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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3758/2021 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Leonardo Masi (C.F.: e Martina Gentile (C.F.: C.F._1
, ed elettivamente domiciliata in Piedimonte C.F._2
Matese, alla Via Matese, Villa Giulia, presso lo studio dell'Avv.
Leandro Ricigliano;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dagli Avv.ti Giorgio Di Majo (C.F.: ) e C.F._4
Antonio Landino (C.F.: , presso il cui studio, in C.F._5
Caserta, alla Via Politano, n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO avverso la sentenza n. 2295/2021 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 05.07.2021 e notificata il 9 successivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 07.09.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, adito dall'odierno appellato, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'installazione di impianto fotovoltaico, sottoscritto in data 29.09.2010, per grave inadempimento della convenuta Pt_1
condannata, altresì, alla restituzione del prezzo di acquisto ed
[...]
alla rimozione dell'impianto installato presso l'immobile del . CP_1
2. Il Tribunale, all'esito di istruttoria tecnica, affidata a CTU, ed orale, ha accolto la domanda attorea, dopo aver:
a) disatteso l'eccezione di decadenza dai vizi, sollevata dalla convenuta;
b) qualificato “La domanda proposta da ” come Controparte_1
“fattispecie tipica della risoluzione contrattuale per inadempimento, ex art. 1453 c.c.” (V. pag. 5 della sentenza impugnata);
c) “Risulta, pertanto, evidente che tra le parti si è verificata una oggettiva ed irrimediabile lesione dell'equilibrio contrattuale, in quanto
a fronte dell'adempimento da parte dell'acquirente e dell'interesse dimostrato alla esecuzione del contratto si è riscontrato il mancato adempimento di fornitura ed installazione del bene come stabilito nel contratto” (V. pag. 6 della sentenza impugnata);
d) di seguito, in accoglimento della domanda restitutoria, ha condannato la convenuta alla ripetizione in favore dell'attore “della somma di euro 46.147,50, quale importo versato come risulta dalle ricevute di bonifico del 02/09/2010 e 30/12/2010 in atti e dalla fattura del 01/10/2010 n. 5931 della oltre interessi dalla Parte_1 sentenza fino al soddisfo”; nonché, “alla rimozione dell'impianto fotovoltaico ed al ripristino dello stato dei luoghi e dell'immobile dell'attore” (V. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
e) in ultimo, ha disatteso la domanda, avanzata dalla convenuta, di restituzione degli incentivi percepiti dal GSE, “in quanto non è stata fornita alcuna prova relativamente agli esatti importi erogati all'attore e la quantificazione operata dal CTU può ritenersi solo presuntiva del valore economico percepito da ” (V. pag. 9 della Controparte_1
sentenza impugnata).
3. Con il gravame, affidato ad otto ordini di motivi, l'appellante denuncia nullità della sentenza, perché resa da GOP, incompetente a conoscere della controversia, atteso il valore della stessa, superiore ai
50 mila euro (primo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (secondo e terzo motivo); violazione dell'art. 130 del D.L.vo n. 206/2005 (quarto motivo); nullità della ctu, per avere il Perito acquisito documentazione non prodotta dalle parti (quinto motivo); violazione dell'art. 1453 c.c. (sesto motivo); violazione dell'art. 1455 c.c. (settimo motivo); erroneo rigetto della domanda di restituzione dei benefici GSE (ottavo motivo).
3.1. Ha resistito l'appellato. Vinte le spese del grado.
3.2. All'udienza del 24.01.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Il primo motivo, con il quale l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, perché resa da Giudice Onorario in controversia eccedente il valore dei 50 mila euro, è infondato.
La Suprema Corte ha, di recente (Cass. n. 30898/2024), ribadito che la disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di Tribunale non preclude, invero, che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione di particolari cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia, ma non di valore della controversia.
A tanto consegue che la controversia, in primo grado, è stata del tutto legittimamente trattata e decisa da un Giudice Onorario, regolarmente nominato e incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità afferma che, qualora un
Giudice Onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario di Tribunale in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (Cass. n.
19660/2016).
5. Nel merito, in ossequio al principio della ragione più liquida (artt. 24
e 111 Cost.), ha indubbia portata assorbente (delle ulteriori censure)
l'accoglimento del sesto e del settimo motivo di gravame.
