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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 188/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2023 da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONDINI GIUSEPPE , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Erbusco (BS), alla Via Giuseppe Verdi, civico n. 28, per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello PP
nei confronti di
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, assistito e difeso dall'Avv. DE MAS CP_2
CATERINA con domicilio eletto presso il cui studio in Belluno in Via
Roma n. 15, in virtù di procura speciale in atti appellato
CONCLUSIONI
Per parte PP
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Trento, accertato e dichiarato quanto in premessa, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata Sentenza n.
236/2023, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado – n.
154/2020 R.G. – limitatamente a quelle di seguito trascritte.
Previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Rovereto adito così giudicare:
- in via pregiudiziale: accertato quanto in premessa e narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 494/2019 poiché́ la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto
- in via principale nel merito: accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa, accertata e dichiarata la nullità della fideiussione e/o la nullità delle clausole dell'Allegato B al n. 15736 del Contratto di mutuo e fidejussione per omessa sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e/o l'illegittimità̀ della garanzia personale prestata dall'opponente nonché l'eventuale incasso di somme derivanti dalla vendita all'asta dell'Immobile e/o la mancata preventiva escussione del debitore principale, e/o la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di cessione dei crediti per mancata prova della cessione del credito per cui è causa, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 494/2019 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto;
pag. 2/26 rigettarsi la domanda formulata in subordine dall'opposta poiché infondata in fatto e illegittima in diritto, per tutti i motivi esposti ivi compresa la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di cessione dei crediti per mancata prova della cessione del credito per cui è causa;
rigettare delle domande formulate da controparte nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, ivi compresa quella “in via di appello incidentale condizionato”, poiché infondate in fatto e illegittime in diritto;
- in via istruttoria: previa revoca della relativa ordinanza, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, di primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata
In via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 cpc.
Nel merito sull'appello principale: respingersi l'appello in quanto infondato per tutte le ragioni indicate in atti e confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 236/2023.
In via di appello incidentale condizionato: in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha sancito la mancata proposizione dell'eccezione in senso stretto di cui all'art. 1957 cc da parte dell'odierno PP, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiararsi la validità ed efficacia della clausola n. 4 dell'allegato “B” al contratto di mutuo pag. 3/26 fondiario ipotecario di data 12.5.2003 a ministero notaio dr. Persona_1
rep. n. 177432/15736 per le ragioni addotte in atti.
Con rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2020 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 494/2019,
[...]
notificato il 27.12.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro 112.501,05, oltre interessi Controparte_1
e spese di procedura, in forza del contratto di mutuo e fidejussione Rep. n.
177432 – Racc. n. 15736, Notaio Dott. stipulato in data 12 Per_1
maggio 2003 tra i signori e in Persona_2 Persona_3
qualità di parte mutuataria e la società Abbey National p.l.c con contestuale assunzione dell'opponente della qualità di fideiussore. In via preliminare eccepiva il mancato esperimento da parte della opposta della procedura di mediazione.
Nel merito eccepiva: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. dal momento che la mutuataria aveva interrotto il versamento delle rate a far data dal giorno 12 maggio 2006 ed il passaggio a sofferenza era avvenuto il successivo 12 giugno 2008; la nullità per mancanza di sottoscrizione ai sensi del art. 1341, co. 2 c.c. relativamente al punto 4 dell'allegato B del contratto di mutuo e fideiussione ed in generale di tutte le clausole di cui all'allegato B, regolanti la fideiussione;
la nullità dell'art. 4 allegato B, e dunque dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c., in quanto riproduttivo della clausola n. 6 dello schema di contratto ABI ritenuto nullo dall'Autorità Antitrust poiché integrante un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.
pag. 4/26 287/1990; la nullità della fideiussione e/o della clausola di cui all'art. 3 dell'allegato B2 , in quanto contrastante con il principio di correttezza e buona fede e quindi l'illegittimità della garanzia personale prestata dall'opponente; la nullità dell'art. 4 bis della fideiussione nella parte in cui fissa “ad un importo massimo pari al doppio del capitale erogato” la garanzia prestata dal fideiussore, in quanto eccessivamente onerosa;
la nullità del contratto ai sensi dell'art. 55 della legge notarile n. 89/19133, attesa la scarsa conoscenza dell'italiano di la Parte_1
correttezza delle somme ingiunte. Chiedeva pertanto di revocare e/o annullare ovvero dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
26.05.2020 si costituiva quale mandataria di CP_2 [...]
contestando le deduzioni attoree. In particolare, Controparte_1
l'opposta allegava che la prescrizione nei confronti dei debitori principali era stata interrotta con atto di precetto del 10.10.2011 (doc. 13 allegato al comparsa), cui aveva fatto seguito il pignoramento notificato il 29.12.2011
(doc. 14 di parte opposta), per cui ai sensi dell'art. 1310 c.c. la prescrizione si era interrotta anche nei confronti del fideiussore;
evidenziava che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformi alle condizioni predisposte da uno dei contraenti, non potevano considerarsi predisposte dal contraente stesso e pertanto non necessitano di doppia sottoscrizione;
negava che dalla conformità di talune clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI del 2003 potesse derivare la nullità
pag. 5/26 dell'intero contratto ovvero delle singole clausole, derivandone unicamente il diritto al risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto;
contestava la nullità del punto 3 dell'allegato B per violazione dei canoni di correttezza e buona fede come pure che dalla contestata eccessiva onerosità di una clausola/del contratto potesse conseguire la nullità della medesima. Infine rilevava che ai sensi dell'art. 54 della legge n. 89/1913, gli atti notarili debbano essere redatti in lingua italiana, potendosi derogare a tale previsione solo nel caso in cui la parte espressamente dichiari di non conoscere detta lingua, ma che nello specifico tale dichiarazione non risultava dall'atto pubblico. Confermava la correttezza dell'ammontare ingiunto, precisando che solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il professionista incaricato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca, a garanzia del contratto di mutuo, aveva accreditato a la somma di € Controparte_1
23.100,00 . Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo ovvero in subordine, in caso di revoca, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme accertate come dovute a
[...]
oltre alla rifusione delle spese del giudizio Controparte_1
Respinta la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, in ragione della sopravvenuta decurtazione dell'importo a seguito della vendita dell'immobile ipotecato, e disposta la mediazione , che non aveva esito positivo, all'esito della CTU diretta a determinare il credito azionato, con sentenza n 236/2023 il Tribunale di Rovereto revocava il decreto ingiuntivo n. 494/2019 del 25/11/2019; dichiarava la nullità della clausola di cui all'art. 4 dell'Allegato B al contratto di fideiussione;
condannava a pagare a Parte_1 Controparte_1
pag. 6/26 l'importo di € 89.663,94, oltre ad interessi legali a far data dal 29/12/2021
e fino al saldo;
condannava l'opponente alla rifusione delle spese.
Respingeva l'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che era documentato che in data 10.10.2011 era stato notificato l'atto di precetto e che il successivo 29.12.2011 era stato notificato il pignoramento, a cui l'art. 2943 c.c. attribuiva efficacia interruttiva;
rilevava inoltre che a prescindere dalla qualificazione della garanzia, l'art. 2 dell'allegato B al contratto di mutuo conteneva l'espresso riferimento alla natura solidale dell'obbligazione gravante sul garante, con la conseguenza che l'atto di pignoramento aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti di quest'ultimo come previsto dall'art 1310 co IV c.c.
Respingeva parimenti la eccezione di nullità dell'art 4 di cui all'allegato B del contratto di mutuo e contestuale fideiussione sollevata in ragione della mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art 1341 co 2 c.c.. richiamando la giurisprudenza di legittimità che afferma che le clausole inserite in un rogito, ovvero in un allegato da esso richiamato, non possono ritenersi predisposte da un contraente e quindi non necessitano della specifica approvazione. Respingeva sulla base dei medesimi principi anche l'eccezione di nullità della fideiussione come pure di tutte le clausole di cui all'allegato B per difetto di specifica sottoscrizione.
Accoglieva la domanda di nullità della clausola n 4 allegato B in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema di contratto ABI, richiamando sia il provvedimento della Banca di Italia n 55/2005 sia la sentenza della Cassazione SU n 41994/2021 che aveva affermato il principio che i contratti di fideiussione a valle di intese, dichiarate parzialmente nulle dall'autorità Garante, sono parzialmente nulli ai sensi pag. 7/26 dell'art 1419 co 3 e 4 c.c. salvo una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata.
Ciò premesso, ribadita la nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art 1957 c.c. evidenziava che tuttavia il debitore non aveva proposto rituale eccezione di decadenza nell'atto di citazione.
Con riguardo alla clausola n 3 dell'allegato B, ribadita l'infondatezza del rilievo di nullità per mancata sottoscrizione specifica, escludeva che la previsione che onerava il fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni del rapporto potesse ritenersi contraria a buona fede rilevando che era consentito al garante, mediante richiesta scritta e quindi con un minimo onere di diligenza, di ottenere dall'istituto di credito le informazioni richieste in ordine all'esposizione debitoria.
Inoltre respingeva la contestazione di illegittimità dell'art 4 bis sollevata in riferimento alla determinazione del limite massimo della fideiussione pari al doppio del capitale erogato , escludendo che comportasse uno squilibrio a danno del garante, che avrebbe potuto essere fatto valere solo nei limiti di cui all'art 1448 c.c. i cui presupposti non erano stati allegati .
Con riferimento alla nullità del contratto ai sensi dell'art 55 legge notarile n 89/1913 , contestata in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del fideiussore , il Tribunale ricordava che ai sensi dell'art 54 della legge notarile gli atti devono essere scritti in lingua italiana;
quando tuttavia le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana l'atto può essere rogato in lingua straniera;
pertanto, dal momento che l'opponente non aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, non vi erano i presupposti per derogare alla regola generale .
pag. 8/26 Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, proponeva appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito e nel merito il rigetto della domanda proposta da controparte richiamando i motivi di opposizione svolti in primo grado.
Si costituita e per essa opponendosi Controparte_1 Parte_2
alla istanza di sospensione;
contestava la fondatezza dei motivi di appello di cui chiedeva il rigetto .
Con ordinanza del 19 marzo 2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare preliminarmente il motivo nono, con cui l'PP si duole che il Tribunale non si è pronunciato sull' eccezione di mancanza di prova della cessione del credito a favore della ingiungente.
Censura che l' opposta non aveva dimostrato che esso fosse ricompreso fra quelli che erano stati oggetto di cessione, essendosi limitata a produrre l'estratto della GU n 93 dell'8 agosto 2017 in cui risultava genericamente citata la stipula di un contratto di cessione di crediti da Arena NPL One srl;
e che non era possibile individuare fra i crediti ceduti quello vantato nei confronti dell'PP neppure nell'estratto della GU foglio delle inserzioni n 139/2014 né nell'avviso di cessione pro soluto di credito.
Ricorda come la giurisprudenza affermi che la nullità del contratto di cessione possa essere dedotta anche dal debitore ceduto, il quale ha pag. 9/26 interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Richiama le pronunce della Suprema Corte che hanno affermato che la titolarità del credito ceduto ex art 58TUB sia rilevabile d'ufficio e che la parte che agisce come successore a titolo particolare in forza di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione salvo che la controparte non l'abbia implicitamente ovvero esplicitamente riconosciuta.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Va sottolineato che la contestazione in ordine alla prova della cessione del credito è stata sollevata in primo grado solamente con la comparsa conclusionale;
nonostante il credito fosse stato azionato con ricorso monitorio già da l'opponente non aveva mosso Controparte_1
obiezioni sul punto in atto di citazione in opposizione ma neppure nelle memorie successive. Pertanto non si è instaurato un pieno contraddittorio, dal momento che l'opposta ha potuto prendere posizione solamente con la comparsa conclusionale di replica, essendole in tal modo preclusa una eventuale integrazione della pur copiosa documentazione che era stata già dimessa nel giudizio monitorio, anche a seguito di una richiesta di integrare la prova scritta in relazione alle plurime operazioni di cessione allegate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare nella GU del 30.3.2004 (doc. 6 primo grado parte opposta) era data notizia che Casa aveva acquistato, con Controparte_3
efficacia al 31.12.03, da Abbey National P.L.C. il ramo d'azienda “mutui” della Abbey National Bank Italia, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/03, come risultava dall'atto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.03, a rogito notaio dr. di Milano Rep. N. 35089; venivano indicati Per_4
per categorie i rapporti ricompresi ( mutui residenziali e prestiti personali pag. 10/26 sottoscritti dai clienti ed i relativi crediti, nonché “ogni ipoteca, privilegio e garanzia personale ed ogni altro bene o diritto costituito a garanzia dei crediti ceduti).
Nella GU 146/2008 (doc. 7 parte opposta ) veniva dato avviso di cessione da la Casa ad RA Finance spa di crediti pro soluto Controparte_3
che erano individuati come quelli “in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia)”, compresi “i crediti di firma” nonché le relative garanzie ipotecarie e personali. Nel prosieguo erano specificate alcune tipologie di credito escluse dalla cessione: i crediti per cui mancava la documentazione originaria;
quelli che si prescrivevano entro 180 giorni dalla data della cessione;
crediti per cui erano sono stati erogati finanziamenti;
crediti verso dipendenti;
crediti per i quali erano in corso accertamenti da parte della autorità penale).
A seguito della fusione di RA Finance spa in Unicredit Credit
Managment Bank spa (doc. 8 parte opposta) , questa cedeva ad Arena
NPL One srl, con operazione c.d. in blocco ex artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, “un portafoglio di crediti pecuniari che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche” dettagliatamente indicate nel documento(debiti in sofferenza, precedentemente acquistati da RA Finance con atto pubblicato sulla GU 11.12.2008 dell'11.12.2008, derivanti da contratti di finanziamento in euro, retti dal diritto italiano passati in sofferenza entro il
30.4.2008 ( doc 9 di parte opposta). Seguiva un elenco di crediti esclusi di cui era fornito il numero identificativo, fra i quali non è presente quello relativo al rapporto principale di mutuo ipotecario per cui è causa.
pag. 11/26 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017 (doc. 10 primo grado), si dava avviso dell'avvenuta cessione con contratto del 14 luglio 2017 da Arena NPL One srl a
[...]
di contratti indicati mediante la tipologia , fra cui erano CP_4
ricompresi i crediti derivanti da contratti di mutuo che alla data del 14 luglio 2017 erano nella titolarità della cedente, ed erano passati in sofferenza fra il 1990 ed il 2009, ricompresi fra quelli acquisiti da Arena
NPl da CP_5
L' ampia documentazione dimessa in primo grado è stata completata con la produzione del contratto di cessione a favore dell'appellata datata
14 luglio 2017, allegato all'atto di citazione, operata dall'PP nel primo atto successivo alla contestazione sollevata dalla controparte con la comparsa conclusionale di primo grado .
La prova fornita da può quindi ritenersi Controparte_1
esauriente.
Va ricordato come “la prova della cessione di un credito non é, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..( Cass 17944/2023).
pag. 12/26 Ricordato che né nell'atto di citazione in opposizione ma neppure nel corso della successiva fare di trattazione era stata contestata la esistenza del contratto di cessione a favore dell'ingiungente, deve ritenersi che con i documenti dimessi in primo grado ha dimostrato che il credito CP_1
azionato fosse ricompreso nell'ambito dei plurimi atti di cessione
La Suprema Corte ha infatti “affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. 4277/2023)
Infatti, come chiarito, a fronte della indicazione delle tipologie dei rapporti oggetto delle cessioni, che si sono succedute, è possibile accertare che sono ricompresi i mutui con caratteristiche perfettamente compatibili con il rapporto in relazione al quale è stata proposta la domanda.
A seguito della contestazione sollevata dall'opponente sulla esistenza del contratto, il quadro probatorio è stato quindi completato anche con l'atto di cessione del 14 luglio 2017 a favore dell'appellato, che parimenti individua i rapporti mediante la indicazione di caratteristiche molto precise, e coincidenti con il mutuo per cui è stata prestata garanzia, la quale risulta parimenti oggetto di cessione.
