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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6988/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lorenzo Maria Franco
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6988/2020 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) preliminarmente e per il caso di necessità, dichiarare ammissibili ovvero ammettere i documenti forniti al CTU dal deducente con PEC del 5-7.10.2019 (86 pagine) e chiamare a chiarimenti il CTU ovvero ammettere nuova CTU al fine di calcolare le provvidenze spettanti al per le Domande PAC dal 2004 al 2011; Parte_1
b) ordinarsi ad informative in ordine ai dati necessari per il calcolo delle CP_1
provvidenze che scaturiscono dalle domande presentate dal per gli anni dal Pt_1
2004 al 2011;
c) ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione documentale nel fascicolo di parte del primo grado di;
CP_1
d) condannare , in persona del legale rappresentate p.t. a pagare a CP_1 Parte_1
la somma di €. 834.039,29 a titolo di provvidenze dovutegli per le Domande
[...]
PAC per le annate dal 2004 al 2011, detratto quanto eventualmente già corrisposto, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 6837/2020 del Tribunale di Roma, poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimità dell'ingiunzione impugnata, rigettato della domanda riconvenzionale di accertamento del credito proposta dall' e condannato quest'ultima al pagamento CP_1
in favore dell'odierno appellante principale della somma di € 55.847,61, per mancato riconoscimento degli importi dovuti per le campagne 2008, 2009, 2010 e 2011 e, per
l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. CP_1
2016.27377 del 13.09.2016 e, in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale di
r.g. n. 6988/2020 2 condanna dell'appellante principale alla restituzione delle somme indebitamente pecette, quantificate in € 17.128,46 oltre interessi. Con vittoria di spese, competenze, onorari“.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. Parte_1
n. .2016.27377 del 13.09.2016 emessa nei suoi confronti dall CP_1 [...]
(d'ora in poi, ai sensi del R.D. 639/1910, con Controparte_1 CP_1
la quale gli era stato intimato il pagamento di € 17.138,46 (di cui € 10.738,21 per sorte capitale ed € 6.400,25 per interessi legali) a titolo di restituzione di aiuti di settore indebitamente percepiti nell'ambito dei finanziamenti della cd. Politica
Agricola Comunitaria (PAC), al netto dei recuperi già effettuati. Il procedimento di accertamento che aveva condotto all'emissione dell'ingiunzione di pagamento aveva preso le mosse dall'applicazione al
[...]
di misura cautelare personale nel procedimento penale n. 8402/2010 Pt_1
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, avente ad oggetto, tra l'altro, l'indebita percezione di contributi comunitari per il settore agricolo (campagne dal 2005 al 2009), mentre successive verifiche venivano condotte dall' anche con riferimento alle annualità 2010 e 2011. CP_1 CP_1
aveva accertato la non spettanza dei contributi relativi al settore seminativi, campagna 2004 e Domanda Unica campagne 2005, 2008, 2009 e 2010, nonché la sussistenza di un credito, in ragione dei recuperi intervenuti, limitatamente alle annualità 2004 e 2005 per un totale di € 31.663,64. Incamerate le somme dovute a parziale compensazione del credito restitutorio, l' aveva quindi CP_1
emesso l'ingiunzione opposta per il residuo importo non ancora recuperato.
Il si doleva della violazione dell'obbligo di partecipazione Pt_1
procedimentale e lamentava l'insussistenza della pretesa restitutoria di la CP_1
non corretta quantificazione degli importi da restituire e la prescrizione del diritto.
L' si costituiva, contrastando l'avversa domanda e chiedendo in via CP_1
riconvenzionale l'accertamento del proprio diritto al recupero delle somme indebitamente corrisposte al . Pt_1
r.g. n. 6988/2020 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 6837/2020, accoglieva l'opposizione del
[...]
dichiarando non dovuta la somma ingiunta, respingeva la domanda Pt_1
riconvenzionale di e condannava quest'ultima a corrispondere CP_1
all'opponente l'ulteriore somma di € 55.847,61, oltre alle spese di lite. Ad avviso del Tribunale, che era a ciò espressamente onerata, non aveva assolto CP_1
all'onere di provare le irregolarità nelle domande dei contributi del , Pt_1
non essendo state articolate prove a sostegno di quanto emerso nelle indagini penali, mentre con riferimento alle somme spettanti al , il Giudice Pt_1
rilevava che gli importi dovuti per le campagne 2004 e 2005 erano stati regolarmente corrisposti, le domande per le campagne 2006 e 2007 non erano state correttamente liquidate per esito aziendale fuori tolleranza, derivante da uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata superiore al
20%, mentre per le domande dal 2008 al 2011 spettava al l'importo di € Pt_1
55.847,61, che era stato indebitamente trattenuto in compensazione da Il CP_1
Tribunale valutava anche il diverso calcolo delle provvidenze spettanti (€
834.039,29) prospettato dal con le osservazioni alla CTU, svoltasi dopo Pt_1
che la causa era già stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo, rilevando che tale calcolo era fondato su documentazione tardivamente depositata e dunque inammissibile e non teneva conto di una molteplicità di fattori, tra i quali il passaggio a partire dal 2005 dal settore seminativi al regime disaccoppiato, i tagli lineari del valore unitario dei titoli effettuato in alcune annualità e derivanti dal rispetto del massimale di spesa, gli eventuali scostamenti tra superfici dichiarate e superfici accertate e le eventuali non conformità e inadempienze riscontrate in occasione dei controlli.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 04.05.2020 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello , che, premettendo di Parte_1
avere richiesto già con l'atto introduttivo l'accertamento del diritto al pagamento delle provvidenze che ha incamerato contabilmente o di cui CP_1
ha ingiunto la restituzione, ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi:
1) della mancata considerazione delle provvidenze di importo ben più elevato di quello riconosciutogli, che avrebbero dovuto essere accertate se CP_1
avesse messo a disposizione del CTU i dati relativi alla sua azienda,
r.g. n. 6988/2020 4 condotta che lo costringeva a sostituirsi all'Agenzia e allo stesso ausiliario, allegando la documentazione (i cd. fascicoli aziendali), che è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale;
2) del mancato rilievo dell'inammissibilità della documentazione che CP_1
aveva irritualmente allegato, perché non prodotta entro il termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., dovendo quindi reputarsi in assenza di riscontro contrario, che tutte le domande fossero regolari, tanto più che tra il 2004 e il 2011 non ha subito alcun controllo né è stato destinatario di alcuna contestazione;
3) delle motivazioni spese per negare il proprio diritto all'ottenimento delle provvidenze, non essendo stato evidenziato nella CTU il valore dei titoli e conseguentemente il valore dei tagli, non essendo stato riscontrato alcuno scostamento delle superfici e non essendo stato eseguito alcun controllo;
4) del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, che sarebbe maturata nel caso di specie sia se si ritiene applicabile la prescrizione quadriennale di cui alla normativa comunitaria (art. 3 Regolamento CE-
EURATOM n. 2988/95 del 18.12.1995) sia se si ritiene applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, tanto più che non ha fornito dimostrazione CP_1
dell'effettiva corresponsione delle somme;
5) della violazione degli artt. 3 e 4 legge n. 898/1986, avendo assegnato il CP_1
più ristretto termine di 30 giorni (anziché quello previsto di 90 giorni) dalla ricezione per il versamento, non essendo stata notificata alcuna contestazione e non essendo l'ingiunzione di pagamento stata adottata dal
Ministro o da funzionario da lui delegato.
