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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui quattro ricorsi iscritti al n. 13523/2022 proposti da: A) GE TR;
CE CO;
SS UI, LL PATRIZIA, LL OB, LL RI CI, LL CO, LL NT e LL SE, quali eredi di LL IG;
LO TO;
LO VA;
LO TR;
NO CI, AL RI, AL NC, AL TO, AL ST e AL RE, quali eredi di AL CE;
CALORE EMIDIO;
AM EL;
AM IN;
AN CO;
DO LA IC;
DO SECONDINO;
CASANOVA CO;
CASTELLANO CO;
IO IO;
ON NZ;
IL DO;
CIRACÌ IT;
ES SE;
DE CUNZOLO IG;
DELLE GL IT;
DE NO TO;
D'RI EN;
DI NZ Civile Sent. Sez. 3 Num. 3023 Anno 2026 Presidente: SCRIMA IE Relatore: LLUTRI AR Data pubblicazione: 11/02/2026 2 AN MARIO;
DI EG NT;
DONATI ROLANDO;
LA TO;
LA EL;
FI IT;
OT LUCA;
AI NN OS, TE GIANCARLO, TE VI e TE DO, quali eredi di TE AMILCARE;
ID TOMMASO;
INNATO CE;
TE RE;
COSTANTINI ENZA, quale erede di NT NT LA;
LOGRANO IT;
LOIUDICE EL;
LO RUSSO AB;
MAIULLARI VA;
AR CO;
ON VA;
MI SE;
TO RI CI, MI RINNA e MI NC, quali eredi di MI IT NT;
MO CO;
NO ELENA;
OT IG, OT SE e OT NNRITA, quali eredi di OT IN;
VA TR, GA OB EN;
SI LO;
MO RM NT, ER TE, ER RI, ER GN e ER ON, quali eredi di ER VA;
AM OS, LL ALBA, LL IC, LL CI ON e LL IA, quali eredi di LL DO;
PRÒ IM IA;
TE CO;
RN NN RITA, quale erede di RO TR;
AN EL PA;
SANTOIT NT;
SC CO;
SCARATI SE;
RA IM;
RA TR;
RI ON DO;
UR VA e UC NN, quali eredi di UR EN;
UR DO NT;
TAGLIENTE FELICE;
IS TR, AT OS GIOVNN, RI ER e RI OSLIA, quali eredi di RI VA;
NN NT;
AR IT;
ON ANNUNZIATA, SC FRANCESCA, SC NATALIZIA e SC TA, in qualità di eredi di SC SE;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti FILOMENA D'ADDARIO e MATTEO MALANDRINO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
3 nonché da B) GI PA;
AM CO;
RI RE;
DE IS EL;
DE IS RE;
RO CE;
GIOVINE SE;
IS SE;
LANEVE NT;
RE TO;
PA IM;
RI SE;
ST RA;
EL LA, RA ON, RA EN, RA GIUSEPPINA, quali eredi di RA PA;
VISCONTI RITA, quale erede di CI TR;
MATICHECCHIA IM;
LOMBARDI EL;
DELL’IL EL;
IR IM, quale erede di IR NO;
IR IA, quale erede di IR NO;
MA CO;
VU IT;
AN SE;
RI PA, quale erede di RI CO;
BITELLA CO;
TE AB;
IT EL AR;
AC PA;
MI CE;
AR CO;
AN SE AT;
LI RI, CA LA e CA SE, quali eredi di CA LL;
MA SE;
IL CO;
RO SE;
TE CO;
CI IM;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti SIMONA AR, TR EN e IO IO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
nonché da C) AR IG;
AV SANTE;
CI VA;
NI VA;
AR IR, BEITRE SE, BEITRE REGINA, BEITRE RM, quali eredi di BEITRE VA;
CARRIERI EUPREMIO;
CARRO SE;
CAVALLO SE;
D’GI NT;
TE NT;
LOPERFIDO ORAZIO;
CC EL;
PO RE;
AN NT;
ST AR;
TRIA NT;
RI IDA, EL RI, EL AB, EL OB, quali eredi di EL BATTISTA GINO;
tutti 4 rappresentati e difesi dagli avv.ti ATTILIO GALASSO ed EZIO BONANNI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
nonché da D) OL ET;
ON VA;
OV ER;
DE NO OB;
ER RE;
DI EN NT;
RI OL;
OSTO DO;
MI CINO;
TO SE;
MASTREL IM;
CARENZA VA;
CONTE IM;
RO PA;
D'APRILE CO;
LEOGRANDE IM IA;
ES NT;
SERANO IPPAZIO;
AG NT;
RF EL NT;
ZO GIACINTO;
UC SE;
LA CO;
NTNI EN;
IA NT;
D'HI IM;
LA EN;
IA EL;
TALLARITI VA;
CE EL;
CE TO;
CALÒ TO;
LT TO;
RO NZ;
RI PA;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti TR EN e IO IO, con domicilio digitale ex lege;
EO OL, rappresentato e difeso dall’avv.to EL IMPERIO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
contro UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché 5 OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
nonché NUOVA SIET S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARLA D'ALOISIO, IO AT, AN OI, AN DE OS e IE CORETTI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché 6 OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti – nonché EO OL;
UC OB;
IA EL;
OL ET;
RO PA;
LE CO;
MA SE;
CA LL;
ZI AUGUSTO;
VU IT;
RO SE;
ROMANUZZI SE AT;
AN SE;
MA CO;
AR ORONZO;
TE CO;
AR CO, AC PA;
TE AB;
IT EL AR;
IL CO;
CO IL, RI PA ed RI CO, quali eredi di RI CO;
TI IMELDA, IR IM, IR TR, IR IA e IR NN RI, quali eredi di IR NO;
DONATI ROLANDO;
PARlSI LO;
CI IM;
LLIL EL;
OR CO;
UZ PA;
AD NT;
ASSOCIAZIONE SINDACALE S.L.A.I. COBAS;
- intimati -
nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da: LA RI AR ed ST ZI, quali eredi di AUGUSTO ZI, rappresentati e difesi dall’avv.to EL IMPERIO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro 7 UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
nonché NUOVA SIET S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
tutti avverso la sentenza n. 96/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata in data 11/3/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere dott. AR DELL’UTRI. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del dott. EL DI MAURO che ha concluso con riguardo a tutti i ricorsi riuniti. 8 Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 11/3/2022, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità penale (Cass. pen., Sez. 2, n. 2728 del 29/11/2011), ha disatteso (diversamente provvedendo nel senso della inammissibilità o del rigetto) le domande proposte da tutti i ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna dei controricorrenti (ugualmente richiamati in epigrafe) al risarcimento dei danni asseritamente provocati da questi ultimi in conseguenza del procedimento negoziale attraverso il quale IO IV, AB RT IV e IT OT (nelle qualità, rispettivamente, di consigliere delegato, di presidente del consiglio di amministrazione e di responsabile della gestione del personale dell’area fusione dello stabilimento di Taranto dell’LV s.p.a.), da un lato, e IO NA (nelle more deceduto, con la successione, nella relativa posizione, degli eredi DA IA IN LE, ER BA e LA TO) (in qualità di amministratore delegato della NU ET s.p.a.), dall’altro, a seguito della cessazione del contratto di appalto attraverso il quale LV aveva attribuito a NU ET il compito di provvedere al servizio di movimentazione e trasporto di merci e materie prime, avevano provveduto alla cessione, in favore di LV, di tutti i mezzi aziendali di NU ET, nonché al riassorbimento del personale di quest’ultima a seguito del relativo licenziamento e della successiva riassunzione da parte di LV, consentendo a quest’ultima di beneficiare, non solo degli ingenti sgravi contributivi per l’avvenuta assunzione di personale in mobilità, ma anche del risparmio sulla retribuzione degli ex lavoratori della NU ET, nella specie riassunti con livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente percepiti presso la NU ET: il tutto, in violazione delle prerogative creditorie dell’Inps e delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c. a tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. 9 2. A fondamento della decisione assunta, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale - dopo aver dato conto dell’avvenuta dichiarazione, da parte della Corte di cassazione in sede penale, della prescrizione dei reati contestati a carico di IO IV, AB RT IV, IT OT e IO NA, in relazione ai reati di truffa ai danni dell’Inps nonché di truffa ed estorsione ai danni degli ex lavoratori della NU ET, con il successivo rinvio al giudice civile competente in grado d’appello ai fini della pronuncia sulle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle parti civili, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. - ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità delle domande risarcitorie proposte dagli ex lavoratori della NU ET nei confronti di quest’ultima e dell’LV, non avendo tali società rivestito alcun ruolo (segnatamente quali responsabili civili) nel processo penale celebrato a carico dei relativi amministratori. 3. Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale. 4. Sotto altro profilo, il giudice del rinvio ha rilevato l’intervenuta estinzione dei giudizi relativi alle domande risarcitorie proposte da quei soggetti che, pur costituiti parte civile, avevano riassunto tardivamente il giudizio in sede civile, avendovi provveduto nelle forme del processo del lavoro, attraverso la previa proposizione di un ricorso e la successiva notificazione dello stesso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, successivamente alla scadenza del termine previsto. 5. Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato come la commissione, da parte dei convenuti (IO IV, AB RT IV, IT OT e IO NA), dei reati di truffa e di estorsione (così come riqualificati dal giudice penale di legittimità) non avesse trovato alcun riscontro nelle complessive emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio (ivi 10 compresa la valutazione delle dichiarazioni rese in sede penale dall’imputato IO NA che, secondo la Corte di cassazione in sede penale, erano state illegittimamente trascurate dalla Corte d’appello che aveva pronunciato l’assoluzione degli imputati), dovendo ritenersi che il procedimento negoziale contestato a carico dei relativi autori non avesse integrato in alcun modo un’ipotesi di trasferimento d’azienda rilevante ai sensi dell’art 2112 c.c. 6. In particolare, secondo il giudice civile d’appello investito ex art. 622 c.p.p., la vicenda in esame si prestava ad essere qualificata alla stregua di una mera operazione di internalizzazione, da parte dell’LV, del processo di trasporto e di movimentazione delle merci e delle materie prime, che l’LV, a seguito della cessazione del rapporto di appalto con la NU ET, aveva inteso convertire, da trasporto su gomma a trasporto su rotaia: attività, quest’ultima, che la NU ET non sarebbe stata oggettivamente in grado di svolgere. 7. Ciò posto, al solo scopo di agevolare la progressiva transizione al trasporto su rotaia, l’LV aveva provveduto a rilevare i mezzi ormai obsoleti della NU ET al fine di completare e chiudere i processi di trasporto su gomma, senza minimamente voler procedere all’acquisizione della complessiva struttura aziendale della società dante causa. 8. Quanto alle successive riassunzioni del personale già licenziato dalla NU ET (peraltro sulla base di provvedimenti giudicati legittimi nelle pregresse sedi giudiziarie adite), la Corte territoriale ha evidenziato come le stesse fossero state realizzate dall’LV al solo scopo di garantire una posizione di lavoro al personale già collocato in mobilità e, peraltro, a seguito di una trattativa a tal fine avviata con le competenti organizzazioni sindacali, sicché, accanto all’esclusione di alcuna forma di truffaldina elusione delle ragioni retributive dei lavoratori o di quelle contributive dell’Inps, doveva ritenersi esclusa altresì alcuna forma di costrizione nei confronti di quegli ex lavoratori della NU ET che avevano denunciato 11 tale forma di violenza nell’imposizione, da parte degli amministratori dell’LV, di livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente goduti, pena la perdita delle relative posizioni lavorative. 9. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale investita ex art. 622 c.p.p., i ricorrenti identificati con il capofila LI ET hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, successivamente ‘sostituito’ (come ulteriormente precisato dal difensore all’udienza di discussione) da un successivo ricorso fondato su undici motivi;
i ricorrenti identificati con il capofila LI SQ propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
i ricorrenti indicati con il capofila IA UI propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi;
i ricorrenti indicati con capofila OL ET propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU, propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
10. IO IV e AB RT IV;
IT OT;
DA IA IN LE;
ER BA e LA TO e la NU ET s.p.a., resistono, ciascuno, con i controricorsi depositati in relazione alle impugnazioni proposte nei relativi confronti. 11. Tutti i restanti intimati non hanno svolto difese in questa sede. 12. EO CO ha depositato memoria di costituzione con un nuovo difensore in sostituzione del precedente. 13. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni in relazione a tutti i ricorsi. 14. Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria;
hanno altresì depositato memoria tutti i controricorrenti in relazione ai ricorsi proposti nei relativi confronti. 15. Con memoria in data 31/10/2025 i ricorrenti identificati con il capofila LI ET hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto 12 nei soli confronti di DA IA IN LE, ER BA e LA TO, nonché della NU ET s.p.a., con la compensazione delle spese di lite. 16. IA IN LE, ER BA e LA TO hanno depositato ulteriore memoria al fine di invocare la dichiarazione della cessazione della materia contendere nei confronti dei rinuncianti, con la compensazione delle spese di lite. 17. Con ordinanza resa all’odierna pubblica udienza, i ricorsi iscritti al n. 13834/2022 e al n. 14282/2022 del Ruolo Generale della Corte, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti al ricorso precedentemente iscritto al n. 13523/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE A) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET. 1. Dev’essere preliminarmente rilevata la ritualità dell’avvenuta sostituzione del primo ricorso proposto con capofila LI ET (sostenuto da nove motivi di censura) con un successivo ricorso (sostenuto da undici motivi di censura, comprensivo di ricorrenti non menzionati nel precedente ricorso) proposto (sempre con capofila LI ET) nei termini utili ai fini dell’impugnazione, dovendo trovare applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un ‘nuovo’ ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile (cfr. Sez. U, 13 ordinanza n. 6691 del 9/3/2020, Rv. 657220 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 25593 del 25/9/2024, Rv. 672450 - 01). 2. Sempre in linea preliminare dev’essere dichiarata - in conformità alle corrispondenti conclusioni rassegnate dalle parti interessate nelle rispettive memorie da ultimo depositate - la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai ricorrenti identificati con il capofila LI ET, limitatamente alle controparti DA IA IN LE, ER BA e LA TO, nonché della NU ET s.p.a., con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità. A1) Limitatamente alle posizioni di LI ET, SS Luisa, LL Patrizia, LL ER, LL MA IA, LL IA, LL ON, LL IU, AR LA MI, AR ON, EL ES, RE IO, De LO UI, LL GR TO, Di NZ IU M., Novaga EL, IV ET, Pro OS NO, CI ET, AN NA ON e OL ET. 3. Con il primo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili in parte qua le domande proposte dagli istanti, illegittimamente condannandoli alla rifusione delle spese del giudizio sulla base dell’erroneo presupposto costituito dall’avvenuta proposizione delle proprie domande (anche) nei confronti dell’LV e della NU ET, là dove, al contrario, dette domande furono proposte unicamente nei confronti dei IV, di OT e di NA, benché con l’indicazione, in relazione a ciascuno di loro, della qualifica di legali rappresentanti dell’LV e della NU ET. Sotto altro profilo, gli istanti evidenziano come, non essendosi la NU ET costituita nel giudizio civile di rinvio introdotto dagli odierni 14 interessati, bensì unicamente in relazione ai giudizi promossi da altre parti (poi riuniti a quello promosso dagli odierni istanti), la condanna dei ricorrenti qui indicati doveva ritenersi priva di fondamento. 4. Il motivo è infondato. 5. Osserva il Collegio come gli stessi ricorrenti interessati, nel riprodurre il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione (alla pag. 10 del ricorso), abbiano ribadito che la citazione di LI IV, di IO IV, di IT OT e di IO NA avvenne, per ciascuno di essi, ‘anche’ nella qualità di rappresentanti delle rispettive società. Da qui la correttezza del giudizio della Corte territoriale che, nel rilevare la duplicità (‘anche’) delle chiamate dei soggetti nei cui confronti è stata operata la riassunzione della causa (in persona e nella qualità di rappresentanti delle rispettive società), ha ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti di soggetti (le società) che non furono parti del processo penale, con la conseguente correttezza della condanna dei riassuntori a rimborsare le spese di lite anche in favore delle ridette società. 6. Quanto alle ulteriori questioni concernenti la posizione della sola NU ET, la censura in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti di detta società. 7. Con il secondo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente condannato gli istanti a rifondere le spese di lite in favore degli eredi del NA sul presupposto della declaratoria di inammissibilità della domanda formulata nei confronti della NU ET. 15 8. Anche questo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti degli eredi del NA e della NU ET. A2) Limitatamente alla posizione di RO OS. 9. Con il terzo motivo, il ricorrente indicato censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda formulata da OS RO sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui lo stesso non fosse costituito quale parte civile nel procedimento penale promosso in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, in contrasto con quanto risultante dai verbali di udienza e dall’atto di costituzione di parte civile. 10. Il motivo è inammissibile. 11. Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente, nell’affermare la contrarietà, rispetto all’inequivoco contenuto delle informazioni documentali acquisite agli atti del giudizio, delle asserzioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, si sia limitato a denunciare un vizio di natura meramente revocatoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. Al riguardo, varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Al contrario, qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, 16 obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, sentenza n. 15672 del 27/7/2005, Rv. 583395 – 01, e successive conformi). Da tanto discende il rilievo dell’inammissibilità della censura in esame. A3) Limitatamente alla posizione di OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia. 12. Con il quarto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’art. 392, co. 2, e dell’art. 81 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello dichiarato ‘a sorpresa ‘ - e, dunque, in violazione del contraddittorio tra le parti - l’inammissibilità delle domande proposte dagli istanti sul presupposto che il giudice penale avesse dichiarato inammissibile la relativa domanda di costituzione di parte civile, nonostante il carattere incontestato della circostanza costituita dall’avvenuta costituzione delle parti civili per tutti i gradi del giudizio. 13. Il motivo è inammissibile. 14. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale (cfr., ex plurimis, Sez. 3, sentenza n. 3432 del 22/2/2016, Rv. 638918 - 01), con la conseguenza che non rileva, ai fini del rispetto del contraddittorio, la circostanza (conforme al caso di 17 specie) che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte per la prima volta al momento di emettere la decisione. A4) limitatamente alla posizione di RA AT;
RA IO;
RA ET;
Notaristefano Carmine;
TE ES;
RO EL PA;
RO ET;
TR IO;
LO ON;
Mastromarino TO;
Ciccone Annunziata, SC AN, SC IA e SC ET, in qualità di eredi di SC IU. 15. Con il quinto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 392, comma 1, 393 e 307, comma 4, c.p.c., nella versione applicabile prima della novella del 2009 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività, sul presupposto dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione in riassunzione oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 23/1/2012, ritenendo erroneamente applicabile al caso di specie l’art. 392 c.p.c. così come modificato dalla novella di cui alla legge n. 69/2009, senza tener conto che le costituzioni di parti civili risalivano, per taluni, al 2002 e, per altri, al 2005, con la conseguente applicazione del termine annuale per la riassunzione. A5) limitatamente alla posizione di RA AT;
RA IO;
RA ET;
Notaristefano Carmine;
TE ES;
RO EL PA;
RO ET;
TR IO. 16. Con il sesto motivo i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato estinto il giudizio introdotto dai ricorrenti indicati sul presupposto che gli stessi 18 avessero notificato l’atto di citazione oltre il termine del 24/12/2012, ossia oltre il termine trimestrale di cui all’art. 392 cod. proc. civ. 17. Il quinto e il sesto motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati. 18. Osserva il Collegio come, ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio, vada riaffermato il principio in forza del quale deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che (altrettanto tempestivamente compiuto) assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte. 19. Tale principio, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi espressione della più ragionevole valorizzazione dello scopo specifico che l’atto di riassunzione assume nei casi in cui lo stesso è destinato a riattivare il medesimo giudizio, qualora questo, per una qualunque ragione, sia allo stato quiescente;
scopo specifico nella specie identificabile, propriamente, nella manifestazione, ad opera della parte che assume l’iniziativa della riassunzione, della volontà e dell’interesse a tenere vivo il processo. 20. Si tratta, in relazione alla vicenda in esame, di conferire un decisivo rilievo alla combinazione del principio di conservazione degli atti processuali sancito dall’art. 156, co. 3, c.p.c., che disciplina il principio della sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo, e del principio di conversione dell’atto processuale disciplinata dall’art. 159, co. 3, c.p.c. secondo cui l’atto, quando non possa produrre un determinato effetto in quanto viziato, può tuttavia produrne altri per i quali è idoneo. 19 21. È in questo senso che chiedono d’essere intesi i più significativi arresti rilevabili in thema nella giurisprudenza di questa Corte. 22. In particolare, secondo Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, Rv. 601191 – 01, in materia di riassunzione a seguito di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia, la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione a udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. che consiste nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. In tal caso, è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, co. 2, c.p.c., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda. 23. Un significato analogo (nel senso del carattere decisivo della volontà dell’interessato di tener vivo il giudizio) dev’essere attribuito (al di là della particolarità del caso concreto, segnalabile per la singolarità della fattispecie esaminata) all’arresto di Sez. 3, sentenza n. 5955 del 25/3/2016, Rv. 639367 - 01 che, in materia di riassunzione a seguito di sospensione (nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009), ha ritenuto che la riassunzione di un processo 20 sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, co. 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. 24. Questo Collegio condivide, dunque, l’asserzione per cui non v’è ragione per negare la prosecuzione del giudizio, quando una delle parti (sebbene errando nella scelta della forma dell’atto) abbia tempestivamente manifestato il proprio interesse a una decisione di merito che attribuisca torti e ragioni, vieppiù ove si convenga che, finché il processo pende, non può esservi alcun affidamento della controparte ad invocare la maturazione della prescrizione;
