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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8081/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2401/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 20.07.2017 e notificato in data 9.08. 2017
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Achiropita Falco con il quale elegge domicilio in San
Cipriano Picentino alla via Pigne n.76 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e Controparte_1
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Elena Grimaldi con il quale elegge in Battipaglia alla Via adige n.78
OPPOSTO
All'udienza del 4.04. 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 13.09.2017 la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
telematico n. 2401/2017, notificato in data 9.08.2017 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.148,01 oltre interessi ex art.4 e 5 Dlgs.
231/2002 chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione dello stesso alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e spiegava altresi domanda riconvenzionale in danno della opposta per sentirla CP_1
condannare alla somma di € 12,362,00 oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dalla opponente nella misura ritenuta equa di giustizia.-
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, l'opposta che impugnava l'atto di citazione in opposizione a D.I. e ne chiedeva l'integrale rigetto per inammissibilità, carenza di presupposti nonché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., alla udienza di trattazione il GI si riservava la decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori.
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.04.2025 concedendo termine fino a
10 gg prima per il deposito di note conclusionali e poi decisa in pari data.-
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. Nella fase istruttoria i testi hanno negato completamente tutte le circostanze di parte opponente, a loro chieste. Nella parte documentale parte opponente nulla ha esibito al fine di rafforzare le sue ragioni. Neppure le lamentate contestazioni in merito alla corretta esecuzione dei lavori sono state dimostrate attraverso la esibizione in giudizio di relative e soprattutto tempestive raccomandate.
Le eccezioni sollevate sono prive di pregio.- Non vi è prova di nessuna delle doglianze, vi sono solo richiami a contestazioni “orali.-
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Parimenti non risulta provata e documentata la domanda riconvezionale sollevata.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 20.07.2017 e notificato in data 9.08.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2401/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 20.07, 2017 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 8.148,01 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.830,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Elena Grimaldi per dichiarazione di averne fatto anticipo.- Così deciso in Salerno, 4.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8081/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2401/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 20.07.2017 e notificato in data 9.08. 2017
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Achiropita Falco con il quale elegge domicilio in San
Cipriano Picentino alla via Pigne n.76 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e Controparte_1
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Elena Grimaldi con il quale elegge in Battipaglia alla Via adige n.78
OPPOSTO
All'udienza del 4.04. 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 13.09.2017 la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
telematico n. 2401/2017, notificato in data 9.08.2017 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.148,01 oltre interessi ex art.4 e 5 Dlgs.
231/2002 chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione dello stesso alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e spiegava altresi domanda riconvenzionale in danno della opposta per sentirla CP_1
condannare alla somma di € 12,362,00 oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dalla opponente nella misura ritenuta equa di giustizia.-
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, l'opposta che impugnava l'atto di citazione in opposizione a D.I. e ne chiedeva l'integrale rigetto per inammissibilità, carenza di presupposti nonché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., alla udienza di trattazione il GI si riservava la decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori.
Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.04.2025 concedendo termine fino a
10 gg prima per il deposito di note conclusionali e poi decisa in pari data.-
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. Nella fase istruttoria i testi hanno negato completamente tutte le circostanze di parte opponente, a loro chieste. Nella parte documentale parte opponente nulla ha esibito al fine di rafforzare le sue ragioni. Neppure le lamentate contestazioni in merito alla corretta esecuzione dei lavori sono state dimostrate attraverso la esibizione in giudizio di relative e soprattutto tempestive raccomandate.
Le eccezioni sollevate sono prive di pregio.- Non vi è prova di nessuna delle doglianze, vi sono solo richiami a contestazioni “orali.-
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Parimenti non risulta provata e documentata la domanda riconvezionale sollevata.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 20.07.2017 e notificato in data 9.08.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2401/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 20.07, 2017 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 8.148,01 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.830,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Elena Grimaldi per dichiarazione di averne fatto anticipo.- Così deciso in Salerno, 4.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio