Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3093/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. VINCENZO VITAGLIANO, dall'avv. Parte_1
ANGELA BARRETTA, dall'avv. ANNA BARRETTA come in atti
- Ricorrente -
E
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. ANGELA MASCIA come in atti
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta che in data 28.10.2021 Controparte_1 aveva acquisito ex art. 2112 c.c. la materiale apprensione del complesso aziendale costituito dal supermercato sito in SS 145 Località Pontenuovo, 3 all'interno CP_1 del centro commerciale “Porte di Pompei” (dapprima nella disponibilità della già denominata ), ha agito in giudizio al Controparte_3 CP_4 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare inefficacia e/o illegittimità della sanzione disciplinare di 1 giorno di sospensione inflitta alla ricorrente con provvedimento aziendale dell'11.4.2023;
B) condannare la resistente a rimborsare alla ricorrente la giornata di sospensione
C) Condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Nello specifico, ha dedotto: che il giorno 20.03.2023 era comandata di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 16.30 alle ore 21.00; nel giorno suindicato alle ore 15.20 si metteva al volante e verificava che la propria autovettura non partiva;
alle ore 15.30 chiamava il box informazioni, rappresentando le sue difficoltà
e comunicando di starsi adoperando per far ripartire l'autovettura o comunque per trovare un altro modo per raggiungere l'azienda; alle ore 16.30 non era riuscita nel suo intento e chiamava nuovamente in azienda chiedendo di imputare a ferie o permessi la giornata lavorativa;
ciononostante, in data 03.04.2023, la società datrice, tramite raccomandata a mani sul luogo di lavoro, le inoltrava una contestazione di addebito disciplinare ritenendo ingiustificata la sua assenza dal lavoro in data
20.03.2023; in data 06.04.2023 la ricorrente inoltrava una lettera di giustificazione, chiedendo, altresì che non venissero adottate sanzioni disciplinari;
in data
11.04.2023, ritenute insufficienti le giustificazioni fornite, Controparte_1 infliggeva alla ricorrente la sanzione di 1 giorno di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 222 CCNL D.M.O. Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda. In particolare, ha affermato la legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare applicata alla ricorrente in quanto espressione del potere direttivo, disciplinare e sanzionatorio riconosciuto dalla legge al datore di lavoro (artt. 2094,
2104-2106 c.c.).
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte.
La condotta materiale posta in essere dall'odierna ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare da parte della società datrice è pacifica.
La lavoratrice ha infatti ammesso di non essersi presentata al turno prefissato. Tanto ha determinato un'assenza ingiustificata, creando per ciò stesso un danno all'azienda che si è trovata, come dichiarato nella lettera di contestazione datata 03.04.2023, con una carenza di organico, anche alla luce delle numerose assenze per malattia del personale verificatesi in quel periodo.
Ebbene, l'assenza della ricorrente non è stata giustificata per iscritto neanche in un secondo momento attraverso la compilazione del modulo prestampato messo a disposizione dalla società. Sul punto, il teste consulente del lavoro della Tes_1 Controparte_1 all'udienza del 09.01.2025, ha dichiarato: “[…] Per quanto riguarda la procedura in caso di ferie e permessi, la società ha messo a disposizione dei dipendenti un prestampato da compilare;
nel caso di impedimento improvviso, il dipendente può compilare tale stampato anche successivamente, dopo aver avvisato tempestivamente, prima dell'inizio del turno, l'ufficio del personale”. La ricorrente, al primo giorno utile al rientro al lavoro, a seguito della presunta
“telefonata”, avrebbe dovuto compilare il modulo, assicurandosi che il giorno in questione fosse imputato a “ferie” o “permesso”, non potendosi ritenere sufficienti a giustificare l'assenza le telefonate al box informazioni che la lavoratrice asserisce (senza fornirne prova) di aver effettuato il giorno 20.03.2023, in quanto non seguite da alcuna traccia documentale e pertanto non idonee a documentare la giustificazione dell'assenza. Ciò posto, alla fattispecie si applica il CCNL D.M.O (Contratto collettivo nazionale del lavoro Distribuzione Moderna Organizzata) e non il CCNL impiego privato per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Infatti, il Codice etico aziendale e disciplinare, approvato dal Consiglio di amministrazione della società stabilisce che: “I dipendenti ed i collaboratori, sia Controparte_1 pure essi occasionali, sono tenuti al rispetto del presente Codice, oltre all'osservanza delle vigenti leggi, delle procedure aziendali, del C.C.N.L. applicato e cioè quello della Distribuzione Moderna Organizzata (D.M.O.)”. Non trova così applicazione l'art. 238 CCNL impiego privato per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, come richiamato da parte ricorrente, bensì l'art. 222 CCNL D.M.O., come indicato da parte resistente. L'art. 222 CCNL D.M.O., rubricato “Provvedimenti disciplinari”, stabilisce che: “
1. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 189;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge.
2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
− ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
− esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
− si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
− non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
− arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
− si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
− commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. […]”.
Ebbene, alla luce del chiaro ed univoco tenore letterale della declaratoria contrattuale, il legittimo potere sanzionatorio non è stato correttamente esercitato . Difatti, la sanzione applicata risulta sproporzionata rispetto alla condotta accertata e non conforme a quanto disposto dal succitato art. 222 CCNL D.M.O., il quale espressamente prevede che: “[…] Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: […] si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione.
Nel caso di specie, il resistente avrebbe dovuto irrogare una multa, in luogo della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un giorno.
Pertanto, la sanzione irrogata non è proporzionata all'illecito disciplinare commesso. E' invero principio di diritto consolidato che ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore –vada attribuita prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari
Difatti, “in tema di sanzioni disciplinari il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare....” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8679 del 13 aprile 2006; nonché Cass n. 20221/2007; n.
11846/2009).
Si ricorda da ultimo, per completezza argomentativa, che il Giudice non ha un potere riduttivo della sanzione se non a fronte di un'espressa richiesta delle parti processuali, mancante nel caso di specie (cfr. Cass. 15932/2004).
Per le esposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare comminata alla ricorrente in data
11.04.23;
- condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente la giornata di sospensione pari ad € 39,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
- condanna la convenuta al pagamento delle spese nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 321,00 , oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi
Torre Annunziata, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Molé