detto affidamento venendo in rilievo solo a seguito della pronunzia di estinzione. 25. Seguendo quest’angolo prospettico, basterà dunque che la parte interessata manifesti il proprio intento di prosecuzione di quel giudizio con qualsiasi atto di parte che sia compiuto tempestivamente, depositando il ricorso o notificando la citazione o la comparsa affinché lo scopo sia raggiunto. 26. In questa direzione, in quanto lo scopo dell’atto di riassunzione consiste nel ridare impulso al processo (rappresentando, entro i termini previsti dal legislatore, che si ha ancora interesse ad una decisione nel merito), varrà rilevare come l’atto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. si addica in pari misura, tanto alla citazione, quanto al ricorso (così testualmente Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, già innanzi ricordata), rimanendo essenziale, in conformità con quanto previsto dall’art. 156 c.p.c., che, attraverso il compimento dell’atto, la parte manifesti la volontà di prosecuzione del processo come dalla stessa identificato. 21 27. L’affermazione che il contenuto minimo dell’atto di riassunzione è quello idoneo all’identificazione del processo da riassumere e alla manifestazione della volontà di prosecuzione può mutuarsi anche dall’esame dalla giurisprudenza di legittimità che sembra convergere sul punto. Al riguardo, varrà richiamare quanto sostenuto da Sez. 1, sentenza n. 11193 del 9/5/2018, Rv. 648451 - 01 (in conformità a Sez. 2, sentenza n. 13597 del 21/7/2004, Rv. 574765 - 01) nella parte in cui ha sottolineato come l’atto di riassunzione del processo non introduca un nuovo procedimento, ma espleti esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (ma quiescente), con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa. Nelle due pronunce richiamate si sostiene e si afferma che la nullità dell’atto di riassunzione non deriva (e non può derivare, in mancanza di una previsione espressa di nullità) dalla mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. In una parola, il contenuto minimo che l’atto di riassunzione deve avere è quello idoneo a rendere l’autorità giudiziaria e le parti del processo consapevoli del fatto che si intende ridare afflato al processo già iniziato e non a intraprenderne uno nuovo. L’atto che abbia dette caratteristiche e consenta quindi di evincere con chiarezza qual è il processo di cui si intende promuovere la prosecuzione 22 è, quanto al contenuto, idoneo al raggiungimento dello scopo, senza che occorrano altre formalità. La correttezza di questo approccio, già seguito dalla giurisprudenza di legittimità, trova riscontro proprio nella richiamata previsione dell’art. 126 disp. att. c.p.c. che prevede che il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che l’ha precedentemente conosciuto, sicché ben può ritenersi che il contenuto dell’atto di parte possa essere compendiato anche per relationem, attraverso rinvio agli atti del fascicolo pendente innanzi al giudice che ebbe a conoscerlo originariamente. A prescindere da tale ultima notazione non può essere posto in dubbio, in ogni caso, sulla scorta delle indicazioni innanzi offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che non è possibile ritenere la nullità dell’atto di riassunzione in ragione della formalistica carenza di uno o più degli elementi indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c. 28. In virtù di tale approccio, deve conseguentemente affermarsi, quanto alle ipotesi di riassunzione del medesimo giudizio rimasto quiescente, la piena equivalenza delle forme;
e ciò, segnatamente, là dove la forma in concreto adottata si riveli pienamente idonea a rendere inequivoco lo scopo dell’atto compiuto, nella specie consistente nella manifestazione della volontà della parte interessata a tener vivo il processo in corso. 29. Converrà quindi riaffermare in questa sede, al fine di assicurarne piena continuità, il principio - di recente ribadito a chiare lettere da Sez. L, sentenza n. 16166 del 9/6/2021, Rv. 661461 – 01 in relazione a un’ipotesi di riassunzione dinanzi al medesimo giudice nella medesima fase e grado - secondo cui l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione 23 del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. 30. È appena il caso di evidenziare, al fine di adeguare tale principio al caso di specie, come il principio dell’equivalenza delle forme dell’atto di riassunzione valga, non solo quando detta riassunzione avvenga dinanzi allo stesso giudice, ma in ogni caso in cui la parte intenda riassumere lo stesso giudizio davanti a un diverso giudice del medesimo plesso giurisdizionale, dovendo attribuirsi carattere dirimente, ai fini della validità della riassunzione, non già alla circostanza che si tratti dello stesso giudice, bensì che si tratti dello stesso giudizio, che tale rimane anche a seguito della translatio iudicii dal giudice penale al giudice civile, come nei casi corrispondenti a quello oggetto dell’odierno giudizio. 31. Solo nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi a un plesso giurisdizionale diverso da quello di provenienza, soccorre la previsione ad hoc specificamente formulata dall’art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, «la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile». Tale specifica formulazione dell’art. 59, co. 2, proprio in applicazione del tradizionale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vale, per altro e distinto verso, a conferire un’ulteriore conferma della ragionevolezza del diverso (e relativamente deformalizzante) principio da ritenere applicabile al caso oggetto dell’odierna decisione;
principio che, ai fini della riassunzione, valorizza, viceversa, al di là del puntuale rispetto 24 degli adempimenti formali, la volontà della parte che riassume lo stesso giudizio dinanzi al giudice del medesimo plesso giurisdizionale. 32. In forza di tali premesse, dev’essere dunque affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio nel quadro del medesimo plesso giurisdizionale, deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che, altrettanto tempestivamente compiuto, assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, rispettivamente, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte. “Viceversa, nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione ad hoc specificamente formulata dall’art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga «con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»”. 33. Quanto all’identificazione, ai fini della riassunzione, del termine utile applicabile al caso di specie (un anno o tre mesi, secondo le diverse formulazioni dell’art. 392 c.p.c., rivisitato dall’art. 46, co. 21, della legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, che ha ridotto il termine per l’introduzione del giudizio di riassunzione da un anno a tre mesi, modificando la disciplina precedente), osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini dell’individuazione del termine 25 (annuale oppure trimestrale) entro cui deve procedersi alla riassunzione del giudizio avanti al giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale agli effetti civili (ai sensi dell’art. 622 c.p.p.), deve aversi riguardo - in relazione alla modifica dell’art. 392 c.p.c. disposta dalla legge n. 69 del 2009, art, 46, comma 21 e alla norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 medesima legge - al momento in cui è stata effettuata la costituzione di parte civile nel processo penale, nel quale va individuata l’instaurazione originaria della controversia civile, dovendo pertanto ritenersi operante il termine annuale se detta costituzione sia avvenuta in data anteriore al 4.7.2009 (Sez. 3, sentenza n. 23737 del 24 settembre 2019). Muovendo da tale considerazione, la Corte ha di recente osservato che, in caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, il termine trimestrale previsto dall’art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Sez. 6 - 3, ordinanza n. 23758 del 29/7/2022, Rv. 665448 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 16124 del 16/6/2025, Rv. 674995 - 01). Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio - al quale gli atti devono essere rimessi in accoglimento delle censure in esame - procedere alla verifica in concreto della tempestività degli atti di riassunzione compiuti da ciascun interessato in relazione alle rispettive date di costituzione di parte civile nel processo penale. 34. Il quinto e il sesto motivo in esame devono essere, dunque, accolti, con la corrispondente cassazione, sui relativi punti, della sentenza impugnata. A6) Per tutti i ricorrenti. 35. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale 26 disatteso le domande risarcitorie dei ricorrenti rimarcando i termini della motivazione espressa dalla Corte d’appello penale nella sentenza annullata in sede di legittimità, giungendo a richiamarla espressamente come sostegno del proprio convincimento, senza neppure eliminare le contraddizioni e i difetti argomentati da detta sentenza penale, con riguardo alle dichiarazioni rese dal NA, come sul punto rilevato della Corte di cassazione in sede di legittimità penale. 36. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. nonché per vizio di omessa o apparente motivazione e/o omesso esame di un documento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente motivato la propria decisione attraverso il richiamo della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro n. 2255/2001, evidenziando il relativo carattere di ‘giudicato’, in realtà insussistente, essendo stata detta pronuncia emessa tra soggetti completamente diversi (ovvero tra un altro gruppo di dipendenti contro llva e NU ET) e priva dell'attestato di passaggio in giudicato. 37. Con il nono motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla ricognizione degli elementi legali identificativi della fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda, attribuendo alla disposizione normativa richiamata un erroneo significato e concludendo in modo illegittimo per l’esclusione del carattere illecito del trasferimento d’azienda effettivamente realizzato tra l’LV e la NU ET nel caso di specie. 38. Con il decimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale emesso una motivazione meramente apparente a 27 fondamento della decisione assunta, ricorrendo ad argomentazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie e inconciliabili. 39. Con l’undicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale, con motivazioni illogica, incoerente e incongrua, erroneamente escluso il carattere illecito della condotta delle controparti (già imputati nel processo penale promosso per i medesimi fatti oggetto dell’odierno giudizio) in ragione della mancata dimostrazione dell’integrazione dei reati di truffa e di estorsione originariamente contestati a loro carico, dovendo viceversa ritenersi che, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., il giudice è tenuto ad apprezzare i fatti storici sottoposti al relativo esame unicamente in funzione dell’illecito civile denunciato, senza alcun riguardo alla dimensione penalistica delle condotte contestate. 40. L’undicesimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del settimo, dell’ottavo, del nono e del decimo motivo. 41. Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente affermato, come argomento preliminare della decisione emessa nel merito, che «questa corte deve verificare l'esistenza di tutti gli elementi dei tre reati contestati (unica fonte dei danni pretesi), primo fra tutti l'accordo fraudolento tra le parti, finalizzato a celare l'operazione di trasferimento dell'azienda della NUOVA SIET ad ILVA […]. Fatte tali premesse, sulla base della valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel giudizio penale, questa corte non ravvisa l'esistenza dei fatti-reato contestati, poiché non ricorre, nella concreta fattispecie in esame, un trasferimento di azienda, né, come di seguito esplicato, tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa» (pag. 18 della sentenza impugnata). 42. A seguito delle argomentazioni probatorie, la Corte territoriale ha quindi concluso che «Alla luce di tutte le considerazioni svolte, mancando un trasferimento di azienda viene meno il sostrato giuridico ed economico 28 sui cui si fondano i reati contestati di truffa ai danni dell'INPS, nonché di truffa e tentata truffa ai danni dei lavoratori» (pag. 24). E ancora che «Dall'insussistenza dei fatti-reato discende la infondatezza delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, lamentati dalle parti attrici come conseguenza delle condotte ascritte agli imputati, e la conseguente irrilevanza della c.t.u. disposta in corso di giudizio, già revocata e che va nuovamente rigettata (avendo le parti attrici insistito sulla sua ammissione in sede di p.c.)» (pag. 26). 43. Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., pertanto, ha ritenuto che l’unica fonte di danno dei lavoratori e dell’Inps, da verificare in fatto, fosse la sussistenza dei fatti-reato contestati in sede penale, e non già il fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. 44. Tali considerazioni del giudice del rinvio sono errate. 45. Secondo l’insegnamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve ritenersi ormai unicamente deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267 - 01). In particolare, con riguardo al ‘fatto’, già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od 29 omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, cit.). E ancora, con riguardo all'aspetto soggettivo dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana (Sez. 3, sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, sentenza n. 457 del 13/1/2021). Dunque, la condanna civile potrà essere pronunciata anche se sia emersa la colpa in luogo del dolo poiché la variazione in melius dell'elemento psicologico dell'illecito non immuta i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta con l'esercizio dell'azione civile in sede penale. Viceversa, l'eventuale mutazione del titolo di responsabilità (per la configurazione di una ipotesi speciale di responsabilità ai sensi del codice civile o di una legge speciale: 2047 e ss. c.c.), salvo che non fosse stata già prospettata con l'atto di costituzione di parte civile, non può essere successivamente dedotta dinanzi al giudice, che, ove conoscesse di tali fattispecie, incorrerebbe nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, ordinanza n. 29212 del 06/12/2017; Sez. 2, ordinanza n. 14732 del 10/5/2022). Il giudizio di responsabilità civile, in sintesi, deve insistere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, l'accertamento sul quale è ormai definito ed immodificabile (così Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Sez. 3, ordinanza n. 8997 del 21/3/2022, Rv. 664579 - 03). 30 Argomentazioni dello stesso tenore sono rinvenibili più di recente, ex plurimis, in Sez. 3, ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 - 01) e in Sez. 3, ordinanza n. 15290 del 31/5/2024, Rv. 671810 - 01). 46. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha esaurito l’intera argomentazione relativa alla decisione nel merito delle domande risarcitorie proposte in sede di rinvio sul presupposto del necessario accertamento dei fatti di reato come uniche fonti di danno (invece che sul presupposto del necessario accertamento degli elementi di un ordinario illecito aquiliano), deve ritenersi totalmente scorretta. 47. Da tanto deriva l’accoglimento dell’undicesimo motivo, con la conseguente corrispondente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 48. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET proposto nei soli confronti delle controparti IO IV e AB RT IV e IT OT, devono essere accolti il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo;
dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia: di tali ultimi ricorrenti va disatteso il ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità per non essersi gli stessi costituiti (o per essere stati comunque esclusi) quali parti civili nel processo penale di provenienza, per le ragioni più sopra specificate. B) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ. 31 49. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibili le domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell’LV e della NU ET sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 50. Il motivo è infondato. 51. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio a seguito di annullamento in sede penale costituisce un giudizio ‘chiuso’, tale per cui la partecipazione di un terzo che non fu parte del precedente processo penale non è consentita, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (v., Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 - 01). Il giudizio ex art. 622 c.p.p. in unico grado di merito dinanzi al giudice competente per valore, infatti, da un lato, è un giudizio di cognizione piena, il cui oggetto è costituito dall’esame delle domande proposte (e non dei motivi d’impugnazione, non trattandosi di un’impugnazione), dall’altro, tuttavia, si svolge nei limiti processuali del 394 c.p.c., e quindi non può allargarsi a soggetti che non siano stati parte del processo penale. Da qui - come affermato da Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 – 01 (sin da Sez. 3, sentenza n. 11743 del 20/11/1998, Rv. 520891 - 01) – deriva la conseguenza secondo cui il giudizio in grado di appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura ‘chiusa’, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., sicché nello stesso non è consentito 32 l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (v., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 28560 del 6/11/2024). 52. Nella specie, non avendo l’LV e la NU ET invocato la partecipazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. deducendo la titolarità di un diritto autonomo tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la relativa partecipazione al giudizio di rinvio in esame (nella specie, in qualità di convenute) deve ritenersi inammissibile. 53. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ai sensi dell’art, 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale - relativamente alle posizioni processuali di LI SQ, RA ES, OR LV, De IS EL, De IS LV, RI IU, AN VI, VI IU, La VE ON, EL AT, AT OS, GG IU, ST ZI, CI LA, quale erede di RO SQ, RO AN, quale erede di RO SQ, RO EN, quale erede di RO SQ, RO IU, quale erede di RO SQ, AT OS, ON TA, quale erede di IN ET, OM CH - erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 54. Il motivo è fondato. 55. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate 33 in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 56. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata in relazione alla posizione di LI SQ, RA ES, OR LV, De IS EL, De IS LV, RI IU, AN VI, VI IU, La VE ON, EL AT, AT OS, GG IU, ST ZI, CI LA, quale erede di RO SQ, RO AN, quale erede di RO SQ, RO EN, quale erede di RO SQ, RO IU, quale erede di RO SQ, AT OS, ON TA, quale erede di IN ET, OM CH. 57. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 58. Il motivo è fondato. 59. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 41-46). 60. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 61. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la 34 forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 62. Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo (cfr. supra parr. 53-55). 63. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con particolare riguardo alla posizione di AT OS, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato l’inammissibilità della domanda di quest’ultimo, in ragione dell’asserita mancata costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, in contrasto con quanto risultante dagli atti del giudizio. 64. Il motivo è inammissibile. 65. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al terzo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra par. 11). 66. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo;
dichiarato inammissibile il quinto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. C) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI. 67. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 183 c.p.c., e/o di tutte le norme fatte valere a sostegno delle domande, in relazione all’art. 622 c.p.p. e agli artt. 74 e ss. c.p.p. (riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e 35 dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 68. Il motivo è infondato. 69. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 70. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui al capo 1 e di quelle di cui agli artt. 38, n. 3 c.p.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 415 c.p.c., all’art. 45 c.p.c. e agli artt. 373 e 374 c.p.c., in ragione dell’art. 622 c.p.p. e art. 392 c.c. (in violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 71. Il motivo è fondato. 72. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 73. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 36 74. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 75. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso, e di cui all’atto di riassunzione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale violato le norme di legge richiamate, poste a tutela delle prerogative dei lavoratori trasferiti ai sensi dell’art. 2112 c.c. 76. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle domande connesse alla violazione delle tutele dei lavoratori previsti dall’art. 2112 c.c. in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso. 77. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati. 78. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 79. Da tanto discende l’accoglimento dei motivi in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 80. Con il sesto e il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 191 e ss. c.p.c., agli artt. 24 e 111 Cost., e a tutte le 37 altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente disatteso le istanze di ammissione dei mezzi di prova avanzata dagli istanti, con la conseguente frustrazione del relativo diritto di difesa. 81. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 82. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo. 83. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI, devono essere accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiarati assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. D) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET (ricorso OL). 84. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 85. Il motivo è infondato. 38 86. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 87. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 88. Il motivo è fondato. 89. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 90. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 91. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 92. Il motivo è fondato. 39 93. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 94. Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 95. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 96. Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo. 97. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS. 98. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti dell’Inps, sulla base dell’errato presupposto costituito dall’intempestività della riassunzione del giudizio a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla sezione lavoro della Corte d'appello territorialmente competente, anziché dinanzi quella civile. 99. Il motivo è fondato. 40 100. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 101. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 102. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., nonché dell'art. 8, co. 4 e 4- bis, della legge n. 223/1991 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per non essersi il giudice di rinvio attenuto all'accertamento del reato di truffa a danno dell’lnps compiuto dal giudice di legittimità che ha disposto il rinvio, e per non essersi attenuto al principio di diritto espresso in quella sede. 103. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente valutato il danno denunciato dall’Inps sulla base di criteri analoghi a quelli applicati per i danni lamentati dai lavoratori licenziati, nonostante l’ontologica diversità delle due fattispecie. 104. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, co. 4 e 4-bis, della legge n. 223/1991 (poi abrogato dall’art.
