TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3203/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3203/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Scavone Maurizio;
Parte_1
- convenuta contumace); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di licenziamento e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 29.120,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
1 R.G.L. 3203/2025
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.689 oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3203/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Scavone Maurizio;
Parte_1
- convenuta contumace); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di licenziamento e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 29.120,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
1 R.G.L. 3203/2025
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.689 oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2