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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2871/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato l'8.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Francesco Vespasiano, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. CP_1 C.F._2
Antonio Rigo, come da mandato unito alla comparsa di risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, poi divenuta consensuale.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente con la madre, presso la casa familiare di residenza, sita a Tarvisio in via Sottomonte n. 56, stabilendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, Per_1 capacità e inclinazioni naturali, con la specificazione che ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) stabilire che il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato tutto il giorno, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque quando il padre stesso lo richiederà per giornate, o parte di esse, diverse, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo, in ogni caso, ogni contingente accordo tra i genitori ed il figlio stesso, prevedendo, altresì, che le visite tra padre e figlio vengano effettuate senza la presenza di soggetti terzi ed, in particolare, della nuova compagna del SI. , la SI.ra ; Pt_1 Parte_2
4) dare atto che il Sig. verserà con bonifico bancario sul c/c Pt_1
n°90002 acceso su Banca Intesa – Filiale di Tarvisio, entro il giorno
5 (cinque) di ciascun mese, a partire da quello dell'omologa della separazione consensuale, alla Sig.ra l'importo complessivo CP_1 di 750,00 € (euro settecentocinquanta,00) quale contributo nel mantenimento della stessa e del figlio minore, nella misura di
€ 375,00 a testa: l'importo suddetto si rivaluterà di anno in anno, in applicazione dell'indice ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026.
Il Sig. si impegna inoltre a versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 entro la fine di marzo 2025, l'importo di € 2.000,00, a titolo di mensilità arretrate dallo stesso dovute per il mantenimento del figlio minore, in esecuzione degli accordi per la separazione consensuale;
5) dare atto che la divisione delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e relative al figlio minore , avverrà Per_1 nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: per le spese straordinarie le parti si riferiranno al protocollo tra Magistrati ed Avvocati sottoscritto il 25.08.2015 tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF) –
Sezione Territoriale di Udine, che esse si impegnano a rispettare;
6) dare atto della disponibilità di entrambi i genitori a seguire un percorso psicologico per rendere migliore possibile il rapporto con
, indicando come professionista di riferimento la dottoressa Per_1
SS DR di Tarvisio, che già sta seguendo il minore: le spese dovute per quanto al presente punto saranno a carico del Sig.
; Pt_1
7) dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie con la quale in data 27.6.1993 a CP_1
IS (UD), aveva contratto matrimonio concordatario, poi trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, degli atti di matrimonio dell'anno 1993, deducendo egli, al riguardo, che il rapporto coniugale -da cui erano nati i figli (29.6.1995), Per_2 Per_3
(25.6.1998), (16.10.2000) e (24.1.2012)- si era Per_4 Per_1 deteriorato, essendosi spenta, negli ultimi anni, ogni intesa personale con la moglie. Ha quindi inizialmente insistito, il ricorrente medesimo, affinché, unitamente alla separazione, il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e il Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale su e diritto di visita dei genitori come Per_1 meglio precisato in ricorso, e comunque ponesse a carico di sé ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di € 550,00 mensili, con Per_1 compartecipazione di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Costituitasi in giudizio, pur aderendo alle domande CP_1 avanzate da controparte di separazione personale e di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori -con collocamento prevalente Per_1 presso la madre- e nulla opponendo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del predetto minore in misura pari ad € 550,00 mensili, ha richiesto al Tribunale di regolamentare il diritto di visita del padre come meglio indicato in comparsa di risposta, di disporre l'obbligo del SI. di concorrere al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 nella misura del 70% e di porre a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore di € 400,00 al mese.
Alla successiva udienza del 27.2.2025, davanti al Giudice delegato, le parti hanno riferito di aver definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse e, conseguentemente, domandato ed ottenuto un termine per depositare conclusioni congiunte. Dipoi, le parti hanno congiuntamente concluso per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni da esse concordate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra e essendosi constatato Parte_1 CP_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, [e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio
1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”).
