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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9076/2024 R.G. avente ad
OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Vasco, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con il provvedimento del 16.01.2023, avente ad CP_1 oggetto ripetizione dell'importo di euro 5.217,34 indebitamente erogato, per gli anni 2021-
2023, sulla prestazione di assegno sociale n. 04033774, nella titolarità del ricorrente.
Ha dedotto la buona fede nella percezione degli importi, quindi ha eccepito la decadenza dalla potestà di verifica reddituale di cui all'art. 13 L 412/1991. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per sentire accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa dell' e quindi l'annullamento del provvedimento di recupero e la CP_1 restituzione delle somme trattenute. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto: evidenziava come il ricalcolo della prestazione, all'origine dell'indebito, fosse derivato dall'accertamento, eseguito nel pieno rispetto dal termine annuale previsto dall'art. 13 L 412/1991, di redditi da fabbricato per l'anno 2021 che si aggiungevano ai redditi pensionistici, già conosciuti dall'Ente, con superamento dei limiti di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
1 scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. CP_ E' documentato che l , con comunicazione in data 16.01.2023, ha chiesto la ripetizione dei ratei dell'assegno sociale di cui l'istante è titolare, indebitamente erogati nel periodo gennaio 2021/gennaio 2023. CP_ La difesa dell' ha precisato in memoria che l'accertamento a vantaggio del ricorrente di redditi da fabbricato per l'anno 2021, per importo pari ad € 2157,00, che, dunque, si aggiungevano ai redditi pensionistici già conosciuti dall'Ente, determinava, per gli anni dal
2021 al 2023, un aumento del reddito incidente, ex art. 3 L 335/1995, sulla misura dell'assegno sociale, con conseguente ricalcolo della prestazione e comunicazione di provvedimento di indebito.
Occorre considerare la disciplina per la determinazione dell'assegno sociale riportata nell'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 che espressamente stabilisce:
“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. La norma prevede dunque che il reddito del beneficiario, se non superiore all'importo dell'assegno sociale, rileva ai soli fini della sua decurtazione. L'assegno è infatti ridotto in misura proporzionale al valore del reddito medesimo. In presenza di un rapporto coniugale, il limite di riferimento si raddoppia, con la conseguenza che l'assegno è percepito in misura intera (ovviamente nell'importo massimo fissato per legge) se il reddito complessivo dei coniugi non supera la soglia dell'assegno sociale. Se, viceversa, il reddito complessivo è superiore all'importo dell'assegno sociale, opera nuovamente la riduzione fino al raggiungimento del limite doppio.
Se ogni coniuge percepisce l'assegno, per ciascuno occorre verificare la condizione reddituale ed operare la riduzione nei termini di cui innanzi.
Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
E' corretto affermare che in tale ambito non si applicano la disciplina dell'art.13 1.
412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o
2 disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza Per_1 obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
3 Nella fattispecie, va osservato che con la nota in data 16.01.2023 l comunicava al CP_1 ricorrente il pagamento, sulla sua pensione AS n. 04033774, di importo non dovuto pari ad euro 5.217,34. Mediante le verifiche reddituali allegate alla memoria difensiva, l ha CP_1 documentato che per l'anno 2021 il ricorrente aveva percepito euro 2.157,00 quale reddito da fabbricati, in aggiunta agli altri redditi derivanti dalla titolarità di pensione VO. Ciò determinava la ricostituzione dell'importo dell'assegno nel pieno rispetto del termine previsto per le verifiche reddituali dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, ossia entro l'anno
(2023) successivo a quello (2022) in cui erano conoscibili i redditi da fabbricato dichiarati dalla ricorrente per il 2021.
A fronte di ciò, il ricorrente non può utilmente invocare, a sostegno dell'irripetibilità delle somme, né un preteso errore dell' né la buona fede del percettore la quale avrebbe CP_1 presupposto un esercizio ritardato della potestà di verifica reddituale rispetto ai termini di legge. Sul punto Cassazione civile sez. lav., 24/01/2012, n.953 : CP_
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro
l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di restituzione dell' appare CP_1 legittima e la domanda deve essere rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Napoli, 2.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9076/2024 R.G. avente ad
OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Vasco, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con il provvedimento del 16.01.2023, avente ad CP_1 oggetto ripetizione dell'importo di euro 5.217,34 indebitamente erogato, per gli anni 2021-
2023, sulla prestazione di assegno sociale n. 04033774, nella titolarità del ricorrente.
