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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694/2022 R.G. Div, promossa
DA
, (C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ZZ (RG) in via Roma n. 167, elettivamente domiciliato in ZZ (RG) nel Viale Europa n.
14, presso lo studio dell'Avv. Elisa Morana che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ZZ (RG) in via A. Vespucci n. 2/A, elettivamente domiciliata in ZZ, P.zza C. Battisti n.
27/3 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gerratana che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza del 3.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in data 14.7.1997 in Modica (RG), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 del Comune di Modica al n. 109, Serie A, Parte
II, e dalla cui unione sono nati i figli in data 9.2.1999 e il 5.4.2006. Per_1 Per_2 che ha esposto di essere separato dal coniuge giusta convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 10.7.2023, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ragusa in data 27.9.2023, e di non essersi più riconciliato con lei e che era pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che la resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la domanda in punto di scioglimento del matrimonio;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno 3.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status;
che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 3.04.2025 nulla ha opposto;
che tutto ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 10.7.2023, autorizzata dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 27.9.2023 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Mentre l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi;
Ritenuto che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo;
Dovendosi rinviare alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 14.7.1997 in Modica (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 del
Comune di Modica al n. 109, Serie A, Parte II, Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 9.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694/2022 R.G. Div, promossa
DA
, (C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ZZ (RG) in via Roma n. 167, elettivamente domiciliato in ZZ (RG) nel Viale Europa n.
14, presso lo studio dell'Avv. Elisa Morana che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ZZ (RG) in via A. Vespucci n. 2/A, elettivamente domiciliata in ZZ, P.zza C. Battisti n.
27/3 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gerratana che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza del 3.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in data 14.7.1997 in Modica (RG), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 del Comune di Modica al n. 109, Serie A, Parte
II, e dalla cui unione sono nati i figli in data 9.2.1999 e il 5.4.2006. Per_1 Per_2 che ha esposto di essere separato dal coniuge giusta convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 10.7.2023, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ragusa in data 27.9.2023, e di non essersi più riconciliato con lei e che era pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che la resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la domanda in punto di scioglimento del matrimonio;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno 3.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status;
che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 3.04.2025 nulla ha opposto;
che tutto ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 10.7.2023, autorizzata dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 27.9.2023 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Mentre l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi;
Ritenuto che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo;
Dovendosi rinviare alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 14.7.1997 in Modica (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 del
Comune di Modica al n. 109, Serie A, Parte II, Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 9.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti