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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
AR Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 26.03.2025 al N. R. G.
1148/2025 da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TERESA EMILIA MARTINO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
FOTINO,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 25.06.2025 di seguito integralmente riportate:
“- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_2
presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
il padre rilascerà l'immobile entro il 10 luglio 2025. Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria saranno a carico della IG.ra
dalla data del rilascio da parte del IG. rimangono a carico del IG. Parte_1 CP_1 CP_1 proprietario esclusivo, il mutuo e le spese straordinarie e di proprietà;
-rimane inteso che in nessun caso potranno vivere stabilmente nell'abitazione di esclusiva proprietà del IG. persone diverse dalla IG.ra , dai due figli e e dalla CP_1 Parte_1 Per_1 Persona_2
figlia della prima;
Persona_3
-il padre frequenterà i figli la domenica a fine settimana alternati dalle ore 10.30 alle 21.30 in quanto giorno di riposo secondo i turni di lavoro del IG. i genitori si accorderanno settimana per CP_1
settimana per stabilire un ulteriore giorno di frequentazione, escludendo il pernottamento presso
l'abitazione locata dal padre a causa delle dimensioni ridottissime della stessa (30 mq); durante il periodo di frequentazione, il padre si impegna a far rispettare gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli;
-il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
e l'importo di € 400,00 (200€ per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, importo Per_1 Per_2
soggetto a rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
l'Assegno Unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre;
-Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza di separazione, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Legnano, perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.11.2019 in Legnano (MI), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione sono nati i figli
(il 09.03.2017) e (il 07.08.2012). Per_2 Per_1
La casa coniugale sita in Legnano, Viale Toselli Pietro, n. 33 è di proprietà del CP_1
ed è gravata da mutuo fondiario con scadenza naturale prevista per il 20291.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 25.03.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza con il resistente a cagione delle “continue discussioni” legate a questioni economiche, deducendo che
“l'attuale ménage familiare prevede che la IG.ra debba fare fronte a ogni spesa inerente i Parte_1
figli perché, come spesso ripetutole dal marito, è “mantenuta dallo Stato”, visto che percepisce l'Assegno Unico di € 398,00 [che] solo a titolo di esempio, nell'estate 2023, e non hanno potuto Per_1 Per_2
frequentare il centro estivo a causa della morosità nel pagamento della mensa scolastica, a cui la IG.ra
AR non è riuscita a fare fronte e che il IG. ha deliberatamente ignorato [che] attualmente, è CP_1
la madre che sostiene le spese scolastiche, di abbigliamento e ogni altra eIGenza dei tre figli, comprese le vacanze [che] il IG. paga il mutuo dell'abitazione a sé intestata, le spese condominiali e la CP_1
TARI [che] anche per la spesa alimentare sorgono continue discussioni: il resistente acquista solo alimenti pronti e monoporzione per sé stesso, oltre a prodotti confezionati per la colazione e la merenda scolastica dei due figli;
tutto il resto è a carico della IG.ra [e che] la bolletta dell'energia è Parte_1
stata posta a carico della moglie, al fine di evitare limitazioni nell'uso, così come l'utenza telefonica e le ricariche per i figli” e ha chiesto, tra l'altro, dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, disporre l'affido condiviso di e e il loro collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, Per_2 Per_1
assegnarle il predetto immobile, quantificare in complessivi € 800,00 il contributo mensile paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole e ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per i minori.
Costituendosi in giudizio in data 23.05.2025 il resistente ha aderito alle domande sullo status e alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente ma ha chiesto, tra l'altro, quantificare in complessivi € 400,00 il proprio contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 25.06.2025, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di trasferirsi nel Comune di Nerviano (MI), nell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 13, che detiene in forza di contratto di locazione2 e la coppia genitoriale ha comunicato che in data 14.06.2025 è stato Per_2
valutato dalla NPI a seguito di una crisi “dovuta alla dieta prescrittagli dalla nutrizionista” e che la a anticipato che procederà a inoltrare una segnalazione al TM di Milano.
I coniugi hanno quindi chiesto accogliere le conclusioni congiuntamente precisate, innanzi integralmente riportate (giusta scrittura privata all'uopo sottoscritta e offerta) e hanno chiesto disporre “rinvio per la successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con udienza da celebrarsi in modalità cartolare” e, accogliendo l'invito del Giudice relatore, si sono impegnati a depositare nella presente sede giudiziale la relazione a firma della nulla hanno opposto alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali al fine di favorire il tempestivo confronto degli stessi con i referenti della NPI.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile e per consentire ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di accertare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei figli minorenni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni innanzi integralmente
[...] Controparte_1
richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano (MI) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini AR Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come dichiarato nel modello disclosure depositato in data 13.06.2025dal resistente sub doc. 4 Pag. 2 di 4 2 Non versato in atti Pag. 3 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
AR Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 26.03.2025 al N. R. G.
1148/2025 da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TERESA EMILIA MARTINO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
FOTINO,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 25.06.2025 di seguito integralmente riportate:
“- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_2
presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
il padre rilascerà l'immobile entro il 10 luglio 2025. Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria saranno a carico della IG.ra
dalla data del rilascio da parte del IG. rimangono a carico del IG. Parte_1 CP_1 CP_1 proprietario esclusivo, il mutuo e le spese straordinarie e di proprietà;
-rimane inteso che in nessun caso potranno vivere stabilmente nell'abitazione di esclusiva proprietà del IG. persone diverse dalla IG.ra , dai due figli e e dalla CP_1 Parte_1 Per_1 Persona_2
figlia della prima;
Persona_3
-il padre frequenterà i figli la domenica a fine settimana alternati dalle ore 10.30 alle 21.30 in quanto giorno di riposo secondo i turni di lavoro del IG. i genitori si accorderanno settimana per CP_1
settimana per stabilire un ulteriore giorno di frequentazione, escludendo il pernottamento presso
l'abitazione locata dal padre a causa delle dimensioni ridottissime della stessa (30 mq); durante il periodo di frequentazione, il padre si impegna a far rispettare gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli;
-il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
e l'importo di € 400,00 (200€ per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, importo Per_1 Per_2
soggetto a rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
l'Assegno Unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre;
-Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza di separazione, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Legnano, perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.11.2019 in Legnano (MI), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione sono nati i figli
(il 09.03.2017) e (il 07.08.2012). Per_2 Per_1
La casa coniugale sita in Legnano, Viale Toselli Pietro, n. 33 è di proprietà del CP_1
ed è gravata da mutuo fondiario con scadenza naturale prevista per il 20291.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 25.03.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza con il resistente a cagione delle “continue discussioni” legate a questioni economiche, deducendo che
“l'attuale ménage familiare prevede che la IG.ra debba fare fronte a ogni spesa inerente i Parte_1
figli perché, come spesso ripetutole dal marito, è “mantenuta dallo Stato”, visto che percepisce l'Assegno Unico di € 398,00 [che] solo a titolo di esempio, nell'estate 2023, e non hanno potuto Per_1 Per_2
frequentare il centro estivo a causa della morosità nel pagamento della mensa scolastica, a cui la IG.ra
AR non è riuscita a fare fronte e che il IG. ha deliberatamente ignorato [che] attualmente, è CP_1
la madre che sostiene le spese scolastiche, di abbigliamento e ogni altra eIGenza dei tre figli, comprese le vacanze [che] il IG. paga il mutuo dell'abitazione a sé intestata, le spese condominiali e la CP_1
TARI [che] anche per la spesa alimentare sorgono continue discussioni: il resistente acquista solo alimenti pronti e monoporzione per sé stesso, oltre a prodotti confezionati per la colazione e la merenda scolastica dei due figli;
tutto il resto è a carico della IG.ra [e che] la bolletta dell'energia è Parte_1
stata posta a carico della moglie, al fine di evitare limitazioni nell'uso, così come l'utenza telefonica e le ricariche per i figli” e ha chiesto, tra l'altro, dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, disporre l'affido condiviso di e e il loro collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, Per_2 Per_1
assegnarle il predetto immobile, quantificare in complessivi € 800,00 il contributo mensile paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole e ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per i minori.
Costituendosi in giudizio in data 23.05.2025 il resistente ha aderito alle domande sullo status e alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente ma ha chiesto, tra l'altro, quantificare in complessivi € 400,00 il proprio contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 25.06.2025, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di trasferirsi nel Comune di Nerviano (MI), nell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 13, che detiene in forza di contratto di locazione2 e la coppia genitoriale ha comunicato che in data 14.06.2025 è stato Per_2
valutato dalla NPI a seguito di una crisi “dovuta alla dieta prescrittagli dalla nutrizionista” e che la a anticipato che procederà a inoltrare una segnalazione al TM di Milano.
I coniugi hanno quindi chiesto accogliere le conclusioni congiuntamente precisate, innanzi integralmente riportate (giusta scrittura privata all'uopo sottoscritta e offerta) e hanno chiesto disporre “rinvio per la successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con udienza da celebrarsi in modalità cartolare” e, accogliendo l'invito del Giudice relatore, si sono impegnati a depositare nella presente sede giudiziale la relazione a firma della nulla hanno opposto alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali al fine di favorire il tempestivo confronto degli stessi con i referenti della NPI.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile e per consentire ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di accertare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali dei figli minorenni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni innanzi integralmente
[...] Controparte_1
richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano (MI) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini AR Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come dichiarato nel modello disclosure depositato in data 13.06.2025dal resistente sub doc. 4 Pag. 2 di 4 2 Non versato in atti Pag. 3 di 4