Art. 5. 1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile , le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 417 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.».
- Per il testo dell' art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell' art. 415 del codice civile :
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). - Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 417 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.».
- Per il testo dell' art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell' art. 415 del codice civile :
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). - Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».