un ristorante di Torrevecchia Teatina è stata causata da , il quale si vantava con Parte_1
suocero di , della violenza sessuale attuata nei confronti di Persona_4 Persona_2
” “Preciso che l'episodio si verificò l'11 ottobre 2018, quando stavamo Persona_2 festeggiando il compleanno di mia figlia. È vero quanto indicato nel capitolo. ADR: “Vidi il Per_4
(che è mio suocero) e che durante la cena uscirono a fumare una sigaretta. Parte_1
pagina 9 di 19 Preciso che il aveva bevuto molto alcol in quanto è un alcolizzato. A un certo punto, Pt_1
entrambi rientrarono nel ristorante e il con tono allarmato, disse a mia mamma e agli altri Per_4
presenti che il , mentre fumavano la sigaretta, si era vantato con lui del fatto che aveva Pt_1 sempre avuto “pieni poteri” verso me e mia mamma e che in passato aveva in un'occasione consumato una violenza sessuale ai miei danni. ADR Preciso che quanto riferito dal purtroppo è vero, Pt_1
in quanto nel 2013 nel periodo in cui stavo preparando gli esami di terza media (dunque maggio/giugno), consumò una violenza sessuale ai miei danni, per la quale ho sporto denuncia. A domanda del Giudice di specificare e raccontare in che cosa è consistita la violenza sessuale, la teste inizia a piangere e dichiara che preferisce non raccontarlo. Il Giudice invita la teste a valutare la opportunità di riferire in modo più specifico quali condotte specifiche a sfondo sessuale abbia consumato ai suoi danni il , tenendo conto che, secondo quanto dalla stessa oggi dichiarato Pt_1
in udienza, ha già sporto denuncia per tali fatti e considerando che ella è stata citata come testimone da sua madre per riferire di tale vicenda. La teste, in evidente stato di angoscia e di pianto, ribadisce che preferisce non entrare nel dettaglio, avendo già riferito tutto nel procedimento penale. Continua nel racconto in risposta delle ulteriori domande del Giudice: “Il giorno stesso della violenza, la raccontai a mia madre quando ella fece ritorno a casa e immediatamente io e lei ce ne andammo da casa e passammo due/tre giorni in un albergo a Pescara;
durante tali giorni, mia madre invitò più volte il ad andarsene da casa e a farci rientrare lì. Egli per un po' di tempo se ne andò, Pt_1
anche se la sera parcheggiava la macchina sotto casa e dormiva in macchina, ma - in ogni cas- dopo qualche settimana dall'accaduto fece rientro a casa. ADR Preciso che quando eravamo in albergo mia madre riferì l'accaduto ai suoi due testimoni di nozze ( e sua moglie, di cui non Testimone_4
ricordo il nome), oltre che alla figlia di ( ), e a (il marito di Pt_1 CP_2 Tes_5
), oltre che a : ciò avvenne sia telefonicamente davanti a me, sia in presenza, CP_2 Persona_3
perché ci incontrammo con i predetti soggetti (tranne che con e ) per Tes_5 Controparte_3
raccontare quanto era accaduto. In ogni caso confermo che le modalità della violenza sessuale da me subita sono quelle per le quali il è oggi sottoposto a processo penale innanzi al Tribunale di Pt_1
Chieti con ultima udienza che si è svolta l'altro ieri e che è stata rinviata per asserito impedimento per motivi di salute del . Preciso che ho dovuto continuare a vivere in casa con il e con Pt_1 Pt_1
mia mamma fino al 2016, quando sono rimasta incinta. ADR Quando al ristorante il riferì Per_4
alle persone con cui eravamo a tavola e a mia mamma la confessione del , mia madre invitò Pt_1
pagina 10 di 19 quest'ultimo a non parlare di queste cose agli altri e lui si alterò e la iniziò a picchiare, subito dopo mi tirò uno schiaffo. Da tutto ciò nacque una sorta di rissa tra i presenti, poi arrivarono i Carabinieri e
l'ambulanza per mia madre […]”.
