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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MM PAOLO, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IMPOSTA SOSTIT. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T8V01PF00654-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena. L'atto recupera a tassazione redditi di capitale di fonte estera per l'anno d'imposta 2013, pari a € 38.211,00. La posizione fiscale del Contribuente è emersa in seguito al rigetto della sua istanza di Voluntary Disclosure per le annualità dal 2011 al 2015. Già a partire dal 2016, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto al Sig. Ricorrente_1 di esibire la documentazione relativa alle attività detenute all'estero, ma la documentazione presentata era Banca_1incompleta, riguardando distinte patrimoniali presso in Svizzera e relativi conti di appoggio. L'Ufficio ha accertato che il Contribuente era l'unico titolare di una relazione bancaria svizzera e non aveva ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) in Italia, pur essendo fiscalmente domiciliato. Poiché la Svizzera era considerata nel 2013 un Paese a fiscalità privilegiata, l'Ufficio ha applicato la presunzione legale relativa prevista dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, presumendo che gli investimenti e le attività finanziarie estere fossero costituiti da redditi sottratti a tassazione. I redditi di capitale esteri sono stati quantificati in € 38.211,31, calcolati come la differenza tra il saldo finale del 2013 (€ 640.668,00) e il saldo finale del 2012 (€ 602.457,00), al netto dei dividendi accreditati. L'Ufficio rileva che l'accertamento per le annualità 2011 e 2012, relative alla medesima segnalazione, si è già reso definitivo per mancata opposizione del Contribuente. Il Ricorrente propone ricorso adducendo due motivi principali:
1. Errata ricostruzione dei redditi di fonte estera: Il ricorrente lamenta che l'Ufficio non ha operato una corretta ricostruzione. Egli rileva che la differenza tra i saldi di fine anno (2013 e 2012) “può essere semplicemente dovuta da disinvestimenti che sono rimasti nel c/c e non sono stati reinvestiti".
2. Erroneità della tassazione per mancata applicazione della Convenzione Italia-Svizzera: Il Ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Italia-Svizzera, gli interessi dovrebbero essere tassati al 12,5% e non a tassazione ordinaria. Il contribuente, inoltre, si riservava in sede di contraddittorio e ricorso di verificare e produrre la documentazione bancaria estera, ottenuta solo di recente. L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo quanto segue:
1. Sull'onere della prova: dato che sono state soddisfatte le due condizioni (detenzione di attività in Paese a fiscalità privilegiata e mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi), opera l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il contribuente non ha assolto a tale onere, in quanto la mera ipotesi che l'incremento derivi da disinvestimenti non costituisce prova contraria analitica.
2. Sulla preclusione documentale: l'Ufficio eccepiva la preclusione processuale di cui all'art. 32, commi 3 e 4, DPR 600/1973. Poiché il contribuente, nell'arco di quasi 10 anni (a partire dalla prima richiesta nel 2016), non ha prodotto la documentazione richiesta in fase amministrativa e precontenziosa, qualsiasi ulteriore produzione in giudizio successiva sarebbe inutilizzabile.
3. Sull'applicazione della Convenzione Italia-Svizzera: L'Ufficio riteneva infondato il motivo, poiché l'art. 11 della Convenzione limita al 12,5% la tassazione applicata dallo Stato della fonte, cioè la Svizzera), non dallo Stato di residenza (Italia). Inoltre, il Contribuente non aveva provato che le somme fossero effettivamente interessi e quale fosse il loro regime impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'onere della prova e l'operatività della presunzione legale: questo Collegio rileva che l'accertamento impugnato trae origine dall'applicazione della presunzione legale relativa di cui all'art. 12, comma 2, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, poiché è pacifico che il Ricorrente deteneva investimenti e attività di natura finanziaria in Svizzera – qualificata nel 2013 come Paese a fiscalità privilegiata – senza aver adempiuto agli obblighi di dichiarazione (Quadro RW) ai sensi del D.L. n. 167/1990. La sussistenza di tali condizioni esonera l'Amministrazione finanziaria dal provare la sottrazione a tassazione dei capitali e comporta, per espressa previsione normativa, l'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente. Ricorrente_1Spetta quindi al Sig. fornire la prova contraria, dimostrando, mediante riscontri analitici, che la costituzione delle attività estere è avvenuta con proventi esenti o già incisi da tassazione. Il primo motivo di ricorso, laddove si lamenta l'errata ricostruzione dei redditi di fonte estera, ipotizzando che la differenza tra i saldi bancari di fine anno (2013 e 2012) "possa essere semplicemente dovuta da disinvestimenti", non integra l'assolvimento dell'onere probatorio richiesto dalla legge. Come statuito dalla Suprema Corte in materia analoga, il Contribuente è tenuto a fornire una prova non generica ma analitica per ogni movimentazione o incremento. L'invocazione di mere ipotesi non supportate da riscontro documentale esauriente non è sufficiente a vincere la presunzione legale relativa stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non essendo stata fornita la prova contraria, la presunzione di sottrazione a tassazione dei capitali opera pienamente.
