Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 10735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10735 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10735/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2017, proposto da Istituto Enrico Mattei di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Associazione F.O.R.M.A.T. e Accademia Superiore di Estetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione Lazio prot. n. G14458 del 5 dicembre 2016, solo successivamente pervenuta, avente ad oggetto: “ Approvazione delle risultanze istruttorie del controllo di legittimità e regolarità amministrativa concernenti la proposta progettuale n. 29 “Receptionist skills” presentata dall’ATI composta da Istituto Enrico Mattei di -OMISSIS-, Congress Hotel Investments Srl, Sun Hotel Investments Srl e Hotel Sole al Pantheon srl in adesione all’Avviso Pubblico Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali di cui alla Determinazione n. G14108 del 03/10/2014. Conferma dell’esclusione disposta con la determinazione n. G13453/2016 ”;
- della determinazione della Regione Lazio prot. n. G13453 del 15 novembre 2016, solo successivamente pervenuta, avente ad oggetto: “ Determinazione n. G10908 del 27/09/2016: approvazione delle risultanze istruttorie concernenti le proposte progettuali ammesse al finanziamento con la determinazione G13108 del 30/10/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni relativa all’approvazione delle graduatorie di merito delle domande ammesse al finanziamento a valere sull’avviso pubblico “Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali”, approvato con Determinazione n. G14108 del 03/10/2014. Approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento e delle proposte non ammesse al finanziamento. Conferma dei provvedimenti di ritiro adottati in autotutela. Dichiarazione di decadenza dal beneficio per le fattispecie di mancato avvio nei termini prescritti ”;
- della determinazione della Regione Lazio prot. n. G10908 del 27 settembre 2016, solo successivamente pervenuta, avente ad oggetto: “ Sospensione in autotutela ex art. 21 quater, co. 2, della L. 241/1990 dell’efficacia della determinazione G13108 del 30.10.2015 e sue successive modifiche ed integrazioni relativa all’approvazione delle graduatorie di merito delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento a valere sull’avviso pubblico “Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali”, approvato con Determinazione n. G14108 del 03/10/2014 ”;
- ove occorra in parte qua, della determinazione della Regione Lazio prot. n. G13108 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto: “ Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali”, di cui alla Determinazione n. G14108 del 03/10/2014. Approvazione delle graduatorie di merito relative alle domande ammesse al finanziamento e alle domande non ammesse a finanziamento ”;
- ove occorra in parte qua, della determinazione della Regione Lazio prot. n. G14108 del 3 ottobre 2014, avente ad oggetto: “ Approvazione dell’Avviso Pubblico “Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali”. Impegno a valere sul capitolo F21107 del bilancio generale esercizio finanziario 2014 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, in qualità di mandataria dell’ATS costituita con le società Congress Hotel Investments S.r.l., Sun Hotel Investments S.r.l. e Hotel Sole al Pantheon S.r.l., ha partecipato all’Avviso Pubblico “ Piani Formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale – Formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di Ammortizzatori sociali ” di cui alla Determinazione n. G14108 del 3 ottobre 2014.
2. Espone in fatto:
- di essere stata ammessa al finanziamento per l’importo di euro 34.000,00 e che a seguito dell’approvazione della graduatoria di merito delle domande ammesse a finanziamento (cfr. determinazione della Regione Lazio n. G131108 del 30 novembre 2015), ha avviato e concluso la propria attività di formazione nell’ambito del progetto presentato ed ammesso a finanziamento denominato “ receptionist skills ”;
-che, tuttavia, la Regione Lazio, a corso concluso, ha dapprima sospeso in autotutela l’operatività dell’anzidetta graduatoria (al fine di procedere al riesame di tutte le proposte ammesse a finanziamento), per poi inserire la ricorrente nell’allegato 2 della determinazione n. G13453 del 15 novembre 2016 relativo alle domande ritenute non ammissibili a finanziamento, dichiarando, di conseguenza l’esclusione (recte decadenza) dal contributo.
3. Con successiva nota G14458 del 5 dicembre 2016, l’Amministrazione intimata ha confermato la già disposta decadenza per i seguenti motivi:
- il signor -OMISSIS- è legale rappresentante e amministratore unico sia della società Sun Hotels Investments S.r.l. che della società Hotel Sole al Pantheon S.r.l.;
- la sede di tutte e tre le società mandanti (via dei Monti Parioli n. 6, 00197, Roma) coincide;
- dai dati camerali risulta che Hotel Sole al Pantheon S.r.l. è proprietaria per il 49,38% del capitale della Sun Hotels Investments S.r.l. e per il 50% della Congress Hotels Investments S.r.l.; tali posizioni di collegamento, tuttavia, non risultano evidenziate nelle rispettive dichiarazioni de minimis e antimafia resse dalle società mandanti;
- il piano industriale, nel testo predisposto dalle tre società mandanti è identico.
4. In relazione alla posizione della ricorrente, la Regione, in particolare, ha ritenuto che “ i rapporti societari accertati in sede istruttoria risultano idonei a configurare, nel caso in esame, una fattispecie di collegamento sostanziale tra le società mandanti compatibile con un unico centro di imputazione degli interessi preesistente alla presentazione della domanda di partecipazione ”.