5.1. Con il sesto motivo, infatti, l'appellante lamenta violazione dell'art. 1453 c.c., dal momento che lo stesso CTU, quand'anche si volesse superare l'eccezione di nullità veicolata con il quinto motivo, ha accertato che:
a) “tutti i servizi connessi alla realizzazione dell'impianto sono stati regolarmente gestiti e portati a buon fine senza problematiche e nel rispetto delle tempistiche mediamente occorrenti per completare l'iter dalle varie fasi iniziali fino a quella finale, che si è chiusa con il riconoscimento degli incentivi previsti dal Secondo conto Energia (DM
19 febbraio 2007)” (pag. 9);
b) “la scelta di progetto di installare 3 inverter monofase, si ritiene che sia stata una valida soluzione impiantistica” (pag. 10);
c) “nel caso in esame con la tipologia di moduli fotovoltaici utilizzati ed il tipo di collegamento fatto tra i moduli, la scelta migliore ricade sull'impiego di 3 inverter monofase” (pag. 12).
Il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato risolto il contratto inter partes a causa di uno dei tre inverter, “Mod. Solivia 2,5”, del quale, tuttavia, lo stesso CTU non è stato in grado di riferire le cause del
“guasto interno”, ma con l'ulteriore precisazione che “La causa del guasto, a parere del CTU, non è attribuibile a negligenze della società convenuta” (pag. 29 della relazione peritale).
5.2. Con il settimo motivo, l'appellante censura la gravità dell'inadempimento che ha condotto il Tribunale alla pronuncia risolutoria, evidenziando che, quand'anche si fosse addebitato alla convenuta il guasto dell'inverter, quest'ultimo giammai avrebbe potuto costituire solida base per simile pronuncia.
5.3. La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento, ha ribadito che "Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. n.
22346/2014).
La valutazione che il Giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile.
Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.
L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa: in assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, dunque, non è possibile configurare un inadempimento grave, pur in presenza di una condotta non collaborativa osservata da una delle parti del contratto.
Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dunque, vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento.
Solo all'esito di tale articolato procedimento logico è possibile affermare che il Giudice abbia tenuto conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 10995/2015).
5.4. Ne consegue che il Tribunale, nel caso di specie, in tanto avrebbe potuto valorizzare l'inadempimento dell'odierna appellante, in quanto avesse individuato un suo inadempimento direttamente incidente sul sinallagma contrattuale, che, invece, lo stesso CTU ha escluso essere integrato.
Peraltro, non è inopportuno ribadire che la gravità dell'inadempimento
"... non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 15363/2010).
Più precisamente, "La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art.
1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva
o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto
a quella di condanna all'adempimento" (Cass. n. 8212/2020). 5.5. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto buongoverno dei richiamati principi.
Ed invero, quand'anche fosse stato addebitabile alla odierna appellante il malfunzionamento del terzo inverter, giammai, ad avviso del Collegio, sarebbe stato imputabile alla un Parte_1
inadempimento grave ai sensi di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che detta causa, agevolmente emendabile mediante la sostituzione dell'inverter difettoso, possa integrare una violazione incidente in modo significativo sul sinallagma contrattuale, rappresentato dalla installazione dell'impianto fotovoltaico dietro pagamento del prezzo di acquisto.
5.6. Da quanto precede deriva che le censure veicolate con il sesto e settimo motivo di gravame vadano accolte, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata, mediante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, per come avanzata dall'appellato nell'originario libello introduttivo il giudizio a quo.
6. L'esito alterno della lite e l'impossibilità di accertamento delle effettive cause che hanno originato il blocco dell'impianto, sia pure per limitati periodi, giustificano la compensazione integrale inter partes delle spese del doppio grado di giudizio (Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 07.09.2021, da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 2295/2021 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
- disatteso il primo motivo di gravame, in accoglimento del sesto e del settimo (assorbiti il secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo) ed in riforma integrale della impugnata sentenza, rigetta la domanda di risoluzione del contratto inter partes del 29.09.2010, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di impianto fotovoltaico presso l'immobile di proprietà dell'appellato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo