Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
L'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. Ne consegue che l'esercente l'attività di cui si tratta è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità.( Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza della Corte territoriale che, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, aveva escluso la responsabilità dell'impresa esecutrice di lavori sulla strada per conto del comune in relazione ai danni cagionati ad un'autovettura finita in una buca scavata dai dipendenti dell'impresa stessa, considerando rilevante la prova che sul luogo dell'incidente fossero stati apposti cartelli che segnalavano i lavori in corso e ponevano limiti di velocità, senza considerare che, alla stregua dell'art. 8 del vecchio codice della strada, vigente all'epoca dell'incidente, chi effettuasse lavori sulla pubblica strada era tenuto a delimitare con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli steccati fossero visibili a sufficiente distanza).
Commentario • 1
- 1. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SOMMELLA - Presidente -
Dott. AN SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA RI, TA BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, difesi dall'avvocato RICCARDO PAGNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI AN IN PR NQ TIT LEG RAPPR DELL'OMONIMA IMPRESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 833/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 04/03/97 e depositata il 28/05/97 (R.G. 1/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La notte del 4.1.1986 l'autovettura di NT NR, guidata da NT RO, finiva in una buca praticata sulla strada che attraversava l'abitato di Foiano della Chiana e sbandava, urtando con una colonna situata sul ciglio della carreggiata.
I NT convenivano innanzi al tribunale di Arezzo Gori GI, titolare dell'omonima impresa, per ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed al mezzo, che assumevano di avere subito, spiegando che la buca, inavvistabile e non segnalata, era stata scavata dai dipendenti dell'impresa nel corso di lavori per conto del comune.
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda;
deduceva che la pioggia aveva rimosso la terra ammassata durante i lavori di interramento delle condutture del metano, creando un avvallamento, e che il conducente dell'autovettura non aveva tenuto conto del limite di velocità e della segnalazione di lavori in corso.
Il Tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza resa il 4.3.1997. Secondo la Corte non era possibile parlare di attività pericolosa in quanto lo scavo era stato ricoperto, con la conseguenza che non si versava in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c. bensì ex art. 2051 stesso codice;
il comportamento del conducente era stato, comunque, tale da determinare il superamento di qualsiasi presunzione;
in particolare, dalla deposizione del teste CI, Vigile urbano, era emerso che si trattava di avvallamento del fondo stradale facilmente superabile con l'uso della normale diligenza tanto più che la zona era bene illuminata;
l'avvallamento era inoltre preceduto da cartelli di lavori in corso e di velocità limitata.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i NT, deducendo quattro motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto e si sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e prendere atto che non è stata fornita prova idonea a superarla, tenuto conto che per attività pericolosa si deve intendere non solo quella che sia qualificata tale dalla legge di pubblica sicurezza o da altre specifiche norme, ma anche quella che sia tale per i mezzi adoperati o per la sua intrinseca natura, e che nella specie la pericolosità è desumibile dall'obbligo di dettagliate cautele posto dall'art. 8 dell'allora vigente codice della strada.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendosi contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si sostiene che la corte di merito ha ritenuto non pericolosa l'attività dell'impresa in considerazione del fatto che lo scavo era già avvenuto ed era stato ricoperto, ma ha aggiunto che l'avvallamento residuato è stato opportunamente segnalato con cartelli di lavori in corso e di limite di velocità; per questo modo, da un lato, ha ravvisato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. e, dall'altro, l'ha ritenuta superata per essere stata fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c.. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente nel punto concernente la censura, secondo la quale l'impresa non ha osservato l'obbligo, imposto dal codice della strada vigente all'epoca dell'incidente, di apporre segnalazioni luminose e transenne idonee a delimitare l'avvallamento.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta che la corte di merito non si sia pronunciata sulla censura mossa ai giudici di primo grado per avere accordato credito alla deposizione del teste CI e non a quella del teste EM e si sostiene che, ove avesse accolto la censura, sarebbe pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, visto che secondo questa ultima deposizione si trattava di buca profonda da 30 a 40 cm..
I motivi, che si esaminano congiuntamente per la evidente connessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. Qualora la cosa produca danno non per la sua intrinseca natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, ma perché inserita in un'attività pericolosa, trova applicazione la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. e non quella di cui al successivo art. 2051.
Si intendono per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento opera la presunzione, oltre quelle prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'incolumità pubblica, tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, presentino una pericolosità intrinseca o dipendente dalle modalità di esercizio e dai mezzi adoperati (ex plurimis: Cass. 12.12.1988 n. 6739; Cass. 29.5.1998 n. 5341; Cass.
9.12.1996 n. 10951); restano, pertanto, escluse dalla previsione della norma le attività nelle quali l'eventuale pericolosità, non configurabile "in re ipsa", insorga per errori o colpe da parte di terzi utenti (Cass. 23.2.1983 n. 1394). In altre parole, le attività pericolose sono tipi che, quando sono individuate come tali in leggi o regolamenti, ed atipiche, quando la pericolosità viene accertata in concreto dal giudice di merito con possibilità di sindacato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione (Cass. 29.5.1998 n. 5341). Nella risalente sentenza 8.10.1970, n. 1895, questa Corte ha affermato che è pericolosa l'attività che comporta l'esecuzione di scavi sulla pubblica strada, corrispondentemente assoggettando l'esercente alla presunzione di cui all'art. 2050 c.c. in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività.
Il principio va esteso all'ipotesi di esecuzione di lavori sulla pubblica strada, essendo i lavori, al pari degli scavi, fonte di pericolo per gli utenti al punto che sia il codice della strada vigente all'epoca del fatto che quello attualmente vigente prevedono un particolare sistema di misure di prevenzione.
Ora, la corte di merito ha ritenuto che lo scavo era stato ricoperto, esprimendo un apprezzamento di fatto, ma, così come dedotto con il ricorso, prima di escludere l'applicabilità alla specie della presunzione di cui all'art. 2050 c.c. avrebbe dovuto estendere la propria valutazione alla circostanza che erano in corso lavori.
Com'è noto, per vincere la detta presunzione l'esercente l'attività pericolosa deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass.
4.6.1998 n. 5484; Cass. 21.4.1991 n. 4710). Nella scelta delle misure dispone di un margine piuttosto ampio di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle - condizioni pratiche nelle quali si svolge l'attività.
La discrezionalità, tuttavia, cessa quando la legge impone l'obbligo di adottare talune misure;
in tale ipotesi le misure imposte debbono ritenersi comprese nel concetto più ampio e generale di misure idonee e l'esercente l'attività pericolosa non può sottrarsi all'obbligo di adottarle senza violare i suoi particolari doveri di prudenza.
Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari senza che vi sia alcuna possibilità di valutarne l'idoneità. Nella prospettiva dell'art. 2051 c.c. la corte di merito ha considerato rilevante la prova che sul luogo dell'incidente vi fossero cartelli di lavoro in corso e di limite di velocità. Mutata la prospettiva e ricondotta la fattispecie nell'ambito dell'art. 2050 c.c., l'indagine va rivolta ad accertare se l'apposizione dei cartelli esaurisse l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno.
In questa ottica è determinante l'art. 8 del previgente codice della strada, applicabile alla specie per essersi il fatto verificato nel 1986; tale articolo dispone che chi compie lavori sulla strada è tenuto a delimitare con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli steccati siano visibili a sufficiente distanza. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze perché proceda a nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e pronunci anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 12 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001