Sentenza 12 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 9006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9006 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E 3 ) . E E N N C , 1 O A I 9 P Z 9 A I 1 - R D 1 T 1 S - I E 1 G C 2 E I . R ORIGINALE D L A U 9 I REPUBBLICA ITALIANA D 3 G E E T E 6 0 9 006 / 04 N E 4 N IN NOME DEL POPOLO ITALIA . S . E T T T S I R ( A LA CORTE SUI Oggetto CANONE SEZIONE TERZA CIVILE SERVRI ACQUA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POTABILE R.G.N. 29043/01 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere - Cron. 17576 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 24/02/04 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO SE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall' avvocato SE FABOZZI, giusta delega in atti;
controricorrente - 2004 avverso la sentenza n. 268/01 del Giudice di pace di 397 TRENTO LA DUCENTA, emessa il 14/02/01 e depositata il 1 21/02/01 (R.G. 1963/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto. CO SE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SE FABOZZI, giusta delega in atti;
COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SE ADINOLFI, giusta delega in atti;
2 ☐ Svolgimento del processo. L'utente menzionato in epigrafe ha convenuto davanti al Giudice di pace di Trentola-Ducenta il Comune di Frignano per sentire dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dallo stesso relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per un complessivo ammontare di L.299.880, e, per l'effetto, annullare l'avviso di mora notificato dal concessionario del servizio riscossione tributi - IT - Banco di Napoli s.p.a.. L'adito Giudice di pace ha accolto la domanda, ritenendo applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art.2948 n.4 c.p.c.. Il Comune di Frignano ha proposto ricorso per cassazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, osservando che la sentenza impugnata si riferisce esclusivamente al credito del comune per la fornitura di acqua potabile, e کہا non anche al canone dovuto per il servizio relativo alle "acque reflue" ed alla "depurazione acqua", canone il cui pagamento è stato intimato con lo stesso avviso di mora ed in relazione soltanto al quale il ricorrente ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato poi assegnato a questa Sezione per la decisione sugli altri motivi con esso dedotti. Motivi della decisione. ! 1.- Le Sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate solo sul primo motivo del ricorso, onde ne rimangono da esaminare i successivi (dal secondo al settimo).
2. Va, innanzitutto, rilevato che il controricorso proposto dall'intimato è tardivo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato il 1 13 novembre 2001, onde il controricorso doveva essere notificato non oltre il 24 dicembre 2001 (essendo il 23 dicembre 2001 giorno festivo), mentre tale notifica è avvenuta soltanto il 27 dicembre 2001. 3. Assume priorità logico-giuridica il settimo motivo, che attiene alla regolarità processuale, sotto l'aspetto delle parti necessarie del presente giudizio. Con tale motivo, infatti, il comune ricorrente deduce la "violazione del principio della regolarità del contraddittorio", perché l'attore non ha convenuto in giudizio anche la IT che, per conto del Comune di Frignano, ha emesso l'avviso di mora relativo al pagamento delle somme dovute al comune stesso, IT che avrebbe potuto "argomentare in merito alla prescrizione, essendo in possesso di eventuali atti interruttivi". Il motivo di ricorso è infondato. Già questa Corte, in controversia analoga a quella qui giudicata (domanda dell'utente di accertamento dell'estinzione per intervenuta g n u f prescrizione del credito del comune relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo ruolo dalla società concessionaria della riscossione tributi), ha affermato che legittimato passivo, nel giudizio di opposizione promosso dall'utente, è soltanto il comune, e non anche il soggetto concessionario (Cass. 7 dicembre 2001 n.15499). Quest'ultimo soggetto, invero, non può considerarsi un litisconsorte necessario, perché della situazione sostanziale dedotta in giudizio - credito che si assume prescritto - titolare è soltanto il comune, mentre il concessionario, quale soggetto destinatario solo del suo pagamento, può considerarsi un adiectus solutionis causa (art.1188 c.c.), il quale non è un contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento. 2 Né il comune convenuto ha chiamato in causa il concessionario del servizio di riscossione del canone dell'acqua, onde non è configurabile un litisconsorzio di natura processuale. 4.- Con il secondo motivo comune ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del comb. disp. artt.2946 2948 n.4 c.c. -Minimo - contrattuale garantito - Prescrizione decennale". Il ricorrente sostiene che, riferendosi gli avvisi di mora al canone minimo contrattuale che l'utente del servizio di acqua è tenuto a pagare a norma del regolamento comunale e indipendentemente dal consumo di acqua da lui effettuato, la prescrizione del relativo diritto di credito è quella decennale prevista dall'art.2946 c.c., e non quella quinquennale prevista dall'art.2948 n.4 c.c., applicabile invece per le "eccedenze rispetto al minimo contrattuale", il cui pagamento deve essere eseguito trimestralmente. Il motivo di ricorso è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte pacifica dopo le Sez. Un. 15 ottobre 1999 n.716 - secondo - cui avverso le sentenze di equità del giudice di pace (come quella qui 4 impugnata, in relazione al valore della causa, inferiore a lire due milioni) la censura di violazione di legge (art.360 n.3 c.p.c.) è ammissibile solo in relazione a norme costituzionali o comunitarie, e non anche a norme di legge ordinaria, come sono quelle del codice civile di cui il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione. Tale principio è operante anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge senza espressa indicazione della sua rispondenza ad equità, dato che, anche in siffatta ipotesi, la pronunzia non cessa di avere natura equitativa, in relazione al valore della causa decisa. 3 Non può essere, perciò, esaminata la questione, posta dal ricorrente, se debba trovare applicazione, nel caso di specie, la prescrizione ordinaria prevista dall'art.2946 c.c. ovvero la prescrizione breve prevista dall'art.2948 n.4 c.c.. 5. Con il terzo motivo il comune ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del D.M. del 5 ottobre 1994 sulla parcella professionale avvocati". Il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese legali, effettuata dalla sentenza impugnata a favore dell'attore ed carico del comune ricorrente, sia avvenuta in violazione della tariffa professionale. Il motivo di ricorso è inammissibile. Anche la violazione delle norme relative alla determinazione dei diritti e degli onorari degli avvocati non è deducibile nel ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace, trattandosi di norme di legge sostanziale, e non processuale, come ha diverse volte precisato questa Corte (v., tra le altre, Cass. 7 agosto 2000 n.10363; 27 settembre 1999 n.10693). 6.- Con il quarto motivo il comune ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c.", sostiene che il giudice di pace doveva compensare le spese processuali perché sussisteva una soccombenza reciproca (restando l'attore debitore delle somme dovute per le voci non opposte dell'avviso di mora, relative alle acque reflue ed alla depurazione) e perché ricorrevano giusti motivi. Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui sostiene l'esistenza della soccombenza reciproca delle parti. L'attore ha contestato soltanto la debenza del canone relativo al servizio di acqua, onde l'oggetto della causa era limitato a questa parte dell'avviso di mora. Rispetto a tale ambito della 4 contesa la sentenza impugnata ha accolto pienamente la domanda attorea, onde soccombente totale va considerato il comune convenuto. Il motivo di ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la sussistenza di giusti motivi di compensazione, perché l'apprezzamento in ordine agli stessi rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità. 7.- Con il quinto motivo il comune ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., elenca diverse ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di pace a pronunziare diversamente sulle spese processuali, facendo applicazione dell'equità prevista dalla norma invocata. Il motivo di ricorso è inammissibile per la ragione già esposta in relazione al precedente motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente ha lamentato la mancata compensazione delle spese processuali. Va qui aggiunto che il criterio della soccombenza, correttamente applicato dalla sentenza impugnata in ordine alla pronunzia sulle spese processuali, va osservato anche dalla pronunzia di equità del giudice di pace, la quale è tenuta ad applicare le norme processuali, e quindi anche le disposizioni previste negli artt.91 e seguenti c.p.c.. 8.- Con il sesto motivo il comune ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art.93 c.p.c.", censurando la distrazione delle spese a favore dei procuratori degli attori. Il motivo di ricorso è inammissibile perché la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di provvedimento che incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte 5 vittoriosa ed il suo difensore (Cass. 21 ottobre 1994 n.8658; 26 febbraio 1990 n.1442; 18 gennaio 1990 n.234).
9. In conclusione, poiché i motivi di ricorso qui esaminati sono in parte inammissibili ed in parte infondati, il ricorso del Comune di Frignano va rigettato. 10. Poiché il controricorso è tardivo e l'intimato non ha svolto altra attività difensiva davanti a questa Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 24 febbraio 2004. Il Presidente Il Relatore-Estensore Елией игро IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista ANCELLERIA DEPOSITATO IN MAG 2004 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6