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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Gian Nicola Ferrari del Foro di Reggio Emilia
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta Righi del foro di
Modena
Opposta
e contro
Controparte_2
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giroldi
Opposto Conclusioni
Per il ricorrente: “…in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa.
- in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con il difensore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
93 c.p.c..”.
Per : “In via preliminare di merito, dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso proposto dal signor Parte_1
per decadenza dal termine perentorio previsto dal D. Lgs. n.
46/1999, art. 24, comma 5;
In via principale di merito, per tutto quanto esposto ed argomentato, in ogni caso respingere le domande tutte proposte dal signor nei confronti dell Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto Controparte_3
ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge.”
Per :” in via principale dichiarare inammissibile il ricorso CP_2
in quanto presentato oltre la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento degli avvisi di addebito già notificati e mai impugnati in termini;
Pag. 2 di 8 - in subordine, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla prescrizione successiva alla notifica dei CP_2
titoli e comunque mandare esente da conseguenze CP_2
sfavorevoli trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
-in ogni caso, respingere siccome infondata la domanda e comunque condannare parte ricorrente al pagamento di quanto indicato negli avvisi di addebito richiamati nell'impugnata intimazione di , con Controparte_4
sanzioni e interessi calcolati come per legge sino al saldo effettivo;
-con vittoria delle spese di causa.”
Oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' , per fare accertare che Controparte_1 CP_2
nulla è dovuto in relazione a dieci avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 095 2022 90055062 44/00, notificata il 07/11/2023.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti e la mancanza di atti interruttivi tra la notifica degli avvisi di addebito, mai ricevuti, e l'intimazione di pagamento opposta.
2. Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_2
in quanto presentato oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento degli
Pag. 3 di 8 avvisi di addebito già notificati e mai impugnati in termini, nonché dall'art. 617 c.p.c. per pretesi vizi formali dei medesimi avvisi;
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione successiva alla notifica del titolo trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della
Riscossione.
L'Ente ha poi esposto che sei degli avvisi di addebito opposti risultano stralciati .
3. Si è costituita l Controparte_1
eccependo in riferimento alle contestazioni relative agli avvisi di addebito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto gli AVA sono atti formati e notificati direttamente dall , così come previsto dalla legge n.122/2010, di CP_2
conversione del D.L. n.78/2010 (relativo al potenziamento dei processi di riscossione dell ), in forza delle cui previsioni CP_2
a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza emettendo e notificando al contribuente un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto CP_1
dal ricorrente per decadenza dal termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5.
L' ha osservato che al ricorrente sono stati notificati CP_1
negli anni numerosi atti utili ad interrompere la prescrizione, che pertanto non è maturata.
Pag. 4 di 8 4. Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
5. Innanzi tutto sei avvisi opposti da addebito sono stati stralciati dall' , come da tabella prodotta dall'Ente il CP_2
12/09/2024 e sugli stessi è quindi cessata la materia del contendere .
6.L'opposizione riguarda quindi i seguenti avvisi di addebito
(doc. 2 ): CP_2
1) n. 39520160002470814000 di euro 4.458,17, emesso per la seconda e terza rata dei contributi fissi per l'anno 2015, notificato via pec il 13/11/2016 (doc. 2 ; è stato oggetto CP_2
di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
27/07/2018 (doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
notificata il 7/11/2023.
2) n. 39520160002983021000 di euro 406,21, emesso per mancato pagamento dell'Uniemens 04/2016, notificato via pec il 20/12/2016 (doc. 2 ; è stato oggetto di CP_2
comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 27/07/2018
(doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
7/11/2023.
3) n. 39520170000204425000 di euro 3.949,12, emesso per mancato pagamento di quanto indicato nella diffida notificata il 23/12/2016 e inviata per indebita fruizione, per i periodi da 09/2015 a 04/2016, dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 118-124 legge 190/2014, notificato per compiuta giacenza 21/12/2017 (doc. 2 ; è stato oggetto CP_2
Pag. 5 di 8 di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
27/07/2018 (doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 7/11/2023.
4) n. 39520170001126842000 di euro 3.335,62, emesso per la prima e seconda rata dei contributi fissi per l'anno 2016, notificato per compiuta giacenza il 22/08/2017 (doc. 2 ; CP_2
è stato oggetto dell'intimazione qui opposta notificata il
7/11/2023.
6. Il ricorrente nelle note del 4/10/2024 ha eccepito l'invalidità delle prove di avvenuta notifica , in quanto l' CP_2
ha depositato solamente i files pdf. (doc. 2 ) CP_2
All'udienza del 15/10/2024 il Giudice ha ordinato all' di CP_2
depositare i file sorgente delle notifiche telematiche degli avvisi di addebito, ma l' non ha adempiuto alla CP_2
richiesta.
Gli AVA di cui ai nn 1), 2) e 3) sono stati oggetto di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 27/07/2018 non opposta (doc. 5,8 ). CP_1
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado i esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la
Pag. 6 di 8 tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” ( Cass Sez. L - , Sentenza n.
7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Quanto al termine di prescrizione, dalla comunicazione di ipoteca preventiva (27/7/2018 ) alla notifica dell'intimazione qui opposta ( 7/11/2023) , il termine quinquennale non è decorso dovendosi considerare la sospensione determinata dall'emergenza pandemica.
Pertanto l'opposizione tesa a fare valere la mancata notifica degli AVA e la prescrizione del credito è tardiva rispetto alla notifica del 2018, mentre non è decorso il termine di prescrizione dal 2018 alla successiva intimazione.
8. Diversamente per l'AVA n. 39520170001126842000
l'intimazione qui opposta non è stata preceduta dalla notifica di altri atti interruttivi e la documentazione prodotta per attestare la regolare notifica per computa giacenza è insufficiente ( vedi produzione del 31/3/2025). Pertanto CP_2
va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato da richiamato titolo che va annullato.
Pag. 7 di 8 9. Le spese vanno compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 1038/2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1)Rigetta l'opposizione con riguardo agli Avvisi di Addebito emessi dall' a carico di nn. CP_2 Parte_1
39520160002470814000, 39520160002983021000 e
39520170000204425000.
2) Dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dall'Avviso di Addebito n. n. 39520170001126842000 e annulla il titolo.
3) Dichiara cessata la materia del contendere quanto agli
Avvisi di Addebito stralciati dall nn CP_2
39520120000390114000-39520130000836287000-
39520130001657523000-39520140000396645000
39520140002897133000 - 39520150000544923000.
3)Compensa le spese di causa
Reggio Emilia così deciso l'1/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Gian Nicola Ferrari del Foro di Reggio Emilia
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta Righi del foro di
Modena
Opposta
e contro
Controparte_2
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giroldi
Opposto Conclusioni
Per il ricorrente: “…in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa.
- in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con il difensore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
93 c.p.c..”.
Per : “In via preliminare di merito, dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso proposto dal signor Parte_1
per decadenza dal termine perentorio previsto dal D. Lgs. n.
46/1999, art. 24, comma 5;
In via principale di merito, per tutto quanto esposto ed argomentato, in ogni caso respingere le domande tutte proposte dal signor nei confronti dell Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto Controparte_3
ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge.”
Per :” in via principale dichiarare inammissibile il ricorso CP_2
in quanto presentato oltre la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento degli avvisi di addebito già notificati e mai impugnati in termini;
Pag. 2 di 8 - in subordine, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla prescrizione successiva alla notifica dei CP_2
titoli e comunque mandare esente da conseguenze CP_2
sfavorevoli trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
-in ogni caso, respingere siccome infondata la domanda e comunque condannare parte ricorrente al pagamento di quanto indicato negli avvisi di addebito richiamati nell'impugnata intimazione di , con Controparte_4
sanzioni e interessi calcolati come per legge sino al saldo effettivo;
-con vittoria delle spese di causa.”
Oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' , per fare accertare che Controparte_1 CP_2
nulla è dovuto in relazione a dieci avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 095 2022 90055062 44/00, notificata il 07/11/2023.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti e la mancanza di atti interruttivi tra la notifica degli avvisi di addebito, mai ricevuti, e l'intimazione di pagamento opposta.
2. Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_2
in quanto presentato oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento degli
Pag. 3 di 8 avvisi di addebito già notificati e mai impugnati in termini, nonché dall'art. 617 c.p.c. per pretesi vizi formali dei medesimi avvisi;
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione successiva alla notifica del titolo trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della
Riscossione.
L'Ente ha poi esposto che sei degli avvisi di addebito opposti risultano stralciati .