Con il primo motivo, l'PP impugna il rigetto della eccezione di prescrizione. Ricordato che i mutuanti avevano interrotto il pagamento con la rata del 12 maggio 2006, e che il passaggio a sofferenza era pag. 13/26 avvenuto in data 12 giugno 2008, censura che il Tribunale ha valorizzato come atti interruttivi del credito verso il fideiussore la notifica del precetto del 10 ottobre 2011 e la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare del successivo 29 dicembre, senza considerare che, in ragione della qualificazione della garanzia come contratto autonomo , tali atti non avevano prodotto effetti anche nei confronti dell'PP, che non poteva ritenersi un coobligato solidale. Conclude quindi eccependo che alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27 dicembre 2019, era già spirato il termine di prescrizione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo deve evidenziarsi che la natura di contratto autonomo di garanzia non trova riscontro nelle clausole contrattuali presenti nel rogito e nei relativi allegati: anche non volendo attribuire valore decisivo alla terminologia reiteratamente utilizzata dai contraenti, che hanno sempre qualificato il rapporto come fideiussione , va sottolineato come la clausola 4 prevede che si costituisce fideiussore delle Pt_1
obbligazioni assunte dalla parte mutuataria sino all'importo massimo pari al doppio del capitale mutuato;
al contempo l'art 1 delle condizioni di contratto (all B) ribadisce che la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per rate non pagate, interessi, anche moratori, ed accessori;
e l'art 2 , espressamente richiamato in sentenza, afferma che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili . E' quindi evidente che il garante è tenuto all'esatto adempimento della medesima prestazione principale nei confronti del creditore, che risulta ulteriormente tutelato dalla espressa previsione del vincolo di solidarietà.
pag. 14/26 Pertanto la qualificazione in termini di contratto autonomo è stata enunciata senza verificarne la fondatezza alla luce della regolamentazione pattizia. Al contempo appare in contraddizione con le altre difese svolte dallo stesso che, con ulteriori motivi di opposizione, ha Pt_1
invocato istituti e principi elaborati con esclusivo riferimento alla fideiussione , quale ad esempio la nullità della clausole conformi al modello ABI .
Conclusivamente, dovendosi qualificare la garanzia come fideiussione, ed a fronte della espressa previsione di solidarietà fra il garante ed i debitori principali, deve convenirsi con il Tribunale che l'effetto interruttivo della notifica del pignoramento, effettuata il 29.12.2011 ha prodotto effetti anche nei confronti dell'PP, per cui alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.12.2019, il credito non era prescritto.
Con il secondo motivo, parte PP impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'art 4 dell'Allegato B per difetto di specifica sottoscrizione ex art 1341 c.c., ed obietta che si tratta di requisito di forma non surrogabile neppure dalle spiegazioni del notaio rogante, che secondo la sentenza sarebbero la ragione per cui la giurisprudenza esclude l'applicabilità dell'art 1341 c.c. nel caso di rogito.
Nega che vi sia stata trattativa sul punto come pure che il notaio abbia illustrato il contenuto del contratto, che in ogni caso non poteva essere compreso dall'PP per carente conoscenza della lingua italiana.
Con analoghe argomentazioni , il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità di tutte le clausole contenute pag. 15/26 nell'allegato B , che pur essendo vessatorie non erano state sottoscritte in modo specifico.
I motivi, di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo relativi alla medesima censura, non possono essere accolti.
Infatti a fronte della incontestata, e documentata, redazione del contratto nelle forme del rogito ( doc 3 di parte opposta) va richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui "le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione" (Cass. n.
15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004): e tale principio trova senz'altro applicazione anche per le clausole che, a norma dell'art. 51, comma 7°,
I.not., sono inserite in scritture (come il "Capitolato delle Condizioni
Generali del Contratto", che comprende l'art. 12 cit.) "allegate" - come questa Corte ha direttamente accertato - (sub lett. "8") all'atto pubblico
(che, nella specie, contiene il mutuo ipotecario stipulato tra la ricorrente e la banca), le quali, pur essendo distinte dallo stesso, ne costituiscono parte integrante, tant'è che, al pari del contenuto dell'atto, devono essere oggetto di lettura (salvo dispensa: art. 51, comma 8°, I.not.) ed, in ogni caso, di sottoscrizione ad opera delle parti (art. 51, comma 12°,
I.not.)(Cass 15253 2020).
Dovendosi individuare nell'inserimento delle clausole nel testo dell'atto redatto da notaio, anche nelle forme dell'allegato espressamente richiamato, come ricorre nello specifico per quelle inserite nell'allegato B, la ratio addotta dalla Cassazione per escludere l'applicabilità della pag. 16/26 normativa di cui all'art 1341 c.c., non appaiono pertinenti le censure formulate con riguardo al diverso profilo della omessa trattativa ovvero della mancanza di illustrazione delle medesime da parte del notaio .
Con il terzo motivo, parte PP censura che, dopo avere dichiarato nullo il punto n 4 dell'allegato B, in quanto riproduttivo della clausola n 6 della schema di contratto ABI, il Tribunale non ha dichiarato la decadenza del creditore ai sensi dell'art 1957 c.c., ritenendo che non fosse stata proposta rituale eccezione. Allega che a pagina 5 dell'atto di citazione era stata eccepita la prescrizione del decreto azionato in ragione della mancanza di comunicazioni all'opponente in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la parte mutuataria avesse interrotto il versamento delle rate dal 12 maggio 2006 ed il passaggio del rapporto a sofferenza fosse avvenuto il successivo 12 giugno 20008. Fa presente che tali circostanze erano state approfondite anche negli scritti difensivi successivi e che il profilo era stato trattato anche con riguardo alla decadenza.
Conclude che, in ogni caso, la difesa esperita nell'atto di citazione in opposizione in ordine alla nullità della clausola di deroga dell'art 1957
c.c. presupponeva anche implicitamente l'eccezione che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non formulata.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Va ricordato che con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art
1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa e quindi deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo (Cass 8023/2024)
pag. 17/26 Ciò premesso, nè nel paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione, con cui era stata denunciata la nullità della deroga pattizia per contrarietà alla normativa antitrust, ma neppure in altri paragrafi di tale atto, sono rinvenibili argomentazioni difensive valorizzabili come eccezione ex art
1957 c.c. . Non coglie nel segno il richiamo al paragrafo I, perché ad una attenta lettura la contestazione ivi sollevata riguarda la mancanza di tempestive iniziative nei confronti del garante , e non dei debitori principali. Inoltre,le allegazioni sono inequivocabilmente dirette a fare valere la prescrizione , la cui eccezione è stata coltivata nel corso del giudizio. Mentre difetta la proposizione di rituale e tempestiva eccezione di decadenza, non essendo condivisibile la tesi secondo cui il rilievo di nullità della clausola derogatoria implicitamente comportasse anche la proposizione della eccezione.
Con il quarto motivo, l'PP stigmatizza la mancata declaratoria di nullità della clausola 3 dell'allegato B, che onera il fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del contraente e dello svolgimento del suo rapporto con la banca, dispensando il creditore dall'onere di dare comunicazioni salvo l'obbligo della Banca, a richiesta del fideiussore, di comunicargli, entro il limite dell'importo garantito, l'entità della esposizione del debitore principale. Ribadisce come tale previsione crei una grave disparità fra le parti, censurando che la Banca ha dato comunicazione dell'inadempimento, che era maturato nel 2006, solamente a distanza di 13 anni. Ribadisce infine la invalidità della clausola per difetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art 1341c.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
pag. 18/26 Richiamate le motivazioni con cui va esclusa la applicabilità dell'art
1341c.c., trattandosi di clausole inserite in un rogito notarile ovvero in un allegato, va rilevato che nel denunciare una dedotta disparità contrattuale fra i contraenti, a discapito del fideiussore su cui era stato posto l'onere di informarsi sull'andamento dei rapporti, l'PP non chiarisce il parametro normativo da cui deriverebbe la denunciata nullità.
Ciò premesso, e solo per completezza di motivazione va sottolineato che la fideiussione è stata prestata a garanzia di un mutuo ipotecario, e quindi di una sola operazione;
ed al contempo che la clausola prevede che la
Banca comunichi l'entità della esposizione , entro i limiti della esposizione
, a fronte di richiesta scritta del fideiussore, che quindi può agevolmente tenersi informato, come evidenziato in sentenza.
Con ulteriore motivo, l'PP censura che la sentenza ha erroneamente respinto l'eccezione di illegittimità della garanzia personale sollevata in ragione della invalidità dell'art 4bis del contratto nella parte in cui fissa in un importo massimo pari al doppio del capitale erogato la garanzia prestata dal fideiussore per tutte le obbligazioni assunte.
Ribadisce che tale previsione comporta uno squilibrio contrattuale in violazione con l'art. 1941 c.c., con conseguente nullità della medesima, sollevabile anche con la exceptio doli specialis.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il citato art. 4 bis prevede che si costituisca Parte_1
fideiussore per tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuante sino “ad un importo massimo pari al doppio del capitale erogato”.
pag. 19/26 Conformemente, l'art.1 delle condizioni generali (allegato B) ) ribadisce che la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per rate non pagate, interessi anche se moratori ed accessori.
Contrariamente alla tesi di parte PP, la ulteriore previsione contenuta nella seconda parte del citato art 4bis, che limita la garanzia ad un importo predeterminato pari al doppio del capitale erogato, è posta a favore del fideiussore in quanto predetermina l'importo massimo garantito.
Inoltre dalla lettura della clausola non è possibile ravvisare alcuna violazione dell'art 1941 c.c. neppure sotto il profilo della applicazione di condizioni più onerose.
Il richiamo all'exceptio doli specialis, formulato senza una adeguata allegazione in fatto, costituisce questione sollevata per la prima volta in appello e quindi inammissibile.
Con ulteriore motivo, l'PP impugna la sentenza per non avere accolto il rilievo di nullità per violazione dell'art 54 legge notarile in ragione del fatto che all'epoca della stipula avrebbe avuto una Pt_1
scarsa conoscenza della lingua italiana,che non gli avrebbe permesso di comprendere il significato tecnico del contenuto dell'atto, né di esprimere consapevolmente la rinuncia ai testimoni e neppure di valutare con cognizione di causa la dichiarazione di omissione della lettura dell'allegato
B . Deduce che tali profili possono essere oggetto della exceptio doli specialis, che costituisce rimedio assicurato al soggetto che è stato indotto a concludere un contratto per effetto di artifici o raggiri.
Allega che l'effettivo livello di conoscenza della lingua italiana avrebbe potuto essere accertato a mezzo delle istanze istruttorie di cui all'art 183 co VI c.cp., di cui reitera la richiesta di ammissione .
pag. 20/26 I motivi non possono trovare accoglimento
Ai sensi dell'art. 54 della legge notarile: "Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
2. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.”
Il successivo art 55 , invocato dall'PP , prevede che “Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti…..”.
Come rilevato dal Tribunale, senza che sul punto l'PP abbia sollevato specifica contestazione, non è provato, che l'PP avesse dichiarato di non conoscere la lingua italiana. Va aggiunto che manca persino una specifica allegazione sul punto. Pertanto non sussistevano i presupposti per derogare alla regola generale della redazione dell'atto in lingua italiana come pure per la assistenza di un interprete .
In relazione ai capitoli di prova, di cui è stata reiterata la richiesta di ammissione, deve rilevarsi che sono generici e non prettamente rilevanti i primi quattro, diretti a rappresentare che l'PP si era trasferito in
Italia nel 1989 ed aveva una limitata scolarità; il capitolo 5 è formulato in modo da implicare la formulazione di valutazione da parte dei testi in ordine al grado di conoscenza della lingua italiana;
il capitolo (7. vero che in data 12 maggio 2003, in sede di rogito, il notaio rogante ha chiesto al signor se conosceva e comprendeva la lingua Parte_1
italiana (testi: sig.ra , sig. Testimone_1 Controparte_6
pag. 21/26 e sig.ra ) ha come oggetto una circostanza contraria al Persona_3
contenuto del rogito;
i capitoli 6 e 8 sono generici .
Infine le argomentazioni che con cui si evocano comportamenti di terzi che avrebbero determinato un vizio della volontà nell'PP, sono state svolte in modo assolutamente generico al pari del richiamo all'exceptio doli specialis. Manca inoltre la rituale proposizione di difese in relazione all'annullamento del negozio
Con ulteriore motivo, l'PP formula plurime censure alla quantificazione del credito, sia con riferimento all'importo indicato nel ricorso monitorio, sia al fatto che il creditore aveva omesso di precisare di avere ricevuto delle somme a seguito della vendita dell'immobile ipotecato, come pure in relazione alla mancanza di una prova adeguata.
Contesta che la somma che i debitori principali non avevano pagato era inferiore all'importo ingiunto e che la somma “ afferente “ a procedura esecutiva instaurata avanti al Tribunale di Treviso sull'immobile era di €
23.398,70 e quindi maggiore dell'importo imputato a deconto dalla controparte pari ad € 21.514,20.
Il motivo non può trovare accoglimento.
E' di tutta evidenza la genericità delle contestazioni mosse all'importo accertato dal Tribunale, che reiterano in modo tralatizio il motivo di opposizione di primo grado in punto di dedotta carenza di prova del credito e dell'esatto ammontare del medesimo.
Inoltre, come ricordato anche dall'PP , è stata disposta in primo grado CTU diretta a determinare “ l'ammontare del credito vantato da in base al contratto di mutuo depositato sub Controparte_1
doc. 3 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e all'ulteriore
pag. 22/26 documentazione in atti, tenuto conto dell'avvenuto passaggio a sofferenza in data 12.06.2008;e quindi a decurtare somme ricevute dall'opposta in forza della procedura di esecuzione relativa alla garanzia ipotecaria prestata al momento della stipulazione del contratto di mutuo.”
Il CTU ha determinato in euro 97.322,17 il debito in linea capitale al 1 luglio 2017, comprensivo dell'importo di euro 82.544,90 maturato alla data del passaggio a sofferenza, il 12/06/2008 e delle ulteriori rate insolute, per complessivi euro 14.777,27; quantificati gli interessi via maturati, ha liquidato il complessivo credito in euro 112.501,05, confermando quindi l'esattezza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, il CTU ha accertato che erano intervenuti dei pagamenti parziali: euro 21.514,20 (per la quota attribuita a capitale, interessi e spese) con data 24/12/2019; euro 1.884,50 con data 28/12/2021, per un totale di Euro 23.398,70. Per cui risulta superata anche l'obiezione mossa nei motivi in ordine alla non corretta determinazione delle somme già incassate.
Infine, ha proceduto al calcolo del credito residuo , procedendo ad una duplice imputazione di tali versamenti secondo due diversi criteri
(proporzionale ed ex 1194 comma 2 c.c.) .
Applicando questo ultimo, il Tribunale ha quindi determinato il credito di nella somma di euro 89.663,90 , che va quindi confermata, in CP_1
mancanza di puntuali e specifiche censure ai conteggi del CTU, e ritenutane in ogni caso la correttezza.
Con l'ultimo motiv , l'PP impugna il capo sulle spese lamentando che il Tribunale non ha applicato il principio di soccombenza reciproca,
pag. 23/26 nonostante l'importo ingiunto fosse risultato maggiore di quello accertato con parziale accoglimento della opposizione. Lamenta infine l'applicazione per il giudizio monitorio di importi superiori ai minimi.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Alla luce dei principi ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte
(Cass 13827/ 2024; Cass SU 32061/2022) l'accoglimento in misura ridotta, persino se sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Non ricorrono inoltre i profili che possano giustificare l'applicazione dell'art 92 comma II c.p.c. , non potendosi valorizzare a tale fine l'estinzione parziale del credito per effetto della distribuzione di somme in sede esecutiva, che peraltro il CTU ha accertato come sopravvenuta al deposito del ricorso monitorio.
Pertanto del tutto correttamente il Tribunale ha regolato le spese ai sensi dell'art 91 c.p.c. applicando lo scaglione fra €52.000,01 ed € 260.000,00 entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta.
Non è infine valorizzabile la censura in relazione alla mancata applicazione di importi superiori ai minimi per la fase monitoria.
Va ricordato infatti che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da
pag. 24/26 riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.”(
Cass19148/2022)
Solo per completezza va rilevato che l'applicazione dei compensi in misura prossima ai valori medi appare condivisibile dal momento che la domanda è stata accolta per un importo che non si attesta al minimo dello scaglione .
Alla infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c va condannato a rifondere Parte_1
alla parte appellata le spese del presente grado che , ai sensi del DM
147/2022 applicando lo scaglione fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,01 si liquidano in euro 2977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1911,00 per la fase introduttiva;
euro 3326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 5103,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 13.317,00 oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Rigetta l'appello proposto nei confronti della sentenza n 236/2023 del
Tribunale di Rovereto.
pag. 25/26 Condanna a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_1
presente grado che si liquidano in complessivi euro 13.317,00 oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 188/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2023 da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONDINI GIUSEPPE , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Erbusco (BS), alla Via Giuseppe Verdi, civico n. 28, per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello PP
nei confronti di
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, assistito e difeso dall'Avv. DE MAS CP_2
CATERINA con domicilio eletto presso il cui studio in Belluno in Via
Roma n. 15, in virtù di procura speciale in atti appellato
CONCLUSIONI
Per parte PP
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Trento, accertato e dichiarato quanto in premessa, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata Sentenza n.
236/2023, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado – n.
154/2020 R.G. – limitatamente a quelle di seguito trascritte.
Previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Rovereto adito così giudicare:
- in via pregiudiziale: accertato quanto in premessa e narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 494/2019 poiché́ la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto
- in via principale nel merito: accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa, accertata e dichiarata la nullità della fideiussione e/o la nullità delle clausole dell'Allegato B al n. 15736 del Contratto di mutuo e fidejussione per omessa sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e/o l'illegittimità̀ della garanzia personale prestata dall'opponente nonché l'eventuale incasso di somme derivanti dalla vendita all'asta dell'Immobile e/o la mancata preventiva escussione del debitore principale, e/o la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di cessione dei crediti per mancata prova della cessione del credito per cui è causa, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 494/2019 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto;
pag. 2/26 rigettarsi la domanda formulata in subordine dall'opposta poiché infondata in fatto e illegittima in diritto, per tutti i motivi esposti ivi compresa la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di cessione dei crediti per mancata prova della cessione del credito per cui è causa;
rigettare delle domande formulate da controparte nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, ivi compresa quella “in via di appello incidentale condizionato”, poiché infondate in fatto e illegittime in diritto;
- in via istruttoria: previa revoca della relativa ordinanza, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, di primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata
In via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 cpc.
Nel merito sull'appello principale: respingersi l'appello in quanto infondato per tutte le ragioni indicate in atti e confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 236/2023.
In via di appello incidentale condizionato: in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha sancito la mancata proposizione dell'eccezione in senso stretto di cui all'art. 1957 cc da parte dell'odierno PP, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiararsi la validità ed efficacia della clausola n. 4 dell'allegato “B” al contratto di mutuo pag. 3/26 fondiario ipotecario di data 12.5.2003 a ministero notaio dr. Persona_1
rep. n. 177432/15736 per le ragioni addotte in atti.
Con rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2020 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 494/2019,
[...]
notificato il 27.12.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro 112.501,05, oltre interessi Controparte_1
e spese di procedura, in forza del contratto di mutuo e fidejussione Rep. n.
177432 – Racc. n. 15736, Notaio Dott. stipulato in data 12 Per_1
maggio 2003 tra i signori e in Persona_2 Persona_3
qualità di parte mutuataria e la società Abbey National p.l.c con contestuale assunzione dell'opponente della qualità di fideiussore. In via preliminare eccepiva il mancato esperimento da parte della opposta della procedura di mediazione.
Nel merito eccepiva: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. dal momento che la mutuataria aveva interrotto il versamento delle rate a far data dal giorno 12 maggio 2006 ed il passaggio a sofferenza era avvenuto il successivo 12 giugno 2008; la nullità per mancanza di sottoscrizione ai sensi del art. 1341, co. 2 c.c. relativamente al punto 4 dell'allegato B del contratto di mutuo e fideiussione ed in generale di tutte le clausole di cui all'allegato B, regolanti la fideiussione;
la nullità dell'art. 4 allegato B, e dunque dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c., in quanto riproduttivo della clausola n. 6 dello schema di contratto ABI ritenuto nullo dall'Autorità Antitrust poiché integrante un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.
pag. 4/26 287/1990; la nullità della fideiussione e/o della clausola di cui all'art. 3 dell'allegato B2 , in quanto contrastante con il principio di correttezza e buona fede e quindi l'illegittimità della garanzia personale prestata dall'opponente; la nullità dell'art. 4 bis della fideiussione nella parte in cui fissa “ad un importo massimo pari al doppio del capitale erogato” la garanzia prestata dal fideiussore, in quanto eccessivamente onerosa;
la nullità del contratto ai sensi dell'art. 55 della legge notarile n. 89/19133, attesa la scarsa conoscenza dell'italiano di la Parte_1
correttezza delle somme ingiunte. Chiedeva pertanto di revocare e/o annullare ovvero dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
26.05.2020 si costituiva quale mandataria di CP_2 [...]
contestando le deduzioni attoree. In particolare, Controparte_1
l'opposta allegava che la prescrizione nei confronti dei debitori principali era stata interrotta con atto di precetto del 10.10.2011 (doc. 13 allegato al comparsa), cui aveva fatto seguito il pignoramento notificato il 29.12.2011
(doc. 14 di parte opposta), per cui ai sensi dell'art. 1310 c.c. la prescrizione si era interrotta anche nei confronti del fideiussore;
evidenziava che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformi alle condizioni predisposte da uno dei contraenti, non potevano considerarsi predisposte dal contraente stesso e pertanto non necessitano di doppia sottoscrizione;
negava che dalla conformità di talune clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI del 2003 potesse derivare la nullità
pag. 5/26 dell'intero contratto ovvero delle singole clausole, derivandone unicamente il diritto al risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto;
contestava la nullità del punto 3 dell'allegato B per violazione dei canoni di correttezza e buona fede come pure che dalla contestata eccessiva onerosità di una clausola/del contratto potesse conseguire la nullità della medesima. Infine rilevava che ai sensi dell'art. 54 della legge n. 89/1913, gli atti notarili debbano essere redatti in lingua italiana, potendosi derogare a tale previsione solo nel caso in cui la parte espressamente dichiari di non conoscere detta lingua, ma che nello specifico tale dichiarazione non risultava dall'atto pubblico. Confermava la correttezza dell'ammontare ingiunto, precisando che solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il professionista incaricato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca, a garanzia del contratto di mutuo, aveva accreditato a la somma di € Controparte_1
23.100,00 . Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo ovvero in subordine, in caso di revoca, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme accertate come dovute a
[...]
oltre alla rifusione delle spese del giudizio Controparte_1
Respinta la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, in ragione della sopravvenuta decurtazione dell'importo a seguito della vendita dell'immobile ipotecato, e disposta la mediazione , che non aveva esito positivo, all'esito della CTU diretta a determinare il credito azionato, con sentenza n 236/2023 il Tribunale di Rovereto revocava il decreto ingiuntivo n. 494/2019 del 25/11/2019; dichiarava la nullità della clausola di cui all'art. 4 dell'Allegato B al contratto di fideiussione;
condannava a pagare a Parte_1 Controparte_1
pag. 6/26 l'importo di € 89.663,94, oltre ad interessi legali a far data dal 29/12/2021
e fino al saldo;
condannava l'opponente alla rifusione delle spese.
Respingeva l'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che era documentato che in data 10.10.2011 era stato notificato l'atto di precetto e che il successivo 29.12.2011 era stato notificato il pignoramento, a cui l'art. 2943 c.c. attribuiva efficacia interruttiva;
rilevava inoltre che a prescindere dalla qualificazione della garanzia, l'art. 2 dell'allegato B al contratto di mutuo conteneva l'espresso riferimento alla natura solidale dell'obbligazione gravante sul garante, con la conseguenza che l'atto di pignoramento aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti di quest'ultimo come previsto dall'art 1310 co IV c.c.
Respingeva parimenti la eccezione di nullità dell'art 4 di cui all'allegato B del contratto di mutuo e contestuale fideiussione sollevata in ragione della mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art 1341 co 2 c.c.. richiamando la giurisprudenza di legittimità che afferma che le clausole inserite in un rogito, ovvero in un allegato da esso richiamato, non possono ritenersi predisposte da un contraente e quindi non necessitano della specifica approvazione. Respingeva sulla base dei medesimi principi anche l'eccezione di nullità della fideiussione come pure di tutte le clausole di cui all'allegato B per difetto di specifica sottoscrizione.
Accoglieva la domanda di nullità della clausola n 4 allegato B in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema di contratto ABI, richiamando sia il provvedimento della Banca di Italia n 55/2005 sia la sentenza della Cassazione SU n 41994/2021 che aveva affermato il principio che i contratti di fideiussione a valle di intese, dichiarate parzialmente nulle dall'autorità Garante, sono parzialmente nulli ai sensi pag. 7/26 dell'art 1419 co 3 e 4 c.c. salvo una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata.
Ciò premesso, ribadita la nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art 1957 c.c. evidenziava che tuttavia il debitore non aveva proposto rituale eccezione di decadenza nell'atto di citazione.
Con riguardo alla clausola n 3 dell'allegato B, ribadita l'infondatezza del rilievo di nullità per mancata sottoscrizione specifica, escludeva che la previsione che onerava il fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni del rapporto potesse ritenersi contraria a buona fede rilevando che era consentito al garante, mediante richiesta scritta e quindi con un minimo onere di diligenza, di ottenere dall'istituto di credito le informazioni richieste in ordine all'esposizione debitoria.
Inoltre respingeva la contestazione di illegittimità dell'art 4 bis sollevata in riferimento alla determinazione del limite massimo della fideiussione pari al doppio del capitale erogato , escludendo che comportasse uno squilibrio a danno del garante, che avrebbe potuto essere fatto valere solo nei limiti di cui all'art 1448 c.c. i cui presupposti non erano stati allegati .
Con riferimento alla nullità del contratto ai sensi dell'art 55 legge notarile n 89/1913 , contestata in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del fideiussore , il Tribunale ricordava che ai sensi dell'art 54 della legge notarile gli atti devono essere scritti in lingua italiana;
quando tuttavia le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana l'atto può essere rogato in lingua straniera;
pertanto, dal momento che l'opponente non aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, non vi erano i presupposti per derogare alla regola generale .
pag. 8/26 Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, proponeva appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito e nel merito il rigetto della domanda proposta da controparte richiamando i motivi di opposizione svolti in primo grado.
Si costituita e per essa opponendosi Controparte_1 Parte_2
alla istanza di sospensione;
contestava la fondatezza dei motivi di appello di cui chiedeva il rigetto .
Con ordinanza del 19 marzo 2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare preliminarmente il motivo nono, con cui l'PP si duole che il Tribunale non si è pronunciato sull' eccezione di mancanza di prova della cessione del credito a favore della ingiungente.
Censura che l' opposta non aveva dimostrato che esso fosse ricompreso fra quelli che erano stati oggetto di cessione, essendosi limitata a produrre l'estratto della GU n 93 dell'8 agosto 2017 in cui risultava genericamente citata la stipula di un contratto di cessione di crediti da Arena NPL One srl;
e che non era possibile individuare fra i crediti ceduti quello vantato nei confronti dell'PP neppure nell'estratto della GU foglio delle inserzioni n 139/2014 né nell'avviso di cessione pro soluto di credito.
Ricorda come la giurisprudenza affermi che la nullità del contratto di cessione possa essere dedotta anche dal debitore ceduto, il quale ha pag. 9/26 interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Richiama le pronunce della Suprema Corte che hanno affermato che la titolarità del credito ceduto ex art 58TUB sia rilevabile d'ufficio e che la parte che agisce come successore a titolo particolare in forza di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione salvo che la controparte non l'abbia implicitamente ovvero esplicitamente riconosciuta.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Va sottolineato che la contestazione in ordine alla prova della cessione del credito è stata sollevata in primo grado solamente con la comparsa conclusionale;
nonostante il credito fosse stato azionato con ricorso monitorio già da l'opponente non aveva mosso Controparte_1
obiezioni sul punto in atto di citazione in opposizione ma neppure nelle memorie successive. Pertanto non si è instaurato un pieno contraddittorio, dal momento che l'opposta ha potuto prendere posizione solamente con la comparsa conclusionale di replica, essendole in tal modo preclusa una eventuale integrazione della pur copiosa documentazione che era stata già dimessa nel giudizio monitorio, anche a seguito di una richiesta di integrare la prova scritta in relazione alle plurime operazioni di cessione allegate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare nella GU del 30.3.2004 (doc. 6 primo grado parte opposta) era data notizia che Casa aveva acquistato, con Controparte_3
efficacia al 31.12.03, da Abbey National P.L.C. il ramo d'azienda “mutui” della Abbey National Bank Italia, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/03, come risultava dall'atto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.03, a rogito notaio dr. di Milano Rep. N. 35089; venivano indicati Per_4
per categorie i rapporti ricompresi ( mutui residenziali e prestiti personali pag. 10/26 sottoscritti dai clienti ed i relativi crediti, nonché “ogni ipoteca, privilegio e garanzia personale ed ogni altro bene o diritto costituito a garanzia dei crediti ceduti).
Nella GU 146/2008 (doc. 7 parte opposta ) veniva dato avviso di cessione da la Casa ad RA Finance spa di crediti pro soluto Controparte_3
che erano individuati come quelli “in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia)”, compresi “i crediti di firma” nonché le relative garanzie ipotecarie e personali. Nel prosieguo erano specificate alcune tipologie di credito escluse dalla cessione: i crediti per cui mancava la documentazione originaria;
quelli che si prescrivevano entro 180 giorni dalla data della cessione;
crediti per cui erano sono stati erogati finanziamenti;
crediti verso dipendenti;
crediti per i quali erano in corso accertamenti da parte della autorità penale).
A seguito della fusione di RA Finance spa in Unicredit Credit
Managment Bank spa (doc. 8 parte opposta) , questa cedeva ad Arena
NPL One srl, con operazione c.d. in blocco ex artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, “un portafoglio di crediti pecuniari che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche” dettagliatamente indicate nel documento(debiti in sofferenza, precedentemente acquistati da RA Finance con atto pubblicato sulla GU 11.12.2008 dell'11.12.2008, derivanti da contratti di finanziamento in euro, retti dal diritto italiano passati in sofferenza entro il
30.4.2008 ( doc 9 di parte opposta). Seguiva un elenco di crediti esclusi di cui era fornito il numero identificativo, fra i quali non è presente quello relativo al rapporto principale di mutuo ipotecario per cui è causa.
pag. 11/26 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017 (doc. 10 primo grado), si dava avviso dell'avvenuta cessione con contratto del 14 luglio 2017 da Arena NPL One srl a
[...]
di contratti indicati mediante la tipologia , fra cui erano CP_4
ricompresi i crediti derivanti da contratti di mutuo che alla data del 14 luglio 2017 erano nella titolarità della cedente, ed erano passati in sofferenza fra il 1990 ed il 2009, ricompresi fra quelli acquisiti da Arena
NPl da CP_5
L' ampia documentazione dimessa in primo grado è stata completata con la produzione del contratto di cessione a favore dell'appellata datata
14 luglio 2017, allegato all'atto di citazione, operata dall'PP nel primo atto successivo alla contestazione sollevata dalla controparte con la comparsa conclusionale di primo grado .
La prova fornita da può quindi ritenersi Controparte_1
esauriente.
Va ricordato come “la prova della cessione di un credito non é, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..( Cass 17944/2023).
pag. 12/26 Ricordato che né nell'atto di citazione in opposizione ma neppure nel corso della successiva fare di trattazione era stata contestata la esistenza del contratto di cessione a favore dell'ingiungente, deve ritenersi che con i documenti dimessi in primo grado ha dimostrato che il credito CP_1
azionato fosse ricompreso nell'ambito dei plurimi atti di cessione
La Suprema Corte ha infatti “affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. 4277/2023)
Infatti, come chiarito, a fronte della indicazione delle tipologie dei rapporti oggetto delle cessioni, che si sono succedute, è possibile accertare che sono ricompresi i mutui con caratteristiche perfettamente compatibili con il rapporto in relazione al quale è stata proposta la domanda.
A seguito della contestazione sollevata dall'opponente sulla esistenza del contratto, il quadro probatorio è stato quindi completato anche con l'atto di cessione del 14 luglio 2017 a favore dell'appellato, che parimenti individua i rapporti mediante la indicazione di caratteristiche molto precise, e coincidenti con il mutuo per cui è stata prestata garanzia, la quale risulta parimenti oggetto di cessione.
Con il primo motivo, l'PP impugna il rigetto della eccezione di prescrizione. Ricordato che i mutuanti avevano interrotto il pagamento con la rata del 12 maggio 2006, e che il passaggio a sofferenza era pag. 13/26 avvenuto in data 12 giugno 2008, censura che il Tribunale ha valorizzato come atti interruttivi del credito verso il fideiussore la notifica del precetto del 10 ottobre 2011 e la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare del successivo 29 dicembre, senza considerare che, in ragione della qualificazione della garanzia come contratto autonomo , tali atti non avevano prodotto effetti anche nei confronti dell'PP, che non poteva ritenersi un coobligato solidale. Conclude quindi eccependo che alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27 dicembre 2019, era già spirato il termine di prescrizione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo deve evidenziarsi che la natura di contratto autonomo di garanzia non trova riscontro nelle clausole contrattuali presenti nel rogito e nei relativi allegati: anche non volendo attribuire valore decisivo alla terminologia reiteratamente utilizzata dai contraenti, che hanno sempre qualificato il rapporto come fideiussione , va sottolineato come la clausola 4 prevede che si costituisce fideiussore delle Pt_1
obbligazioni assunte dalla parte mutuataria sino all'importo massimo pari al doppio del capitale mutuato;
al contempo l'art 1 delle condizioni di contratto (all B) ribadisce che la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per rate non pagate, interessi, anche moratori, ed accessori;
e l'art 2 , espressamente richiamato in sentenza, afferma che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili . E' quindi evidente che il garante è tenuto all'esatto adempimento della medesima prestazione principale nei confronti del creditore, che risulta ulteriormente tutelato dalla espressa previsione del vincolo di solidarietà.
pag. 14/26 Pertanto la qualificazione in termini di contratto autonomo è stata enunciata senza verificarne la fondatezza alla luce della regolamentazione pattizia. Al contempo appare in contraddizione con le altre difese svolte dallo stesso che, con ulteriori motivi di opposizione, ha Pt_1
invocato istituti e principi elaborati con esclusivo riferimento alla fideiussione , quale ad esempio la nullità della clausole conformi al modello ABI .
Conclusivamente, dovendosi qualificare la garanzia come fideiussione, ed a fronte della espressa previsione di solidarietà fra il garante ed i debitori principali, deve convenirsi con il Tribunale che l'effetto interruttivo della notifica del pignoramento, effettuata il 29.12.2011 ha prodotto effetti anche nei confronti dell'PP, per cui alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.12.2019, il credito non era prescritto.
Con il secondo motivo, parte PP impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'art 4 dell'Allegato B per difetto di specifica sottoscrizione ex art 1341 c.c., ed obietta che si tratta di requisito di forma non surrogabile neppure dalle spiegazioni del notaio rogante, che secondo la sentenza sarebbero la ragione per cui la giurisprudenza esclude l'applicabilità dell'art 1341 c.c. nel caso di rogito.
Nega che vi sia stata trattativa sul punto come pure che il notaio abbia illustrato il contenuto del contratto, che in ogni caso non poteva essere compreso dall'PP per carente conoscenza della lingua italiana.
Con analoghe argomentazioni , il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità di tutte le clausole contenute pag. 15/26 nell'allegato B , che pur essendo vessatorie non erano state sottoscritte in modo specifico.
I motivi, di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo relativi alla medesima censura, non possono essere accolti.
Infatti a fronte della incontestata, e documentata, redazione del contratto nelle forme del rogito ( doc 3 di parte opposta) va richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui "le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione" (Cass. n.
15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004): e tale principio trova senz'altro applicazione anche per le clausole che, a norma dell'art. 51, comma 7°,
I.not., sono inserite in scritture (come il "Capitolato delle Condizioni
Generali del Contratto", che comprende l'art. 12 cit.) "allegate" - come questa Corte ha direttamente accertato - (sub lett. "8") all'atto pubblico
(che, nella specie, contiene il mutuo ipotecario stipulato tra la ricorrente e la banca), le quali, pur essendo distinte dallo stesso, ne costituiscono parte integrante, tant'è che, al pari del contenuto dell'atto, devono essere oggetto di lettura (salvo dispensa: art. 51, comma 8°, I.not.) ed, in ogni caso, di sottoscrizione ad opera delle parti (art. 51, comma 12°,
I.not.)(Cass 15253 2020).
Dovendosi individuare nell'inserimento delle clausole nel testo dell'atto redatto da notaio, anche nelle forme dell'allegato espressamente richiamato, come ricorre nello specifico per quelle inserite nell'allegato B, la ratio addotta dalla Cassazione per escludere l'applicabilità della pag. 16/26 normativa di cui all'art 1341 c.c., non appaiono pertinenti le censure formulate con riguardo al diverso profilo della omessa trattativa ovvero della mancanza di illustrazione delle medesime da parte del notaio .
Con il terzo motivo, parte PP censura che, dopo avere dichiarato nullo il punto n 4 dell'allegato B, in quanto riproduttivo della clausola n 6 della schema di contratto ABI, il Tribunale non ha dichiarato la decadenza del creditore ai sensi dell'art 1957 c.c., ritenendo che non fosse stata proposta rituale eccezione. Allega che a pagina 5 dell'atto di citazione era stata eccepita la prescrizione del decreto azionato in ragione della mancanza di comunicazioni all'opponente in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la parte mutuataria avesse interrotto il versamento delle rate dal 12 maggio 2006 ed il passaggio del rapporto a sofferenza fosse avvenuto il successivo 12 giugno 20008. Fa presente che tali circostanze erano state approfondite anche negli scritti difensivi successivi e che il profilo era stato trattato anche con riguardo alla decadenza.
Conclude che, in ogni caso, la difesa esperita nell'atto di citazione in opposizione in ordine alla nullità della clausola di deroga dell'art 1957
c.c. presupponeva anche implicitamente l'eccezione che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non formulata.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Va ricordato che con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art
1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa e quindi deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo (Cass 8023/2024)
pag. 17/26 Ciò premesso, nè nel paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione, con cui era stata denunciata la nullità della deroga pattizia per contrarietà alla normativa antitrust, ma neppure in altri paragrafi di tale atto, sono rinvenibili argomentazioni difensive valorizzabili come eccezione ex art
1957 c.c. . Non coglie nel segno il richiamo al paragrafo I, perché ad una attenta lettura la contestazione ivi sollevata riguarda la mancanza di tempestive iniziative nei confronti del garante , e non dei debitori principali. Inoltre,le allegazioni sono inequivocabilmente dirette a fare valere la prescrizione , la cui eccezione è stata coltivata nel corso del giudizio. Mentre difetta la proposizione di rituale e tempestiva eccezione di decadenza, non essendo condivisibile la tesi secondo cui il rilievo di nullità della clausola derogatoria implicitamente comportasse anche la proposizione della eccezione.
Con il quarto motivo, l'PP stigmatizza la mancata declaratoria di nullità della clausola 3 dell'allegato B, che onera il fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del contraente e dello svolgimento del suo rapporto con la banca, dispensando il creditore dall'onere di dare comunicazioni salvo l'obbligo della Banca, a richiesta del fideiussore, di comunicargli, entro il limite dell'importo garantito, l'entità della esposizione del debitore principale. Ribadisce come tale previsione crei una grave disparità fra le parti, censurando che la Banca ha dato comunicazione dell'inadempimento, che era maturato nel 2006, solamente a distanza di 13 anni. Ribadisce infine la invalidità della clausola per difetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art 1341c.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
pag. 18/26 Richiamate le motivazioni con cui va esclusa la applicabilità dell'art
1341c.c., trattandosi di clausole inserite in un rogito notarile ovvero in un allegato, va rilevato che nel denunciare una dedotta disparità contrattuale fra i contraenti, a discapito del fideiussore su cui era stato posto l'onere di informarsi sull'andamento dei rapporti, l'PP non chiarisce il parametro normativo da cui deriverebbe la denunciata nullità.
Ciò premesso, e solo per completezza di motivazione va sottolineato che la fideiussione è stata prestata a garanzia di un mutuo ipotecario, e quindi di una sola operazione;
ed al contempo che la clausola prevede che la
Banca comunichi l'entità della esposizione , entro i limiti della esposizione
, a fronte di richiesta scritta del fideiussore, che quindi può agevolmente tenersi informato, come evidenziato in sentenza.
Con ulteriore motivo, l'PP censura che la sentenza ha erroneamente respinto l'eccezione di illegittimità della garanzia personale sollevata in ragione della invalidità dell'art 4bis del contratto nella parte in cui fissa in un importo massimo pari al doppio del capitale erogato la garanzia prestata dal fideiussore per tutte le obbligazioni assunte.
