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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2316/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Francesca Banchetti resistente oggetto: ricostituzione pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere titolare di pensione INPS cat. IO n. 15204581, con decorrenza 01.05.2016, rispetto alla quale l'Ente resistente sarebbe incorso in errore in sede di quantificazione della componente contributiva per il periodo 01.01.1996/31.12.2011, posto che non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e quelli figurativi già regolarmente accreditati.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat.
IO n. 15204581 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi dall'01.01.1996 e sino al 31.12.2011; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal
07.03.2021, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva partendo dalla differenza mensile di €
9,18 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente dal 2016 e sino al 2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “come da comunicazione di riliquidazione datata 7 CP_1 febbraio 2025 intestata all'erede del ricorrente, la coniuge sig.ra (ed il Parte_2 cui contenuto deve intendersi qui riportato e trascritto), l'Istituto ha provveduto al ricalcolo della pensione che è stata dunque ricalcolata con un importo alla decorrenza di € 429,89. Inoltre, con la predetta comunicazione sono stati riconosciuti, in favore del ricorrente, arretrati per differenze dei ratei per il periodo richiesto in ricorso a partire da gennaio 2021.
Alla luce di quanto precede, la materia del contendere risulta cessata”.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve evidenziarsi quanto dedotto e provato dall' , CP_1
ossia come nella domanda di ricostituzione per motivi contributivi inviata per conto del ricorrente in data 17.11.2022 si faccia riferimento ai “contributi accreditati dopo il 31/12/2011”, mentre nel presente giudizio si chieda la corretta quantificazione del montante contributivo per contributi dall'1.1.1996 al
Con 31.12.2011. Ne deriva, come dedotto dall' , che “l' non avrebbe potuto aderire alla richiesta CP_1
avversa né operare una rivalutazione della posizione del ricorrente. Ciò è stato invece possibile solo all'esito della notifica del ricorso giudiziario in cui viene richiesta una rivalutazione degli importi ed una revisione dei criteri di calcolo utilizzati per il conteggio “a partire dal 1996”. Si valuti, inoltre, che l' si è attivato nella riliquidazione una volta venuto a conoscenza della questione”. CP_1
Orbene, alla luce di tali circostanze si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2316/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mancaniello ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Francesca Banchetti resistente oggetto: ricostituzione pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere titolare di pensione INPS cat. IO n. 15204581, con decorrenza 01.05.2016, rispetto alla quale l'Ente resistente sarebbe incorso in errore in sede di quantificazione della componente contributiva per il periodo 01.01.1996/31.12.2011, posto che non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e quelli figurativi già regolarmente accreditati.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat.
IO n. 15204581 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi dall'01.01.1996 e sino al 31.12.2011; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal
07.03.2021, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva partendo dalla differenza mensile di €
9,18 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente dal 2016 e sino al 2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “come da comunicazione di riliquidazione datata 7 CP_1 febbraio 2025 intestata all'erede del ricorrente, la coniuge sig.ra (ed il Parte_2 cui contenuto deve intendersi qui riportato e trascritto), l'Istituto ha provveduto al ricalcolo della pensione che è stata dunque ricalcolata con un importo alla decorrenza di € 429,89. Inoltre, con la predetta comunicazione sono stati riconosciuti, in favore del ricorrente, arretrati per differenze dei ratei per il periodo richiesto in ricorso a partire da gennaio 2021.
Alla luce di quanto precede, la materia del contendere risulta cessata”.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve evidenziarsi quanto dedotto e provato dall' , CP_1
ossia come nella domanda di ricostituzione per motivi contributivi inviata per conto del ricorrente in data 17.11.2022 si faccia riferimento ai “contributi accreditati dopo il 31/12/2011”, mentre nel presente giudizio si chieda la corretta quantificazione del montante contributivo per contributi dall'1.1.1996 al
Con 31.12.2011. Ne deriva, come dedotto dall' , che “l' non avrebbe potuto aderire alla richiesta CP_1
avversa né operare una rivalutazione della posizione del ricorrente. Ciò è stato invece possibile solo all'esito della notifica del ricorso giudiziario in cui viene richiesta una rivalutazione degli importi ed una revisione dei criteri di calcolo utilizzati per il conteggio “a partire dal 1996”. Si valuti, inoltre, che l' si è attivato nella riliquidazione una volta venuto a conoscenza della questione”. CP_1
Orbene, alla luce di tali circostanze si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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