Conseguentemente, poiché le predette posizioni di collegamento “ risultano non evidenziate nelle rispettive dichiarazioni de minimis che costituiscono documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico ”, ha confermato l’esclusione disposta con la determinazione n. G13453 del 15 novembre 2016.
5. Con il ricorso in trattazione la società ricorrente è insorta avverso il provvedimento di decadenza e gli atti presupposti come indicati nell’epigrafe del presente atto.
6. L’impugnazione è affidata ad un unico ed articolato motivo di censura come di seguito rubricato:
I. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 1, 3, 10 bis, 21 quater l. 241/1990. Violazione dei regolamenti UE n. 1407 e 1408 del 2013. Violazione dell’art. 13 dell’avviso pubblico del 03.10.2014. violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, dell’illogicità ed ingiustizia manifesta, della violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione ex artt. 3 e 97 Cost.
7. Si è costituita in resistenza la Regione Lazio eccependo l’irricevibilità del gravame e in ogni caso, nel merito, l’infondatezza dello stesso.
8. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2017 prevista per la trattazione della domanda cautelare la causa è stata cancellata dal ruolo.
9. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2023, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, il Collegio reputa non fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla difesa Regionale sul presupposto della tardiva impugnazione da parte della ricorrente della determina regionale del 27 settembre 2016.
Difatti, tale atto, pur sospendendo la graduatoria, si è limitato a disporre il riesame (in sede di controllo ex post) della documentazione presentata in sede di candidatura delle proposte che non erano ancora state fatte oggetto di provvedimenti di decadenza (elencati nell’anzidetto provvedimento e tra le quali non era ricompresa la ricorrente).
11. Il ricorso, in ogni caso, è tempestivo dal momento che la Regione ha ritenuto che il provvedimento dovesse essere oggetto anche di comunicazione individuale nel quale ha specificato le ragioni della perdita del contributo. Da tale atto, pertanto, decorre il termine decadenziale ex art. 41 c.p.a.
12. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto.
13. Si premette che, con riguardo alle agevolazioni oggetto di causa, il relativo Avviso pubblico prevede un controllo ex post specifico finalizzato all’accertamento di quanto riportato nei formulari di candidatura e nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, per le quali l’Amministrazione si è riservata, infatti, di espletare –in ogni momento- le necessarie verifiche di legge ex artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 (Avviso pubblico, par. 9, par. 13, par. 19).
14. Orbene, nel caso in esame, la Regione ha sanzionato, nell’ambito del medesimo raggruppamento temporaneo, la condotta omissiva dei soggetti proponenti che non hanno debitamente attestato, nelle dichiarazioni de minimis e antimafia rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza di posizioni di controllo c.d. sostanziale e/o di fatto in violazione dell’art. 13 dell’avviso pubblico.
15. Sul punto, il provvedimento impugnato è ampiamente e correttamente motivato circa gli elementi indizianti il collegamento tra imprese, sicché la fattispecie in esame non è assimilabile a quella decisa con la sentenza n. 259/2022 del Consiglio di Stato richiamata da parte ricorrente a fondamento dell’odierna domanda giudiziale.
16. Emerge, invero, dalla documentazione in atti, e non è contestato in giudizio, che il signor -OMISSIS- è il legale rappresentante e amministratore unico sia della società Sun hotel Investiments S.r.l. che della Hotel Sole al Pantheon S.r.l.; dai dati camerali risulta, inoltre, che Hotel Sole al Pantheon S.r.l. è proprietaria per il 49,38% del capitale sociale, della Sun hotels Investiments S.r.l. e per il 50%, della Congress Hotels Investiments S.r.l.
17. A ciò si aggiunga che anche il piano industriale, nel testo predisposto dalle tre società mandanti, è identico.
18. Le anzidette posizioni di collegamento sostanziale, tuttavia, non risultano evidenziate dalle società (raggruppate in Ati) nelle rispettive dichiarazioni de minimis e nelle dichiarazioni antimafia.
19. Difatti, quanto, in particolare, alla definizione del contenuto degli obblighi dichiarativi, inequivoche risultano le linee guida esplicative e interpretative dell’Avviso pubblico (e di questo facenti parte integrante) (denominate “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione de minimis”) laddove precisano che “ le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue, che “ nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro” .
21. Ebbene, il contenuto delle dichiarazioni sostitutive contestate dalla Regione non risultano conformi ai parametri sopra descritti, con conseguente legittimità del disposto provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico (trattandosi di documenti da allegare necessariamente alla domanda) nonché ai sensi dell’art. 75 del d.P.R 445/2000.
22. Il che esclude, all’evidenza, l’esistenza in capo alla ricorrente di una posizione di legittimo affidamento alla conservazione del contributo in precedenza concesso.
23. Non sussistevano, peraltro, i presupposti del soccorso istruttorio che infatti è limitato alle ipotesi diversa da quelle all’esame, delle mere regolarizzazioni di elementi di non essenziali; né tantomeno possono trovare ingresso le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative nella sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 21 octies della l. 241/1990.
24. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Regione Lazio le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO