CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. OB ZZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. NN NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 194/2021 RGCA
Promossa da
nata Il 28.09.1967 a Caltanissetta, Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] Controparte_1 il19.10.1963, ; CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_2
C.F._3
rappresentate e difese dall' Avv. Giuseppe Augello che Pt_2 le rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante con l'atto di appello
Appellanti
1 2
Contro
, nato a [...] il Controparte_3
21.08.1972, , rappresentato e CodiceFiscale_4 difeso dall' Avv. Maria Giambra che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellato
, nato a [...] il 4 Controparte_4 ottobre 1933 e ivi residente via Milano 18
, nata a [...] il [...] ivi Controparte_5 residente in [...]
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti
Per le Appellanti: Piaccia alla Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà degli appellanti sito in agro di Caltanissetta, distinto al foglio 294, particelle 111 e 129, in favore del fondo già in proprietà degli appellati ed oggi in Controparte_6 proprietà dell'appellato sito anche esso in Controparte_3 agro di Caltanissetta e distinto al foglio 294 particella 14;
Ordinare la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli appellanti;
ordinare al conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'emananda sentenza.
2 3
(in accoglimento della domanda di negatoria servitutis formulata da quest'ultima, ordinare l'eliminazione della servitù.)
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Piaccia all'Ecc. Corte, rigettare l'appello siccome infondato e/o inammissibile e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le Signore , e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2 evocarono in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta i
Signori di e , Controparte_4 Controparte_5 proponendo domanda di negatoria servitutis per accertare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul fondo di loro proprietà, sito in agro di Caltanissetta, C/da Aratate, distinto in catasto al foglio 294 particelle nn. 111 e 129, esercitata di fatto dai convenuti, proprietari del fondo censito al foglio 294, particella n. 14 e quindi ottenere la cessazione di qualsiasi tipo di molestia o turbativa con condanna alle spese del giudizio. All'udienza di comparizione, le attrici, rilevato che i convenuti avevano venduto il fondo di loro proprietà al signor chiedevano ed ottenevano di chiamare in Controparte_3 giudizio quest'ultimo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio solo il signor il quale contestava la domanda attrice Controparte_3 perché infondata, eccepiva l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio de qua e conseguentemente, formulava domanda riconvenzionale di usucapione della detta servitù sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
3 4
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizioni documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n.221/2021, il Tribunale di Caltanissetta rigetto' la domanda di negatoria servitutis di passaggio avanzata dalle attrici nei confronti di Controparte_3 accogliendo la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio insistente sul terreno fg. 294 p.lle 111 e
129 di proprietà delle attrici, spiegata dal terzo convenuto a vantaggio del proprio fondo distinto in catasto al fg. 291 p.lla
14.
condannando le attrici al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato oltre accessori.
*****
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello le
Signore , e chiedendone la riforma per Pt_1 CP_1 CP_2
i motivi che verranno più avanti illustrati.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via CP_3 pregiudiziale dichiararsi inammissibile l'appello ex art.342
c.p.c., nel merito, il rigetto delle domande perché infondate con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 30 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.
****
Le censure oggetto dell'appello sono fondate e pertanto meritano accoglimento. Le appellanti con sette motivi di impugnazione che possono trattarsi congiuntamente in
4 5
ragione dell'innegabile connessione esistente tra gli stessi, criticano la sentenza impugnata, sostanzialmente per erronea valutazione della compiuta istruttoria e della documentazione versata in atti. Sinteticamente occorre premettere, che la part.lla 14 (prooprietà è raggiungibile da due CP_3 stradelle, una che partendo dalla S.P. 32 costeggia la pat.lla
53 (non oggetto di contestazione) e un'altra, che partendo sempre dalla stessa S.P. costeggia le part.lle 111 e 129
(proprietà delle appellanti ed oggetto del presente giudizio).Più precisamente V. Relazione arch. (su incarico di Per_1
. allegato A)- il primo accesso ubicato lungo Controparte_3 il tratto di curva prospicente sulla S.P n.32……… il secondo accesso, lungo il tratto rettilineo prospiciente sulla S.P. n.32.
