Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
L'omissione della notifica dell'atto di appello, pur comportando la mancata decorrenza del termine per proporre il gravame incidentale, non produce l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo tale sanzione compresa tra quelle tassativamente indicate dall'art. 591 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Valida impugnazione a PEC sbagliata per Tribunale ma non per DGSIA (Cass. 24953/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022
Non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione ad un indirizzo pec dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. cit. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 8413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8413 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 23.3.1998
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " IN GL " N. 338
3. " Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
4. " ON RM " N. 32192/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TT OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo N 1865 in data 13.5.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Galati Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Pastore che si associa alle conclusioni del P.G., chiedendo altresì la condanna alle spese sostenute dalla parte civile.
Premessa in fatto e in diritto
Con sentenza in data 16-7-93 il Pretore di Palermo assolveva AT LV dal reato di ricettazione, relativo a 845 videocassette abusivamente riprodotte, perché il fatto non sussiste. Proposto appello da parte del Procuratore della Repubblica che, deducendo erronea valutazione delle risultanze processuali, inviava per l'affermazione di responsabilità. La Corte territoriale, con la decisione di cui in epigrafe, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesso le attenuanti generiche e unificato sotto il vincolo della continuazione il predetto reato con quello analogo per cui era intervenuta condanna in data 9-10-95, determinava la pena unica in anni 1 mesi 5 di reclusione e L. 850.000 di multa, interamente condonata ex D.P.R. 394/90, condannando altresì il AT al risarcimento del danno in favore della parte civile SIAE, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese di costituzione per entrambi i gradi.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo, ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett a) - rectius lett. c) - CPP, la carente notifica della impugnazione del P.M. alla parte e, ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett b) CPP, l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ascritta responsabilità.
Osserva la Corte che il primo motivo è manifestamente infondato. È innanzitutto da rilevare che l'omissione della notifica dell'atto di impugnazione - pur comportando la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, di eventuale appello incidentale - non produce l'inammissibilità del gravame, non essendo compresa tra quelle tassativamente elencate nell'art. 591 CPP (Cass. 28-12-93 Milennù Scaglione) e ciò è conforme alla logica del sistema posto che, nei casi in cui non è dato appello incidentale, nessun pregiudizio può derivare per la parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto stesso, il cui contenuto viene portato a sua conoscenza attraverso le forme e con le modalità previste per i giudici di impugnazione (Cass. 21 - 9 - 91 Ceccarelli). Nel caso di specie, comunque la manifesta infondatezza è resa ancor più palese dalla circostanza che l'atto di appello, presentato il 10 -8-93 e trasmesso agli Ufficiali Giudiziari il 21 agosto (f. 59) è stato poi notificato al AT il successivo 24 agosto (ff. 62-63), sì che deve escludersi e la omissione e la dedotta "dilatazione all'infinito" di termini comunque espunti dal vigente codice di rito che prevede ormai soltanto che la notifica debba avvenire senza ritardo, senza peraltro sanzioni in caso di inosservanza (se non disciplinare a carico del funzionario).
Quanto al secondo motivo, con cui l'imputato si limita a considerazioni di ordine fattuale per inferirne l'insussistenza del reato presupposto, si osserva che la doglianza, ancorché formalmente prospettata come violazione di legge, concreta una mera cesura in fatto degli accertamenti e apprezzamenti operati dalla Corte territoriale che, con argomentazioni immuni da mende di ordine logico e giuridico, ha, da un lato, individuato il reato presupposto nella illecita riproduzione delle videocassette di cui il AT era stato trovato in possesso e, dall'altro, ritenuto privo di riscontro e comunque inattendibile l'assunto secondo cui l'imputato stesso avrebbe operato l'abusiva riproduzione.
Il ricorso deve pertanto esser dichiarato inammissibile conseguendone, a mente dell'art. 616 CPP, l'onere delle spese del procedimento e del pagamento in favore ella Cassa delle Ammende di una somma che, tenuto conto dei motivi dedotti, può esser equitativamente fissata in L. 1.000.000.
Il AT va altresì condannato alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile SIAE, liquidate in complessive L.
2.590.000 di cui L. 90.000 per spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla refusione delle spese di questo grado di giudizio nei confronti della parte civile che liquida in complessive L.
2.590.000 di cui L. 90.000 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 23 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998