2. co. 71, lett. b, legge n. 92/2012) e degli artt. 2112 c.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la riassunzione, da parte dell’LV, di lavoratori già licenziati dalla NU ET, giustificasse il relativo diritto agli sgravi previdenziali, nonostante la mancata dimostrazione che l’azienda esercitata fosse effettivamente nuova in senso ‘oggettivo’ rispetto a quella che li aveva licenziati meno di sei mesi prima. 105. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (in 41 relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le sentenze pronunciate tra altre parti, con diversa causa petendi e diverso petitum (con particolare riguardo alle sentenze del Tribunale di Taranto n. 2255/2001, della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto n. 143/2002 e della Corte di Cassazione n. 5138/2005), potessero avere valore di giudicato nei confronti dell’INPS. 106. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 107. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13834/2022 proposto dall’Inps, dev’essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti tutti i restanti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU. 108. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 109. Il motivo è infondato. 110. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 111. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente 42 omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 112. Il motivo è fondato. 113. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 114. Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 115. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 116. Il motivo in esame deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo. 117. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU, dev’essere accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 118. Sulla base di tutte le premesse sin qui argomentate, rilevata la fondatezza del quinto, del sesto e dell’undicesimo motivo del ricorso con capofila LI ET;
del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila LI SQ;
del secondo, del terzo, del quarto e del quinto 43 motivo del ricorso con capofila IA UI;
del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila OL ET;
del primo motivo del ricorso proposto dall’Inps; del secondo motivo del ricorso proposto da LA MA AT ed ST LU - disattesi tutti i restanti motivi proposti con i sei ricorsi riuniti - dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate. 119. Rilevata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia, dev’essere disposta la relativa condanna al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 120. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 proposto dai ricorrenti identificati con capofila LI ET limitatamente alle controparti DA IA IN LE, ER BA e LA TO, e NU ET s.p.a., con 44 l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Accoglie il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET nei soli confronti delle controparti IO IV e AB RT IV e IT OT;
dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo;
rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo. Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ;
dichiara inammissibile il quinto motivo;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il quarto motivo. Accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo. Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il quarto motivo. Accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS e dichiara assorbiti i restanti. Accoglie il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione: a) al quinto, al sesto e all’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia;
45 b) al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ;
c) al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA;
d) al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET;
e) al primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS; f) al secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU. Rinvia alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia. CO RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e 46 UG OSlia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente ON SC
CE CO;
SS UI, LL PATRIZIA, LL OB, LL RI CI, LL CO, LL NT e LL SE, quali eredi di LL IG;
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COSTANTINI ENZA, quale erede di NT NT LA;
LOGRANO IT;
LOIUDICE EL;
LO RUSSO AB;
MAIULLARI VA;
AR CO;
ON VA;
MI SE;
TO RI CI, MI RINNA e MI NC, quali eredi di MI IT NT;
MO CO;
NO ELENA;
OT IG, OT SE e OT NNRITA, quali eredi di OT IN;
VA TR, GA OB EN;
SI LO;
MO RM NT, ER TE, ER RI, ER GN e ER ON, quali eredi di ER VA;
AM OS, LL ALBA, LL IC, LL CI ON e LL IA, quali eredi di LL DO;
PRÒ IM IA;
TE CO;
RN NN RITA, quale erede di RO TR;
AN EL PA;
SANTOIT NT;
SC CO;
SCARATI SE;
RA IM;
RA TR;
RI ON DO;
UR VA e UC NN, quali eredi di UR EN;
UR DO NT;
TAGLIENTE FELICE;
IS TR, AT OS GIOVNN, RI ER e RI OSLIA, quali eredi di RI VA;
NN NT;
AR IT;
ON ANNUNZIATA, SC FRANCESCA, SC NATALIZIA e SC TA, in qualità di eredi di SC SE;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti FILOMENA D'ADDARIO e MATTEO MALANDRINO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
3 nonché da B) GI PA;
AM CO;
RI RE;
DE IS EL;
DE IS RE;
RO CE;
GIOVINE SE;
IS SE;
LANEVE NT;
RE TO;
PA IM;
RI SE;
ST RA;
EL LA, RA ON, RA EN, RA GIUSEPPINA, quali eredi di RA PA;
VISCONTI RITA, quale erede di CI TR;
MATICHECCHIA IM;
LOMBARDI EL;
DELL’IL EL;
IR IM, quale erede di IR NO;
IR IA, quale erede di IR NO;
MA CO;
VU IT;
AN SE;
RI PA, quale erede di RI CO;
BITELLA CO;
TE AB;
IT EL AR;
AC PA;
MI CE;
AR CO;
AN SE AT;
LI RI, CA LA e CA SE, quali eredi di CA LL;
MA SE;
IL CO;
RO SE;
TE CO;
CI IM;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti SIMONA AR, TR EN e IO IO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
nonché da C) AR IG;
AV SANTE;
CI VA;
NI VA;
AR IR, BEITRE SE, BEITRE REGINA, BEITRE RM, quali eredi di BEITRE VA;
CARRIERI EUPREMIO;
CARRO SE;
CAVALLO SE;
D’GI NT;
TE NT;
LOPERFIDO ORAZIO;
CC EL;
PO RE;
AN NT;
ST AR;
TRIA NT;
RI IDA, EL RI, EL AB, EL OB, quali eredi di EL BATTISTA GINO;
tutti 4 rappresentati e difesi dagli avv.ti ATTILIO GALASSO ed EZIO BONANNI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
nonché da D) OL ET;
ON VA;
OV ER;
DE NO OB;
ER RE;
DI EN NT;
RI OL;
OSTO DO;
MI CINO;
TO SE;
MASTREL IM;
CARENZA VA;
CONTE IM;
RO PA;
D'APRILE CO;
LEOGRANDE IM IA;
ES NT;
SERANO IPPAZIO;
AG NT;
RF EL NT;
ZO GIACINTO;
UC SE;
LA CO;
NTNI EN;
IA NT;
D'HI IM;
LA EN;
IA EL;
TALLARITI VA;
CE EL;
CE TO;
CALÒ TO;
LT TO;
RO NZ;
RI PA;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti TR EN e IO IO, con domicilio digitale ex lege;
EO OL, rappresentato e difeso dall’avv.to EL IMPERIO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
contro UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché 5 OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
nonché NUOVA SIET S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARLA D'ALOISIO, IO AT, AN OI, AN DE OS e IE CORETTI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché 6 OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti – nonché EO OL;
UC OB;
IA EL;
OL ET;
RO PA;
LE CO;
MA SE;
CA LL;
ZI AUGUSTO;
VU IT;
RO SE;
ROMANUZZI SE AT;
AN SE;
MA CO;
AR ORONZO;
TE CO;
AR CO, AC PA;
TE AB;
IT EL AR;
IL CO;
CO IL, RI PA ed RI CO, quali eredi di RI CO;
TI IMELDA, IR IM, IR TR, IR IA e IR NN RI, quali eredi di IR NO;
DONATI ROLANDO;
PARlSI LO;
CI IM;
LLIL EL;
OR CO;
UZ PA;
AD NT;
ASSOCIAZIONE SINDACALE S.L.A.I. COBAS;
- intimati -
nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da: LA RI AR ed ST ZI, quali eredi di AUGUSTO ZI, rappresentati e difesi dall’avv.to EL IMPERIO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro 7 UD VA e AB TU VA, rappresentati e difesi dagli avv.ti CE PO, PA PA, PA CC e NA AS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e IT OT, rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO UD SCHIAVONE, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
nonché OB BA e DA BL, rappresentati e difesi dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
e AL EL TI CANALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
nonché NUOVA SIET S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IT EN EL e IO FR, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
tutti avverso la sentenza n. 96/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata in data 11/3/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere dott. AR DELL’UTRI. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del dott. EL DI MAURO che ha concluso con riguardo a tutti i ricorsi riuniti. 8 Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 11/3/2022, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità penale (Cass. pen., Sez. 2, n. 2728 del 29/11/2011), ha disatteso (diversamente provvedendo nel senso della inammissibilità o del rigetto) le domande proposte da tutti i ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna dei controricorrenti (ugualmente richiamati in epigrafe) al risarcimento dei danni asseritamente provocati da questi ultimi in conseguenza del procedimento negoziale attraverso il quale IO IV, AB RT IV e IT OT (nelle qualità, rispettivamente, di consigliere delegato, di presidente del consiglio di amministrazione e di responsabile della gestione del personale dell’area fusione dello stabilimento di Taranto dell’LV s.p.a.), da un lato, e IO NA (nelle more deceduto, con la successione, nella relativa posizione, degli eredi DA IA IN LE, ER BA e LA TO) (in qualità di amministratore delegato della NU ET s.p.a.), dall’altro, a seguito della cessazione del contratto di appalto attraverso il quale LV aveva attribuito a NU ET il compito di provvedere al servizio di movimentazione e trasporto di merci e materie prime, avevano provveduto alla cessione, in favore di LV, di tutti i mezzi aziendali di NU ET, nonché al riassorbimento del personale di quest’ultima a seguito del relativo licenziamento e della successiva riassunzione da parte di LV, consentendo a quest’ultima di beneficiare, non solo degli ingenti sgravi contributivi per l’avvenuta assunzione di personale in mobilità, ma anche del risparmio sulla retribuzione degli ex lavoratori della NU ET, nella specie riassunti con livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente percepiti presso la NU ET: il tutto, in violazione delle prerogative creditorie dell’Inps e delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c. a tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. 9 2. A fondamento della decisione assunta, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale - dopo aver dato conto dell’avvenuta dichiarazione, da parte della Corte di cassazione in sede penale, della prescrizione dei reati contestati a carico di IO IV, AB RT IV, IT OT e IO NA, in relazione ai reati di truffa ai danni dell’Inps nonché di truffa ed estorsione ai danni degli ex lavoratori della NU ET, con il successivo rinvio al giudice civile competente in grado d’appello ai fini della pronuncia sulle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle parti civili, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. - ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità delle domande risarcitorie proposte dagli ex lavoratori della NU ET nei confronti di quest’ultima e dell’LV, non avendo tali società rivestito alcun ruolo (segnatamente quali responsabili civili) nel processo penale celebrato a carico dei relativi amministratori. 3. Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale. 4. Sotto altro profilo, il giudice del rinvio ha rilevato l’intervenuta estinzione dei giudizi relativi alle domande risarcitorie proposte da quei soggetti che, pur costituiti parte civile, avevano riassunto tardivamente il giudizio in sede civile, avendovi provveduto nelle forme del processo del lavoro, attraverso la previa proposizione di un ricorso e la successiva notificazione dello stesso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, successivamente alla scadenza del termine previsto. 5. Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato come la commissione, da parte dei convenuti (IO IV, AB RT IV, IT OT e IO NA), dei reati di truffa e di estorsione (così come riqualificati dal giudice penale di legittimità) non avesse trovato alcun riscontro nelle complessive emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio (ivi 10 compresa la valutazione delle dichiarazioni rese in sede penale dall’imputato IO NA che, secondo la Corte di cassazione in sede penale, erano state illegittimamente trascurate dalla Corte d’appello che aveva pronunciato l’assoluzione degli imputati), dovendo ritenersi che il procedimento negoziale contestato a carico dei relativi autori non avesse integrato in alcun modo un’ipotesi di trasferimento d’azienda rilevante ai sensi dell’art 2112 c.c. 6. In particolare, secondo il giudice civile d’appello investito ex art. 622 c.p.p., la vicenda in esame si prestava ad essere qualificata alla stregua di una mera operazione di internalizzazione, da parte dell’LV, del processo di trasporto e di movimentazione delle merci e delle materie prime, che l’LV, a seguito della cessazione del rapporto di appalto con la NU ET, aveva inteso convertire, da trasporto su gomma a trasporto su rotaia: attività, quest’ultima, che la NU ET non sarebbe stata oggettivamente in grado di svolgere. 7. Ciò posto, al solo scopo di agevolare la progressiva transizione al trasporto su rotaia, l’LV aveva provveduto a rilevare i mezzi ormai obsoleti della NU ET al fine di completare e chiudere i processi di trasporto su gomma, senza minimamente voler procedere all’acquisizione della complessiva struttura aziendale della società dante causa. 8. Quanto alle successive riassunzioni del personale già licenziato dalla NU ET (peraltro sulla base di provvedimenti giudicati legittimi nelle pregresse sedi giudiziarie adite), la Corte territoriale ha evidenziato come le stesse fossero state realizzate dall’LV al solo scopo di garantire una posizione di lavoro al personale già collocato in mobilità e, peraltro, a seguito di una trattativa a tal fine avviata con le competenti organizzazioni sindacali, sicché, accanto all’esclusione di alcuna forma di truffaldina elusione delle ragioni retributive dei lavoratori o di quelle contributive dell’Inps, doveva ritenersi esclusa altresì alcuna forma di costrizione nei confronti di quegli ex lavoratori della NU ET che avevano denunciato 11 tale forma di violenza nell’imposizione, da parte degli amministratori dell’LV, di livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente goduti, pena la perdita delle relative posizioni lavorative. 9. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale investita ex art. 622 c.p.p., i ricorrenti identificati con il capofila LI ET hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, successivamente ‘sostituito’ (come ulteriormente precisato dal difensore all’udienza di discussione) da un successivo ricorso fondato su undici motivi;
