Articolo 5 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 marzo 2004
Art. 5. 1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile , le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 417 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.».
- Per il testo dell' art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell' art. 415 del codice civile :
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). - Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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