Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 8413
CASS
Sentenza 23 marzo 1998

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Massime1

L'omissione della notifica dell'atto di appello, pur comportando la mancata decorrenza del termine per proporre il gravame incidentale, non produce l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo tale sanzione compresa tra quelle tassativamente indicate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Valida impugnazione a PEC sbagliata per Tribunale ma non per DGSIA (Cass. 24953/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022

    Non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione ad un indirizzo pec dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. cit. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 8413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8413
Data del deposito : 23 marzo 1998

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