7. La circostanza per cui la accesa lite intercorsa tra il e il (suocero di Pt_1 Per_4
), in occasione del pranzo dell'11.10.18 ed in conseguenza del vanto che il primo Persona_2
aveva manifestato al secondo per la violenza sessuale perpetrata ai danni di è stata Persona_2
confermata nel presente giudizio anche da , EL di quella e Controparte_4 figlia della odierna resistente (cfr. il verbale della udienza del 13.4.23: “[…] sub 18. “Vero che la litigata verificatasi il 13 ottobre 2018 presso un ristorante di Torrevecchia Teatina è stata causata da
, il quale si vantava con suocero di , Parte_1 Persona_4 Persona_2
della violenza sessuale attuata nei confronti di ? Sì è vero, e ciò posso dire poiché Persona_2
ero presente, ero con loro in famiglia. Il suocero di mia EL , ossia il sig. Persona_2
si è arrabbiato in quanto si è vantato della violenza che aveva fatto a Persona_4 Pt_1 mia EL e ciò lo ha detto poichè aveva bevuto un po' troppo, veramente era sempre Pt_1
ubriaco. Mia madre ha detto al marito di non parlare di queste cose in pubblico e da lì è successo un putiferio, sono volati i tavoli, è arrivata l'ambulanza perché ha menato mia madre e di ciò ci Pt_1
sono i referti medici e ci sono i testimoni. Il fatto che la violenza subita da mia EL non viene creduto fa male perché secondo me è avvenuta. Ciò lo dico perché alzava le mani nei miei Pt_1
confronti e mi cacciava di casa quando avevo quindici-sedici anni se difendevo mia mamma […]”).
8. Inoltre, il non ha fornito, nel presente giudizio, alcuna allegazione né, tanto meno, Pt_1
alcuna prova della sussistenza di circostanze di sorta da cui inferire la erroneità ed ingiustizia prima del suo rinvio a giudizio, per rispondere del summenzionato reato sessuale, quindi della condanna inflittagli in sede penale, per il medesimo reato (per il principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili
d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003;
Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il connesso principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto
pagina 11 di 19 specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000); per il corollario per cui”, “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
7878/2000).
9. Orbene, la considerazione comparata delle superiori, convergenti, risultanze processuali fa ritenere acquisita – nel presente giudizio civile - la prova della veridicità dell'episodio di violenza sessuale consumato dal ricorrente ai danni della figlia (all'epoca minore) della resistente e per il quale il primo è stato condannato in sede penale, con sentenza di I grado.
Di conseguenza, deve ritenersi acquisita, simmetricamente, la prova del fatto che la crisi coniugale si consumò, in modo irreversibile, sin da giugno 2013, ossia quando la seppe dalla figlia della CP_1
violenza sessuale perpetrata dal ai danni di detta minore, trattandosi – con evidenza – di Pt_1
fatto talmente grave da sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez. 6
- 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Per l'effetto, tutti i fatti che il ha attribuito alla per fondare l'addebito a Pt_1 CP_1 quest'ultima della separazione (instaurazione di una relazione extraconiugale;
disinteresse alla malattia dell'esponente del 2021; frequenti viaggi fuori città dal 2018 in poi;
trasferimento a OL, etc.), in quanto asseritamente posti in essere (a dire dello stesso ricorrente) molti anni dopo rispetto all'epoca della scoperta – da parte della donna – della violenza sessuale in parola (2013) – quand'anche veritieri
– non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla affectio coniugalis, da tempo irrimediabilmente cessata, per colpa del marito (per il generale principio per cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021; per il corollario per cui “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con
pagina 12 di 19 conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”, cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
11032 del 24/04/2024).
B. La disciplina dei rapporti non patrimoniali della separazione
1. Deve essere confermata la collocazione della minore con la madre (già disposta con la ordinanza presidenziale) in quanto:
-) la minore vive stabilmente con la madre, quanto meno dal 2021, come emerge dalle deduzioni rese dalle parti nei rispettivi atti processuali;
da tempo esse si sono stabilite a vivere a OL;
-) il , sin dal ricorso e in tutti i successivi atti processuali, ha manifestato il consenso a Pt_1
che la minore resti collocata presso la madre, anche in ragione della sua età avanzata (quasi 80 anni) e delle sue precarie condizioni di salute;
-) è pacifico il forte legame affettivo tra la madre e la minore;
-) come sottolineato dalla Suprema Corte, “di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015; Cass. civile sez. I, 14/09/2016, n.18087): nella specie è pacifico (perché non avversato da alcuna allegazione o prova di segno contrario) che la collocazione stabile della minore con la madre sia funzionale alla salvaguardia degli interessi morali della prima.
2. Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre.
2.1 Com'è noto, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del
pagina 13 di 19 genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Pertanto, “la a scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023; Cass. n. 21425/2022).
Ne consegue che, “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023:
2.2 Nella specie, premesso che la decisione sull'affidamento della minore va preso “rebus sic stanitbus”, la considerazione comparata sia della gravità dell'episodio di violenza sessuale (commesso
“abusando del rapporto di convivenza con la vittima”: vd. la sentenza penale) per il quale il
è stato condannato dal Tribunale in I grado, sia delle risultanze processuali acquisite nel Pt_1
presente giudizio in ordine a tale fatto, sia della elevata conflittualità esistente tra i coniugi, sia della lontananza geografica tra la minore ed il padre, sia delle precarie condizioni di salute di quest'ultimo, sia della necessità che alla minore si somministri quotidianamente l'insulina (incombente a cui ha sempre provveduto la madre, come è pacifico), impone l'affidamento cd. “super esclusivo” della minore alla madre (ossia, a norma dell'art.337 quater ultimo comma, c.c., con il riconoscimento del diritto della madre di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la prole:
Cass. n. 29999/2020), quale regime più idoneo alla tutela dell'interesse della ragazza.
3. Quanto alla disciplina del diritto di visita tra padre e la figlia (la quale oggi ha quasi 11 anni), si osserva che – tenendo conto delle molteplici sopravvenienze verificatesi rispetto all'epoca (2021) della emissione della ordinanza presidenziale (aggravamento delle condizioni di salute del;
Pt_1
pagina 14 di 19 trasferimento stabile della madre e della minore a OL;
condanna penale del per Pt_1
violenza sessuale ai danni di;
età oggi avanzata del ) – la Persona_5 Pt_1
frequentazione tra padre e figlia potrà avvenire (con esclusione dei pernotti) alla costante presenza della madre (ovvero di una persona di fiducia da questa delegata) e – fino a quando quest'ultima e la minore resteranno a vivere a OL (la ha dichiarato nei propri scritti difensivi di avere intenzione in CP_1
futuro di tornare a vivere a Francavilla al Mare e di tornavi già spesso) - secondo la seguente disciplina:
- l'ultimo sabato pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore 20.00) e l'ultima domenica mattina di ogni mese
(dalle ore 10.00 alle ore 14.00) a Francavilla al Mare (dove il vive e dove la ha la Pt_1 CP_1
proprietà della ex casa coniugale e ha dichiarato di tornare spesse: cfr. le memorie ex art. 183 c.p.c.); nel caso di indisponibilità della minore in detto calendario (indisponibilità da comunicarsi almeno 7 giorni prima dalla resistente al ricorrente), la visita avverrà il penultimo sabato e la penultima domenica di ogni mese;
resta inteso che le parti potranno concordare previamente date diverse, in relazione alle contingenze;
- un pomeriggio a settimana a OL (dalle ore 15.00 alle ore 20.00), nella seconda settimana di ogni mese e che – in difetto di futuri accordi – si fissa nella giornata di mercoledì; nel caso di indisponibilità della minore in detto calendario (indisponibilità da comunicarsi al padre - a cura della madre - almeno 7 giorni prima al ricorrente), la visita avverrà un pomeriggio della seconda settimana del mese. Resta inteso che le parti potranno concordare previamente date e pomeriggi diverse, in relazione alle contingenze;
- i costi del viaggio della minore saranno sostenuti al 50% da ciascuno dei genitori.
C. La disciplina dei rapporti patrimoniali della separazione
1. La disciplina dei rapporti in oggetto passa dalla considerazione della situazione personale e reddituale dei coniugi, come di seguito sintetizzata.
2. Il : ha circa 80 anni ed è in precarie condizioni di salute (nel 2021 ha riportato un grave Pt_1 ictus ed è affetto, tra l'altro, da diabete mellito;
la stessa resistente, anche nella fase decisoria, ha dedotto un ulteriore, recente aggravamento delle condizioni di salute del marito); percepisce un reddito pensionistico lordo di circa 24.700 euro (cfr. come le più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte, degli anni fiscali 2020 e 2021, documentano un reddito complessivo imponibile, rispettivamente, di €.
pagina 15 di 19 24.748,00 e di €. 24.763,00); non ha documentato oneri di alloggio (cfr. come non abbia prodotto il contratto della locazione immobiliare asseritamente concluso nel 2021, né il versamento dei relativi canoni;
la moglie ha dedotto che egli vive nella abitazione di sua figlia, avuta da un precedente matrimonio;
in atti vi è solo documentazione relativa alla registrazione di un contratto di locazione di un immobile di Spoltore, al canone annuo di €. 7200,00, in cui conduttore e locatore – ivi indicati soltanto nei relativi codici fiscali - sono il e – a quanto è evincibile – sua figlia Pt_1
). Controparte_5
3. La : ha 46 anni;
ha lavorato dal 2009 al 2017 (come dalla stessa dedotto) quale operatrice per CP_1
assistenza anziani presso una cooperativa;
successivamente ha smesso di lavorare, per accudire la figlia minore, dopo che alla stessa era stato diagnosticato una forma di diabete insulina dipendente;
è proprietaria della ex casa coniugale sita in Francavilla al Mare;
ha prodotto un ISEE (relativo al 2022) attestante la mancanza di redditi;
non ha né dedotto né documentato dove vive a OL (ella ha indicato, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, di svolgere saltuariamente mansioni di pulizia;
il ha dedotto che la moglie a OL convive nella abitazione di Via Guelfa del Pt_1
suo nuovo compagno e ha prodotto una fotografia pubblicata nel 2022 dalla moglie su Facebook, che la ritrae con un uomo e con una bimba - quest'ultima, verosimilmente è - e con in calce la PE scritta “My love family”).