3. Si è costituita l Controparte_1
eccependo in riferimento alle contestazioni relative agli avvisi di addebito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto gli AVA sono atti formati e notificati direttamente dall , così come previsto dalla legge n.122/2010, di CP_2
conversione del D.L. n.78/2010 (relativo al potenziamento dei processi di riscossione dell ), in forza delle cui previsioni CP_2
a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza emettendo e notificando al contribuente un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto CP_1
dal ricorrente per decadenza dal termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5.
L' ha osservato che al ricorrente sono stati notificati CP_1
negli anni numerosi atti utili ad interrompere la prescrizione, che pertanto non è maturata.
Pag. 4 di 8 4. Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
5. Innanzi tutto sei avvisi opposti da addebito sono stati stralciati dall' , come da tabella prodotta dall'Ente il CP_2
12/09/2024 e sugli stessi è quindi cessata la materia del contendere .
6.L'opposizione riguarda quindi i seguenti avvisi di addebito
(doc. 2 ): CP_2
1) n. 39520160002470814000 di euro 4.458,17, emesso per la seconda e terza rata dei contributi fissi per l'anno 2015, notificato via pec il 13/11/2016 (doc. 2 ; è stato oggetto CP_2
di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
27/07/2018 (doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
notificata il 7/11/2023.
2) n. 39520160002983021000 di euro 406,21, emesso per mancato pagamento dell'Uniemens 04/2016, notificato via pec il 20/12/2016 (doc. 2 ; è stato oggetto di CP_2
comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 27/07/2018
(doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
7/11/2023.
3) n. 39520170000204425000 di euro 3.949,12, emesso per mancato pagamento di quanto indicato nella diffida notificata il 23/12/2016 e inviata per indebita fruizione, per i periodi da 09/2015 a 04/2016, dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 118-124 legge 190/2014, notificato per compiuta giacenza 21/12/2017 (doc. 2 ; è stato oggetto CP_2
Pag. 5 di 8 di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
27/07/2018 (doc. 5,8 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 7/11/2023.
4) n. 39520170001126842000 di euro 3.335,62, emesso per la prima e seconda rata dei contributi fissi per l'anno 2016, notificato per compiuta giacenza il 22/08/2017 (doc. 2 ; CP_2
è stato oggetto dell'intimazione qui opposta notificata il
7/11/2023.
6. Il ricorrente nelle note del 4/10/2024 ha eccepito l'invalidità delle prove di avvenuta notifica , in quanto l' CP_2
ha depositato solamente i files pdf. (doc. 2 ) CP_2
All'udienza del 15/10/2024 il Giudice ha ordinato all' di CP_2
depositare i file sorgente delle notifiche telematiche degli avvisi di addebito, ma l' non ha adempiuto alla CP_2
richiesta.
Gli AVA di cui ai nn 1), 2) e 3) sono stati oggetto di comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 27/07/2018 non opposta (doc. 5,8 ). CP_1
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado i esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la
Pag. 6 di 8 tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” ( Cass Sez. L - , Sentenza n.
7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Quanto al termine di prescrizione, dalla comunicazione di ipoteca preventiva (27/7/2018 ) alla notifica dell'intimazione qui opposta ( 7/11/2023) , il termine quinquennale non è decorso dovendosi considerare la sospensione determinata dall'emergenza pandemica.
Pertanto l'opposizione tesa a fare valere la mancata notifica degli AVA e la prescrizione del credito è tardiva rispetto alla notifica del 2018, mentre non è decorso il termine di prescrizione dal 2018 alla successiva intimazione.
8. Diversamente per l'AVA n. 39520170001126842000
l'intimazione qui opposta non è stata preceduta dalla notifica di altri atti interruttivi e la documentazione prodotta per attestare la regolare notifica per computa giacenza è insufficiente ( vedi produzione del 31/3/2025). Pertanto CP_2
va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato da richiamato titolo che va annullato.
Pag. 7 di 8 9. Le spese vanno compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 1038/2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1)Rigetta l'opposizione con riguardo agli Avvisi di Addebito emessi dall' a carico di nn. CP_2 Parte_1
39520160002470814000, 39520160002983021000 e
39520170000204425000.
2) Dichiara la prescrizione del credito contributivo portato dall'Avviso di Addebito n. n. 39520170001126842000 e annulla il titolo.
3) Dichiara cessata la materia del contendere quanto agli
Avvisi di Addebito stralciati dall nn CP_2
39520120000390114000-39520130000836287000-
39520130001657523000-39520140000396645000
39520140002897133000 - 39520150000544923000.
3)Compensa le spese di causa
Reggio Emilia così deciso l'1/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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