Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2025, proposto da
DA PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 612/2024 (R.G. 12635/2023) del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.02.2024 e notificata il 01.03.2025, ormai passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO IG e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Lomeo per parte ricorrente ed avvocato Sorrentino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con domanda incardinata ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale 1) di dichiarare l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata al giudicato formatosi sulla sentenza specificata in epigrafe; 2) di ritenere e dichiarare dovuti da parte della medesima Amministrazione gli interessi legali e moratori, nonché la rivalutazione monetaria sino al soddisfo sulle somme già dovute in forza della suddetta sentenza; 3) di assegnare un termine di trenta giorni all’Amministrazione per l’ottemperanza integrale a quanto statuito dalla suindicata sentenza; 4) di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva; 5) di disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario; 6) di condannare il Ministero intimato al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
Ritenuto altresì che mercè il giudicato del Giudice ordinario oggetto del decidere l’Amministrazione intimata è stata condannata – per quanto d’interesse nell’odierno giudizio – “al pagamento in favore della ricorrente DA PI della somma complessiva di € 1.986,45 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a. s. 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo” ;
Rilevata l’avvenuta costituzione in giudizio con atto di pura forma dell’Amministrazione intimata;
Rilevato altresì che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di RI (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30 (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente);
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito;
Considerato infatti che deve essere rigettata la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria delle somme, di cui al titolo in epigrafe, dalla data della sua pubblicazione e fino al soddisfo, dato che tale capo di condanna non risulta presente nella sentenza del Tribunale ordinario di Palermo da ottemperare; e che nell’odierno giudizio è precluso al Tribunale d’integrare il dictum del Giudice ordinario (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. 10.04.2025, n. 672);
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato nei termini testé precisati;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio, da porre in virtù della regola della soccombenza a carico dell’Amministrazione intimata, possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decidere:
- rigetta la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria delle somme, di cui al titolo in epigrafe, dalla data della sua pubblicazione e fino al soddisfo;
- accoglie per il resto il ricorso.
Nomina Commissario ad acta Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT NT, Presidente
IO IG, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IG | RT NT |
IL SEGRETARIO