Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 3023
CASS
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità delle domande proposte nei confronti di società non parti del processo penale

    Gli stessi ricorrenti, nel riprodurre il contenuto dell'atto di citazione, hanno ribadito che la citazione avvenne 'anche' nella qualità di rappresentanti delle rispettive società. Da qui la correttezza del giudizio della Corte territoriale che, nel rilevare la duplicità ('anche') delle chiamate dei soggetti nei cui confronti è stata operata la riassunzione della causa (in persona e nella qualità di rappresentanti delle rispettive società), ha ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti di soggetti (le società) che non furono parti del processo penale, con la conseguente correttezza della condanna dei riassuntori a rimborsare le spese di lite anche in favore delle ridette società.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per rinuncia all'impugnazione

    La censura in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti di detta società.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per errore di fatto revocatorio

    Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente, nell’affermare la contrarietà, rispetto all’inequivoco contenuto delle informazioni documentali acquisite agli atti del giudizio, delle asserzioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, si sia limitato a denunciare un vizio di natura meramente revocatoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per violazione del contraddittorio

    Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale (cfr., ex plurimis, Sez. 3, sentenza n. 3432 del 22/2/2016, Rv. 638918 - 01), con la conseguenza che non rileva, ai fini del rispetto del contraddittorio, la circostanza (conforme al caso di specie) che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte per la prima volta al momento di emettere la decisione.

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio, vada riaffermato il principio in forza del quale deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che (altrettanto tempestivamente compiuto) assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte.

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., pertanto, ha ritenuto che l’unica fonte di danno dei lavoratori e dell’Inps, da verificare in fatto, fosse la sussistenza dei fatti-reato contestati in sede penale, e non già il fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. Tali considerazioni del giudice del rinvio sono errate.

  • Rigettato
    Rigetto per inammissibilità delle domande contro società non parti del processo penale

    Il motivo è infondato. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio a seguito di annullamento in sede penale costituisce un giudizio ‘chiuso’, tale per cui la partecipazione di un terzo che non fu parte del precedente processo penale non è consentita, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (v., Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 - 01).

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 41-46).

  • Altro
    Assorbimento per fondatezza di altro motivo

    Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo (cfr. supra parr. 53-55).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per errore di fatto revocatorio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al terzo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra par. 11).

  • Rigettato
    Accoglimento per errata dichiarazione di inammissibilità delle domande contro società non parti del processo penale

    Il motivo è infondato. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52).

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per violazione delle norme a tutela dei lavoratori trasferiti

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per omessa pronuncia sulle domande relative alla violazione delle tutele dei lavoratori

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Rigettato
    Rigetto per inammissibilità delle domande contro società non parti del processo penale

    Il motivo è infondato. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52).

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Altro
    Assorbimento per fondatezza di altro motivo

    Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo.

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Altro
    Assorbimento per fondatezza del primo motivo

    Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del primo motivo.

  • Rigettato
    Rigetto per inammissibilità delle domande contro società non parti del processo penale

    Il motivo è infondato. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Altro
    Assorbimento per fondatezza di altro motivo

    Il motivo in esame deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle domande proposte da soggetti non costituiti parte civile nel processo penale

    Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle domande proposte da soggetti non costituiti parte civile nel processo penale

    Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle domande proposte da soggetti non costituiti parte civile nel processo penale

    Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale.

  • Accolto
    Accoglimento per errata dichiarazione di estinzione del giudizio

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

  • Accolto
    Accoglimento per errata valutazione della condotta illecita

    Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 3023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3023
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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