2. Sulla preclusione documentale in fase contenziosa L'Ufficio ha eccepito la preclusione all'utilizzo di eventuale documentazione prodotta solo in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che sanziona l'omessa o intempestiva risposta agli inviti con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Nel caso di specie, risulta che la documentazione bancaria relativa alle attività estere è stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria sin dal 2016, e tale richiesta è stata reiterata più volte (2017, 2019, 2020). Nonostante il lungo periodo trascorso , e nonostante il contribuente si fosse riservato in fase di contraddittorio di verificare la documentazione , il ricorso introduttivo non era corredato dai documenti relativi alle possidenze bancarie estere essenziali per provare la fonte dei capitali. Dato il protrarsi dell'omissione probatoria per l'intera fase istruttoria e precontenziosa, l'eccezione sollevata dall'Ufficio riguardo l'inutilizzabilità di documentazione che il Ricorrente dovesse produrre solo in giudizio è fondata. La finalità degli inviti è garantire un dialogo preventivo e collaborativo per evitare il contenzioso;
la mancata ottemperanza reiterata impedisce al Contribuente di produrre documenti che avrebbe dovuto fornire su richiesta specifica dell'Ufficio già nella fase amministrativa, specialmente in un contesto di inversione dell'onere probatorio.
3. Sulla tassazione ex Convenzione Italia-Svizzera: il Collegio disattende anche il secondo motivo di ricorso. La doglianza del Ricorrente circa l'applicazione dell'aliquota del 12,5% prevista dall'art. 11 della Convenzione Italia-Svizzera è manifestamente infondata. L'art. 11, comma 2, citato dal Ricorrente, stabilisce un tetto di imposta (non superiore al 12,5%) che può essere applicato dallo Stato della fonte (Svizzera). La norma non impedisce, e anzi prevede, l'imponibilità degli interessi nello Stato di residenza (Italia), secondo la tassazione ordinaria. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la prova della natura delle somme detenute sui conti né di un loro eventuale assoggettamento a tassazione. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MM PAOLO, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IMPOSTA SOSTIT. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF00654 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T8V01PF00654-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena. L'atto recupera a tassazione redditi di capitale di fonte estera per l'anno d'imposta 2013, pari a € 38.211,00. La posizione fiscale del Contribuente è emersa in seguito al rigetto della sua istanza di Voluntary Disclosure per le annualità dal 2011 al 2015. Già a partire dal 2016, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto al Sig. Ricorrente_1 di esibire la documentazione relativa alle attività detenute all'estero, ma la documentazione presentata era Banca_1incompleta, riguardando distinte patrimoniali presso in Svizzera e relativi conti di appoggio. L'Ufficio ha accertato che il Contribuente era l'unico titolare di una relazione bancaria svizzera e non aveva ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) in Italia, pur essendo fiscalmente domiciliato. Poiché la Svizzera era considerata nel 2013 un Paese a fiscalità privilegiata, l'Ufficio ha applicato la presunzione legale relativa prevista dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, presumendo che gli investimenti e le attività finanziarie estere fossero costituiti da redditi sottratti a tassazione. I redditi di capitale esteri sono stati quantificati in € 38.211,31, calcolati come la differenza tra il saldo finale del 2013 (€ 640.668,00) e il saldo finale del 2012 (€ 602.457,00), al netto dei dividendi accreditati. L'Ufficio rileva che l'accertamento per le annualità 2011 e 2012, relative alla medesima segnalazione, si è già reso definitivo per mancata opposizione del Contribuente. Il Ricorrente propone ricorso adducendo due motivi principali:
1. Errata ricostruzione dei redditi di fonte estera: Il ricorrente lamenta che l'Ufficio non ha operato una corretta ricostruzione. Egli rileva che la differenza tra i saldi di fine anno (2013 e 2012) “può essere semplicemente dovuta da disinvestimenti che sono rimasti nel c/c e non sono stati reinvestiti".
2. Erroneità della tassazione per mancata applicazione della Convenzione Italia-Svizzera: Il Ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Italia-Svizzera, gli interessi dovrebbero essere tassati al 12,5% e non a tassazione ordinaria. Il contribuente, inoltre, si riservava in sede di contraddittorio e ricorso di verificare e produrre la documentazione bancaria estera, ottenuta solo di recente. L'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo quanto segue:
1. Sull'onere della prova: dato che sono state soddisfatte le due condizioni (detenzione di attività in Paese a fiscalità privilegiata e mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi), opera l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il contribuente non ha assolto a tale onere, in quanto la mera ipotesi che l'incremento derivi da disinvestimenti non costituisce prova contraria analitica.