i ricorrenti identificati con il capofila LI SQ propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
i ricorrenti indicati con il capofila IA UI propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi;
i ricorrenti indicati con capofila OL ET propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU, propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
10. IO IV e AB RT IV;
IT OT;
DA IA IN LE;
ER BA e LA TO e la NU ET s.p.a., resistono, ciascuno, con i controricorsi depositati in relazione alle impugnazioni proposte nei relativi confronti. 11. Tutti i restanti intimati non hanno svolto difese in questa sede. 12. EO CO ha depositato memoria di costituzione con un nuovo difensore in sostituzione del precedente. 13. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni in relazione a tutti i ricorsi. 14. Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria;
hanno altresì depositato memoria tutti i controricorrenti in relazione ai ricorsi proposti nei relativi confronti. 15. Con memoria in data 31/10/2025 i ricorrenti identificati con il capofila LI ET hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto 12 nei soli confronti di DA IA IN LE, ER BA e LA TO, nonché della NU ET s.p.a., con la compensazione delle spese di lite. 16. IA IN LE, ER BA e LA TO hanno depositato ulteriore memoria al fine di invocare la dichiarazione della cessazione della materia contendere nei confronti dei rinuncianti, con la compensazione delle spese di lite. 17. Con ordinanza resa all’odierna pubblica udienza, i ricorsi iscritti al n. 13834/2022 e al n. 14282/2022 del Ruolo Generale della Corte, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti al ricorso precedentemente iscritto al n. 13523/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE A) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET. 1. Dev’essere preliminarmente rilevata la ritualità dell’avvenuta sostituzione del primo ricorso proposto con capofila LI ET (sostenuto da nove motivi di censura) con un successivo ricorso (sostenuto da undici motivi di censura, comprensivo di ricorrenti non menzionati nel precedente ricorso) proposto (sempre con capofila LI ET) nei termini utili ai fini dell’impugnazione, dovendo trovare applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un ‘nuovo’ ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile (cfr. Sez. U, 13 ordinanza n. 6691 del 9/3/2020, Rv. 657220 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 25593 del 25/9/2024, Rv. 672450 - 01). 2. Sempre in linea preliminare dev’essere dichiarata - in conformità alle corrispondenti conclusioni rassegnate dalle parti interessate nelle rispettive memorie da ultimo depositate - la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai ricorrenti identificati con il capofila LI ET, limitatamente alle controparti DA IA IN LE, ER BA e LA TO, nonché della NU ET s.p.a., con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità. A1) Limitatamente alle posizioni di LI ET, SS Luisa, LL Patrizia, LL ER, LL MA IA, LL IA, LL ON, LL IU, AR LA MI, AR ON, EL ES, RE IO, De LO UI, LL GR TO, Di NZ IU M., Novaga EL, IV ET, Pro OS NO, CI ET, AN NA ON e OL ET. 3. Con il primo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili in parte qua le domande proposte dagli istanti, illegittimamente condannandoli alla rifusione delle spese del giudizio sulla base dell’erroneo presupposto costituito dall’avvenuta proposizione delle proprie domande (anche) nei confronti dell’LV e della NU ET, là dove, al contrario, dette domande furono proposte unicamente nei confronti dei IV, di OT e di NA, benché con l’indicazione, in relazione a ciascuno di loro, della qualifica di legali rappresentanti dell’LV e della NU ET. Sotto altro profilo, gli istanti evidenziano come, non essendosi la NU ET costituita nel giudizio civile di rinvio introdotto dagli odierni 14 interessati, bensì unicamente in relazione ai giudizi promossi da altre parti (poi riuniti a quello promosso dagli odierni istanti), la condanna dei ricorrenti qui indicati doveva ritenersi priva di fondamento. 4. Il motivo è infondato. 5. Osserva il Collegio come gli stessi ricorrenti interessati, nel riprodurre il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione (alla pag. 10 del ricorso), abbiano ribadito che la citazione di LI IV, di IO IV, di IT OT e di IO NA avvenne, per ciascuno di essi, ‘anche’ nella qualità di rappresentanti delle rispettive società. Da qui la correttezza del giudizio della Corte territoriale che, nel rilevare la duplicità (‘anche’) delle chiamate dei soggetti nei cui confronti è stata operata la riassunzione della causa (in persona e nella qualità di rappresentanti delle rispettive società), ha ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti di soggetti (le società) che non furono parti del processo penale, con la conseguente correttezza della condanna dei riassuntori a rimborsare le spese di lite anche in favore delle ridette società. 6. Quanto alle ulteriori questioni concernenti la posizione della sola NU ET, la censura in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti di detta società. 7. Con il secondo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente condannato gli istanti a rifondere le spese di lite in favore degli eredi del NA sul presupposto della declaratoria di inammissibilità della domanda formulata nei confronti della NU ET. 15 8. Anche questo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti degli eredi del NA e della NU ET. A2) Limitatamente alla posizione di RO OS. 9. Con il terzo motivo, il ricorrente indicato censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda formulata da OS RO sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui lo stesso non fosse costituito quale parte civile nel procedimento penale promosso in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, in contrasto con quanto risultante dai verbali di udienza e dall’atto di costituzione di parte civile. 10. Il motivo è inammissibile. 11. Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente, nell’affermare la contrarietà, rispetto all’inequivoco contenuto delle informazioni documentali acquisite agli atti del giudizio, delle asserzioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, si sia limitato a denunciare un vizio di natura meramente revocatoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. Al riguardo, varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Al contrario, qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, 16 obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, sentenza n. 15672 del 27/7/2005, Rv. 583395 – 01, e successive conformi). Da tanto discende il rilievo dell’inammissibilità della censura in esame. A3) Limitatamente alla posizione di OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia. 12. Con il quarto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’art. 392, co. 2, e dell’art. 81 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello dichiarato ‘a sorpresa ‘ - e, dunque, in violazione del contraddittorio tra le parti - l’inammissibilità delle domande proposte dagli istanti sul presupposto che il giudice penale avesse dichiarato inammissibile la relativa domanda di costituzione di parte civile, nonostante il carattere incontestato della circostanza costituita dall’avvenuta costituzione delle parti civili per tutti i gradi del giudizio. 13. Il motivo è inammissibile. 14. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale (cfr., ex plurimis, Sez. 3, sentenza n. 3432 del 22/2/2016, Rv. 638918 - 01), con la conseguenza che non rileva, ai fini del rispetto del contraddittorio, la circostanza (conforme al caso di 17 specie) che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte per la prima volta al momento di emettere la decisione. A4) limitatamente alla posizione di RA AT;
RA IO;
RA ET;
Notaristefano Carmine;
TE ES;
RO EL PA;
RO ET;
TR IO;
LO ON;
Mastromarino TO;
Ciccone Annunziata, SC AN, SC IA e SC ET, in qualità di eredi di SC IU. 15. Con il quinto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 392, comma 1, 393 e 307, comma 4, c.p.c., nella versione applicabile prima della novella del 2009 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività, sul presupposto dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione in riassunzione oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 23/1/2012, ritenendo erroneamente applicabile al caso di specie l’art. 392 c.p.c. così come modificato dalla novella di cui alla legge n. 69/2009, senza tener conto che le costituzioni di parti civili risalivano, per taluni, al 2002 e, per altri, al 2005, con la conseguente applicazione del termine annuale per la riassunzione. A5) limitatamente alla posizione di RA AT;
RA IO;
RA ET;
Notaristefano Carmine;
TE ES;
RO EL PA;
RO ET;
TR IO. 16. Con il sesto motivo i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato estinto il giudizio introdotto dai ricorrenti indicati sul presupposto che gli stessi 18 avessero notificato l’atto di citazione oltre il termine del 24/12/2012, ossia oltre il termine trimestrale di cui all’art. 392 cod. proc. civ. 17. Il quinto e il sesto motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati. 18. Osserva il Collegio come, ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio, vada riaffermato il principio in forza del quale deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che (altrettanto tempestivamente compiuto) assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte. 19. Tale principio, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi espressione della più ragionevole valorizzazione dello scopo specifico che l’atto di riassunzione assume nei casi in cui lo stesso è destinato a riattivare il medesimo giudizio, qualora questo, per una qualunque ragione, sia allo stato quiescente;
scopo specifico nella specie identificabile, propriamente, nella manifestazione, ad opera della parte che assume l’iniziativa della riassunzione, della volontà e dell’interesse a tenere vivo il processo. 20. Si tratta, in relazione alla vicenda in esame, di conferire un decisivo rilievo alla combinazione del principio di conservazione degli atti processuali sancito dall’art. 156, co. 3, c.p.c., che disciplina il principio della sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo, e del principio di conversione dell’atto processuale disciplinata dall’art. 159, co. 3, c.p.c. secondo cui l’atto, quando non possa produrre un determinato effetto in quanto viziato, può tuttavia produrne altri per i quali è idoneo. 19 21. È in questo senso che chiedono d’essere intesi i più significativi arresti rilevabili in thema nella giurisprudenza di questa Corte. 22. In particolare, secondo Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, Rv. 601191 – 01, in materia di riassunzione a seguito di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia, la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione a udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. che consiste nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. In tal caso, è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, co. 2, c.p.c., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda. 23. Un significato analogo (nel senso del carattere decisivo della volontà dell’interessato di tener vivo il giudizio) dev’essere attribuito (al di là della particolarità del caso concreto, segnalabile per la singolarità della fattispecie esaminata) all’arresto di Sez. 3, sentenza n. 5955 del 25/3/2016, Rv. 639367 - 01 che, in materia di riassunzione a seguito di sospensione (nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009), ha ritenuto che la riassunzione di un processo 20 sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, co. 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. 24. Questo Collegio condivide, dunque, l’asserzione per cui non v’è ragione per negare la prosecuzione del giudizio, quando una delle parti (sebbene errando nella scelta della forma dell’atto) abbia tempestivamente manifestato il proprio interesse a una decisione di merito che attribuisca torti e ragioni, vieppiù ove si convenga che, finché il processo pende, non può esservi alcun affidamento della controparte ad invocare la maturazione della prescrizione;