Con sentenza n.221/2021, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di negatoria servitutis di passaggio richiesta dalle appellanti, nei confronti di CP_4
(contumace e dante causa del e di CP_3 CP_3
(terzo convenuto), accogliendo viceversa la domanda
[...] riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio insistente sul fg 294 p.lle 111 e 129 di proprietà delle attrici, spiegata dal terzo convenuto a vantaggio del proprio fondo in catasto, al fg 291 p.lla 14.
Le appellanti denunciano l'impugnata decisione laddove Il primo Giudice ha ritenuto che la prova dei presupposti dell'acquisto della servitù di passaggio per intervenuta usucapione sia stata fornita dal terzo convenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, esclusivamente con le prove testimoniali dei testi del terzo convenuto signori Tes_1
e
[...] Testimone_2
La censura è fondata in tutta la sua articolazione.
5 6
Invero, un più attento vaglio critico del materiale probatorio, e segnatamente delle deposizioni dei testi e dei documenti prodotti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata l'azione intrapresa di negatoria servitutis, laddove invece ha esclusivamente valorizzate le dichiarazioni di e per dimostrare il Testimone_1 Testimone_2 possesso della servitù in argomento, e che, ad avviso del
Collegio invece si rivelano in parte generiche e in parte ininfluenti.
Il teste , infatti, ha riferito genericamente di aver Tes_1 lavorato in quelle zone dal 1985 alle dipendenze di tali Spano che lo mandavano a fare dei lavori nei terreni del
Sig. dante causa di “..e passavo dalla Pt_3 CP_4 strada diritta visibile nella planimetria posta al centro della particella numero 53,111 e 129.” “facevo questa strada diritta… perché era meno pericolosa”.
Ininfluente è del pari la deposizione del teste Tes_2
(contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado) soprattutto ai fini della decorrenza del tempus, quando asserisce che negli anni 89-90 percorreva la stradella in questione per raggiungere il casolare del senza CP_3 peraltro sottacere che la compravendita tra e CP_4
è del 18.03.2016 derivandone un giudizio di totale CP_3 irrilevanza.
Relativamente al contenuto di tale rogito, è da rilevare che la part.lla 14 era confinante (fra l'altro) “con strada”, senza alcuna più specifica indicazione.
Ebbene, ritiene la Corte che dal tenore delle indicate deposizioni è evincibile soltanto una mera ed apodittica conferma della prospettazione svolta dal convenuto in sede di
6 7
costituzione, ma che non è stata offerta una prova sicura del possesso uti dominus dell'appellato(terzo chiamato), che si fa genericamente risalire a cinquant'anni prima ( ), ovvero Tes_1
( agli anni 89/90 riferendosi le predette Tes_2 dichiarazioni, a singoli episodi di attraversamento della stradella in contestazione, isolati e remoti nel tempo, del tutto inidonei a comprovare la realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva.
Le appellanti, a ragione, hanno dedotto che il tribunale non ha tenuto totalmente conto delle dichiarazioni dei testi
, e che appaino decisive invece, Tes_3 Tes_4 Pt_3 ad avviso del Collegio per un giudizio diametralmente opposto.
Il teste dichiarava in relazione alla Testimone_5 stradella in contestazione “…Ne sono a conoscenza perché fino ai miei quarant'anni ho vissuto nel fabbricato adiacente la particella 129”; che il tracciato insistente sulle part.lle 111 e
129 “ fu mio padre a realizzare il tracciato, affinché si potesse entrare con la macchina direttamente all'interno del garage del fabbricato.” Io e la mia famiglia attraversavamo il tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 per accedere alla nostra proprietà. “Della stradella che costeggia le part.lle 111
e 129 non aveva diritto di passaggio il sig. ” (n.d.r. CP_4 dante causa del . Questa strada poteva essere CP_3 utilizzata solo dai e non ho mai visto nessun altro Tes_3 passarci.”
Il teste confermava le superiori circostanze Tes_4 dichiarando che “la stradella dritta era una strada padronale di . Dalla strada dritta non è mai passato nessuno, Tes_3 né a piedi né con i mezzi”.
7 8
Il teste (quest'ultimo peraltro teste richiesto Testimone_6 dal dante causa di , a sua volta dante CP_3 CP_4 causa del dichiarava che da generazioni “io e la CP_3 mia famiglia attraversavamo il tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 per accedere alla nostra proprietà (n.d.r la part.lla 14, oggi . Ho trasferito il diritto di CP_3 passaggio sul tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 al sig.
(n.d.r. dante causa di . Controparte_4 CP_3
“Non conosco l'esistenza del tracciato che costeggia le part.lle
111 129, io e la mia famiglia abbiamo sempre attraversato l'altro”.
Peraltro, nel rogito del 20.09.1996 con cui il ha Pt_3 venduto al (dante causa del il CP_4 CP_3 terreno part.lla 14, questo sito era confinante anche con
“particella privata”, che non vi può essere dubbio che si tratti di quello che costeggiava la part.lla 53.
Queste le risultanze della compiuta istruttoria per cui la sentenza impugnata non può ritenersi immune dai vizi denunciati dalle impugnanti, atteso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare del diritto usucapito deve dare la prova ex art.2967 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva. A tal fine è necessario che vi sia una specifica ed univoca destinazione all'esercizio della servitù.
Invero il senso della norma regolatrice della fattispecie è che il diritto reale che si chiede di affermare e che si vuole vantare, venga acquisito non in base a situazioni di fatto non chiare e che talvolta non sono altro se non temporaneamente tollerate per ragioni di buon vicinato. In altre parole è necessaria l'evidenza certa di un collegamento funzionale tra l'opera in sé
e destinata al passaggio del preteso fondo dominante(ex multis
Cass.Sez.II,Ord.n.29555/2023).
8 9
Senza voler sottacere infine che la compresenza di due vie di accesso come nella fattispecie, anche se non rende impossibile l'usucapione di una servitù su una di esse, richiede una prova molto più ardua e rigorosa, in quanto occorre dimostrare che il passaggio conteso non era un'alternativa di comodo, ma un uso necessario, specifico e palesemente esercitato in regime di possesso per il tempo richiesto dalla legge. Ciò perché, ai fini della dimostrazione del possesso l'art. 1140 c.c. richiede la
"manifestazione di un'attività", per cui la prova di un mero utilizzo del bene non sarebbe sufficiente ai fini della configurabilità di una situazione possessoria, in ragione del fatto che il diritto di proprietà appare concepito come una posizione soggettiva che attribuisce al suo titolare una signoria piena sulla cosa, non limitata al mero utilizzo della stessa sulla base della sua naturale destinazione economica.
Conclusivamente, perciò, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata, di guisa che deve essere dichiarata l'inesistenza della servitù e la cessazione di ogni molestia o turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà delle appellanti.
L'impugnata decisione deve essere riformata anche in relazione alle disposte spese del giudizio di primo grado all'esito della lite che giustifica per il principio della soccombenza il pagamento delle spese del primo e secondo grado;
spese che si liquidano, nella complessiva somma di
€.1.620,00 oltre IVA e CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15% per il primo grado e in
€.1.300,00 oltre accessori per il secondo grado, e che vanno poste a carico dell'appellato ed in favore Controparte_3 delle appellanti.
P.Q.M.
9 10
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando in riforma della sentenza n.456/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.04.2021 appellata da , Parte_1 Controparte_1
, ;
[...] CP_2
-accoglie l'appello proposto e per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_3
[...]
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del primo grado e del presente grado in favore delle appellanti come liquidate in parte motiva.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
NN NF Dott.OB ZZ
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. OB ZZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. NN NF Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 194/2021 RGCA
Promossa da
nata Il 28.09.1967 a Caltanissetta, Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] Controparte_1 il19.10.1963, ; CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_2
C.F._3
rappresentate e difese dall' Avv. Giuseppe Augello che Pt_2 le rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante con l'atto di appello
Appellanti
1 2
Contro
, nato a [...] il Controparte_3
21.08.1972, , rappresentato e CodiceFiscale_4 difeso dall' Avv. Maria Giambra che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellato
, nato a [...] il 4 Controparte_4 ottobre 1933 e ivi residente via Milano 18
, nata a [...] il [...] ivi Controparte_5 residente in [...]
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti
Per le Appellanti: Piaccia alla Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà degli appellanti sito in agro di Caltanissetta, distinto al foglio 294, particelle 111 e 129, in favore del fondo già in proprietà degli appellati ed oggi in Controparte_6 proprietà dell'appellato sito anche esso in Controparte_3 agro di Caltanissetta e distinto al foglio 294 particella 14;
Ordinare la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli appellanti;
ordinare al conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'emananda sentenza.
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(in accoglimento della domanda di negatoria servitutis formulata da quest'ultima, ordinare l'eliminazione della servitù.)
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato : Piaccia all'Ecc. Corte, rigettare l'appello siccome infondato e/o inammissibile e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le Signore , e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2 evocarono in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta i
Signori di e , Controparte_4 Controparte_5 proponendo domanda di negatoria servitutis per accertare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul fondo di loro proprietà, sito in agro di Caltanissetta, C/da Aratate, distinto in catasto al foglio 294 particelle nn. 111 e 129, esercitata di fatto dai convenuti, proprietari del fondo censito al foglio 294, particella n. 14 e quindi ottenere la cessazione di qualsiasi tipo di molestia o turbativa con condanna alle spese del giudizio. All'udienza di comparizione, le attrici, rilevato che i convenuti avevano venduto il fondo di loro proprietà al signor chiedevano ed ottenevano di chiamare in Controparte_3 giudizio quest'ultimo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio solo il signor il quale contestava la domanda attrice Controparte_3 perché infondata, eccepiva l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio de qua e conseguentemente, formulava domanda riconvenzionale di usucapione della detta servitù sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
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L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizioni documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n.221/2021, il Tribunale di Caltanissetta rigetto' la domanda di negatoria servitutis di passaggio avanzata dalle attrici nei confronti di Controparte_3 accogliendo la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio insistente sul terreno fg. 294 p.lle 111 e
129 di proprietà delle attrici, spiegata dal terzo convenuto a vantaggio del proprio fondo distinto in catasto al fg. 291 p.lla
14.
condannando le attrici al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato oltre accessori.
*****
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello le
Signore , e chiedendone la riforma per Pt_1 CP_1 CP_2
i motivi che verranno più avanti illustrati.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via CP_3 pregiudiziale dichiararsi inammissibile l'appello ex art.342
c.p.c., nel merito, il rigetto delle domande perché infondate con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 30 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.n.149/2022, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.
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Le censure oggetto dell'appello sono fondate e pertanto meritano accoglimento. Le appellanti con sette motivi di impugnazione che possono trattarsi congiuntamente in
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ragione dell'innegabile connessione esistente tra gli stessi, criticano la sentenza impugnata, sostanzialmente per erronea valutazione della compiuta istruttoria e della documentazione versata in atti. Sinteticamente occorre premettere, che la part.lla 14 (prooprietà è raggiungibile da due CP_3 stradelle, una che partendo dalla S.P. 32 costeggia la pat.lla
53 (non oggetto di contestazione) e un'altra, che partendo sempre dalla stessa S.P. costeggia le part.lle 111 e 129
(proprietà delle appellanti ed oggetto del presente giudizio).Più precisamente V. Relazione arch. (su incarico di Per_1
. allegato A)- il primo accesso ubicato lungo Controparte_3 il tratto di curva prospicente sulla S.P n.32……… il secondo accesso, lungo il tratto rettilineo prospiciente sulla S.P. n.32.