2. Sulla preclusione documentale: l'Ufficio eccepiva la preclusione processuale di cui all'art. 32, commi 3 e 4, DPR 600/1973. Poiché il contribuente, nell'arco di quasi 10 anni (a partire dalla prima richiesta nel 2016), non ha prodotto la documentazione richiesta in fase amministrativa e precontenziosa, qualsiasi ulteriore produzione in giudizio successiva sarebbe inutilizzabile.
3. Sull'applicazione della Convenzione Italia-Svizzera: L'Ufficio riteneva infondato il motivo, poiché l'art. 11 della Convenzione limita al 12,5% la tassazione applicata dallo Stato della fonte, cioè la Svizzera), non dallo Stato di residenza (Italia). Inoltre, il Contribuente non aveva provato che le somme fossero effettivamente interessi e quale fosse il loro regime impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'onere della prova e l'operatività della presunzione legale: questo Collegio rileva che l'accertamento impugnato trae origine dall'applicazione della presunzione legale relativa di cui all'art. 12, comma 2, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, poiché è pacifico che il Ricorrente deteneva investimenti e attività di natura finanziaria in Svizzera – qualificata nel 2013 come Paese a fiscalità privilegiata – senza aver adempiuto agli obblighi di dichiarazione (Quadro RW) ai sensi del D.L. n. 167/1990. La sussistenza di tali condizioni esonera l'Amministrazione finanziaria dal provare la sottrazione a tassazione dei capitali e comporta, per espressa previsione normativa, l'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente. Ricorrente_1Spetta quindi al Sig. fornire la prova contraria, dimostrando, mediante riscontri analitici, che la costituzione delle attività estere è avvenuta con proventi esenti o già incisi da tassazione. Il primo motivo di ricorso, laddove si lamenta l'errata ricostruzione dei redditi di fonte estera, ipotizzando che la differenza tra i saldi bancari di fine anno (2013 e 2012) "possa essere semplicemente dovuta da disinvestimenti", non integra l'assolvimento dell'onere probatorio richiesto dalla legge. Come statuito dalla Suprema Corte in materia analoga, il Contribuente è tenuto a fornire una prova non generica ma analitica per ogni movimentazione o incremento. L'invocazione di mere ipotesi non supportate da riscontro documentale esauriente non è sufficiente a vincere la presunzione legale relativa stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non essendo stata fornita la prova contraria, la presunzione di sottrazione a tassazione dei capitali opera pienamente.
2. Sulla preclusione documentale in fase contenziosa L'Ufficio ha eccepito la preclusione all'utilizzo di eventuale documentazione prodotta solo in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che sanziona l'omessa o intempestiva risposta agli inviti con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Nel caso di specie, risulta che la documentazione bancaria relativa alle attività estere è stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria sin dal 2016, e tale richiesta è stata reiterata più volte (2017, 2019, 2020). Nonostante il lungo periodo trascorso , e nonostante il contribuente si fosse riservato in fase di contraddittorio di verificare la documentazione , il ricorso introduttivo non era corredato dai documenti relativi alle possidenze bancarie estere essenziali per provare la fonte dei capitali. Dato il protrarsi dell'omissione probatoria per l'intera fase istruttoria e precontenziosa, l'eccezione sollevata dall'Ufficio riguardo l'inutilizzabilità di documentazione che il Ricorrente dovesse produrre solo in giudizio è fondata. La finalità degli inviti è garantire un dialogo preventivo e collaborativo per evitare il contenzioso;
la mancata ottemperanza reiterata impedisce al Contribuente di produrre documenti che avrebbe dovuto fornire su richiesta specifica dell'Ufficio già nella fase amministrativa, specialmente in un contesto di inversione dell'onere probatorio.
3. Sulla tassazione ex Convenzione Italia-Svizzera: il Collegio disattende anche il secondo motivo di ricorso. La doglianza del Ricorrente circa l'applicazione dell'aliquota del 12,5% prevista dall'art. 11 della Convenzione Italia-Svizzera è manifestamente infondata. L'art. 11, comma 2, citato dal Ricorrente, stabilisce un tetto di imposta (non superiore al 12,5%) che può essere applicato dallo Stato della fonte (Svizzera). La norma non impedisce, e anzi prevede, l'imponibilità degli interessi nello Stato di residenza (Italia), secondo la tassazione ordinaria. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la prova della natura delle somme detenute sui conti né di un loro eventuale assoggettamento a tassazione. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1500,00 oltre oneri di legge.