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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 2438/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17/12/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. CARMEN LA MELA per delega dell'avv. GAETANO
NO ON;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. ROSANNA PIAZZA per delega degli Avvocati
SO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed insistendo nelle rispettive difese.
L'Avv. PIAZZA, in particolare, chiede il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine,
l'accertamento della non debenza della somma di € 1.899,72, avendo l'attore versato all'atto della stipula del contratto la somma di € 189,05; chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli oneri di intermediazione, con vittoria delle spese di lite;
L'Avv. LA MELA contesta e si riporta alla comparsa conclusionale depositata il 22/9/2025;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
EL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO NO ON per procura in atti attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO
SO e dall'Avv. GUIDO SO per procura in atti convenuta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: come in atti.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato l'8.2.2022 , a seguito dell'ordinanza emessa Parte_1
l'8.11.2021 dal Giudice di Pace di Giarre, dichiaratosi incompetente per valore, riassumeva pagina 2 di 15 dinanzi a questo Tribunale il giudizio volto ad ottenere il rimborso, da parte di CP_2
delle somme corrisposte a titolo di commissioni accessorie in conseguenza
[...] dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 503419 del 07.11.2005.
In particolare, l'attore chiedeva l'accertamento del suo diritto al rimborso di: “commissione bancaria”, “commissioni di intermediazione”, “premi assicurativi” e “quote insolute n. 2” per un totale di € 2.182,71.
A sostegno delle domande affermava l'invalidità della clausola contrattuale che prevedeva la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle somme versate a titolo di costi, spese ed altri oneri, segnatamente l'art. 1.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto n. 503419, perché vessatoria. Chiedeva che venisse applicato il criterio di calcolo
“pro rata temporis”.
In via subordinata, per il caso di qualificazione delle commissioni e/o degli oneri accessori come “up front”, quantificava la propria pretesa creditoria in € 1.899,72, sulla base del diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”.
Dichiarava di aver preliminarmente adito l'Arbitro Bancario Finanziario di Palermo, il quale, con provvedimento n. 0004791/2020 del 13.03.2020, aveva accolto parzialmente il suo ricorso, condannando la convenuta al rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie, delle commissioni di intermediazione, degli oneri erariali, delle spese amministrative e dei premi assicurativi, dichiarando l'obbligo dell'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.502,12, al netto di quanto eventualmente già retrocesso, oltre interessi legali dalla data del reclamo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;
escludeva, tra Controparte_2
l'altro, l'applicabilità della sentenza CGUE, emessa in data 11.09.2019 sul caso CP_3
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 17.5.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata all'udienza del 19.12.2022; a detta udienza la causa veniva rinviata all'udienza del 19.4.2023, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla legittimità dell'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
pagina 3 di 15 Infine, all'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi lo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.2025, poi differita all'udienza del 17.12.2025, alla quale viene decisa.
******
Al fine di verificare la fondatezza della domanda occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB (d.lgs.
n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
pagina 4 di 15 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere
pagina 5 di 15 rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1,
pagina 6 di 15 della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di pagina 7 di 15 credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i CP_3 costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
pagina 8 di 15 In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
pagina 9 di 15 In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di attività svolta da soggetti terzi.
pagina 10 di 15 Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, dal momento che, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
pagina 11 di 15 Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, il contratto n. 503419 sottoscritto il 07.11.2005, prevede all'art.
1.2. la fattispecie dell'estinzione anticipata, rinviando alle voci di cui all'art. 1.1, dove le spese per l'erogazione del credito sono state inserite nel contratto senza alcun collegamento tra i costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di quantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto.