4. Va inoltre considerato che la vita matrimoniale ha avuto una durata limitata (9 anni circa: dal 2012 al
2021).
5. Orbene, alla luce della considerazione comparata delle superiori risultanze e tenendo conto sia dei bisogni notori quotidiani di una ragazzina di 11 anni, sia del notori costi elevati di vita a OL, sia della collocazione della stessa presso la madre per l'intero mese, senza soluzione di continuità (salvi i due giorni al mese ed il pomeriggio al mese che ella in parte trascorrerà con il padre, ora a Francavilla al Mare, ora a OL), sia dei redditi, delle capacità reddituali e della situazione personale di entrambi i genitori, si reputa equo fissare in €. 550,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal alla , per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale Istat da gennaio Pt_1 CP_1
2025. Il tutto, con decorso dal corrente mese, trattandosi di assegno fissato alla luce della attuale situazione familiare.
6. Inoltre, la – in quanto affidataria esclusiva della minore – percepirà per intero l'assegno CP_1
unico.
pagina 16 di 19 7. Va invece escluso il diritto della resistente di percepire dal marito un assegno per il suo mantenimento, in quanto: la vita matrimoniale ha avuto una durata assai limitata;
ella ha una età ancora giovane, ha capacità reddituale, in quanto ha lavorato anche nel corso della vita matrimoniale (sino al
2017) e a OL (ove ha sempre dichiarato di essersi trasferita per motivi di lavoro: cfr. gli atti processuali) lavora (evidentemente in nero) nel campo delle pulizie domestiche (cfr. le istanze istruttorie orali dalla stessa formulate per comprovare tale circostanza).
Inoltre, il silenzio serbato dalla in ordine al luogo ove la stessa stabilmente dimora a OL CP_1 conferisce credibilità all'assunto del ricorrente (corredato anche dal materiale fotografico prima menzionato) che ella abbia una nuova stabile convivenza con un altro uomo (per il principio per cui “in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”, cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 32871 del 19/12/2018).
Peraltro, la scelta della resistente di lavorare in nero si è tradotta - processualmente - nella impossibilità per il Tribunale di apprezzare le reali condizioni reddituali della stessa e – con esse – di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno invocato.
8. Va confermato (come richiesto dalle parti) il concorso paritario di entrambi i genitori (già fissato nella ordinanza presidenziale) nelle spese straordinarie afferenti la prole, come individuate dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.17.
9. Si dispone non luogo a provvedere sulla domanda della resistente di assegnazione a sé della casa coniugale, in quanto ella – collocataria della minore – ne è proprietaria.
10. Va dichiarata la inammissibilità nella presente sede della domanda (rientrante nella competenza del
Giudice Tutelare) della resistente relativa al consenso genitoriale per l'espatrio della minore.
D. La disciplina delle spese di lite
Le spese di lite si pongono a carico del ricorrente (responsabile della crisi coniugale e dell'addebito della separazione), previa compensazione per 1/3, in ragione della soccombenza della resistente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno per sé. I compensi si liquidano come da dispositivo, nei pagina 17 di 19 parametri tabellari medi delle cause di valore indeterminato di complessità media (scaglione fino ad €.
56.000,00).
*****
Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti i soggetti indicati in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. nr. 1828/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- Addebita la separazione al ricorrente.
- Dispone l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre (come meglio specificato in motivazione) e conferma la sua collocazione stabile presso la madre, nel domicilio di OL.
- Dispone il diritto di visita del padre verso la figlia secondo la disciplina indicata in motivazione.
- Fissa in €. 550,00 mensili – con decorso dal corrente mese – l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente, per il mantenimento della figlia, con rivalutazione monetaria annuale Istat, da gennaio 2025.
- Conferma il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie afferenti la prole, come individuate dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.17.
- Dispone che l'intero l'assegno unico per la minore venga percepito dalla resistente.
- Rigetta la domanda della resistente di un assegno per il suo mantenimento e a carico del ricorrente.
- Dispone non luogo a provvedere sulla domanda della resistente di assegnazione a sé della ex casa coniugale.
- Dichiara inammissibile la domanda della resistente relativa al consenso genitoriale per l'espatrio della minore.
pagina 18 di 19 - Rigetta le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
- Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla resistente che, previa compensazione di 1/3, liquida nel residuo e quindi in €. 5077,3 per compensi, oltre il 15% sui compensi, per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
- Dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutte le persone indicate in sentenza.
Così deciso in Chieti, nella Camera di Consiglio del 3.12.24.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 4.12.24 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 19 di 19