Ha dedotto la buona fede nella percezione degli importi, quindi ha eccepito la decadenza dalla potestà di verifica reddituale di cui all'art. 13 L 412/1991. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per sentire accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa dell' e quindi l'annullamento del provvedimento di recupero e la CP_1 restituzione delle somme trattenute. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto: evidenziava come il ricalcolo della prestazione, all'origine dell'indebito, fosse derivato dall'accertamento, eseguito nel pieno rispetto dal termine annuale previsto dall'art. 13 L 412/1991, di redditi da fabbricato per l'anno 2021 che si aggiungevano ai redditi pensionistici, già conosciuti dall'Ente, con superamento dei limiti di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
1 scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è infondato e non può essere accolto. CP_ E' documentato che l , con comunicazione in data 16.01.2023, ha chiesto la ripetizione dei ratei dell'assegno sociale di cui l'istante è titolare, indebitamente erogati nel periodo gennaio 2021/gennaio 2023. CP_ La difesa dell' ha precisato in memoria che l'accertamento a vantaggio del ricorrente di redditi da fabbricato per l'anno 2021, per importo pari ad € 2157,00, che, dunque, si aggiungevano ai redditi pensionistici già conosciuti dall'Ente, determinava, per gli anni dal
2021 al 2023, un aumento del reddito incidente, ex art. 3 L 335/1995, sulla misura dell'assegno sociale, con conseguente ricalcolo della prestazione e comunicazione di provvedimento di indebito.
Occorre considerare la disciplina per la determinazione dell'assegno sociale riportata nell'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 che espressamente stabilisce:
“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. La norma prevede dunque che il reddito del beneficiario, se non superiore all'importo dell'assegno sociale, rileva ai soli fini della sua decurtazione. L'assegno è infatti ridotto in misura proporzionale al valore del reddito medesimo. In presenza di un rapporto coniugale, il limite di riferimento si raddoppia, con la conseguenza che l'assegno è percepito in misura intera (ovviamente nell'importo massimo fissato per legge) se il reddito complessivo dei coniugi non supera la soglia dell'assegno sociale. Se, viceversa, il reddito complessivo è superiore all'importo dell'assegno sociale, opera nuovamente la riduzione fino al raggiungimento del limite doppio.
Se ogni coniuge percepisce l'assegno, per ciascuno occorre verificare la condizione reddituale ed operare la riduzione nei termini di cui innanzi.
Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
E' corretto affermare che in tale ambito non si applicano la disciplina dell'art.13 1.
412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o
2 disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza Per_1 obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
3 Nella fattispecie, va osservato che con la nota in data 16.01.2023 l comunicava al CP_1 ricorrente il pagamento, sulla sua pensione AS n. 04033774, di importo non dovuto pari ad euro 5.217,34. Mediante le verifiche reddituali allegate alla memoria difensiva, l ha CP_1 documentato che per l'anno 2021 il ricorrente aveva percepito euro 2.157,00 quale reddito da fabbricati, in aggiunta agli altri redditi derivanti dalla titolarità di pensione VO. Ciò determinava la ricostituzione dell'importo dell'assegno nel pieno rispetto del termine previsto per le verifiche reddituali dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, ossia entro l'anno
(2023) successivo a quello (2022) in cui erano conoscibili i redditi da fabbricato dichiarati dalla ricorrente per il 2021.
A fronte di ciò, il ricorrente non può utilmente invocare, a sostegno dell'irripetibilità delle somme, né un preteso errore dell' né la buona fede del percettore la quale avrebbe CP_1 presupposto un esercizio ritardato della potestà di verifica reddituale rispetto ai termini di legge. Sul punto Cassazione civile sez. lav., 24/01/2012, n.953 : CP_
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro
l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di restituzione dell' appare CP_1 legittima e la domanda deve essere rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Napoli, 2.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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