Con sentenza n.221/2021, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di negatoria servitutis di passaggio richiesta dalle appellanti, nei confronti di CP_4
(contumace e dante causa del e di CP_3 CP_3
(terzo convenuto), accogliendo viceversa la domanda
[...] riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio insistente sul fg 294 p.lle 111 e 129 di proprietà delle attrici, spiegata dal terzo convenuto a vantaggio del proprio fondo in catasto, al fg 291 p.lla 14.
Le appellanti denunciano l'impugnata decisione laddove Il primo Giudice ha ritenuto che la prova dei presupposti dell'acquisto della servitù di passaggio per intervenuta usucapione sia stata fornita dal terzo convenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, esclusivamente con le prove testimoniali dei testi del terzo convenuto signori Tes_1
e
[...] Testimone_2
La censura è fondata in tutta la sua articolazione.
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Invero, un più attento vaglio critico del materiale probatorio, e segnatamente delle deposizioni dei testi e dei documenti prodotti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata l'azione intrapresa di negatoria servitutis, laddove invece ha esclusivamente valorizzate le dichiarazioni di e per dimostrare il Testimone_1 Testimone_2 possesso della servitù in argomento, e che, ad avviso del
Collegio invece si rivelano in parte generiche e in parte ininfluenti.
Il teste , infatti, ha riferito genericamente di aver Tes_1 lavorato in quelle zone dal 1985 alle dipendenze di tali Spano che lo mandavano a fare dei lavori nei terreni del
Sig. dante causa di “..e passavo dalla Pt_3 CP_4 strada diritta visibile nella planimetria posta al centro della particella numero 53,111 e 129.” “facevo questa strada diritta… perché era meno pericolosa”.
Ininfluente è del pari la deposizione del teste Tes_2
(contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado) soprattutto ai fini della decorrenza del tempus, quando asserisce che negli anni 89-90 percorreva la stradella in questione per raggiungere il casolare del senza CP_3 peraltro sottacere che la compravendita tra e CP_4
è del 18.03.2016 derivandone un giudizio di totale CP_3 irrilevanza.
Relativamente al contenuto di tale rogito, è da rilevare che la part.lla 14 era confinante (fra l'altro) “con strada”, senza alcuna più specifica indicazione.
Ebbene, ritiene la Corte che dal tenore delle indicate deposizioni è evincibile soltanto una mera ed apodittica conferma della prospettazione svolta dal convenuto in sede di
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costituzione, ma che non è stata offerta una prova sicura del possesso uti dominus dell'appellato(terzo chiamato), che si fa genericamente risalire a cinquant'anni prima ( ), ovvero Tes_1
( agli anni 89/90 riferendosi le predette Tes_2 dichiarazioni, a singoli episodi di attraversamento della stradella in contestazione, isolati e remoti nel tempo, del tutto inidonei a comprovare la realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva.
Le appellanti, a ragione, hanno dedotto che il tribunale non ha tenuto totalmente conto delle dichiarazioni dei testi
, e che appaino decisive invece, Tes_3 Tes_4 Pt_3 ad avviso del Collegio per un giudizio diametralmente opposto.
Il teste dichiarava in relazione alla Testimone_5 stradella in contestazione “…Ne sono a conoscenza perché fino ai miei quarant'anni ho vissuto nel fabbricato adiacente la particella 129”; che il tracciato insistente sulle part.lle 111 e
129 “ fu mio padre a realizzare il tracciato, affinché si potesse entrare con la macchina direttamente all'interno del garage del fabbricato.” Io e la mia famiglia attraversavamo il tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 per accedere alla nostra proprietà. “Della stradella che costeggia le part.lle 111
e 129 non aveva diritto di passaggio il sig. ” (n.d.r. CP_4 dante causa del . Questa strada poteva essere CP_3 utilizzata solo dai e non ho mai visto nessun altro Tes_3 passarci.”
Il teste confermava le superiori circostanze Tes_4 dichiarando che “la stradella dritta era una strada padronale di . Dalla strada dritta non è mai passato nessuno, Tes_3 né a piedi né con i mezzi”.
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Il teste (quest'ultimo peraltro teste richiesto Testimone_6 dal dante causa di , a sua volta dante CP_3 CP_4 causa del dichiarava che da generazioni “io e la CP_3 mia famiglia attraversavamo il tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 per accedere alla nostra proprietà (n.d.r la part.lla 14, oggi . Ho trasferito il diritto di CP_3 passaggio sul tracciato che costeggia le part.lle 53 e 124 al sig.
(n.d.r. dante causa di . Controparte_4 CP_3
“Non conosco l'esistenza del tracciato che costeggia le part.lle
111 129, io e la mia famiglia abbiamo sempre attraversato l'altro”.
Peraltro, nel rogito del 20.09.1996 con cui il ha Pt_3 venduto al (dante causa del il CP_4 CP_3 terreno part.lla 14, questo sito era confinante anche con
“particella privata”, che non vi può essere dubbio che si tratti di quello che costeggiava la part.lla 53.
Queste le risultanze della compiuta istruttoria per cui la sentenza impugnata non può ritenersi immune dai vizi denunciati dalle impugnanti, atteso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare del diritto usucapito deve dare la prova ex art.2967 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva. A tal fine è necessario che vi sia una specifica ed univoca destinazione all'esercizio della servitù.
Invero il senso della norma regolatrice della fattispecie è che il diritto reale che si chiede di affermare e che si vuole vantare, venga acquisito non in base a situazioni di fatto non chiare e che talvolta non sono altro se non temporaneamente tollerate per ragioni di buon vicinato. In altre parole è necessaria l'evidenza certa di un collegamento funzionale tra l'opera in sé
e destinata al passaggio del preteso fondo dominante(ex multis
Cass.Sez.II,Ord.n.29555/2023).
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Senza voler sottacere infine che la compresenza di due vie di accesso come nella fattispecie, anche se non rende impossibile l'usucapione di una servitù su una di esse, richiede una prova molto più ardua e rigorosa, in quanto occorre dimostrare che il passaggio conteso non era un'alternativa di comodo, ma un uso necessario, specifico e palesemente esercitato in regime di possesso per il tempo richiesto dalla legge. Ciò perché, ai fini della dimostrazione del possesso l'art. 1140 c.c. richiede la
"manifestazione di un'attività", per cui la prova di un mero utilizzo del bene non sarebbe sufficiente ai fini della configurabilità di una situazione possessoria, in ragione del fatto che il diritto di proprietà appare concepito come una posizione soggettiva che attribuisce al suo titolare una signoria piena sulla cosa, non limitata al mero utilizzo della stessa sulla base della sua naturale destinazione economica.
Conclusivamente, perciò, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata, di guisa che deve essere dichiarata l'inesistenza della servitù e la cessazione di ogni molestia o turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà delle appellanti.
L'impugnata decisione deve essere riformata anche in relazione alle disposte spese del giudizio di primo grado all'esito della lite che giustifica per il principio della soccombenza il pagamento delle spese del primo e secondo grado;
spese che si liquidano, nella complessiva somma di
€.1.620,00 oltre IVA e CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15% per il primo grado e in
€.1.300,00 oltre accessori per il secondo grado, e che vanno poste a carico dell'appellato ed in favore Controparte_3 delle appellanti.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando in riforma della sentenza n.456/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.04.2021 appellata da , Parte_1 Controparte_1
, ;
[...] CP_2
-accoglie l'appello proposto e per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_3
[...]
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del primo grado e del presente grado in favore delle appellanti come liquidate in parte motiva.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
NN NF Dott.OB ZZ
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