Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2172/2023 R.G. promossa da
, nato ER (USA) il 09.01.1967 (C.F.: Parte_1
, difeso da se medesimo;
C.F._1
opponente contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – P. IVA:
, difesa dall'avv. Romano Generoso;
P.IVA_1
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha evocato in giudizio l' , Controparte_1
esponendo che, in data 14.01.2022, il concessionario incaricato della riscossione gli ha notificato l'avviso di intimazione n. 03020239004576145000, riferito alla cartella esattoriale n. 03020120026947811000, con cui veniva richiesto il pagamento della
1
. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito in questione. CP_2
Si è costituita l' , resistendo alla domanda. Controparte_1
L'opposizione va respinta.
Il ricorrente ha sollevato come unico motivo di opposizione la prescrizione del credito previdenziale indicato nella cartella esattoriale.
Sennonché, la legittimazione a contraddire in ordine alla suddetta eccezione di prescrizione della pretesa contributiva spetta esclusivamente all'ente creditore (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) che, però, non è stato evocato in giudizio.
Invero, come ha chiarito la Corte Suprema (cfr. Cass. n. 16425/2019), a fronte di una opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito, sarebbe illogico negare la legittimazione passiva del soggetto titolare del credito. Con l'affidamento della riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità afferente al rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva del concessionario.
Al riguardo, in una fattispecie sovrapponibile, anche il Tribunale di Milano (Sez.
Lav., 13.10.2020, n. 1367) ha statuito che la domanda non può essere accolta, essendo stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato.
Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata mediante la chiamata in causa d'ufficio della (per come ha richiesto CP_2
l'opponente).
Al riguardo, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022 a Sezioni
Unite, hanno illustrato che, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar
2 luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Per le regioni esposte, la domanda va respinta.
Le spese di lite possono essere compensate dal momento che il principio relativo alla esclusiva legittimazione a contraddire dell'ente impositore è stato solo di recente definitivamente sancito dalla Suprema Corte.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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