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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2 Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, pertanto il ricorrente non depositava alcuna memoria integrativa di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 5.1.2024, tuttavia, interveniva nel presente giudizio il figlio maggiorenne Controparte_2
rappresentando che il padre aveva lasciato la casa familiare, in cui erano rimasti a vivere lui ed il fratello
, per trasferirsi presso una nuova abitazione unitamente alla di lui compagna. Per_1
Nel fare ciò, aveva fatto mancare ai due figli, privi di reddito, i mezzi per vivere.
Formulava pertanto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre con riguardo al fratello minore e chiedeva al Tribunale di regolamentare l'affido del minore, la sua collocazione, Per_1
nonché di porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e di . Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.1.2024, il Giudice relatore sentiva il ricorrente, il figlio e procedeva all'ascolto del minore . CP_2 Per_1
All'esito, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, stante la richiesta del signor di pronuncia non Parte_1
definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale incombente avveniva all'udienza del 15.2.2024. Esaurita la discussione orale, il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
* * *
Va rilevato preliminarmente che la resistente è nata in [...] e lì è tornata a vivere, come confermato dal ricorrente e dai due figli in sede di audizione. In assenza di indicazioni in merito alla sua cittadinanza, deve ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
3 Trattandosi di controversia instaurata nel 2023, la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE)
1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, al momento dell'instaurazione del presente giudizio il signor era ancora Parte_1
residente a [...]presso l'abitazione che è stata casa familiare, come si evince dal fatto che anche la signora risiedeva lì. Pertanto, la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della Controparte_1
lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di divorzio, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
4 a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d) dell'art. 8, nell'impossibilità di applicare uno dei criteri prioritari di cui alle lettere precedenti.
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile ad Asolo in data 15.7.2002 che l'atto è stato iscritto al n. 13, parte I, anno 2002 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Asolo in data 15.7.2002 tra Parte_1
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...], Controparte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 15.2.2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Torri di Quartesolo, via Brescia n. 33;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo Scioglimento del Matrimonio contratto in Asolo e rubricato nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 13, Parte I, Serie /, Anno 2002.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la Parte_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_2
presidenziale nella causa di separazione.
2 Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, pertanto il ricorrente non depositava alcuna memoria integrativa di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 5.1.2024, tuttavia, interveniva nel presente giudizio il figlio maggiorenne Controparte_2
rappresentando che il padre aveva lasciato la casa familiare, in cui erano rimasti a vivere lui ed il fratello
, per trasferirsi presso una nuova abitazione unitamente alla di lui compagna. Per_1
Nel fare ciò, aveva fatto mancare ai due figli, privi di reddito, i mezzi per vivere.
Formulava pertanto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre con riguardo al fratello minore e chiedeva al Tribunale di regolamentare l'affido del minore, la sua collocazione, Per_1
nonché di porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e di . Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.1.2024, il Giudice relatore sentiva il ricorrente, il figlio e procedeva all'ascolto del minore . CP_2 Per_1
All'esito, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, stante la richiesta del signor di pronuncia non Parte_1
definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale incombente avveniva all'udienza del 15.2.2024. Esaurita la discussione orale, il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
* * *
Va rilevato preliminarmente che la resistente è nata in [...] e lì è tornata a vivere, come confermato dal ricorrente e dai due figli in sede di audizione. In assenza di indicazioni in merito alla sua cittadinanza, deve ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
3 Trattandosi di controversia instaurata nel 2023, la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE)
1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, al momento dell'instaurazione del presente giudizio il signor era ancora Parte_1
residente a [...]presso l'abitazione che è stata casa familiare, come si evince dal fatto che anche la signora risiedeva lì. Pertanto, la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della Controparte_1
lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di divorzio, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
4 a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d) dell'art. 8, nell'impossibilità di applicare uno dei criteri prioritari di cui alle lettere precedenti.
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile ad Asolo in data 15.7.2002 che l'atto è stato iscritto al n. 13, parte I, anno 2002 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Asolo in data 15.7.2002 tra Parte_1
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...], Controparte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 15.2.2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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