In data 01.03.2021 si è tempestivamente costituita la quale ha chiesto CP_1
che l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348bis c.p.c. e sia comunque rigettato per la sua infondatezza ed ha proposto appello incidentale, invocando in riforma della sentenza impugnata l'accertamento della legittimità dell'ingiunzione opposta e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 17.128,46 oltre interessi, formulando un unico motivo di gravame e dolendosi dell'erroneità della sentenza appellata perché basata sull'acritico recepimento delle risultanze della CTU (nonostante le sue evidenti incongruenze), senza che fosse stato tenuto in alcuna considerazione r.g. n. 6988/2020 5 quanto rappresentato in contestazione della stessa da parte di e senza CP_1
valutare quanto risultante dalla documentazione prodotta, comprensiva anche di atti aventi efficacia probatoria privilegiata
L'appello principale è infondato, mentre è fondato e deve essere accolto l'appello incidentale.
La trattazione dell'appello incidentale assume carattere pregiudiziale, investendo direttamente la fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_1
nelle forme del RD 639/1910.
La sentenza appellata ha recepito le conclusioni del CTU, che era stato incaricato di verificare l'importo degli aiuti spettanti al con riferimento Pt_1
alla domanda per gli anni dal 2004 al 2011, “tenuto conto delle eventuali irregolarità riscontrate dalla documentazione in atti relativa agli accertamenti effettuati sui luoghi”. Ad avviso dell'ausiliario e del Tribunale che alle valutazioni del CTU si è uniformato, non sembravano trovare riscontro le irregolarità segnalate nel settembre 2010 al Nucleo Antifrodi dei Carabinieri di
Salerno, sicché, “a parte possibili errori materiali concernenti i riferimenti catastali delle particelle avute in concessione”, l'odierno appellante non avrebbe commesso irregolarità intenzionali tali da pregiudicare il suo diritto ai benefici comunitari e avrebbe vantato nei confronti di un credito pari ad € 55.847,61. CP_1
Invero, ritiene la Corte che il CTU, che ha esaminato gli atti d'indagine e quelli del procedimento amministrativo condotto da oltre alle domande CP_1
delle sovvenzioni ed ai titoli, che erano stati prodotti dalle parti prima del maturare della barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., abbia travisato il contenuto degli atti di P.G. compulsati, in particolare della comunicazione di notizia di reato del Nucleo Antifrodi Carabinieri Salerno, che riportava le sommarie informazioni testimoniali rese dai soggetti che avevano intrattenuto rapporti negoziali con il in relazione ai fondi oggetto delle Pt_1
domande di sovvenzioni, ed abbia sotto altri profili valorizzato impropriamente dati contrastanti con quanto il personale di P.G. aveva direttamente riscontrato e poi trasfuso negli atti investigativi.
, titolare dell'omonima ditta individuale avente sede in San Parte_1
Giorgio CO (TA), aveva ottenuto in concessione nel luglio 1999 terreni agricoli demaniali a fini di sfalcio erba e sfruttamento agricolo nonché onere di r.g. n. 6988/2020 6 manutenzione ordinaria e pulizia delle zone rocciose del sedime dal Comando
36° Stormo dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle (BA). La concessione, della durata di anni sei, aveva ad oggetto il 2° lotto del sedime aeroportuale per una superficie di complessivi Ha 191.134.50, con obbligo per il concessionario di non subconcedere, a titolo oneroso o gratuito, il sedime oggetto della concessione. Nel dicembre 2006 la concessione veniva rinnovata per ulteriori sei anni, con l'aggiunta di un'ulteriore area, il Deposito POL-NATO, di Ha 4.25.88,
e nel maggio 2007 il otteneva la concessione di ulteriori Ha 85.10.00 Pt_1
relativi al 3° lotto per sfalcio erba e sfruttamento agricolo. Sui terreni compresi nell'area aeroportuale di Gioia del Colle il richiedeva ogni anno gli Pt_1
aiuti comunitari della PAC mediante apposita domanda inoltrata ad per il CP_1
tramite del Centro di Assistenza Agricola.
Le indagini che hanno condotto al giudizio immediato e all'applicazione di misura cautelare detentiva (arresti domiciliari) nei confronti del hanno Pt_1
preso le mosse proprio da una segnalazione dei Carabinieri che operavano presso il Comando del 36° Stormo dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle, secondo i quali i terreni insistenti nell'area aeroportuale a lui concessi non erano coltivati direttamente dal ma erano stati da questo subaffittati a terzi Pt_1
dietro pagamento di corrispettivi in denaro o prestazioni di manodopera e, nonostante ciò, l'odierno appellante aveva inserito detti terreni nelle domande di contributi, ricevendo le relative sovvenzioni da in palese contrasto con CP_1
la normativa di settore. Il Regolamento CEE n. 1251/1999 ha istituito un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori e/o agricoltori di seminativi, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 2 Regolamento CEE n. 1782/2003, la persona fisica o giuridica che esercita un'attività agricola. A sua volta, l'art. 33 dello stesso Regolamento CEE n. 1782/2003 prevede che “possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori”, escludendo dunque coloro che non svolgono attività agricola.
Diversi soggetti escussi dai verbalizzanti, tra i quali , Tes_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Tes_4 Persona_1 Testimone_5
, e , hanno riferito di avere Persona_2 Persona_3 Persona_4
ottenuto in subaffitto porzioni dei terreni concessi dal Comando dell'Aeronautica Militare al , concordando con quest'ultimo il Pt_1
r.g. n. 6988/2020 7 corrispettivo e fornendo anche dei particolari sui termini economici dei rapporti e sulle modalità con le quali i corrispettivi sono stati versati.
A fronte dell'esplicito riferimento dei numerosi informatori escussi a rapporti di subaffitto e alle condizioni economiche che li regolavano non è dato comprendere come il CTU abbia potuto ritenere “privo di fondamento l'assunto del subaffitto su cui si basano gli atti di indagine dei Carabinieri”.
Ancor più gravi sono le carenze logiche e metodologiche della CTU in merito alla supposta coltivazione da parte del del terreno insistente nel Pt_1
Deposito POL-NATO, anch'esso inserito nelle domande di contributi rivolte ad
Se il personale di PG, all'esito di un sopralluogo, aveva constatato che il CP_1
terreno era inaccessibile, in quanto il perimetro era “delimitato con rete metallica e filo spinato” (cfr. verbale di sopralluogo del 29.10.2008), l'ausiliario del Tribunale
è giunto a conclusioni opposte, senza effettuare alcun sopralluogo, ma limitandosi a visionare a diversi anni di distanza dalle indagini e dal periodo per il quale il aveva richiesto le provvidenze un'aerofotogrammetria Pt_1
reperita su Google Street View, dalla quale parrebbe evincersi che all'area si può accedere attraverso un cancello posto su una strada vicinale.
Al di là del rilievo che lo stato dei luoghi nel tempo potrebbe essersi modificato, deve ribadirsi l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto d'indagine nel quale è trasfusa la percezione visiva diretta dei verbalizzanti.
Deve quindi ritenersi accertato, alla luce delle investigazioni condotte dai
Carabinieri del Nucleo Antifrodi, che : Parte_1
- per l'anno 2001 dichiarava la coltivazione a seminativi di terreni concessi in subaffitto, di superfici che non gli erano mai state assegnate e di terreni di sua proprietà dati in affitto (come la particella 109 foglio 109 Comune Gioia del Colle). Per quell'anno, comunque, non aveva elargito alcun CP_1
contributo, avendo riscontrato, con riferimento alle superfici coltivate a grano duro e ad altri cereali, uno scostamento maggiore del 20% tra superfici dichiarate e superfici effettivamente ammissibili a tali coltivazioni;
- per l'anno 2002 si rendeva responsabile della medesima condotta, tentando di ottenere indebitamente aiuti comunitari per € 16.264,31. Anche per quell'anno, comunque, non aveva concesso alcun contributo, avendo CP_1
riscontrato anomalie bloccante relativamente alle superfici coltivate a grano r.g. n. 6988/2020 8 duro, con uno scostamento tra il 3 e il 20% tra superfici dichiarate e superfici ammissibili a coltivazione;
- per l'anno 2003 nuovamente inseriva nella domanda terreni concessi in affitto o in subaffitto e superfici a lui mai assegnate, tentando senza riuscirvi (perché aveva riscontrato uno scostamento tra quanto CP_1
dichiarato e quanto accertato superiore al 20%) di ottenere indebitamente contributi per € 15.962,53;
- per l'anno 2004, con la stessa condotta (indicazione nella domanda di terreni concessi in affitto e in subaffitto e di superfici mai assegnategli), otteneva indebitamente da contributi per € 16.267,35; CP_1
- per l'anno 2005 conseguiva indebitamente contributi pari a € 4.892,51, indicando nella domanda terreni ceduti in subaffitto e mai assegnatigli;
- per l'anno 2006 usufruiva indebitamente di contributi pari a € 17.221,67, che non gli venivano effettivamente erogati ma che venivano conteggiati ai fini dell'estinzione del maggior debito corrispondente a importi percepiti indebitamente per l'anno 1998, sempre dichiarando nella domanda superfici concesse in subaffitto o che non gli erano mai state assegnate, con uno scostamento superiore al 20% tra quanto dichiarato e quanto effettivamente spettante;
- per l'anno 2007 tentava di ottenere indebitamente contributi per € 8.143,78 ed usufruiva indebitamente dell'importo di € 5.520,00, che pure non gli veniva erogato per lo stesso motivo di cui al punto precedente, indicando nella domanda superfici (pari a 21 Ha circa) cedute in subaffitto;
- per l'anno 2008 usufruiva indebitamente della somma di € 15.685,22, non erogata ma comunque da considerare in quanto concorrente con altre all'estinzione del maggior debito contratto con relativamente alla CP_1
domanda presentata per l'anno 1998, inserendo nella domanda terreni ceduti in subaffitto, con uno scostamento superiore al 20% tra quanto dichiarato e quanto accertato;
- per l'anno 2009 usufruiva indebitamente della somma di € 7.768,00, di cui €
5.520,00 relativi a titoli maturati illecitamente nel triennio di riferimento ed
€ 2.238,00 relativi alla coltivazione di superfici ricadenti nell'ex idroscalo di
Augusta, il cui contratto era però scaduto, essendo stato rinnovato fino al r.g. n. 6988/2020 9 2008. Sul punto, il CTU ha ritenuto di dissentire immotivatamente dal contenuto della nota del Direttore del Genio Militare della Marina di
Augusta, che dava conto di come il contratto era stato rinnovato solo fino al
2008 e di come successivamente l'area non risultasse occupata.
In definitiva, tra il 2004 e il 2009 ha percepito indebitamente Pt_1
contributi comunitari per € 65.106,75 ed ha tentato di percepirne ulteriori per €
10.137,52, dichiarando nelle domande di coltivare terreni che invece erano stati ceduti in subaffitto a terzi e di cui ha simulato la diretta coltivazione, facendo emettere fatture di acquisto seme a proprio nome da allegare alle domande, decidendo le colture da praticarsi sui terreni, emettendo fatture di vendita di foraggio in sostituzione di fatture per il compenso dei subaffitti. E proprio l'uso di tali accorgimenti, volti a celare la reale sostanza del rapporto e ad apparire come diretto coltivatore dei fondi, dimostrano inequivocabilmente la mala fede dell'odierno appellante. Quest'ultimo, inoltre, si è fatto assegnare titoli per un valore complessivo di € 5.520,00 in relazione a superfici concesse in subaffitto a terzi ed ha percepito contributi pari a € 2.238,00 relativi a terreni (siti nell'ex idroscalo di Augusta) di cui non aveva più la disponibilità.
E' appena il caso di rilevare che le indagini compiute dai Carabinieri del
Nucleo Antifrodi di Salerno hanno condotto all'applicazione al di Pt_1
misura cautelare detentiva (arresti domiciliari) e all'emissione di un decreto di giudizio immediato per le reiterate violazioni degli artt. 6490bis e 479 c.p. commesse (il procedimento penale si sarebbe poi chiuso con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).
Dal canto suo, ha dato avvio al procedimento amministrativo per il CP_1
definitivo accertamento dei fatti contestati, con estensione delle verifiche alle annualità 2010 e 2011, disponendo (con provvedimento del 9 settembre 2011) la sospensione dei procedimenti di erogazione, ed è giunta ad accertare la percezione indebita di contributi anche per l'anno 2010 in ragione dell'inserimento nella domanda dei fondi deposito POL-NATO e dell'ex idroscalo di Augusta. Quindi, il 15 aprile 2016, ha emesso provvedimento di accertamento dell'indebita percezione di contributi comunitari, nel quale, richiamando i Regolamenti CEE nn. 2419/01, 796/04 e 1122/09 e gli artt. 2 e 3 legge n. 898/1986, ha dato atto che in caso di irregolarità commessa r.g. n. 6988/2020 10 intenzionalmente il richiedente deve essere escluso dal beneficio del regime di aiuto ed è tenuto alla restituzione dell'indebito. Si è giunti così, il 13.09.2016, all'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta dal , con la quale Pt_1
ha legittimamente agito per la ripetizione dell'indebito in ragione delle CP_1
univoche e concludenti risultanze dell'attività investigativa e delle verifiche condotte da CP_1
I motivi dell'appello principale risultano tutti infondati.
La documentazione di cui l'appellante invoca l'acquisizione, pur se di formazione antecedente allo spirare del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., per ammissione dello stesso , non è stata da questi prodotta Pt_1
prima che decorresse il predetto termine, che segna il maturare delle preclusioni istruttorie, con l'eccezione della prova contraria, nel cui ambito vanno incluse anche le prove nuove, costituite e costituende, conseguenti alle allegazioni formulate dalla controparte nella seconda memoria, che vanno però prodotte entro il termine di cui al n. 3 dell'art. 183 comma sesto c.p.c.
Nel caso di specie, il ha invece tentato di riversare quella Pt_1
produzione documentale nel corso della CTU, disposta ben oltre il decorso dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. ed il cui perimetro cognitivo era stato peraltro delimitato dal giudice istruttore agli “atti ed i documenti prodotti in udienza o depositati in Cancelleria prima della scadenza del termine previsto dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. verbale udienza del 16.05.2019), ed ha irritualmente riprodotto il contenuto dei documenti nella successiva comparsa conclusionale.
Al contrario, ha depositato i documenti (tra i quali gli atti delle indagini CP_1
penali condotte a carico del ) al momento della sua costituzione in Pt_1
giudizio, intervenuta il 16.02.2017, come è agevole evincere dal fascicolo di parte cartaceo in atti e dalla consultazione dello storico del fascicolo telematico.
Il primo e il secondo motivo dell'appello principale sono dunque manifestamente infondati.
Anche il terzo motivo dell'appello principale è infondato, dal momento che, come già visto, sono stati accertati plurimi scostamenti, superiori al 20% o compresi tra il 3 e il 20%, tra superfici dichiarate nelle domande e superfici effettive, che hanno legittimamente comportato il blocco degli aiuti.
r.g. n. 6988/2020 11 L'appellante ha reiterato poi eccezioni, quali la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento da parte di e l'eccezione di CP_1
prescrizione del credito restitutorio fatto valere dall' che il Tribunale CP_1
aveva motivatamente e condivisibilmente respinto, osservando come l'oggetto del presente giudizio non sia l'accertamento della legittimità del provvedimento amministrativo adottato ma l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei contributi e dunque della ricorrenza delle irregolarità denunciate dall' e come sia fatto salvo dall'art. 3 CP_1
Regolamento CEE n. 2988/1995 il termine ordinario decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere, e che nel caso di specie, dovendosi tenere conto della sospensione della prescrizione quando la mancata conoscenza del debito da parte del creditore è impedita dal dolo del debitore (art. 2941 n. 8 c.c.), non può che decorrere dalla ricezione della comunicazione dell'indebita percezione dei contributi comunitari del Nucleo Antifrode Carabinieri di Salerno, intervenuta il 06.06.2011.
Parimenti infondata è la difesa di parte appellante secondo la quale l' CP_1
sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 3 comma 2 e 4 legge n. 898/1986, dal momento che tali prescrizioni governano il procedimento amministrativo sanzionatorio, mentre ha agito a titolo di ripetizione dell'indebito, e CP_1
dunque non nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
L'accoglimento dell'appello incidentale e la totale reiezione dell'appello principale impongono il respingimento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta dal e, in applicazione della regola della Pt_1
soccombenza, la condanna di quest'ultimo a rifondere ad le spese di lite CP_1
da questa anticipate per entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il presente giudizio.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 6988/2020 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Respinge l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n.
AGEA.2016.27377 del 13.09.2016 emessa dall' Controparte_1
ai sensi del R.D. 639/1910, proposta da;
[...] Parte_1
2) Respinge l'appello principale;
3) Condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro
[...]
9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello. Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6988/2020 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lorenzo Maria Franco
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6988/2020 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) preliminarmente e per il caso di necessità, dichiarare ammissibili ovvero ammettere i documenti forniti al CTU dal deducente con PEC del 5-7.10.2019 (86 pagine) e chiamare a chiarimenti il CTU ovvero ammettere nuova CTU al fine di calcolare le provvidenze spettanti al per le Domande PAC dal 2004 al 2011; Parte_1
b) ordinarsi ad informative in ordine ai dati necessari per il calcolo delle CP_1
provvidenze che scaturiscono dalle domande presentate dal per gli anni dal Pt_1
2004 al 2011;
c) ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione documentale nel fascicolo di parte del primo grado di;
CP_1
d) condannare , in persona del legale rappresentate p.t. a pagare a CP_1 Parte_1
la somma di €. 834.039,29 a titolo di provvidenze dovutegli per le Domande
[...]
PAC per le annate dal 2004 al 2011, detratto quanto eventualmente già corrisposto, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 6837/2020 del Tribunale di Roma, poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimità dell'ingiunzione impugnata, rigettato della domanda riconvenzionale di accertamento del credito proposta dall' e condannato quest'ultima al pagamento CP_1
in favore dell'odierno appellante principale della somma di € 55.847,61, per mancato riconoscimento degli importi dovuti per le campagne 2008, 2009, 2010 e 2011 e, per
l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. CP_1
2016.27377 del 13.09.2016 e, in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale di
r.g. n. 6988/2020 2 condanna dell'appellante principale alla restituzione delle somme indebitamente pecette, quantificate in € 17.128,46 oltre interessi. Con vittoria di spese, competenze, onorari“.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. Parte_1
n. .2016.27377 del 13.09.2016 emessa nei suoi confronti dall CP_1 [...]
(d'ora in poi, ai sensi del R.D. 639/1910, con Controparte_1 CP_1
la quale gli era stato intimato il pagamento di € 17.138,46 (di cui € 10.738,21 per sorte capitale ed € 6.400,25 per interessi legali) a titolo di restituzione di aiuti di settore indebitamente percepiti nell'ambito dei finanziamenti della cd. Politica
Agricola Comunitaria (PAC), al netto dei recuperi già effettuati. Il procedimento di accertamento che aveva condotto all'emissione dell'ingiunzione di pagamento aveva preso le mosse dall'applicazione al
[...]
di misura cautelare personale nel procedimento penale n. 8402/2010 Pt_1
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, avente ad oggetto, tra l'altro, l'indebita percezione di contributi comunitari per il settore agricolo (campagne dal 2005 al 2009), mentre successive verifiche venivano condotte dall' anche con riferimento alle annualità 2010 e 2011. CP_1 CP_1
aveva accertato la non spettanza dei contributi relativi al settore seminativi, campagna 2004 e Domanda Unica campagne 2005, 2008, 2009 e 2010, nonché la sussistenza di un credito, in ragione dei recuperi intervenuti, limitatamente alle annualità 2004 e 2005 per un totale di € 31.663,64. Incamerate le somme dovute a parziale compensazione del credito restitutorio, l' aveva quindi CP_1
emesso l'ingiunzione opposta per il residuo importo non ancora recuperato.
Il si doleva della violazione dell'obbligo di partecipazione Pt_1
procedimentale e lamentava l'insussistenza della pretesa restitutoria di la CP_1
non corretta quantificazione degli importi da restituire e la prescrizione del diritto.
L' si costituiva, contrastando l'avversa domanda e chiedendo in via CP_1
riconvenzionale l'accertamento del proprio diritto al recupero delle somme indebitamente corrisposte al . Pt_1
r.g. n. 6988/2020 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 6837/2020, accoglieva l'opposizione del
[...]
dichiarando non dovuta la somma ingiunta, respingeva la domanda Pt_1
riconvenzionale di e condannava quest'ultima a corrispondere CP_1
all'opponente l'ulteriore somma di € 55.847,61, oltre alle spese di lite. Ad avviso del Tribunale, che era a ciò espressamente onerata, non aveva assolto CP_1
all'onere di provare le irregolarità nelle domande dei contributi del , Pt_1
non essendo state articolate prove a sostegno di quanto emerso nelle indagini penali, mentre con riferimento alle somme spettanti al , il Giudice Pt_1
rilevava che gli importi dovuti per le campagne 2004 e 2005 erano stati regolarmente corrisposti, le domande per le campagne 2006 e 2007 non erano state correttamente liquidate per esito aziendale fuori tolleranza, derivante da uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata superiore al
20%, mentre per le domande dal 2008 al 2011 spettava al l'importo di € Pt_1
55.847,61, che era stato indebitamente trattenuto in compensazione da Il CP_1
Tribunale valutava anche il diverso calcolo delle provvidenze spettanti (€
834.039,29) prospettato dal con le osservazioni alla CTU, svoltasi dopo Pt_1
che la causa era già stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo, rilevando che tale calcolo era fondato su documentazione tardivamente depositata e dunque inammissibile e non teneva conto di una molteplicità di fattori, tra i quali il passaggio a partire dal 2005 dal settore seminativi al regime disaccoppiato, i tagli lineari del valore unitario dei titoli effettuato in alcune annualità e derivanti dal rispetto del massimale di spesa, gli eventuali scostamenti tra superfici dichiarate e superfici accertate e le eventuali non conformità e inadempienze riscontrate in occasione dei controlli.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 04.05.2020 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello , che, premettendo di Parte_1
avere richiesto già con l'atto introduttivo l'accertamento del diritto al pagamento delle provvidenze che ha incamerato contabilmente o di cui CP_1
ha ingiunto la restituzione, ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi:
1) della mancata considerazione delle provvidenze di importo ben più elevato di quello riconosciutogli, che avrebbero dovuto essere accertate se CP_1
avesse messo a disposizione del CTU i dati relativi alla sua azienda,
r.g. n. 6988/2020 4 condotta che lo costringeva a sostituirsi all'Agenzia e allo stesso ausiliario, allegando la documentazione (i cd. fascicoli aziendali), che è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale;
2) del mancato rilievo dell'inammissibilità della documentazione che CP_1
aveva irritualmente allegato, perché non prodotta entro il termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., dovendo quindi reputarsi in assenza di riscontro contrario, che tutte le domande fossero regolari, tanto più che tra il 2004 e il 2011 non ha subito alcun controllo né è stato destinatario di alcuna contestazione;
3) delle motivazioni spese per negare il proprio diritto all'ottenimento delle provvidenze, non essendo stato evidenziato nella CTU il valore dei titoli e conseguentemente il valore dei tagli, non essendo stato riscontrato alcuno scostamento delle superfici e non essendo stato eseguito alcun controllo;
4) del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, che sarebbe maturata nel caso di specie sia se si ritiene applicabile la prescrizione quadriennale di cui alla normativa comunitaria (art. 3 Regolamento CE-
EURATOM n. 2988/95 del 18.12.1995) sia se si ritiene applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, tanto più che non ha fornito dimostrazione CP_1
dell'effettiva corresponsione delle somme;
5) della violazione degli artt. 3 e 4 legge n. 898/1986, avendo assegnato il CP_1
più ristretto termine di 30 giorni (anziché quello previsto di 90 giorni) dalla ricezione per il versamento, non essendo stata notificata alcuna contestazione e non essendo l'ingiunzione di pagamento stata adottata dal
Ministro o da funzionario da lui delegato.
In data 01.03.2021 si è tempestivamente costituita la quale ha chiesto CP_1
che l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348bis c.p.c. e sia comunque rigettato per la sua infondatezza ed ha proposto appello incidentale, invocando in riforma della sentenza impugnata l'accertamento della legittimità dell'ingiunzione opposta e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 17.128,46 oltre interessi, formulando un unico motivo di gravame e dolendosi dell'erroneità della sentenza appellata perché basata sull'acritico recepimento delle risultanze della CTU (nonostante le sue evidenti incongruenze), senza che fosse stato tenuto in alcuna considerazione r.g. n. 6988/2020 5 quanto rappresentato in contestazione della stessa da parte di e senza CP_1
valutare quanto risultante dalla documentazione prodotta, comprensiva anche di atti aventi efficacia probatoria privilegiata
L'appello principale è infondato, mentre è fondato e deve essere accolto l'appello incidentale.
La trattazione dell'appello incidentale assume carattere pregiudiziale, investendo direttamente la fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_1
nelle forme del RD 639/1910.
La sentenza appellata ha recepito le conclusioni del CTU, che era stato incaricato di verificare l'importo degli aiuti spettanti al con riferimento Pt_1
alla domanda per gli anni dal 2004 al 2011, “tenuto conto delle eventuali irregolarità riscontrate dalla documentazione in atti relativa agli accertamenti effettuati sui luoghi”. Ad avviso dell'ausiliario e del Tribunale che alle valutazioni del CTU si è uniformato, non sembravano trovare riscontro le irregolarità segnalate nel settembre 2010 al Nucleo Antifrodi dei Carabinieri di
Salerno, sicché, “a parte possibili errori materiali concernenti i riferimenti catastali delle particelle avute in concessione”, l'odierno appellante non avrebbe commesso irregolarità intenzionali tali da pregiudicare il suo diritto ai benefici comunitari e avrebbe vantato nei confronti di un credito pari ad € 55.847,61. CP_1
Invero, ritiene la Corte che il CTU, che ha esaminato gli atti d'indagine e quelli del procedimento amministrativo condotto da oltre alle domande CP_1
delle sovvenzioni ed ai titoli, che erano stati prodotti dalle parti prima del maturare della barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., abbia travisato il contenuto degli atti di P.G. compulsati, in particolare della comunicazione di notizia di reato del Nucleo Antifrodi Carabinieri Salerno, che riportava le sommarie informazioni testimoniali rese dai soggetti che avevano intrattenuto rapporti negoziali con il in relazione ai fondi oggetto delle Pt_1
domande di sovvenzioni, ed abbia sotto altri profili valorizzato impropriamente dati contrastanti con quanto il personale di P.G. aveva direttamente riscontrato e poi trasfuso negli atti investigativi.
, titolare dell'omonima ditta individuale avente sede in San Parte_1
Giorgio CO (TA), aveva ottenuto in concessione nel luglio 1999 terreni agricoli demaniali a fini di sfalcio erba e sfruttamento agricolo nonché onere di r.g. n. 6988/2020 6 manutenzione ordinaria e pulizia delle zone rocciose del sedime dal Comando
36° Stormo dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle (BA). La concessione, della durata di anni sei, aveva ad oggetto il 2° lotto del sedime aeroportuale per una superficie di complessivi Ha 191.134.50, con obbligo per il concessionario di non subconcedere, a titolo oneroso o gratuito, il sedime oggetto della concessione. Nel dicembre 2006 la concessione veniva rinnovata per ulteriori sei anni, con l'aggiunta di un'ulteriore area, il Deposito POL-NATO, di Ha 4.25.88,
e nel maggio 2007 il otteneva la concessione di ulteriori Ha 85.10.00 Pt_1
relativi al 3° lotto per sfalcio erba e sfruttamento agricolo. Sui terreni compresi nell'area aeroportuale di Gioia del Colle il richiedeva ogni anno gli Pt_1
aiuti comunitari della PAC mediante apposita domanda inoltrata ad per il CP_1
tramite del Centro di Assistenza Agricola.
Le indagini che hanno condotto al giudizio immediato e all'applicazione di misura cautelare detentiva (arresti domiciliari) nei confronti del hanno Pt_1
preso le mosse proprio da una segnalazione dei Carabinieri che operavano presso il Comando del 36° Stormo dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle, secondo i quali i terreni insistenti nell'area aeroportuale a lui concessi non erano coltivati direttamente dal ma erano stati da questo subaffittati a terzi Pt_1
dietro pagamento di corrispettivi in denaro o prestazioni di manodopera e, nonostante ciò, l'odierno appellante aveva inserito detti terreni nelle domande di contributi, ricevendo le relative sovvenzioni da in palese contrasto con CP_1
la normativa di settore. Il Regolamento CEE n. 1251/1999 ha istituito un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori e/o agricoltori di seminativi, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 2 Regolamento CEE n. 1782/2003, la persona fisica o giuridica che esercita un'attività agricola. A sua volta, l'art. 33 dello stesso Regolamento CEE n. 1782/2003 prevede che “possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori”, escludendo dunque coloro che non svolgono attività agricola.
Diversi soggetti escussi dai verbalizzanti, tra i quali , Tes_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Tes_4 Persona_1 Testimone_5
, e , hanno riferito di avere Persona_2 Persona_3 Persona_4
ottenuto in subaffitto porzioni dei terreni concessi dal Comando dell'Aeronautica Militare al , concordando con quest'ultimo il Pt_1
r.g. n. 6988/2020 7 corrispettivo e fornendo anche dei particolari sui termini economici dei rapporti e sulle modalità con le quali i corrispettivi sono stati versati.
A fronte dell'esplicito riferimento dei numerosi informatori escussi a rapporti di subaffitto e alle condizioni economiche che li regolavano non è dato comprendere come il CTU abbia potuto ritenere “privo di fondamento l'assunto del subaffitto su cui si basano gli atti di indagine dei Carabinieri”.
Ancor più gravi sono le carenze logiche e metodologiche della CTU in merito alla supposta coltivazione da parte del del terreno insistente nel Pt_1
Deposito POL-NATO, anch'esso inserito nelle domande di contributi rivolte ad
Se il personale di PG, all'esito di un sopralluogo, aveva constatato che il CP_1
terreno era inaccessibile, in quanto il perimetro era “delimitato con rete metallica e filo spinato” (cfr. verbale di sopralluogo del 29.10.2008), l'ausiliario del Tribunale
è giunto a conclusioni opposte, senza effettuare alcun sopralluogo, ma limitandosi a visionare a diversi anni di distanza dalle indagini e dal periodo per il quale il aveva richiesto le provvidenze un'aerofotogrammetria Pt_1
reperita su Google Street View, dalla quale parrebbe evincersi che all'area si può accedere attraverso un cancello posto su una strada vicinale.
Al di là del rilievo che lo stato dei luoghi nel tempo potrebbe essersi modificato, deve ribadirsi l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto d'indagine nel quale è trasfusa la percezione visiva diretta dei verbalizzanti.
Deve quindi ritenersi accertato, alla luce delle investigazioni condotte dai
Carabinieri del Nucleo Antifrodi, che : Parte_1
- per l'anno 2001 dichiarava la coltivazione a seminativi di terreni concessi in subaffitto, di superfici che non gli erano mai state assegnate e di terreni di sua proprietà dati in affitto (come la particella 109 foglio 109 Comune Gioia del Colle). Per quell'anno, comunque, non aveva elargito alcun CP_1
contributo, avendo riscontrato, con riferimento alle superfici coltivate a grano duro e ad altri cereali, uno scostamento maggiore del 20% tra superfici dichiarate e superfici effettivamente ammissibili a tali coltivazioni;
- per l'anno 2002 si rendeva responsabile della medesima condotta, tentando di ottenere indebitamente aiuti comunitari per € 16.264,31. Anche per quell'anno, comunque, non aveva concesso alcun contributo, avendo CP_1
riscontrato anomalie bloccante relativamente alle superfici coltivate a grano r.g. n. 6988/2020 8 duro, con uno scostamento tra il 3 e il 20% tra superfici dichiarate e superfici ammissibili a coltivazione;
- per l'anno 2003 nuovamente inseriva nella domanda terreni concessi in affitto o in subaffitto e superfici a lui mai assegnate, tentando senza riuscirvi (perché aveva riscontrato uno scostamento tra quanto CP_1
dichiarato e quanto accertato superiore al 20%) di ottenere indebitamente contributi per € 15.962,53;
- per l'anno 2004, con la stessa condotta (indicazione nella domanda di terreni concessi in affitto e in subaffitto e di superfici mai assegnategli), otteneva indebitamente da contributi per € 16.267,35; CP_1
- per l'anno 2005 conseguiva indebitamente contributi pari a € 4.892,51, indicando nella domanda terreni ceduti in subaffitto e mai assegnatigli;
- per l'anno 2006 usufruiva indebitamente di contributi pari a € 17.221,67, che non gli venivano effettivamente erogati ma che venivano conteggiati ai fini dell'estinzione del maggior debito corrispondente a importi percepiti indebitamente per l'anno 1998, sempre dichiarando nella domanda superfici concesse in subaffitto o che non gli erano mai state assegnate, con uno scostamento superiore al 20% tra quanto dichiarato e quanto effettivamente spettante;
- per l'anno 2007 tentava di ottenere indebitamente contributi per € 8.143,78 ed usufruiva indebitamente dell'importo di € 5.520,00, che pure non gli veniva erogato per lo stesso motivo di cui al punto precedente, indicando nella domanda superfici (pari a 21 Ha circa) cedute in subaffitto;
- per l'anno 2008 usufruiva indebitamente della somma di € 15.685,22, non erogata ma comunque da considerare in quanto concorrente con altre all'estinzione del maggior debito contratto con relativamente alla CP_1
domanda presentata per l'anno 1998, inserendo nella domanda terreni ceduti in subaffitto, con uno scostamento superiore al 20% tra quanto dichiarato e quanto accertato;
- per l'anno 2009 usufruiva indebitamente della somma di € 7.768,00, di cui €
5.520,00 relativi a titoli maturati illecitamente nel triennio di riferimento ed
€ 2.238,00 relativi alla coltivazione di superfici ricadenti nell'ex idroscalo di
Augusta, il cui contratto era però scaduto, essendo stato rinnovato fino al r.g. n. 6988/2020 9 2008. Sul punto, il CTU ha ritenuto di dissentire immotivatamente dal contenuto della nota del Direttore del Genio Militare della Marina di
Augusta, che dava conto di come il contratto era stato rinnovato solo fino al
2008 e di come successivamente l'area non risultasse occupata.
In definitiva, tra il 2004 e il 2009 ha percepito indebitamente Pt_1
contributi comunitari per € 65.106,75 ed ha tentato di percepirne ulteriori per €
10.137,52, dichiarando nelle domande di coltivare terreni che invece erano stati ceduti in subaffitto a terzi e di cui ha simulato la diretta coltivazione, facendo emettere fatture di acquisto seme a proprio nome da allegare alle domande, decidendo le colture da praticarsi sui terreni, emettendo fatture di vendita di foraggio in sostituzione di fatture per il compenso dei subaffitti. E proprio l'uso di tali accorgimenti, volti a celare la reale sostanza del rapporto e ad apparire come diretto coltivatore dei fondi, dimostrano inequivocabilmente la mala fede dell'odierno appellante. Quest'ultimo, inoltre, si è fatto assegnare titoli per un valore complessivo di € 5.520,00 in relazione a superfici concesse in subaffitto a terzi ed ha percepito contributi pari a € 2.238,00 relativi a terreni (siti nell'ex idroscalo di Augusta) di cui non aveva più la disponibilità.
E' appena il caso di rilevare che le indagini compiute dai Carabinieri del
Nucleo Antifrodi di Salerno hanno condotto all'applicazione al di Pt_1
misura cautelare detentiva (arresti domiciliari) e all'emissione di un decreto di giudizio immediato per le reiterate violazioni degli artt. 6490bis e 479 c.p. commesse (il procedimento penale si sarebbe poi chiuso con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).
Dal canto suo, ha dato avvio al procedimento amministrativo per il CP_1
definitivo accertamento dei fatti contestati, con estensione delle verifiche alle annualità 2010 e 2011, disponendo (con provvedimento del 9 settembre 2011) la sospensione dei procedimenti di erogazione, ed è giunta ad accertare la percezione indebita di contributi anche per l'anno 2010 in ragione dell'inserimento nella domanda dei fondi deposito POL-NATO e dell'ex idroscalo di Augusta. Quindi, il 15 aprile 2016, ha emesso provvedimento di accertamento dell'indebita percezione di contributi comunitari, nel quale, richiamando i Regolamenti CEE nn. 2419/01, 796/04 e 1122/09 e gli artt. 2 e 3 legge n. 898/1986, ha dato atto che in caso di irregolarità commessa r.g. n. 6988/2020 10 intenzionalmente il richiedente deve essere escluso dal beneficio del regime di aiuto ed è tenuto alla restituzione dell'indebito. Si è giunti così, il 13.09.2016, all'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta dal , con la quale Pt_1
ha legittimamente agito per la ripetizione dell'indebito in ragione delle CP_1
univoche e concludenti risultanze dell'attività investigativa e delle verifiche condotte da CP_1
I motivi dell'appello principale risultano tutti infondati.
La documentazione di cui l'appellante invoca l'acquisizione, pur se di formazione antecedente allo spirare del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., per ammissione dello stesso , non è stata da questi prodotta Pt_1
prima che decorresse il predetto termine, che segna il maturare delle preclusioni istruttorie, con l'eccezione della prova contraria, nel cui ambito vanno incluse anche le prove nuove, costituite e costituende, conseguenti alle allegazioni formulate dalla controparte nella seconda memoria, che vanno però prodotte entro il termine di cui al n. 3 dell'art. 183 comma sesto c.p.c.
Nel caso di specie, il ha invece tentato di riversare quella Pt_1
produzione documentale nel corso della CTU, disposta ben oltre il decorso dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. ed il cui perimetro cognitivo era stato peraltro delimitato dal giudice istruttore agli “atti ed i documenti prodotti in udienza o depositati in Cancelleria prima della scadenza del termine previsto dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. verbale udienza del 16.05.2019), ed ha irritualmente riprodotto il contenuto dei documenti nella successiva comparsa conclusionale.
Al contrario, ha depositato i documenti (tra i quali gli atti delle indagini CP_1
penali condotte a carico del ) al momento della sua costituzione in Pt_1
giudizio, intervenuta il 16.02.2017, come è agevole evincere dal fascicolo di parte cartaceo in atti e dalla consultazione dello storico del fascicolo telematico.
Il primo e il secondo motivo dell'appello principale sono dunque manifestamente infondati.
Anche il terzo motivo dell'appello principale è infondato, dal momento che, come già visto, sono stati accertati plurimi scostamenti, superiori al 20% o compresi tra il 3 e il 20%, tra superfici dichiarate nelle domande e superfici effettive, che hanno legittimamente comportato il blocco degli aiuti.
r.g. n. 6988/2020 11 L'appellante ha reiterato poi eccezioni, quali la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento da parte di e l'eccezione di CP_1
prescrizione del credito restitutorio fatto valere dall' che il Tribunale CP_1
aveva motivatamente e condivisibilmente respinto, osservando come l'oggetto del presente giudizio non sia l'accertamento della legittimità del provvedimento amministrativo adottato ma l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei contributi e dunque della ricorrenza delle irregolarità denunciate dall' e come sia fatto salvo dall'art. 3 CP_1
Regolamento CEE n. 2988/1995 il termine ordinario decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere, e che nel caso di specie, dovendosi tenere conto della sospensione della prescrizione quando la mancata conoscenza del debito da parte del creditore è impedita dal dolo del debitore (art. 2941 n. 8 c.c.), non può che decorrere dalla ricezione della comunicazione dell'indebita percezione dei contributi comunitari del Nucleo Antifrode Carabinieri di Salerno, intervenuta il 06.06.2011.
Parimenti infondata è la difesa di parte appellante secondo la quale l' CP_1
sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 3 comma 2 e 4 legge n. 898/1986, dal momento che tali prescrizioni governano il procedimento amministrativo sanzionatorio, mentre ha agito a titolo di ripetizione dell'indebito, e CP_1
dunque non nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
L'accoglimento dell'appello incidentale e la totale reiezione dell'appello principale impongono il respingimento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta dal e, in applicazione della regola della Pt_1
soccombenza, la condanna di quest'ultimo a rifondere ad le spese di lite CP_1
da questa anticipate per entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il presente giudizio.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 6988/2020 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Respinge l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n.
AGEA.2016.27377 del 13.09.2016 emessa dall' Controparte_1
ai sensi del R.D. 639/1910, proposta da;
[...] Parte_1
2) Respinge l'appello principale;
3) Condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro
[...]
9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello. Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6988/2020 13