Ne discende che il contraente privato non avrebbe potuto individuare i costi variabili, in Contr funzione della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. L' di Palermo, nel provvedimento n. 0004791/2020 del 13.03.2020, ha tenuto conto del rimborso al cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 189,05 ed ha affermato che:
- le commissioni finanziatore, di natura recurring e di importo pari ad euro 1.882,37, dovrebbero essere restituite al cliente nella misura di euro 909,81; e tuttavia, stante il rimborso già corrisposto di euro
189,05, va rimborsata al ricorrente la somma di euro 720,76;
- le commissioni intermediario del credito, di natura up front e di importo pari ad euro 1.242,00, vanno restituite nella misura di euro 317,32;
- le “altre spese amministrative”, di natura recurring e di importo pari ad euro 8,11, vanno rimborsate per euro 3,92;
- gli oneri erariali, di natura up front e di importo pari ad euro 48,79, vanno rimborsati nella misura di euro 12,47;
pagina 12 di 15 - quanto agli oneri assicurativi, di natura recurring e di importo pari ad euro 926,18, essi andranno rimborsati per euro 447,65.
L'intermediario va dunque condannato a retrocedere al cliente, in parziale accoglimento del ricorso, l'importo complessivo di euro 1.502,12, oltre interessi legali dal reclamo ed al netto di quanto eventualmente corrisposto da terzi”.
Ma, sulla base di quanto sopra esposto, in difetto di una chiara distinzione in contratto,
l'attore ha il diritto di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”.
Va, quindi, dichiarata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b, d. lgs. n.
206/2005, della pattuizione contenuta nell'art.
1.2. delle condizioni generali del contratto n.
503419 sottoscritto il 07.11.2005, in virtù della quale “In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8”.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale, atteso che la remunerazione dei servizi accessori viene trattenuta indipendentemente dalla durata e dalla esecuzione del contratto, dunque anche per prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora eseguite per intero. La clausola in esame è, pertanto, nulla (in questo senso, ex multis,
Cass. civ., 06.09.2023 n. 25977, nonché n. 3415/2013), rimanendo valido il CP_5 contratto (cfr. art. 36 d. lgs. 206/05: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”) e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto dell'attrice alla restituzione dei costi, senza distinzione tra costi “up front “o “recurring”.
pagina 13 di 15 Non merita accoglimento l'eccezione di erronea applicazione del criterio del “pro rata temporis”, quale criterio di calcolo applicabile.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo il costo complessivo di ciascuna delle voci per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale hanno chiarito quale criterio di calcolo applicare.
Nel contratto oggetto di causa, in difetto di specifica pattuizione sul punto, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene corretta l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis.
L'attore ha, quindi, il diritto di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”.
Nel caso di specie risultano i seguenti importi: € 720,76 per commissione bancaria (voce a. del contratto); € 600,30 per “commissioni di intermediazione” (voce b. del contratto); € 447,65 per “premi assicurativi” (voce e. del contratto); € 414,00 per quote insolute quali rate erroneamente addebitata da per ben due volte (cfr. docc. 12 e 13 allegati alla CP_2 citazione). La somma di € 189,05 risulta scomputata in quanto già rimborsata.
Il totale è pari a € 2.182,71.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
2.182,71, oltre interessi legali dalla data del ricorso all'arbitro bancario (8.3.2019).
Risulta tardiva e inammissibile la richiesta di chiamata del terzo, formulata dalla convenuta nelle note conclusive.
Il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del giudizio, unitamente all'intervento della Corte Costituzionale, consentono, ex art. 92, c. 2, c.p.c., di compensare per pagina 14 di 15 metà le spese di lite, dunque la convenuta va condannata al rimborso della residua metà in favore dell'attore, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c..
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 700,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.000,00, oltre € 125,00 per esborsi, importi su cui operare la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2438/2022 R.G, vertente tra (attore) e in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie le domande, per l'effetto, dichiara la nullità, ai sensi dell'art 36 D. lgs 206/2005, della clausola n.
1.2 contenuta nel contratto n. 503419 del 07.11.2005, per violazione dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005, e condanna la convenuta al pagamento, in favore di
, dell'importo di € 2.182,71, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, della residua metà, che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi e € 62,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 17/12/2025.
Il Giudice
Milena EL
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17/12/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. CARMEN LA MELA per delega dell'avv. GAETANO
NO ON;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. ROSANNA PIAZZA per delega degli Avvocati
SO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed insistendo nelle rispettive difese.
L'Avv. PIAZZA, in particolare, chiede il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine,
l'accertamento della non debenza della somma di € 1.899,72, avendo l'attore versato all'atto della stipula del contratto la somma di € 189,05; chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli oneri di intermediazione, con vittoria delle spese di lite;
L'Avv. LA MELA contesta e si riporta alla comparsa conclusionale depositata il 22/9/2025;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
EL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO NO ON per procura in atti attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO
SO e dall'Avv. GUIDO SO per procura in atti convenuta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: come in atti.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato l'8.2.2022 , a seguito dell'ordinanza emessa Parte_1
l'8.11.2021 dal Giudice di Pace di Giarre, dichiaratosi incompetente per valore, riassumeva pagina 2 di 15 dinanzi a questo Tribunale il giudizio volto ad ottenere il rimborso, da parte di CP_2
delle somme corrisposte a titolo di commissioni accessorie in conseguenza
[...] dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 503419 del 07.11.2005.
In particolare, l'attore chiedeva l'accertamento del suo diritto al rimborso di: “commissione bancaria”, “commissioni di intermediazione”, “premi assicurativi” e “quote insolute n. 2” per un totale di € 2.182,71.
A sostegno delle domande affermava l'invalidità della clausola contrattuale che prevedeva la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle somme versate a titolo di costi, spese ed altri oneri, segnatamente l'art. 1.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto n. 503419, perché vessatoria. Chiedeva che venisse applicato il criterio di calcolo
“pro rata temporis”.
In via subordinata, per il caso di qualificazione delle commissioni e/o degli oneri accessori come “up front”, quantificava la propria pretesa creditoria in € 1.899,72, sulla base del diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”.
Dichiarava di aver preliminarmente adito l'Arbitro Bancario Finanziario di Palermo, il quale, con provvedimento n. 0004791/2020 del 13.03.2020, aveva accolto parzialmente il suo ricorso, condannando la convenuta al rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie, delle commissioni di intermediazione, degli oneri erariali, delle spese amministrative e dei premi assicurativi, dichiarando l'obbligo dell'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.502,12, al netto di quanto eventualmente già retrocesso, oltre interessi legali dalla data del reclamo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;
escludeva, tra Controparte_2
l'altro, l'applicabilità della sentenza CGUE, emessa in data 11.09.2019 sul caso CP_3
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 17.5.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata all'udienza del 19.12.2022; a detta udienza la causa veniva rinviata all'udienza del 19.4.2023, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla legittimità dell'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
pagina 3 di 15 Infine, all'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi lo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.2025, poi differita all'udienza del 17.12.2025, alla quale viene decisa.
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Al fine di verificare la fondatezza della domanda occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB (d.lgs.
n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
pagina 4 di 15 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere
pagina 5 di 15 rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1,
pagina 6 di 15 della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di pagina 7 di 15 credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i CP_3 costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
pagina 8 di 15 In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
pagina 9 di 15 In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di attività svolta da soggetti terzi.
pagina 10 di 15 Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, dal momento che, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
pagina 11 di 15 Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, il contratto n. 503419 sottoscritto il 07.11.2005, prevede all'art.
1.2. la fattispecie dell'estinzione anticipata, rinviando alle voci di cui all'art. 1.1, dove le spese per l'erogazione del credito sono state inserite nel contratto senza alcun collegamento tra i costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di quantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto.
Ne discende che il contraente privato non avrebbe potuto individuare i costi variabili, in Contr funzione della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. L' di Palermo, nel provvedimento n. 0004791/2020 del 13.03.2020, ha tenuto conto del rimborso al cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 189,05 ed ha affermato che:
- le commissioni finanziatore, di natura recurring e di importo pari ad euro 1.882,37, dovrebbero essere restituite al cliente nella misura di euro 909,81; e tuttavia, stante il rimborso già corrisposto di euro
189,05, va rimborsata al ricorrente la somma di euro 720,76;
- le commissioni intermediario del credito, di natura up front e di importo pari ad euro 1.242,00, vanno restituite nella misura di euro 317,32;
- le “altre spese amministrative”, di natura recurring e di importo pari ad euro 8,11, vanno rimborsate per euro 3,92;
- gli oneri erariali, di natura up front e di importo pari ad euro 48,79, vanno rimborsati nella misura di euro 12,47;
pagina 12 di 15 - quanto agli oneri assicurativi, di natura recurring e di importo pari ad euro 926,18, essi andranno rimborsati per euro 447,65.
L'intermediario va dunque condannato a retrocedere al cliente, in parziale accoglimento del ricorso, l'importo complessivo di euro 1.502,12, oltre interessi legali dal reclamo ed al netto di quanto eventualmente corrisposto da terzi”.
Ma, sulla base di quanto sopra esposto, in difetto di una chiara distinzione in contratto,
l'attore ha il diritto di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”.
Va, quindi, dichiarata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b, d. lgs. n.
206/2005, della pattuizione contenuta nell'art.
1.2. delle condizioni generali del contratto n.
503419 sottoscritto il 07.11.2005, in virtù della quale “In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8”.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale, atteso che la remunerazione dei servizi accessori viene trattenuta indipendentemente dalla durata e dalla esecuzione del contratto, dunque anche per prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora eseguite per intero. La clausola in esame è, pertanto, nulla (in questo senso, ex multis,
Cass. civ., 06.09.2023 n. 25977, nonché n. 3415/2013), rimanendo valido il CP_5 contratto (cfr. art. 36 d. lgs. 206/05: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”) e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto dell'attrice alla restituzione dei costi, senza distinzione tra costi “up front “o “recurring”.
pagina 13 di 15 Non merita accoglimento l'eccezione di erronea applicazione del criterio del “pro rata temporis”, quale criterio di calcolo applicabile.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo il costo complessivo di ciascuna delle voci per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale hanno chiarito quale criterio di calcolo applicare.
Nel contratto oggetto di causa, in difetto di specifica pattuizione sul punto, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene corretta l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis.
L'attore ha, quindi, il diritto di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”.
Nel caso di specie risultano i seguenti importi: € 720,76 per commissione bancaria (voce a. del contratto); € 600,30 per “commissioni di intermediazione” (voce b. del contratto); € 447,65 per “premi assicurativi” (voce e. del contratto); € 414,00 per quote insolute quali rate erroneamente addebitata da per ben due volte (cfr. docc. 12 e 13 allegati alla CP_2 citazione). La somma di € 189,05 risulta scomputata in quanto già rimborsata.
Il totale è pari a € 2.182,71.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
2.182,71, oltre interessi legali dalla data del ricorso all'arbitro bancario (8.3.2019).
Risulta tardiva e inammissibile la richiesta di chiamata del terzo, formulata dalla convenuta nelle note conclusive.
Il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del giudizio, unitamente all'intervento della Corte Costituzionale, consentono, ex art. 92, c. 2, c.p.c., di compensare per pagina 14 di 15 metà le spese di lite, dunque la convenuta va condannata al rimborso della residua metà in favore dell'attore, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c..
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 700,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.000,00, oltre € 125,00 per esborsi, importi su cui operare la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2438/2022 R.G, vertente tra (attore) e in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie le domande, per l'effetto, dichiara la nullità, ai sensi dell'art 36 D. lgs 206/2005, della clausola n.
1.2 contenuta nel contratto n. 503419 del 07.11.2005, per violazione dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005, e condanna la convenuta al pagamento, in favore di
, dell'importo di € 2.182,71, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, della residua metà, che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi e € 62,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 17/12/2025.
Il Giudice
Milena EL
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