detto affidamento venendo in rilievo solo a seguito della pronunzia di estinzione. 25. Seguendo quest’angolo prospettico, basterà dunque che la parte interessata manifesti il proprio intento di prosecuzione di quel giudizio con qualsiasi atto di parte che sia compiuto tempestivamente, depositando il ricorso o notificando la citazione o la comparsa affinché lo scopo sia raggiunto. 26. In questa direzione, in quanto lo scopo dell’atto di riassunzione consiste nel ridare impulso al processo (rappresentando, entro i termini previsti dal legislatore, che si ha ancora interesse ad una decisione nel merito), varrà rilevare come l’atto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. si addica in pari misura, tanto alla citazione, quanto al ricorso (così testualmente Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, già innanzi ricordata), rimanendo essenziale, in conformità con quanto previsto dall’art. 156 c.p.c., che, attraverso il compimento dell’atto, la parte manifesti la volontà di prosecuzione del processo come dalla stessa identificato. 21 27. L’affermazione che il contenuto minimo dell’atto di riassunzione è quello idoneo all’identificazione del processo da riassumere e alla manifestazione della volontà di prosecuzione può mutuarsi anche dall’esame dalla giurisprudenza di legittimità che sembra convergere sul punto. Al riguardo, varrà richiamare quanto sostenuto da Sez. 1, sentenza n. 11193 del 9/5/2018, Rv. 648451 - 01 (in conformità a Sez. 2, sentenza n. 13597 del 21/7/2004, Rv. 574765 - 01) nella parte in cui ha sottolineato come l’atto di riassunzione del processo non introduca un nuovo procedimento, ma espleti esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (ma quiescente), con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa. Nelle due pronunce richiamate si sostiene e si afferma che la nullità dell’atto di riassunzione non deriva (e non può derivare, in mancanza di una previsione espressa di nullità) dalla mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. In una parola, il contenuto minimo che l’atto di riassunzione deve avere è quello idoneo a rendere l’autorità giudiziaria e le parti del processo consapevoli del fatto che si intende ridare afflato al processo già iniziato e non a intraprenderne uno nuovo. L’atto che abbia dette caratteristiche e consenta quindi di evincere con chiarezza qual è il processo di cui si intende promuovere la prosecuzione 22 è, quanto al contenuto, idoneo al raggiungimento dello scopo, senza che occorrano altre formalità. La correttezza di questo approccio, già seguito dalla giurisprudenza di legittimità, trova riscontro proprio nella richiamata previsione dell’art. 126 disp. att. c.p.c. che prevede che il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che l’ha precedentemente conosciuto, sicché ben può ritenersi che il contenuto dell’atto di parte possa essere compendiato anche per relationem, attraverso rinvio agli atti del fascicolo pendente innanzi al giudice che ebbe a conoscerlo originariamente. A prescindere da tale ultima notazione non può essere posto in dubbio, in ogni caso, sulla scorta delle indicazioni innanzi offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che non è possibile ritenere la nullità dell’atto di riassunzione in ragione della formalistica carenza di uno o più degli elementi indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c. 28. In virtù di tale approccio, deve conseguentemente affermarsi, quanto alle ipotesi di riassunzione del medesimo giudizio rimasto quiescente, la piena equivalenza delle forme;
e ciò, segnatamente, là dove la forma in concreto adottata si riveli pienamente idonea a rendere inequivoco lo scopo dell’atto compiuto, nella specie consistente nella manifestazione della volontà della parte interessata a tener vivo il processo in corso. 29. Converrà quindi riaffermare in questa sede, al fine di assicurarne piena continuità, il principio - di recente ribadito a chiare lettere da Sez. L, sentenza n. 16166 del 9/6/2021, Rv. 661461 – 01 in relazione a un’ipotesi di riassunzione dinanzi al medesimo giudice nella medesima fase e grado - secondo cui l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione 23 del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. 30. È appena il caso di evidenziare, al fine di adeguare tale principio al caso di specie, come il principio dell’equivalenza delle forme dell’atto di riassunzione valga, non solo quando detta riassunzione avvenga dinanzi allo stesso giudice, ma in ogni caso in cui la parte intenda riassumere lo stesso giudizio davanti a un diverso giudice del medesimo plesso giurisdizionale, dovendo attribuirsi carattere dirimente, ai fini della validità della riassunzione, non già alla circostanza che si tratti dello stesso giudice, bensì che si tratti dello stesso giudizio, che tale rimane anche a seguito della translatio iudicii dal giudice penale al giudice civile, come nei casi corrispondenti a quello oggetto dell’odierno giudizio. 31. Solo nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi a un plesso giurisdizionale diverso da quello di provenienza, soccorre la previsione ad hoc specificamente formulata dall’art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, «la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile». Tale specifica formulazione dell’art. 59, co. 2, proprio in applicazione del tradizionale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vale, per altro e distinto verso, a conferire un’ulteriore conferma della ragionevolezza del diverso (e relativamente deformalizzante) principio da ritenere applicabile al caso oggetto dell’odierna decisione;
principio che, ai fini della riassunzione, valorizza, viceversa, al di là del puntuale rispetto 24 degli adempimenti formali, la volontà della parte che riassume lo stesso giudizio dinanzi al giudice del medesimo plesso giurisdizionale. 32. In forza di tali premesse, dev’essere dunque affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio nel quadro del medesimo plesso giurisdizionale, deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che, altrettanto tempestivamente compiuto, assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, rispettivamente, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte. “Viceversa, nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione ad hoc specificamente formulata dall’art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga «con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»”. 33. Quanto all’identificazione, ai fini della riassunzione, del termine utile applicabile al caso di specie (un anno o tre mesi, secondo le diverse formulazioni dell’art. 392 c.p.c., rivisitato dall’art. 46, co. 21, della legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, che ha ridotto il termine per l’introduzione del giudizio di riassunzione da un anno a tre mesi, modificando la disciplina precedente), osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini dell’individuazione del termine 25 (annuale oppure trimestrale) entro cui deve procedersi alla riassunzione del giudizio avanti al giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale agli effetti civili (ai sensi dell’art. 622 c.p.p.), deve aversi riguardo - in relazione alla modifica dell’art. 392 c.p.c. disposta dalla legge n. 69 del 2009, art, 46, comma 21 e alla norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 medesima legge - al momento in cui è stata effettuata la costituzione di parte civile nel processo penale, nel quale va individuata l’instaurazione originaria della controversia civile, dovendo pertanto ritenersi operante il termine annuale se detta costituzione sia avvenuta in data anteriore al 4.7.2009 (Sez. 3, sentenza n. 23737 del 24 settembre 2019). Muovendo da tale considerazione, la Corte ha di recente osservato che, in caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, il termine trimestrale previsto dall’art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Sez. 6 - 3, ordinanza n. 23758 del 29/7/2022, Rv. 665448 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 16124 del 16/6/2025, Rv. 674995 - 01). Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio - al quale gli atti devono essere rimessi in accoglimento delle censure in esame - procedere alla verifica in concreto della tempestività degli atti di riassunzione compiuti da ciascun interessato in relazione alle rispettive date di costituzione di parte civile nel processo penale. 34. Il quinto e il sesto motivo in esame devono essere, dunque, accolti, con la corrispondente cassazione, sui relativi punti, della sentenza impugnata. A6) Per tutti i ricorrenti. 35. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale 26 disatteso le domande risarcitorie dei ricorrenti rimarcando i termini della motivazione espressa dalla Corte d’appello penale nella sentenza annullata in sede di legittimità, giungendo a richiamarla espressamente come sostegno del proprio convincimento, senza neppure eliminare le contraddizioni e i difetti argomentati da detta sentenza penale, con riguardo alle dichiarazioni rese dal NA, come sul punto rilevato della Corte di cassazione in sede di legittimità penale. 36. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. nonché per vizio di omessa o apparente motivazione e/o omesso esame di un documento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente motivato la propria decisione attraverso il richiamo della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro n. 2255/2001, evidenziando il relativo carattere di ‘giudicato’, in realtà insussistente, essendo stata detta pronuncia emessa tra soggetti completamente diversi (ovvero tra un altro gruppo di dipendenti contro llva e NU ET) e priva dell'attestato di passaggio in giudicato. 37. Con il nono motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla ricognizione degli elementi legali identificativi della fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda, attribuendo alla disposizione normativa richiamata un erroneo significato e concludendo in modo illegittimo per l’esclusione del carattere illecito del trasferimento d’azienda effettivamente realizzato tra l’LV e la NU ET nel caso di specie. 38. Con il decimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale emesso una motivazione meramente apparente a 27 fondamento della decisione assunta, ricorrendo ad argomentazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie e inconciliabili. 39. Con l’undicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale, con motivazioni illogica, incoerente e incongrua, erroneamente escluso il carattere illecito della condotta delle controparti (già imputati nel processo penale promosso per i medesimi fatti oggetto dell’odierno giudizio) in ragione della mancata dimostrazione dell’integrazione dei reati di truffa e di estorsione originariamente contestati a loro carico, dovendo viceversa ritenersi che, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., il giudice è tenuto ad apprezzare i fatti storici sottoposti al relativo esame unicamente in funzione dell’illecito civile denunciato, senza alcun riguardo alla dimensione penalistica delle condotte contestate. 40. L’undicesimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del settimo, dell’ottavo, del nono e del decimo motivo. 41. Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente affermato, come argomento preliminare della decisione emessa nel merito, che «questa corte deve verificare l'esistenza di tutti gli elementi dei tre reati contestati (unica fonte dei danni pretesi), primo fra tutti l'accordo fraudolento tra le parti, finalizzato a celare l'operazione di trasferimento dell'azienda della NUOVA SIET ad ILVA […]. Fatte tali premesse, sulla base della valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel giudizio penale, questa corte non ravvisa l'esistenza dei fatti-reato contestati, poiché non ricorre, nella concreta fattispecie in esame, un trasferimento di azienda, né, come di seguito esplicato, tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa» (pag. 18 della sentenza impugnata). 42. A seguito delle argomentazioni probatorie, la Corte territoriale ha quindi concluso che «Alla luce di tutte le considerazioni svolte, mancando un trasferimento di azienda viene meno il sostrato giuridico ed economico 28 sui cui si fondano i reati contestati di truffa ai danni dell'INPS, nonché di truffa e tentata truffa ai danni dei lavoratori» (pag. 24). E ancora che «Dall'insussistenza dei fatti-reato discende la infondatezza delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, lamentati dalle parti attrici come conseguenza delle condotte ascritte agli imputati, e la conseguente irrilevanza della c.t.u. disposta in corso di giudizio, già revocata e che va nuovamente rigettata (avendo le parti attrici insistito sulla sua ammissione in sede di p.c.)» (pag. 26). 43. Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., pertanto, ha ritenuto che l’unica fonte di danno dei lavoratori e dell’Inps, da verificare in fatto, fosse la sussistenza dei fatti-reato contestati in sede penale, e non già il fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. 44. Tali considerazioni del giudice del rinvio sono errate. 45. Secondo l’insegnamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve ritenersi ormai unicamente deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267 - 01). In particolare, con riguardo al ‘fatto’, già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od 29 omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, cit.). E ancora, con riguardo all'aspetto soggettivo dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana (Sez. 3, sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, sentenza n. 457 del 13/1/2021). Dunque, la condanna civile potrà essere pronunciata anche se sia emersa la colpa in luogo del dolo poiché la variazione in melius dell'elemento psicologico dell'illecito non immuta i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta con l'esercizio dell'azione civile in sede penale. Viceversa, l'eventuale mutazione del titolo di responsabilità (per la configurazione di una ipotesi speciale di responsabilità ai sensi del codice civile o di una legge speciale: 2047 e ss. c.c.), salvo che non fosse stata già prospettata con l'atto di costituzione di parte civile, non può essere successivamente dedotta dinanzi al giudice, che, ove conoscesse di tali fattispecie, incorrerebbe nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, ordinanza n. 29212 del 06/12/2017; Sez. 2, ordinanza n. 14732 del 10/5/2022). Il giudizio di responsabilità civile, in sintesi, deve insistere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, l'accertamento sul quale è ormai definito ed immodificabile (così Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Sez. 3, ordinanza n. 8997 del 21/3/2022, Rv. 664579 - 03). 30 Argomentazioni dello stesso tenore sono rinvenibili più di recente, ex plurimis, in Sez. 3, ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 - 01) e in Sez. 3, ordinanza n. 15290 del 31/5/2024, Rv. 671810 - 01). 46. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha esaurito l’intera argomentazione relativa alla decisione nel merito delle domande risarcitorie proposte in sede di rinvio sul presupposto del necessario accertamento dei fatti di reato come uniche fonti di danno (invece che sul presupposto del necessario accertamento degli elementi di un ordinario illecito aquiliano), deve ritenersi totalmente scorretta. 47. Da tanto deriva l’accoglimento dell’undicesimo motivo, con la conseguente corrispondente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 48. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET proposto nei soli confronti delle controparti IO IV e AB RT IV e IT OT, devono essere accolti il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo;
dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia: di tali ultimi ricorrenti va disatteso il ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità per non essersi gli stessi costituiti (o per essere stati comunque esclusi) quali parti civili nel processo penale di provenienza, per le ragioni più sopra specificate. B) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ. 31 49. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibili le domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell’LV e della NU ET sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 50. Il motivo è infondato. 51. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio a seguito di annullamento in sede penale costituisce un giudizio ‘chiuso’, tale per cui la partecipazione di un terzo che non fu parte del precedente processo penale non è consentita, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (v., Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 - 01). Il giudizio ex art. 622 c.p.p. in unico grado di merito dinanzi al giudice competente per valore, infatti, da un lato, è un giudizio di cognizione piena, il cui oggetto è costituito dall’esame delle domande proposte (e non dei motivi d’impugnazione, non trattandosi di un’impugnazione), dall’altro, tuttavia, si svolge nei limiti processuali del 394 c.p.c., e quindi non può allargarsi a soggetti che non siano stati parte del processo penale. Da qui - come affermato da Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 – 01 (sin da Sez. 3, sentenza n. 11743 del 20/11/1998, Rv. 520891 - 01) – deriva la conseguenza secondo cui il giudizio in grado di appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura ‘chiusa’, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., sicché nello stesso non è consentito 32 l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (v., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 28560 del 6/11/2024). 52. Nella specie, non avendo l’LV e la NU ET invocato la partecipazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. deducendo la titolarità di un diritto autonomo tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la relativa partecipazione al giudizio di rinvio in esame (nella specie, in qualità di convenute) deve ritenersi inammissibile. 53. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ai sensi dell’art, 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale - relativamente alle posizioni processuali di LI SQ, RA ES, OR LV, De IS EL, De IS LV, RI IU, AN VI, VI IU, La VE ON, EL AT, AT OS, GG IU, ST ZI, CI LA, quale erede di RO SQ, RO AN, quale erede di RO SQ, RO EN, quale erede di RO SQ, RO IU, quale erede di RO SQ, AT OS, ON TA, quale erede di IN ET, OM CH - erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 54. Il motivo è fondato. 55. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate 33 in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 56. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata in relazione alla posizione di LI SQ, RA ES, OR LV, De IS EL, De IS LV, RI IU, AN VI, VI IU, La VE ON, EL AT, AT OS, GG IU, ST ZI, CI LA, quale erede di RO SQ, RO AN, quale erede di RO SQ, RO EN, quale erede di RO SQ, RO IU, quale erede di RO SQ, AT OS, ON TA, quale erede di IN ET, OM CH. 57. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 58. Il motivo è fondato. 59. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 41-46). 60. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 61. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la 34 forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 62. Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo (cfr. supra parr. 53-55). 63. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con particolare riguardo alla posizione di AT OS, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato l’inammissibilità della domanda di quest’ultimo, in ragione dell’asserita mancata costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, in contrasto con quanto risultante dagli atti del giudizio. 64. Il motivo è inammissibile. 65. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al terzo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra par. 11). 66. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo;
dichiarato inammissibile il quinto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. C) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI. 67. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 183 c.p.c., e/o di tutte le norme fatte valere a sostegno delle domande, in relazione all’art. 622 c.p.p. e agli artt. 74 e ss. c.p.p. (riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e 35 dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 68. Il motivo è infondato. 69. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 70. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui al capo 1 e di quelle di cui agli artt. 38, n. 3 c.p.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 415 c.p.c., all’art. 45 c.p.c. e agli artt. 373 e 374 c.p.c., in ragione dell’art. 622 c.p.p. e art. 392 c.c. (in violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 71. Il motivo è fondato. 72. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 73. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 36 74. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 75. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso, e di cui all’atto di riassunzione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale violato le norme di legge richiamate, poste a tutela delle prerogative dei lavoratori trasferiti ai sensi dell’art. 2112 c.c. 76. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle domande connesse alla violazione delle tutele dei lavoratori previsti dall’art. 2112 c.c. in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso. 77. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati. 78. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 79. Da tanto discende l’accoglimento dei motivi in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 80. Con il sesto e il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 191 e ss. c.p.c., agli artt. 24 e 111 Cost., e a tutte le 37 altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente disatteso le istanze di ammissione dei mezzi di prova avanzata dagli istanti, con la conseguente frustrazione del relativo diritto di difesa. 81. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 82. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo. 83. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI, devono essere accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo;
rigettato il primo motivo e dichiarati assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. D) Ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET (ricorso OL). 84. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 85. Il motivo è infondato. 38 86. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 87. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione dell’asserita tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio. 88. Il motivo è fondato. 89. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 90. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 91. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 92. Il motivo è fondato. 39 93. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 94. Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 95. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 96. Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo. 97. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS. 98. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti dell’Inps, sulla base dell’errato presupposto costituito dall’intempestività della riassunzione del giudizio a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla sezione lavoro della Corte d'appello territorialmente competente, anziché dinanzi quella civile. 99. Il motivo è fondato. 40 100. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 101. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 102. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., nonché dell'art. 8, co. 4 e 4- bis, della legge n. 223/1991 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per non essersi il giudice di rinvio attenuto all'accertamento del reato di truffa a danno dell’lnps compiuto dal giudice di legittimità che ha disposto il rinvio, e per non essersi attenuto al principio di diritto espresso in quella sede. 103. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente valutato il danno denunciato dall’Inps sulla base di criteri analoghi a quelli applicati per i danni lamentati dai lavoratori licenziati, nonostante l’ontologica diversità delle due fattispecie. 104. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, co. 4 e 4-bis, della legge n. 223/1991 (poi abrogato dall’art.
2. co. 71, lett. b, legge n. 92/2012) e degli artt. 2112 c.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la riassunzione, da parte dell’LV, di lavoratori già licenziati dalla NU ET, giustificasse il relativo diritto agli sgravi previdenziali, nonostante la mancata dimostrazione che l’azienda esercitata fosse effettivamente nuova in senso ‘oggettivo’ rispetto a quella che li aveva licenziati meno di sei mesi prima. 105. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (in 41 relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le sentenze pronunciate tra altre parti, con diversa causa petendi e diverso petitum (con particolare riguardo alle sentenze del Tribunale di Taranto n. 2255/2001, della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto n. 143/2002 e della Corte di Cassazione n. 5138/2005), potessero avere valore di giudicato nei confronti dell’INPS. 106. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 107. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13834/2022 proposto dall’Inps, dev’essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti tutti i restanti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU. 108. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della NU ET e dell’LV sulla base di un’erronea lettura dell’art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio. 109. Il motivo è infondato. 110. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI SQ (v. supra parr. 51-52). 111. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente 42 omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la NU ET e l’LV, nonché la condotta di IO Perrone, con la conseguente erronea esclusione di una condotta di dolosa e/o volontaria preordinazione delle controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori. 112. Il motivo è fondato. 113. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila LI ET (v. supra parr. 18-33). 114. Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 115. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all'esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma della riassunzione della causa) poste a fondamento della pronunciata condanna degli istanti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti. 116. Il motivo in esame deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo. 117. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU, dev’essere accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 118. Sulla base di tutte le premesse sin qui argomentate, rilevata la fondatezza del quinto, del sesto e dell’undicesimo motivo del ricorso con capofila LI ET;
del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila LI SQ;
del secondo, del terzo, del quarto e del quinto 43 motivo del ricorso con capofila IA UI;
del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila OL ET;
del primo motivo del ricorso proposto dall’Inps; del secondo motivo del ricorso proposto da LA MA AT ed ST LU - disattesi tutti i restanti motivi proposti con i sei ricorsi riuniti - dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate. 119. Rilevata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia, dev’essere disposta la relativa condanna al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 120. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 proposto dai ricorrenti identificati con capofila LI ET limitatamente alle controparti DA IA IN LE, ER BA e LA TO, e NU ET s.p.a., con 44 l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Accoglie il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET nei soli confronti delle controparti IO IV e AB RT IV e IT OT;
dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo;
rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo. Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ;
dichiara inammissibile il quinto motivo;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il quarto motivo. Accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA UI;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo. Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il quarto motivo. Accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS e dichiara assorbiti i restanti. Accoglie il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione: a) al quinto, al sesto e all’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI ET in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia;
45 b) al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila LI SQ;
c) al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila IA;
d) al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila OL ET;
e) al primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’INPS; f) al secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da LA MA AT ed ST LU, quali eredi di AU LU. Rinvia alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia. CO RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e UG OSlia al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RO OS, OV IA, FA CH, RE BA, RE IA, RE IA AN, RE MA, RE MI, TE ES, RO ET, LE OS GI, UG MA e 46 UG OSlia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente ON SC