Ribadisce che tale previsione comporta uno squilibrio contrattuale in violazione con l'art. 1941 c.c., con conseguente nullità della medesima, sollevabile anche con la exceptio doli specialis.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il citato art. 4 bis prevede che si costituisca Parte_1
fideiussore per tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuante sino “ad un importo massimo pari al doppio del capitale erogato”.
pag. 19/26 Conformemente, l'art.1 delle condizioni generali (allegato B) ) ribadisce che la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per rate non pagate, interessi anche se moratori ed accessori.
Contrariamente alla tesi di parte PP, la ulteriore previsione contenuta nella seconda parte del citato art 4bis, che limita la garanzia ad un importo predeterminato pari al doppio del capitale erogato, è posta a favore del fideiussore in quanto predetermina l'importo massimo garantito.
Inoltre dalla lettura della clausola non è possibile ravvisare alcuna violazione dell'art 1941 c.c. neppure sotto il profilo della applicazione di condizioni più onerose.
Il richiamo all'exceptio doli specialis, formulato senza una adeguata allegazione in fatto, costituisce questione sollevata per la prima volta in appello e quindi inammissibile.
Con ulteriore motivo, l'PP impugna la sentenza per non avere accolto il rilievo di nullità per violazione dell'art 54 legge notarile in ragione del fatto che all'epoca della stipula avrebbe avuto una Pt_1
scarsa conoscenza della lingua italiana,che non gli avrebbe permesso di comprendere il significato tecnico del contenuto dell'atto, né di esprimere consapevolmente la rinuncia ai testimoni e neppure di valutare con cognizione di causa la dichiarazione di omissione della lettura dell'allegato
B . Deduce che tali profili possono essere oggetto della exceptio doli specialis, che costituisce rimedio assicurato al soggetto che è stato indotto a concludere un contratto per effetto di artifici o raggiri.
Allega che l'effettivo livello di conoscenza della lingua italiana avrebbe potuto essere accertato a mezzo delle istanze istruttorie di cui all'art 183 co VI c.cp., di cui reitera la richiesta di ammissione .
pag. 20/26 I motivi non possono trovare accoglimento
Ai sensi dell'art. 54 della legge notarile: "Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
2. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.”
Il successivo art 55 , invocato dall'PP , prevede che “Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti…..”.
Come rilevato dal Tribunale, senza che sul punto l'PP abbia sollevato specifica contestazione, non è provato, che l'PP avesse dichiarato di non conoscere la lingua italiana. Va aggiunto che manca persino una specifica allegazione sul punto. Pertanto non sussistevano i presupposti per derogare alla regola generale della redazione dell'atto in lingua italiana come pure per la assistenza di un interprete .
In relazione ai capitoli di prova, di cui è stata reiterata la richiesta di ammissione, deve rilevarsi che sono generici e non prettamente rilevanti i primi quattro, diretti a rappresentare che l'PP si era trasferito in
Italia nel 1989 ed aveva una limitata scolarità; il capitolo 5 è formulato in modo da implicare la formulazione di valutazione da parte dei testi in ordine al grado di conoscenza della lingua italiana;
il capitolo (7. vero che in data 12 maggio 2003, in sede di rogito, il notaio rogante ha chiesto al signor se conosceva e comprendeva la lingua Parte_1
italiana (testi: sig.ra , sig. Testimone_1 Controparte_6
pag. 21/26 e sig.ra ) ha come oggetto una circostanza contraria al Persona_3
contenuto del rogito;
i capitoli 6 e 8 sono generici .
Infine le argomentazioni che con cui si evocano comportamenti di terzi che avrebbero determinato un vizio della volontà nell'PP, sono state svolte in modo assolutamente generico al pari del richiamo all'exceptio doli specialis. Manca inoltre la rituale proposizione di difese in relazione all'annullamento del negozio
Con ulteriore motivo, l'PP formula plurime censure alla quantificazione del credito, sia con riferimento all'importo indicato nel ricorso monitorio, sia al fatto che il creditore aveva omesso di precisare di avere ricevuto delle somme a seguito della vendita dell'immobile ipotecato, come pure in relazione alla mancanza di una prova adeguata.
Contesta che la somma che i debitori principali non avevano pagato era inferiore all'importo ingiunto e che la somma “ afferente “ a procedura esecutiva instaurata avanti al Tribunale di Treviso sull'immobile era di €
23.398,70 e quindi maggiore dell'importo imputato a deconto dalla controparte pari ad € 21.514,20.
Il motivo non può trovare accoglimento.
E' di tutta evidenza la genericità delle contestazioni mosse all'importo accertato dal Tribunale, che reiterano in modo tralatizio il motivo di opposizione di primo grado in punto di dedotta carenza di prova del credito e dell'esatto ammontare del medesimo.
Inoltre, come ricordato anche dall'PP , è stata disposta in primo grado CTU diretta a determinare “ l'ammontare del credito vantato da in base al contratto di mutuo depositato sub Controparte_1
doc. 3 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e all'ulteriore
pag. 22/26 documentazione in atti, tenuto conto dell'avvenuto passaggio a sofferenza in data 12.06.2008;e quindi a decurtare somme ricevute dall'opposta in forza della procedura di esecuzione relativa alla garanzia ipotecaria prestata al momento della stipulazione del contratto di mutuo.”
Il CTU ha determinato in euro 97.322,17 il debito in linea capitale al 1 luglio 2017, comprensivo dell'importo di euro 82.544,90 maturato alla data del passaggio a sofferenza, il 12/06/2008 e delle ulteriori rate insolute, per complessivi euro 14.777,27; quantificati gli interessi via maturati, ha liquidato il complessivo credito in euro 112.501,05, confermando quindi l'esattezza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, il CTU ha accertato che erano intervenuti dei pagamenti parziali: euro 21.514,20 (per la quota attribuita a capitale, interessi e spese) con data 24/12/2019; euro 1.884,50 con data 28/12/2021, per un totale di Euro 23.398,70. Per cui risulta superata anche l'obiezione mossa nei motivi in ordine alla non corretta determinazione delle somme già incassate.
Infine, ha proceduto al calcolo del credito residuo , procedendo ad una duplice imputazione di tali versamenti secondo due diversi criteri
(proporzionale ed ex 1194 comma 2 c.c.) .
Applicando questo ultimo, il Tribunale ha quindi determinato il credito di nella somma di euro 89.663,90 , che va quindi confermata, in CP_1
mancanza di puntuali e specifiche censure ai conteggi del CTU, e ritenutane in ogni caso la correttezza.
Con l'ultimo motiv , l'PP impugna il capo sulle spese lamentando che il Tribunale non ha applicato il principio di soccombenza reciproca,
pag. 23/26 nonostante l'importo ingiunto fosse risultato maggiore di quello accertato con parziale accoglimento della opposizione. Lamenta infine l'applicazione per il giudizio monitorio di importi superiori ai minimi.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Alla luce dei principi ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte
(Cass 13827/ 2024; Cass SU 32061/2022) l'accoglimento in misura ridotta, persino se sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Non ricorrono inoltre i profili che possano giustificare l'applicazione dell'art 92 comma II c.p.c. , non potendosi valorizzare a tale fine l'estinzione parziale del credito per effetto della distribuzione di somme in sede esecutiva, che peraltro il CTU ha accertato come sopravvenuta al deposito del ricorso monitorio.
Pertanto del tutto correttamente il Tribunale ha regolato le spese ai sensi dell'art 91 c.p.c. applicando lo scaglione fra €52.000,01 ed € 260.000,00 entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta.
Non è infine valorizzabile la censura in relazione alla mancata applicazione di importi superiori ai minimi per la fase monitoria.
Va ricordato infatti che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da
pag. 24/26 riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.”(
Cass19148/2022)
Solo per completezza va rilevato che l'applicazione dei compensi in misura prossima ai valori medi appare condivisibile dal momento che la domanda è stata accolta per un importo che non si attesta al minimo dello scaglione .
Alla infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c va condannato a rifondere Parte_1
alla parte appellata le spese del presente grado che , ai sensi del DM
147/2022 applicando lo scaglione fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,01 si liquidano in euro 2977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1911,00 per la fase introduttiva;
euro 3326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 5103,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 13.317,00 oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Rigetta l'appello proposto nei confronti della sentenza n 236/2023 del
Tribunale di Rovereto.
pag. 25/26 Condanna a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_1
presente grado che si liquidano in complessivi euro 13.317,00 oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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