Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'esito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.1282/2022 R.G.
TRA
avv. CHIEFFALLO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
-Resistente-
Controparte_4 CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 il ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare il diritto a riconoscere un punteggio nelle graduatorie definitive di circolo ed istituto di terza fascia profilo collaboratore scolastico del personale ATA per il triennio 2021/2024 nei termini ivi in dettaglio indicati. Rimaneva contumace l'Amministrazione intimata, contestando la fondatezza dell'azione spiegata anche in rito. Autorizzata la notifica ai contro interessati ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia del e dell' intimati che sebbene ritualmente evocati CP_1 CP_6 non si sono costituiti in giudizio.
2. Va subito rilevato che sulla fattispecie analoga a quella de qua si è pronunciata la Sezione con la sentenza 984/2023 di cui si condividono i rilievi che di seguito si riportano: “ In via preliminare si osserva che l'eccezione, sollevata da parte resistente, relativamente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo non merita accoglimento in quanto infondata per i motivi che seguono. A fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs. 165/01. La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (TAR Trieste n. 141/2013; TAR Lazio n
07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 17123 del 2019).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie Ata ha ribadito che per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio. Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro- organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n.
8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021; Cass., Sez. Un., n
13873/2021; Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, Sez. VI, n. 953/2016). Nel caso in esame CP_7 ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato. Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2 co. 6 D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. In primo luogo, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il servizio militare di leva prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie CP_1
CP_ di Circolo e di istituto della Provincia di per i profili per cui è inserito. Tanto premesso, occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto. L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…). Il
D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del
2 servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinanti le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. Allo stesso modo l'O.M. n. 60/2020 all'art 15 prevede che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina è stato ricomposto e risolto dalla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato. La
Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Seguendo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021). In conseguenza di ciò la Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha disapplicato, in quanto illegittima la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale con specifico riferimento alle graduatorie Ata ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”, CP_7
n.1720/2022; cfr. anche Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin CP_7
n. 5679/2020). Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo scopo perseguito dal legislatore nell'attribuire rilievo al servizio di leva ai fini dell'accesso al lavoro e della partecipazione ai concorsi (art. 62 l. n. 312/80 e art. 2050 d.lgs.
66/10), della carriera (art. 485, co. 7 d.lgs. n. 297/94), e più in generale a tutti i fini, sia quello di riconoscere a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio subito, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, con specifico riferimento
3 alla circostanza per cui il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante il Consiglio di Stato afferma che “se si pone l'esigenza di ristorare chi Pt_2 ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Cons. St., sez.
VI, n. 07383 e n. 07376/2022). Va tuttavia osservato che tali conclusioni non si attagliano alla nuova disciplina ministeriale. E difatti la giurisprudenza sopra citata si riferiva a fattispecie relative alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina. Al contrario nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto, è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione sopra richiamate ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010. Ed infatti, il DM
44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 e del DM 374/2017, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro. Il DM 50/2021, imvece, assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n.
6369/2021). La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici. D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte
(Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma. Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come
4 servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Edinfatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di serviziodi leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.” In modo del tutto condivisibile è stato difatti affermato che: “…In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate…” (cfr. Cds. n.11602/22). La tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Ne deriva che, alla luce di tali principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro effettuata dall'amministrazione.”.
5 3. In tale prospettiva si é espressa anche Corte d'Appello Brescia Sez. lavoro, Sent., 31/10/2023 secondo cui: “ In base all'art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubbliciconcorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede quanto segue: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
In un primo tempo, il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva CP_8 essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011. La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante, là dove la
S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 297 del
1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n.
44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali
(soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore ossia quello di 6 punti che il ricorrente vorrebbe vedersi attribuito). Con la conseguenza che la richiesta del ricorrente, il quale pacificamente ha prestato il servizio civile dopo aver conseguito il diploma e non in costanza di nomina, di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Una simile pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e
6 d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il
D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Tali principi, già espressi nella sentenza di questa Corte n. 326 del 2022, valgono anche nel caso di specie, considerato che anche per il Servizio Civile volontario vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito." Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato (cfr. in termini anche sentenza della Sezione n.3078/2023 di cui si condividono i rilievi che di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Nulla sulle spese attesa la contumacia delle Pa intimate.
P.q.m.
7 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione così provvede: dichiara la contumacia del e dell' intimati;
CP_1 CP_6 rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Bari 3.2.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
8