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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE N.R.G. 1161/24
VERBALE DELL'UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025 E CONTESTUALE SENTENZA
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di luglio, innanzi al Tribunale di
Locri, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Emanuele Deidda,
è chiamata la causa civile di I Grado iscritta al n. 1161/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.VA ), _1 P.VA_1
in persona del liquidatore pro tempore Sig. , con Controparte_2
sede legale in Bovalino (89034-RC), Via Aldo Moro n. 9/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciano;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(P.VA , in Controparte_3 P.VA_2
persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Galea;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Sono presenti per le parti l'avv. Giuseppe Monteleone per delega dell'avv. Giovanni Ciano;
l'avv. Paolo Piscioneri per delega dell'avv.
Vincenzo Galea;
entrambi si riportano alle istanze già formulate all'udienza del 9 luglio 2025 e congiuntamente chiedono che il
Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo opposto e compensare integralmente le spese di lite.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio e, al termine della stessa, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Emanuele Deidda, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nell'ambito della causa rubricata al n. 1161/24 RG, promossa DA
(C.F. e P.VA _1
, in persona del liquidatore pro tempore Sig. P.VA_1
, con sede legale in Bovalino (89034-RC), Via Aldo Controparte_2
Moro n. 9/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciano;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(P.VA Controparte_3
, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa P.VA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Galea;
CP_4
-CONVENUTA OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(d'ora in avanti " ") ha proposto _1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G.
704/2024), emesso dal Tribunale di Locri in data 19/10/2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 78.485,26, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_3 (d'ora in avanti ), a titolo di canoni
[...] CP_3
di locazione e oneri condominiali insoluti.
L'opponente ha contestato l'ammontare del credito azionato, deducendo l'esistenza di un precedente accordo transattivo che aveva ridotto il debito originario e l'avvenuto pagamento di ulteriori somme, riconoscendo un debito residuo inferiore, pari a € 52.860,12.
Si è costituita in giudizio la la quale, a seguito delle CP_3
deduzioni avversarie, ha ridotto la propria pretesa creditoria all'importo di € 52.860,12, ammesso dalla stessa opponente, chiedendone la condanna al pagamento.
Con ordinanza dell'11/02/2025, il Giudice, stante la materia locatizia, ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda.
In data 22/04/2025, le parti, all'esito del procedimento di mediazione
(n. 170/2025), hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno inteso definire bonariamente la controversia. In particolare,
si è impegnata a versare, e ha già versato, la somma CP_1
omnicomprensiva di € 15.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, mentre accettando tale somma, ha rinunciato al CP_3
decreto ingiuntivo opposto e ad ogni ulteriore azione. Le parti hanno altresì convenuto di depositare istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'esito positivo della mediazione e hanno chiesto la fissazione di un'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte e la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiunta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere merita accoglimento.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere si verifica qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse delle stesse a ottenere una pronuncia sul merito della domanda originariamente proposta [Tribunale Ordinario Firenze, sentenza n.
3632/2022][Tribunale Ordinario Roma, sentenza n.
2480/2018][Tribunale Di Locri, Sentenza n.178 del 20 Marzo 2025].
Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, rappresenta una forma di definizione del processo che consegue alla sopravvenienza di un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio [Tribunale Ordinario Firenze, sentenza n. 3632/2022].
Nel caso di specie, l'evento sopravvenuto che ha determinato il venir meno della ragione d'essere della lite è rappresentato dall'accordo transattivo concluso dalle parti in sede di mediazione in data 22 aprile
2025. Con tale accordo, le parti hanno integralmente regolato i loro rapporti, definendo ogni questione controversa, compresa la sorte delle spese processuali. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la transazione intervenuta tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto il contrasto tra le stesse viene meno e l'interesse al ricorso si estingue [Cass. Civ., Sez.
L, N. 3656 del 07-02-2019][Cass. Civ., Sez. 5, N. 32329 del 02-11-
2022][Cass. Civ., Sez. L, N. 15295 del 09-06-2025]. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che [ "ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata" [Cass. Civ., Sez. 5, N.
13930 del 20-05-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13795 del 23-05-2025]
]. Tale principio, applicabile anche ai giudizi di merito, comporta che la pronuncia del giudice non è altro che una presa d'atto della volontà delle parti di affidare la disciplina della controversia esclusivamente all'accordo negoziale, rinunciando a valersi di qualsiasi provvedimento giudiziale [Cass. Civ., Sez. 5, N. 13930 del 20-05-
2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13795 del 23-05-2025].
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pertanto, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la pretesa creditoria che ne costituiva il fondamento
[Tribunale di Firenze, sentenza n. 3632/2022][Tribunale di Roma sentenza n. 2480/2018][Tribunale di Roma, Sentenza n.9256 del 29 maggio 2024]. Come si legge in numerose pronunce, la cessazione della materia del contendere per accordo transattivo comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate in precedenza nello stesso processo e oggetto d'impugnazione, in quanto non più attuali [Cass.
Civ., Sez. L, N. 3656 del 07-02-2019].
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, occorre attenersi a quanto concordato dalle parti nell'accordo transattivo. Nel verbale di conciliazione, le parti hanno espressamente pattuito la compensazione integrale delle spese di giudizio. Tale volontà deve essere recepita dal giudice, il quale, in presenza di un accordo che regola anche tale aspetto, deve disporre la compensazione, senza dover fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, preso atto della volontà congiuntamente espressa dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1161/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G. 704/2024) emesso dal Tribunale di Locri in data 19/10/2024;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Locri, 16 luglio 2025
Il Giudice
Emanuele Deidda
VERBALE DELL'UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025 E CONTESTUALE SENTENZA
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di luglio, innanzi al Tribunale di
Locri, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Emanuele Deidda,
è chiamata la causa civile di I Grado iscritta al n. 1161/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.VA ), _1 P.VA_1
in persona del liquidatore pro tempore Sig. , con Controparte_2
sede legale in Bovalino (89034-RC), Via Aldo Moro n. 9/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciano;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(P.VA , in Controparte_3 P.VA_2
persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Galea;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Sono presenti per le parti l'avv. Giuseppe Monteleone per delega dell'avv. Giovanni Ciano;
l'avv. Paolo Piscioneri per delega dell'avv.
Vincenzo Galea;
entrambi si riportano alle istanze già formulate all'udienza del 9 luglio 2025 e congiuntamente chiedono che il
Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo opposto e compensare integralmente le spese di lite.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio e, al termine della stessa, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Emanuele Deidda, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nell'ambito della causa rubricata al n. 1161/24 RG, promossa DA
(C.F. e P.VA _1
, in persona del liquidatore pro tempore Sig. P.VA_1
, con sede legale in Bovalino (89034-RC), Via Aldo Controparte_2
Moro n. 9/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciano;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(P.VA Controparte_3
, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa P.VA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Galea;
CP_4
-CONVENUTA OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(d'ora in avanti " ") ha proposto _1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G.
704/2024), emesso dal Tribunale di Locri in data 19/10/2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 78.485,26, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_3 (d'ora in avanti ), a titolo di canoni
[...] CP_3
di locazione e oneri condominiali insoluti.
L'opponente ha contestato l'ammontare del credito azionato, deducendo l'esistenza di un precedente accordo transattivo che aveva ridotto il debito originario e l'avvenuto pagamento di ulteriori somme, riconoscendo un debito residuo inferiore, pari a € 52.860,12.
Si è costituita in giudizio la la quale, a seguito delle CP_3
deduzioni avversarie, ha ridotto la propria pretesa creditoria all'importo di € 52.860,12, ammesso dalla stessa opponente, chiedendone la condanna al pagamento.
Con ordinanza dell'11/02/2025, il Giudice, stante la materia locatizia, ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda.
In data 22/04/2025, le parti, all'esito del procedimento di mediazione
(n. 170/2025), hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno inteso definire bonariamente la controversia. In particolare,
si è impegnata a versare, e ha già versato, la somma CP_1
omnicomprensiva di € 15.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, mentre accettando tale somma, ha rinunciato al CP_3
decreto ingiuntivo opposto e ad ogni ulteriore azione. Le parti hanno altresì convenuto di depositare istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'esito positivo della mediazione e hanno chiesto la fissazione di un'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte e la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiunta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere merita accoglimento.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere si verifica qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse delle stesse a ottenere una pronuncia sul merito della domanda originariamente proposta [Tribunale Ordinario Firenze, sentenza n.
3632/2022][Tribunale Ordinario Roma, sentenza n.
2480/2018][Tribunale Di Locri, Sentenza n.178 del 20 Marzo 2025].
Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, rappresenta una forma di definizione del processo che consegue alla sopravvenienza di un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio [Tribunale Ordinario Firenze, sentenza n. 3632/2022].
Nel caso di specie, l'evento sopravvenuto che ha determinato il venir meno della ragione d'essere della lite è rappresentato dall'accordo transattivo concluso dalle parti in sede di mediazione in data 22 aprile
2025. Con tale accordo, le parti hanno integralmente regolato i loro rapporti, definendo ogni questione controversa, compresa la sorte delle spese processuali. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la transazione intervenuta tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto il contrasto tra le stesse viene meno e l'interesse al ricorso si estingue [Cass. Civ., Sez.
L, N. 3656 del 07-02-2019][Cass. Civ., Sez. 5, N. 32329 del 02-11-
2022][Cass. Civ., Sez. L, N. 15295 del 09-06-2025]. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che [ "ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata" [Cass. Civ., Sez. 5, N.
13930 del 20-05-2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13795 del 23-05-2025]
]. Tale principio, applicabile anche ai giudizi di merito, comporta che la pronuncia del giudice non è altro che una presa d'atto della volontà delle parti di affidare la disciplina della controversia esclusivamente all'accordo negoziale, rinunciando a valersi di qualsiasi provvedimento giudiziale [Cass. Civ., Sez. 5, N. 13930 del 20-05-
2024][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13795 del 23-05-2025].
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pertanto, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la pretesa creditoria che ne costituiva il fondamento
[Tribunale di Firenze, sentenza n. 3632/2022][Tribunale di Roma sentenza n. 2480/2018][Tribunale di Roma, Sentenza n.9256 del 29 maggio 2024]. Come si legge in numerose pronunce, la cessazione della materia del contendere per accordo transattivo comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate in precedenza nello stesso processo e oggetto d'impugnazione, in quanto non più attuali [Cass.
Civ., Sez. L, N. 3656 del 07-02-2019].
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, occorre attenersi a quanto concordato dalle parti nell'accordo transattivo. Nel verbale di conciliazione, le parti hanno espressamente pattuito la compensazione integrale delle spese di giudizio. Tale volontà deve essere recepita dal giudice, il quale, in presenza di un accordo che regola anche tale aspetto, deve disporre la compensazione, senza dover fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, preso atto della volontà congiuntamente espressa dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1161/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G. 704/2024) emesso dal Tribunale di Locri in data 19/10/2024;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Locri, 16 luglio 2025
Il Giudice
Emanuele Deidda