TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10866/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 07/05/2025
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da Avv. GAZIDEDE ULJANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa da Avv. GAZIDEDE ULJANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 21/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 28/10/2016, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Invero, all'udienza del 07/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità
2 agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 28/10/2016 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 313, parte I, anno 2016).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e e depositata telematicamente in data 6.5.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10866/2024 introdotto con ricorso del 21/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 6.5.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10866/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 07/05/2025
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da Avv. GAZIDEDE ULJANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa da Avv. GAZIDEDE ULJANA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 21/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 28/10/2016, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Invero, all'udienza del 07/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità
2 agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 28/10/2016 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 313, parte I, anno 2016).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e e depositata telematicamente in data 6.5.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10866/2024 introdotto con ricorso del 21/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 6.5.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4