La separazione sarà conseguentemente regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali del minore . Per_1 Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in data 27.6.1993 a IS CP_1
(UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IS (UD) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 6,
Parte II, Serie A, dell'anno 1993);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
1. affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente con la madre, presso la casa familiare di residenza, sita a IS in via Sottomonte n. 56; entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e Per_1 inclinazioni naturali;
ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato tutto il giorno, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque quando il padre stesso lo richiederà per giornate, o parte di esse, diverse, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo, in ogni caso, ogni contingente accordo tra i genitori ed il figlio stesso. Le visite tra padre e figlio verranno effettuate senza la presenza di soggetti terzi ed, in particolare, della nuova compagna del SI. , la SI.ra Pt_1 Pt_2
;
[...]
3. il Sig. verserà con bonifico bancario sul c/c n°90002 Pt_1 acceso su Banca Intesa – Filiale di Tarvisio, entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, a partire da quello dell'omologa della separazione consensuale, alla Sig.ra l'importo CP_1 complessivo di € 750,00 quale contributo nel mantenimento della stessa e del figlio minore, nella misura di € 375,00 a testa:
l'importo suddetto si rivaluterà di anno in anno, in applicazione dell'indice ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026;
4. il Sig. si impegna inoltre a versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 entro la fine di marzo 2025, l'importo di € 2.000,00, a titolo di mensilità arretrate dallo stesso dovute per il mantenimento del figlio minore, in esecuzione degli accordi per la separazione consensuale;
5. la divisione delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e relative al figlio minore , avverrà nella misura Per_1 del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: per le spese straordinarie le parti si riferiranno al protocollo tra
Magistrati ed Avvocati sottoscritto il 25.08.2015 tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF)
– Sezione Territoriale di Udine, che esse si impegnano a rispettare;
6. sussiste la disponibilità di entrambi i genitori a seguire un percorso psicologico per rendere migliore possibile il rapporto con
, indicando come professionista di riferimento la Per_1 dottoressa SS DR di IS, che già sta seguendo il minore: le spese dovute per quanto al presente punto saranno a carico del Sig. ; Pt_1
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 6.5.2025
Il Presidente IL Giudice Est. dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2871/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato l'8.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Francesco Vespasiano, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. CP_1 C.F._2
Antonio Rigo, come da mandato unito alla comparsa di risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, poi divenuta consensuale.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente con la madre, presso la casa familiare di residenza, sita a Tarvisio in via Sottomonte n. 56, stabilendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, Per_1 capacità e inclinazioni naturali, con la specificazione che ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) stabilire che il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato tutto il giorno, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque quando il padre stesso lo richiederà per giornate, o parte di esse, diverse, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo, in ogni caso, ogni contingente accordo tra i genitori ed il figlio stesso, prevedendo, altresì, che le visite tra padre e figlio vengano effettuate senza la presenza di soggetti terzi ed, in particolare, della nuova compagna del SI. , la SI.ra ; Pt_1 Parte_2
4) dare atto che il Sig. verserà con bonifico bancario sul c/c Pt_1
n°90002 acceso su Banca Intesa – Filiale di Tarvisio, entro il giorno
5 (cinque) di ciascun mese, a partire da quello dell'omologa della separazione consensuale, alla Sig.ra l'importo complessivo CP_1 di 750,00 € (euro settecentocinquanta,00) quale contributo nel mantenimento della stessa e del figlio minore, nella misura di
€ 375,00 a testa: l'importo suddetto si rivaluterà di anno in anno, in applicazione dell'indice ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026.
Il Sig. si impegna inoltre a versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 entro la fine di marzo 2025, l'importo di € 2.000,00, a titolo di mensilità arretrate dallo stesso dovute per il mantenimento del figlio minore, in esecuzione degli accordi per la separazione consensuale;
5) dare atto che la divisione delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e relative al figlio minore , avverrà Per_1 nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: per le spese straordinarie le parti si riferiranno al protocollo tra Magistrati ed Avvocati sottoscritto il 25.08.2015 tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF) –
Sezione Territoriale di Udine, che esse si impegnano a rispettare;
6) dare atto della disponibilità di entrambi i genitori a seguire un percorso psicologico per rendere migliore possibile il rapporto con
, indicando come professionista di riferimento la dottoressa Per_1
SS DR di Tarvisio, che già sta seguendo il minore: le spese dovute per quanto al presente punto saranno a carico del Sig.
; Pt_1
7) dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie con la quale in data 27.6.1993 a CP_1
IS (UD), aveva contratto matrimonio concordatario, poi trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, degli atti di matrimonio dell'anno 1993, deducendo egli, al riguardo, che il rapporto coniugale -da cui erano nati i figli (29.6.1995), Per_2 Per_3
(25.6.1998), (16.10.2000) e (24.1.2012)- si era Per_4 Per_1 deteriorato, essendosi spenta, negli ultimi anni, ogni intesa personale con la moglie. Ha quindi inizialmente insistito, il ricorrente medesimo, affinché, unitamente alla separazione, il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e il Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale su e diritto di visita dei genitori come Per_1 meglio precisato in ricorso, e comunque ponesse a carico di sé ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di € 550,00 mensili, con Per_1 compartecipazione di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Costituitasi in giudizio, pur aderendo alle domande CP_1 avanzate da controparte di separazione personale e di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori -con collocamento prevalente Per_1 presso la madre- e nulla opponendo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del predetto minore in misura pari ad € 550,00 mensili, ha richiesto al Tribunale di regolamentare il diritto di visita del padre come meglio indicato in comparsa di risposta, di disporre l'obbligo del SI. di concorrere al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 nella misura del 70% e di porre a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore di € 400,00 al mese.
Alla successiva udienza del 27.2.2025, davanti al Giudice delegato, le parti hanno riferito di aver definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse e, conseguentemente, domandato ed ottenuto un termine per depositare conclusioni congiunte. Dipoi, le parti hanno congiuntamente concluso per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni da esse concordate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra e essendosi constatato Parte_1 CP_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, [e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio
1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”).
La separazione sarà conseguentemente regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali del minore . Per_1 Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in data 27.6.1993 a IS CP_1
(UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IS (UD) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune al n. 6,
Parte II, Serie A, dell'anno 1993);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni:
1. affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente con la madre, presso la casa familiare di residenza, sita a IS in via Sottomonte n. 56; entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e Per_1 inclinazioni naturali;
ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. il padre vedrà il figlio il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato tutto il giorno, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque quando il padre stesso lo richiederà per giornate, o parte di esse, diverse, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo, in ogni caso, ogni contingente accordo tra i genitori ed il figlio stesso. Le visite tra padre e figlio verranno effettuate senza la presenza di soggetti terzi ed, in particolare, della nuova compagna del SI. , la SI.ra Pt_1 Pt_2
;
[...]
3. il Sig. verserà con bonifico bancario sul c/c n°90002 Pt_1 acceso su Banca Intesa – Filiale di Tarvisio, entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, a partire da quello dell'omologa della separazione consensuale, alla Sig.ra l'importo CP_1 complessivo di € 750,00 quale contributo nel mantenimento della stessa e del figlio minore, nella misura di € 375,00 a testa:
l'importo suddetto si rivaluterà di anno in anno, in applicazione dell'indice ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026;
4. il Sig. si impegna inoltre a versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 entro la fine di marzo 2025, l'importo di € 2.000,00, a titolo di mensilità arretrate dallo stesso dovute per il mantenimento del figlio minore, in esecuzione degli accordi per la separazione consensuale;
5. la divisione delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e relative al figlio minore , avverrà nella misura Per_1 del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: per le spese straordinarie le parti si riferiranno al protocollo tra
Magistrati ed Avvocati sottoscritto il 25.08.2015 tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF)
– Sezione Territoriale di Udine, che esse si impegnano a rispettare;
6. sussiste la disponibilità di entrambi i genitori a seguire un percorso psicologico per rendere migliore possibile il rapporto con
, indicando come professionista di riferimento la Per_1 dottoressa SS DR di IS, che già sta seguendo il minore: le spese dovute per quanto al presente punto saranno a carico del Sig. ; Pt_1
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 6.5.2025
Il Presidente IL Giudice Est. dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO