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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/05/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora N.V. GUARNERA Presidente
Dott. Giuseppe TRIPI Giudice
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Svizzera, Engelberg Buel 2, elettivamente domiciliata in Rivolta d'Adda, Via IV Novembre n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guido Corsini (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
contro pagina 1 di 3 nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e ivi residente in [...]; C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 7.02.2024, ove la ricorrente è
personalmente comparsa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023, la sig.ra ha chiesto la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 25.08.1977 con il sig. CP_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) al numero 980
[...]
Parte I, R. 02, anno 1977.
La ricorrente nel rappresentare che dall'unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto che il
Tribunale di Milano aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.10.1990 ed ha rappresentato di non essersi più riconciliata con il resistente e che, pertanto, è trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge.
, nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, Controparte_1
per cui, alla prima udienza del 7/2/2024, il Giudice Istruttore ne ha dichiarato la contumacia e, ascolta la comparente ed il suo difensore e ritenuta, anche in considerazione della mancanza di Parte_1
istanze istruttorie, la causa matura per la decisione, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e discutere la causa, riservandosi, indi, di riferire al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22,
comma 4 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, per il periodo prescritto, risulta dimostrato dalla produzione del decreto di omologa adottato dal Tribunale di Milano, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo previsto dalla legge, deve presumersi, non essendo emersi dagli atti del giudizio elementi da cui desumerne l'interruzione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile che unisce le odierne parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va adottata.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente, si ritiene che le stesse possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente Controparte_1
, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra nata a [...] il
[...] Parte_1
28.12.1958 (C.F.: ) e nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
18.12.1950 (C.F.: ) contratto in data 25.08.1977 trascritto nel Registro degli C.F._3
Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) al numero 980 Parte I, R. 02, anno 1977;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora N.V. GUARNERA Presidente
Dott. Giuseppe TRIPI Giudice
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Svizzera, Engelberg Buel 2, elettivamente domiciliata in Rivolta d'Adda, Via IV Novembre n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guido Corsini (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
contro pagina 1 di 3 nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e ivi residente in [...]; C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 7.02.2024, ove la ricorrente è
personalmente comparsa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023, la sig.ra ha chiesto la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 25.08.1977 con il sig. CP_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) al numero 980
[...]
Parte I, R. 02, anno 1977.
La ricorrente nel rappresentare che dall'unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto che il
Tribunale di Milano aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.10.1990 ed ha rappresentato di non essersi più riconciliata con il resistente e che, pertanto, è trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge.
, nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, Controparte_1
per cui, alla prima udienza del 7/2/2024, il Giudice Istruttore ne ha dichiarato la contumacia e, ascolta la comparente ed il suo difensore e ritenuta, anche in considerazione della mancanza di Parte_1
istanze istruttorie, la causa matura per la decisione, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e discutere la causa, riservandosi, indi, di riferire al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22,
comma 4 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, per il periodo prescritto, risulta dimostrato dalla produzione del decreto di omologa adottato dal Tribunale di Milano, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo previsto dalla legge, deve presumersi, non essendo emersi dagli atti del giudizio elementi da cui desumerne l'interruzione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile che unisce le odierne parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va adottata.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente, si ritiene che le stesse possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente Controparte_1
, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra nata a [...] il
[...] Parte_1
28.12.1958 (C.F.: ) e nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
18.12.1950 (C.F.: ) contratto in data 25.08.1977 trascritto nel Registro degli C.F._3
Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) al numero 980 Parte I, R. 02, anno 1977;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera
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