CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 949/2002 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 949/2002 R.G. promossa
d a con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI FRANCOLINI Parte_1
OGGETTO: MA
Promessa di
pagamento - APPELLANTE
Ricognizione di debito c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MENDOLIA STEFANO;
Parte_2
pagina 1 di 3 APPELLATO
In punto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia
n. 4061/01 depositata in data 26.10.2001.
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe in forza della quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 313/99
notificato in data 20.02.1999 con cui era stata condannata a versare
[...]
la somma di £. 44.600.000 - oltre interessi e spese in forza di un Pt_2
riconoscimento di debito.
Questa Corte, con ordinanza del 6.02.2003, disattesa l'istanza ex art. 283
c.p.c., sospendeva per pregiudizialità la causa di appello avendo parte appellante proposto querela di falso allegando l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
La causa di querela di falso era regolarmente iscritta a ruolo nel termine di legge (causa iscritta a ruolo al n. 3851/2003 R.G. presso il Tribunale di
Brescia), ma poi cancellata dal ruolo in data 26.04.2007 a seguito di una doppia mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.
La presente causa di appello non veniva più riassunta nel termine perentorio vigente ratione temporis dettato dall'art. 297 c.p.c. di sei mesi,
da cui consegue l'estinzione del processo. Le parti non hanno dedotto pagina 2 di 3 alcun legittimo impedimento alla tempestiva riassunzione del processo.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio di appello per mancata riassunzione del processo, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 949/2002 R.G. promossa
d a con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI FRANCOLINI Parte_1
OGGETTO: MA
Promessa di
pagamento - APPELLANTE
Ricognizione di debito c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MENDOLIA STEFANO;
Parte_2
pagina 1 di 3 APPELLATO
In punto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia
n. 4061/01 depositata in data 26.10.2001.
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe in forza della quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 313/99
notificato in data 20.02.1999 con cui era stata condannata a versare
[...]
la somma di £. 44.600.000 - oltre interessi e spese in forza di un Pt_2
riconoscimento di debito.
Questa Corte, con ordinanza del 6.02.2003, disattesa l'istanza ex art. 283
c.p.c., sospendeva per pregiudizialità la causa di appello avendo parte appellante proposto querela di falso allegando l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
La causa di querela di falso era regolarmente iscritta a ruolo nel termine di legge (causa iscritta a ruolo al n. 3851/2003 R.G. presso il Tribunale di
Brescia), ma poi cancellata dal ruolo in data 26.04.2007 a seguito di una doppia mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.
La presente causa di appello non veniva più riassunta nel termine perentorio vigente ratione temporis dettato dall'art. 297 c.p.c. di sei mesi,
da cui consegue l'estinzione del processo. Le parti non hanno dedotto pagina 2 di 3 alcun legittimo impedimento alla tempestiva riassunzione del processo.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio di appello per mancata riassunzione del processo, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3