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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6621/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6621/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 29.5.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Torre del Greco (NA) alla Via Litoranea n. 18, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICE
E in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Diani e dall'avv. Alfredo Perillo, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Napoli in Piazza Municipio, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 29.5.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.2.2023, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi in data 20.4.2022 in Napoli in Piazza Carità n. 32. A sostegno della domanda, l'attrice deduceva, in particolare:
- che il 20.4.2022, alle ore 21.15 circa, nel Comune di Napoli, mentre attraversava a piedi la strada, “passando dal marciapiede lato Piazza Municipio al marciapiede verso Piazza Carità”, cadeva al suolo in quanto metteva il piede in una buca presente nel manto stradale che le faceva perdere l'equilibrio;
- che il suddetto tratto di strada, oltre a non essere recintato né segnalato, era anche scarsamente illuminato artificialmente;
pagina 1 di 9 - che, a seguito della caduta veniva soccorsa da alcune persone presenti che la trasportavano al P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli dove veniva accertata una frattura biossea dell'avanbraccio destro con prescrizione di visita specialistica per il giorno seguente presso lo stesso nosocomio;
- che, dal referto del giorno seguente, si evidenziava una “frattura radio destro e 1/3 distale ulna” con immobilizzazione con doccia per 40 giorni;
- che, in conseguenza della caduta e delle lesioni riportate, la si recava in Parte_1 seguito presso l'Ospedale dei Pellegrini alle visite di controllo e si sottoponeva a due cicli di fisioterapia;
- che con missiva PEC del 21.7.2022 costituiva in mora il e, nel contempo, lo Controparte_1 invitava alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita dalla quale non riceveva riscontro.
Tanto premesso, la citava in giudizio il per chiedere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali sub specie di danno biologico e morale, ravvisando una responsabilità della P.A., in particolare dell'ente comunale, da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo nell'esposizione della causa petendi. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto o perché non provata sia in ordine al fatto, che in ordine al nesso causale e, comunque per la sussistenza del caso fortuito. In particolare, il evidenziava che nessun Controparte_1 incidente stradale è documentato nel giorno del sinistro presso l'Ufficio “infortunistica stradale” del Dipartimento di Polizia Locale, che la strada percorsa dall'attrice al momento dell'incidente era adeguatamente illuminata artificialmente e che la pavimentazione del manto stradale è, per sua caratteristica, irregolare in quanto costituita da basoli lapidei. In subordine, il convenuto chiedeva graduarsi la colpa dell'Ente per concorso colposo CP_1 della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Escussi i testi e ed espletata CTU medico-legale, Testimone_1 Testimone_2 il giudice rinviava la causa all'udienza del 29.5.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali.
pagina 2 di 9 Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651).
Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della pagina 3 di 9 res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane da Parte_1
in citazione.
[...]
In particolare, i testi di parte attrice, e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente figlia ed ex genero dell'attrice, escussi all'udienza del 20.6.2024, riferivano che, il 20 aprile 2022, verso le ore 21.15 circa, si trovavano in compagnia della e Parte_1 stavano percorrendo, insieme a lei e al marito della stessa, la strada che, venendo da piazza
Municipio, porta a Piazza Carità. I testi, in particolare, riferivano che, al momento del fatto, stavano attraversando la strada e si stavano dirigendo verso il marciapiede opposto;
che la strada era scarsamente illuminata e che, ad un tratto, la cadeva a terra e batteva il viso ed il lato destro del corpo sulla Parte_1 pavimentazione, perdendo molto sangue dal naso.
A quel punto, l'attrice veniva soccorsa e, riuscendo a deambulare, veniva accompagnata a piedi presso l'Ospedale dei Pellegrini, che si trovava poco distante dal luogo dell'incidente; i medici del presidio ospedaliero le diagnosticavano una frattura del polso e del braccio destro, le praticavano le prime cure e poi la dimettevano invitandola a recarsi lì a visita il giorno successivo.
Entrambi i testi, inoltre, riconoscevano nei rilievi fotografici che venivano loro esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisavano che la caduta era avvenuta in corrispondenza di una buca originata da uno o due sanpietrini divelti che non erano ricoperti come gli altri dall'asfalto, aggiungendo che il buco lasciato dagli stessi non era visibile in quanto coperto da rifiuti.
Il teste in particolare, dichiarava di essere tornato sul luogo dell'incidente dopo aver Tes_2 accompagnato l'ex suocera in Ospedale, verso la mezzanotte, e di aver scattato le fotografie versate in atti e ritraenti il punto esatto in cui era avvenuta la caduta.
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice, è possibile notare che il manto stradale – all'epoca dei fatti – era danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti. In particolare, si può notare che alcuni sanpietrini erano mancanti mentre altri erano ricoperti da asfalto;
cosa che creava delle irregolarità che non potevano essere ricondotte ad un tratto distintivo dei sanpietrini.
pagina 4 di 9 Tuttavia, dalle fotografie scattate dal poche ore dopo l'incidente, non si rinviene alcun Tes_2 residuo di immondizia, né di fogliame che, secondo la ricostruzione dei testi, avrebbe occultato il dislivello del manto stradale;
né appare scarsa l'illuminazione stradale. Dai rilievi fotografici, inoltre, può rilevarsi l'assenza di strisce per l'attraversamento pedonale e, sebbene sia presente una rampa per disabili in corrispondenza del marciapiedi verso il quale l'attrice si stava dirigendo, è agevole notare che la stessa non è posta in corrispondenza del punto in cui la sarebbe inciampata. Parte_1 Può, dunque, dedursi che l'attrice – contrariamente a quanto si legge nell'atto di citazione – al momento del sinistro, di sicuro non stava transitando sulle strisce pedonale, bensì in un punto che non era destinato all'attraversamento dei pedoni. In proposito, deve rilevarsi che la teste ha dichiarato: “Abbiamo attraversato sulle Tes_1 strisce, benché nella foto non si notino ma si intravede la rampa per i disabili”. Mentre il teste sul punto, con maggiore precisione, ha riferito quanto segue: “Attraversavamo in Tes_2 prossimità delle strisce pedonali, non ricordo se proprio in corrispondenza delle stesse o solo nelle vicinanze”. Ciò posto, parte convenuta, rimarcando tali contraddizioni nel racconto dei due testimoni, ha eccepito che gli stessi, in realtà, non erano realmente presenti al momento dell'incidente occorso alla . Parte_1
Ma, a ben vedere, tale conclusione non appare condivisibile.
Le dichiarazioni dei testi e infatti, risultano intrinsecamente coerenti e Tes_1 Tes_2 credibili, in quanto scevre da macroscopiche contraddizioni o illogicità, se non per la duplice, ma trascurabile, circostanza che i sanpietrini divelti fossero ricoperti di fogliame o rifiuti e che l'attraversamento della strada da parte dell'attrice avvenne sulle strisce pedonali.
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti operata sulla scorta del materiale probatorio raccolto, deve dirsi che la , in definitiva, avrebbe potuto e dovuto prestare Parte_1 maggiore attenzione nel transitare in quel tratto di strada, dal momento che lo stesso appariva sufficientemente illuminato, tanto più ove si consideri che l'attraversamento della strada non avvenne in corrispondenza delle strisce pedonali, ma in un punto non espressamente deputato al transito dei pedoni.
A ciò si aggiunga che, in quel tratto di strada che conduce alla Piazza Carità, come si può agevolmente verificare esaminando le fotografie prodotte, vi era uno spazio abbastanza ampio che avrebbe consentito all'attrice di camminare dove il manto stradale non era dissestato. La caduta dell'attrice, quindi, deve attribuirsi anche ad un suo difetto di diligenza che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada, alla determinazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227
c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo della danneggiata nella produzione del danno. Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
pagina 5 di 9 alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”.
Non può neanche ascriversi la condotta della danneggiata al caso fortuito, come sostenuto dal per il fatto di aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, violando così Controparte_1 l'art. 190 del Codice della Strada. Ed infatti, pur a voler ritenere che delle strisce pedonali fossero effettivamente esistenti nel tratto di strada luogo dell'incidente, va ricordato che il caso fortuito costituisce un elemento esterno che vale ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o di un terzo, ma anche della stessa vittima. Tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi tale la condotta della
. Parte_1 Ed infatti, “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”; giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima (cfr. Cass., ordinanza n. 37059/2022)”. Ebbene, la circostanza che la non abbia attraversato sulle strisce pedonali non Parte_1 costituisce una condotta né imprevedibile, né imprevenibile. Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
pagina 6 di 9 Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da CP_ parte dell' convenuto, proprietario e custode della stessa, e, per altro verso, del difetto di attenzione prestata dalla nel percorrere la suddetta strada. Parte_1
In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia di Piazza Carità e non ha Controparte_1 fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Occorre, allora, procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
[...]
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto un “trauma facciale (con interessamento della piramide nasale) e un trauma di polso destro con fratture dell'epifisi distale
pagina 7 di 9 del radio e del terzo diafisario dell'ulna” (cfr. CTU a firma del dott. , Persona_1 pag. 6 e ss.)”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 10 (quarantacinque) al 50% e in giorni 10 (dieci) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott. al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 71 anni
– deve essere quantificato in € 3.423,54 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 1.657,20, per un totale di complessivi € 5.080,74. In assenza di circostanziate e puntuali allegazioni atte a giustificarlo, stante peraltro la lieve entità dei postumi, invece, non può riconoscersi alcunché a titolo di ristoro del lamentato danno da sofferenza soggettiva, né a titolo di personalizzazione del danno.
Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo della danneggiata, come sopra enunciato. Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € 2.540,37 in favore CP_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2022), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio).
Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore della stessa della somma di € Controparte_1
2.540,37, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2022), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 118,50 per spese vive, € 639,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e il CP_1
[...]
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30.5.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6621/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 29.5.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Torre del Greco (NA) alla Via Litoranea n. 18, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICE
E in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Diani e dall'avv. Alfredo Perillo, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Napoli in Piazza Municipio, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 29.5.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.2.2023, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi in data 20.4.2022 in Napoli in Piazza Carità n. 32. A sostegno della domanda, l'attrice deduceva, in particolare:
- che il 20.4.2022, alle ore 21.15 circa, nel Comune di Napoli, mentre attraversava a piedi la strada, “passando dal marciapiede lato Piazza Municipio al marciapiede verso Piazza Carità”, cadeva al suolo in quanto metteva il piede in una buca presente nel manto stradale che le faceva perdere l'equilibrio;
- che il suddetto tratto di strada, oltre a non essere recintato né segnalato, era anche scarsamente illuminato artificialmente;
pagina 1 di 9 - che, a seguito della caduta veniva soccorsa da alcune persone presenti che la trasportavano al P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli dove veniva accertata una frattura biossea dell'avanbraccio destro con prescrizione di visita specialistica per il giorno seguente presso lo stesso nosocomio;
- che, dal referto del giorno seguente, si evidenziava una “frattura radio destro e 1/3 distale ulna” con immobilizzazione con doccia per 40 giorni;
- che, in conseguenza della caduta e delle lesioni riportate, la si recava in Parte_1 seguito presso l'Ospedale dei Pellegrini alle visite di controllo e si sottoponeva a due cicli di fisioterapia;
- che con missiva PEC del 21.7.2022 costituiva in mora il e, nel contempo, lo Controparte_1 invitava alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita dalla quale non riceveva riscontro.
Tanto premesso, la citava in giudizio il per chiedere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali sub specie di danno biologico e morale, ravvisando una responsabilità della P.A., in particolare dell'ente comunale, da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo nell'esposizione della causa petendi. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto o perché non provata sia in ordine al fatto, che in ordine al nesso causale e, comunque per la sussistenza del caso fortuito. In particolare, il evidenziava che nessun Controparte_1 incidente stradale è documentato nel giorno del sinistro presso l'Ufficio “infortunistica stradale” del Dipartimento di Polizia Locale, che la strada percorsa dall'attrice al momento dell'incidente era adeguatamente illuminata artificialmente e che la pavimentazione del manto stradale è, per sua caratteristica, irregolare in quanto costituita da basoli lapidei. In subordine, il convenuto chiedeva graduarsi la colpa dell'Ente per concorso colposo CP_1 della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Escussi i testi e ed espletata CTU medico-legale, Testimone_1 Testimone_2 il giudice rinviava la causa all'udienza del 29.5.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali.
pagina 2 di 9 Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651).
Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della pagina 3 di 9 res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane da Parte_1
in citazione.
[...]
In particolare, i testi di parte attrice, e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente figlia ed ex genero dell'attrice, escussi all'udienza del 20.6.2024, riferivano che, il 20 aprile 2022, verso le ore 21.15 circa, si trovavano in compagnia della e Parte_1 stavano percorrendo, insieme a lei e al marito della stessa, la strada che, venendo da piazza
Municipio, porta a Piazza Carità. I testi, in particolare, riferivano che, al momento del fatto, stavano attraversando la strada e si stavano dirigendo verso il marciapiede opposto;
che la strada era scarsamente illuminata e che, ad un tratto, la cadeva a terra e batteva il viso ed il lato destro del corpo sulla Parte_1 pavimentazione, perdendo molto sangue dal naso.
A quel punto, l'attrice veniva soccorsa e, riuscendo a deambulare, veniva accompagnata a piedi presso l'Ospedale dei Pellegrini, che si trovava poco distante dal luogo dell'incidente; i medici del presidio ospedaliero le diagnosticavano una frattura del polso e del braccio destro, le praticavano le prime cure e poi la dimettevano invitandola a recarsi lì a visita il giorno successivo.
Entrambi i testi, inoltre, riconoscevano nei rilievi fotografici che venivano loro esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisavano che la caduta era avvenuta in corrispondenza di una buca originata da uno o due sanpietrini divelti che non erano ricoperti come gli altri dall'asfalto, aggiungendo che il buco lasciato dagli stessi non era visibile in quanto coperto da rifiuti.
Il teste in particolare, dichiarava di essere tornato sul luogo dell'incidente dopo aver Tes_2 accompagnato l'ex suocera in Ospedale, verso la mezzanotte, e di aver scattato le fotografie versate in atti e ritraenti il punto esatto in cui era avvenuta la caduta.
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice, è possibile notare che il manto stradale – all'epoca dei fatti – era danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti. In particolare, si può notare che alcuni sanpietrini erano mancanti mentre altri erano ricoperti da asfalto;
cosa che creava delle irregolarità che non potevano essere ricondotte ad un tratto distintivo dei sanpietrini.
pagina 4 di 9 Tuttavia, dalle fotografie scattate dal poche ore dopo l'incidente, non si rinviene alcun Tes_2 residuo di immondizia, né di fogliame che, secondo la ricostruzione dei testi, avrebbe occultato il dislivello del manto stradale;
né appare scarsa l'illuminazione stradale. Dai rilievi fotografici, inoltre, può rilevarsi l'assenza di strisce per l'attraversamento pedonale e, sebbene sia presente una rampa per disabili in corrispondenza del marciapiedi verso il quale l'attrice si stava dirigendo, è agevole notare che la stessa non è posta in corrispondenza del punto in cui la sarebbe inciampata. Parte_1 Può, dunque, dedursi che l'attrice – contrariamente a quanto si legge nell'atto di citazione – al momento del sinistro, di sicuro non stava transitando sulle strisce pedonale, bensì in un punto che non era destinato all'attraversamento dei pedoni. In proposito, deve rilevarsi che la teste ha dichiarato: “Abbiamo attraversato sulle Tes_1 strisce, benché nella foto non si notino ma si intravede la rampa per i disabili”. Mentre il teste sul punto, con maggiore precisione, ha riferito quanto segue: “Attraversavamo in Tes_2 prossimità delle strisce pedonali, non ricordo se proprio in corrispondenza delle stesse o solo nelle vicinanze”. Ciò posto, parte convenuta, rimarcando tali contraddizioni nel racconto dei due testimoni, ha eccepito che gli stessi, in realtà, non erano realmente presenti al momento dell'incidente occorso alla . Parte_1
Ma, a ben vedere, tale conclusione non appare condivisibile.
Le dichiarazioni dei testi e infatti, risultano intrinsecamente coerenti e Tes_1 Tes_2 credibili, in quanto scevre da macroscopiche contraddizioni o illogicità, se non per la duplice, ma trascurabile, circostanza che i sanpietrini divelti fossero ricoperti di fogliame o rifiuti e che l'attraversamento della strada da parte dell'attrice avvenne sulle strisce pedonali.
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti operata sulla scorta del materiale probatorio raccolto, deve dirsi che la , in definitiva, avrebbe potuto e dovuto prestare Parte_1 maggiore attenzione nel transitare in quel tratto di strada, dal momento che lo stesso appariva sufficientemente illuminato, tanto più ove si consideri che l'attraversamento della strada non avvenne in corrispondenza delle strisce pedonali, ma in un punto non espressamente deputato al transito dei pedoni.
A ciò si aggiunga che, in quel tratto di strada che conduce alla Piazza Carità, come si può agevolmente verificare esaminando le fotografie prodotte, vi era uno spazio abbastanza ampio che avrebbe consentito all'attrice di camminare dove il manto stradale non era dissestato. La caduta dell'attrice, quindi, deve attribuirsi anche ad un suo difetto di diligenza che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada, alla determinazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227
c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo della danneggiata nella produzione del danno. Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
pagina 5 di 9 alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”.
Non può neanche ascriversi la condotta della danneggiata al caso fortuito, come sostenuto dal per il fatto di aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, violando così Controparte_1 l'art. 190 del Codice della Strada. Ed infatti, pur a voler ritenere che delle strisce pedonali fossero effettivamente esistenti nel tratto di strada luogo dell'incidente, va ricordato che il caso fortuito costituisce un elemento esterno che vale ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o di un terzo, ma anche della stessa vittima. Tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi tale la condotta della
. Parte_1 Ed infatti, “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”; giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima (cfr. Cass., ordinanza n. 37059/2022)”. Ebbene, la circostanza che la non abbia attraversato sulle strisce pedonali non Parte_1 costituisce una condotta né imprevedibile, né imprevenibile. Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
pagina 6 di 9 Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da CP_ parte dell' convenuto, proprietario e custode della stessa, e, per altro verso, del difetto di attenzione prestata dalla nel percorrere la suddetta strada. Parte_1
In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia di Piazza Carità e non ha Controparte_1 fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Occorre, allora, procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
[...]
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto un “trauma facciale (con interessamento della piramide nasale) e un trauma di polso destro con fratture dell'epifisi distale
pagina 7 di 9 del radio e del terzo diafisario dell'ulna” (cfr. CTU a firma del dott. , Persona_1 pag. 6 e ss.)”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 10 (quarantacinque) al 50% e in giorni 10 (dieci) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott. al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 71 anni
– deve essere quantificato in € 3.423,54 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 1.657,20, per un totale di complessivi € 5.080,74. In assenza di circostanziate e puntuali allegazioni atte a giustificarlo, stante peraltro la lieve entità dei postumi, invece, non può riconoscersi alcunché a titolo di ristoro del lamentato danno da sofferenza soggettiva, né a titolo di personalizzazione del danno.
Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo della danneggiata, come sopra enunciato. Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € 2.540,37 in favore CP_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2022), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio).
Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore della stessa della somma di € Controparte_1
2.540,37, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2022), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 118,50 per spese vive, € 639,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e il CP_1
[...]
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30.5.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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